Insieme per crescere. Avv. Anna Maria Desiderà Rödl & Partner



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Insieme per crescere Gli strumenti contrattuali idonei ad un equilibrata allocazione dei rischi Smart Hotel L efficienza energetica entra nel settore del turismo Avv. Anna Maria Desiderà Rödl & Partner 11.03.2013 1 Padova, 14.05.2015

L universo dell efficienza energetica Scala dei progetti Più valore agli immobili Impianti più efficienti Knowhow Fare efficienza per un uso razionale dell energia Maggiori risorse Priorità Riduzione dei costi Ambiente 2

L EFFICIENZA ENERGETICA è una FONTE DI ENERGIA PACCHETTO «UNIONE DELL ENERGIA», nuova strategia energetica dell UE (25.02.2015). Occorre una drastica trasformazione del sistema energetico europeo, cinque le direzioni: 1. sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; 2. piena integrazione del mercato europeo dell energia; 3. decarbonizzazione dell economia; 4. ricerca, innovazione e competitività; e 5. efficienza energetica per contenere la domanda. ruolo strategico principale L UE si è fissata l obiettivo sfidante di ridurre i consumi energetici del 27% entro il 2030, incrementando l attuale obiettivo al 2020 del 20%. «In tale contesto è necessario ripensare radicalmente l'efficienza energetica equiparandola a una fonte di energia a sé stante, pari al valore dell energia risparmiata» [Bruxelles, 25.2.2015 COM(2015) 80 final] Edifici potenziale enorme: attualmente il 75% del parco immobiliare europeo presenta un livello di EE molto basso e con ampi margini di miglioramento, soprattutto tramite sostituzione ed efficientamento degli impianti di generazione di energia termica e dell isolamento. 3

SEN Strategia Energetica Nazionale L Italia, con la Strategia Energetica Nazionale (SEN) (8.03.2013), in anticipo rispetto alla Commissione europea, si è posta i medesimi obiettivi e tra le sette priorità di azione ha messo al 1 posto la efficienza energetica. [fonte MiSE] 4

Stato di fatto finanziamenti La SEN stima un target di investimenti, nel solo settore della white economy, pari a 50-60 mld di Euro da qui al 2020, e la cui maggior parte non sarà supportata da incentivi Per raggiungere tale ambizioso obiettivo, sono necessarie azioni in particolare a livello locale e regionale, al fine di stimolare il credito ai progetti di efficientamento, al pari di quanto avvenuto negli ultimi 8 anni con le energie rinnovabili. 5

Il contesto normativo europeo ed italiano Normativa comunitaria Direttiva 1993/76/CE Certificazione energetica degli edifici e normativa impianti termici Direttiva 2002/91/CE: Miglioramento del rendimento energetico degli edifici. Direttiva 2006/32/CE: Efficienza negli usi finali dell energia e servizi energetici Direttiva 2009/39/CE: Obiettivo riduzione consumi 20-20 Direttiva 2010/31/CE: Prestazione energetica degli edifici Direttiva 2012/27/CE: Nuovi obiettivi di riduzione dei consumi Normativa nazionale D.P.R. 412/93: Norme sugli impianti termici per il contenimento dei consumi D.Lgs. 192/2005 Rendimento energetico nell edilizia D.Lgs. 115/08 Servizi energetici ed ESCo D.Lgs. 28/2011 Attuazione della Dir. 2009 D.Lgs. 63/2013 Recepimento Dir 2010 e modifica D.lgs. 192/2005 D.Lgs. 102/14 Recepimento Direttiva 2012/27 6

La disciplina statale: definizione di ESCo Il D.Lgs. 115/08, di recepimento della Direttiva 2006/32/CE, ha introdotto per la prima volta nell ordinamento giuridico Italiano la nozione di Energy Service Company o ESCo persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti Tanto la normativa comunitaria, quanto quella nazionale, definiscono la ESCo solo in base al tipo di attività che andranno a svolgere, ma è evidente che, visto l alto grado di know-how che impone la progettazione di un intervento valido e bancabile, le ESCo devono essere fortemente qualificate in termini di capacità: organizzativa e diagnostica; progettuale e di realizzazione degli interventi; gestionale e di monitoraggio degli interventi realizzati; economica e finanziaria propria o mediata da partner finanziari. 7

Le ESCo nel sistema di certificazioni Alla genericità della definizione normativa ha sopperito il sistema di C E R T I F I C A Z I O N I D I Q U A L I TA ART. 8 DIR 2006/32/CE Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano, ( ) la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione,accreditamen to e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica ART. 16 D.LGS. 115/08 Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più decreti del MiSE è approvata, con apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCO ART. 12 D.LGS. 102/14 Nuovo sistema di certificazione ed accreditamento. Dal 19.07.2016, possono partecipare al meccanismo dei CB solo soggetti in possesso di certificazione, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. Le norme tecniche UNI-CEI 11352:2014: requisiti principali delle ESCo UNI-CEI 11339:2009 : requisiti per la qualificazione dell EGE EN 15900: fasi di fornitura del servizio energetico D.D. 12.5.15 8

Il ruolo della ESCo nel FTT Il contratto tra ESCo e beneficiario trova la sua collocazione ideale all interno di un rapporto di Finanziamento Tramite Terzi (FTT) Finanziamento Tramite Terzi (FTT) accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCo Nonostante l intervento del terzo finanziatore restano in capo alla ESCo Il rischio tecnico e commerciale dell operazione relativo all eventualità di un mancato risparmio energetico L acquisto nei confronti dei fornitori di tecnologie, attrezzature, opere edili, servizi di conduzione Conduzione tecnica degli impianti e delle attività di monitoraggio e manutenzione (con personale proprio o attraverso operatori esterni) Eventualmente, l indebitamento per il reperimento del capitale necessario, sia nella fase d investimento (realizzazione degli impianti), sia nella fase di gestione (capitale circolante) 9

La definizione «dispersa»: cos è una DIAGNOSI ENERGETICA Essenziale nella costruzione di una operazione di efficientamento è la Diagnosi energetica (o Audit energetico) Procedura sistematica volta a fornire un adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o di un gruppo di edifici, di un attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati La definizione ex D.Lgs 115/08 è stata abrogata dal D.Lgs 102/2014 che però non ne ha fornita una nuova grandi imprese/imprese «energivore»: obbligo di diagnosi ogni 4 anni sanzione amministrativa da 4.000 a 40.000 Euro Dal 19.07.2016 le diagnosi alle grandi imprese sono eseguite solo da soggetti certificati ex UNICEI 11352 (ESCO) e 11339 (EGE) etc.. ALL. 2 criteri minimi Art. 8 obblighi e strumenti Misure di sostegno: cofinanziamento Stato/Regione di diagnosi energetiche nelle PMI D.D. 12.5.15 10

Lo strumento contrattuale: nuova definizione di EPC Il D.Lgs. 115/08 ha definito il Contratto di rendimento energetico Accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli INVESTIMENTI in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente. Il D.Lgs. 102/14 ha modificato la precedente definizione Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli INVESTIMENTI (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari 11

Tre importanti novità nella nuova definizione di EPC Monitoraggio intervento E stata codificata la necessità di prevedere il monitoraggio e la verifica degli effetti dell intervento quale elemento imprescindibile del rapporto Tipi di investimenti E stato eliminato ogni dubbio sulla possibilità di considerare EPC un contratto avente ad oggetto anche un servizio o la semplice fornitura, problema sentito soprattutto nei confronti della PA Parametri di valutazione Viene espressamente riconosciuta la possibilità che il corrispettivo del contratto venga determinato non solo su basi tecnico-ingegneristiche, ma anche sulla base dell effettivo risparmio economico conseguito 12

Elementi minimi dell EPC secondo il D.lgs. 102/14 - Elenco chiaro degli interventi da realizzare e dei risultati da conseguire - Indicazione dei risparmi garantiti da conseguire mediante gli interventi previsti - Durata, modalità e termini del contratto: - Obblighi delle parti - Elenco delle fasi di attuazione delle misure previste e costi - Disposizioni chiare sulla quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti effettivamente conseguiti, controlli di qualità e garanzie - Indicazione chiara della quota di partecipazione ai risparmi pecuniari realizzati spettante a titolo di corrispettivo - Sanzioni in caso di inadempienza - Modalità di modifica delle condizioni incidenti sui contenuti del contratto I contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all All. 8 D.Lgs n. 102/2014 sono considerati contratti di rendimento energetico, ai fini dell accesso al Conto termico. 13

Individuazione dei rischi La ESCo assume i seguenti rischi FASE DI PROGETTAZIONE (erronea rilevazione dati, soluzioni tecniche e ingegneristiche adottate) RISCHI DI MERCATO (riduzione della domanda e volatilità dei prezzi) FASE DI COSTRUZIONE (mancata realizzazione, realizzazione a costi maggiori, allungamento dei tempi di cantiere) RISCHI FINANZIARI (aumento dei costi di finanziamento) FASE DI OPERAZIONE (maggiori costi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria) ALTRI RISCHI (modifiche leggi/regolamenti) 14

Soluzione: contratto molto articolato attribuzione dei rischi alle parti contrattuali Analisi dei risultati dell Audit energetico Esame dei consumi e stima del risparmio ottenibile Determinazione degli interventi da eseguire e relative fasi Determinazione del risparmio minimo Stipula del contratto - Realizzazione degli interventi Predisposizione del contratto EPC Progettazione ed esecuzione dell intervento di EE Collaudo/collaudi delle opere Ottenimento risparmio e monitoraggio intervento Esercizio e gestione Determinazione dell energia consumata Verifica del raggiungimento del risparmio minimo garantito 15

Le più diffuse forme di EPC In base alla diversa ripartizione dei rischi, alla copertura del finanziamento ed alla remunerazione della ESCo, si sono sviluppati nella prassi più tipi di EPC: First Out Shared savings Guaranteed savings Four steps Pay from saving Build-own-operate & transfer (BOOT) First In Chauffage (asset ownership) 16

1. First out - Cessione globale limitata ESCo fornisce il capitale o ricorre a finanziatori terzi Il risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato per ripagare il finanziamento dell intervento e remunerare l attività Il contratto solitamente ha una durata di circa 3-5 anni Alla scadenza contrattuale il risparmio va interamente a favore del cliente che diventa proprietario degli impianti e delle opere eseguite Tutti i costi e i profitti sono dichiarati in anticipo e i risparmi sono impiegati innanzi tutto per la copertura completa di questi costi La ESCo mantiene la proprietà dell impianto fino alla scadenza del contratto, successivamente alla quale lo stesso si trasferisce nella titolarità del cliente La ESCo è di solito responsabile della manutenzione degli impianti. Tale clausola può essere modificata in modo da conferire la responsabilità della manutenzione al consumatore di energia qualora la società fornitrice di servizi riconosca al personale interessato la necessaria competenza. 17

2. Shared saving - Risparmi condivisi La ESCo fornisce il capitale o ricorre a finanziatori terzi Le parti si accordano sulla suddivisione % dei proventi del risparmio determinato dallo studio di fattibilità. I contratti hanno una durata di circa 5-10 anni in considerazione del fatto che soltanto una quota del risparmio contribuisce al recupero dell investimento iniziale. Durante l esecuzione del contratto la proprietà degli impianti e delle opere rimane in capo alla ESCo e alla scadenza contrattuale si trasferisce al cliente. Come nel modello First Out, la ESCo oltre al rischio tecnico inerente alla performance a cui è legata la sua remunerazione, assume anche il rischio finanziario. 18

3. Guaranteed Saving - Risparmi garantiti Il soggetto finanziatore è un soggetto terzo diverso dalla ESCo e dal cliente Il cliente sottoscrive il prestito Il contratto dura circa 4-8 anni La ESCo si impegna essenzialmente a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base dell analisi di fattibilità. Il cliente finale finanzia la progettazione e l installazione del miglioramento delle misure di efficienza, assumendosi l obbligo contrattuale del pagamento e il conseguente rischio di credito. Il prestito grava sul bilancio del cliente e riduce, come in un prestito ordinario, la capacità d affidamento della ESCo Il cliente paga alla ESCo un canone con il quale remunera il servizio di gestione (O&M: Operations & Maintenance) Il totale della spesa annua non supera comunque la spesa energetica storica del cliente La ESCo dovrebbe avere esperienza, referenze e asset per potere offrire al cliente le garanzie sul risparmio (direttamente o mediante forme assicurative note come performance bond) 19

Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio garantito (1/4) Oggetto del Contratto Interventi di risparmio energetico con garanzia di un risparmio minimo Contratto con obbligo di risultato Indicazioni sulla proprietà dell edificio/del suolo sottostante/titolo per l uso dell edificio Descrizione degli interventi da eseguire Parti contrattuali Committenza privata: Alberghi/Imprese/Edifici residenziali/condomini Proprietario dell edificio non coincide con cliente della ESCo: approvazione del contratto da parte del proprietario, eventualmente obbligo di subentro del proprietario nel contratto ESCo [Soggetto finanziatore-ftt] Determinazione del Responsabile del Progetto (sia cliente che ESCo) Servizi/obblighi della ESCo Ottenimento permessi Diritto della ESCo di incaricare sub-appaltatori Procedura per le modifiche (del cronoprogramma) consentite 20

Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio garantito (2/4) Servizi/obblighi del cliente Pagamento del corrispettivo/canone Collaborazione/messa a disposizione di attrezzi/impianti Accordi economici Meccanismi di pagamento -> parte del risparmio ottenuto Penali (premi) in caso del non raggiungimento (superamento) del risparmio minimo garantito Clausole a tutela del cliente (o della banca finanziatrice) Remunerazione solo in caso di raggiungimento del risparmio minimo garantito e con l energia risparmiata Garanzie di buona esecuzione del contratto (performance bond), coperture assicurative Diritti di subentro (di un soggetto designato dall ente finanziatore) 21

Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio garantito (3/4) Clausole a tutela della ESCo Definizione di baseline comparativa (stabilizzazione domanda di energia) Definizione di linee guida di gestione dell edificio (stabilizzazione qualità intervento) Garanzie (depositi, fideiussioni) Riserva di proprietà sulle installazioni Diritti reali sull area su cui sorgono gli impianti installati Regole per la richiesta dei certificati bianchi Definizione ruoli Liberatoria per richiesta CB Astensione da richiesta di altri incentivi (cumulabilità CB/detrazioni fiscali) Regole per il caso del fallimento del cliente/della ESCo Rischio di scioglimento del contratto (però risarcimento del danno, credito privilegiato) Mitigazione del rischio di scioglimento: essere indispensabile per la continuità aziendale pagamenti mensili ottenere conferma espressa che il contratto non sarà risolto Rischio di revocatorie fallimentari 22

Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio garantito (4/4) Varie ed eventuali Previsione di casi di forza maggiore Condizioni di recesso (per parte contraente e tipologia di evento) ed eventualmente relativo indennizzo (per ciascuna fattispecie) Procedure di risoluzione delle controversie/diritto applicabile/foro competente Allegati 1: Documenti di identificazione immobile/i oggetto di riqualificazione 2: Diagnosi energetica 3: Progetto dell intervento 4: Cronoprogramma dei lavori 5: Criteri di calcolo della Baseline dei costi energetici e del risparmio 6: Baseline dei costi energetici incl. prezzi di energia 23

Garanzie per la banca finanziatrice Accordo diretto tra banca, ESCo, proprietario dell immobile e beneficiario Diritti reali proprietà dei beni installati Vincoli alla cedibilità del progetto Step-in-right di un terzo designato dalla banca in caso di risoluzione per fatto del Concessionario Privilegio speciale Cessione in garanzia dei canoni del Contratto EPC / Cessione della quota di risparmio energetico ottenuto Pegno sulle quote della ESCo Pegno sule quote dei soci della ESCo Pegno sui conto correnti della ESCo Pegno sui certificati bianchi/cessione in garanzia di crediti derivanti dalla vendita dei certificati bianchi Altre garanzie dei socie (come fideiussioni e garanzie) Vincoli su assicurazioni del progetto 24

Meccanismi di incentivazione dell efficienza energetica Conto Termico (D.M. 28.12.2012, n.65625) Incentivi in conto capitale a copertura di una parte del costo degli interventi. L incentivo è erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. Certificati Bianchi (D.M. 28.12.2012, n.65631) Titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. 25

Detrazioni fiscali e credito d imposta Detrazioni Fiscali (L. 23.12.2014 n.190 - Legge di Stabilità 2015) Prorogate fino 31.12.2015 nella misura del 65% per spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (limiti differenziati per tipologia). Credito d imposta 30% (art. 10 D.L. 83/2014, convertito in L. 106/2014, Decreto Cultura - ArtBonus ) Ristrutturazione o eliminazione barriere architettoniche Strutture ricettive esistenti al 1.1.12 Tetto massimo 200k per spese sostenute dal 1.1.14 al 31.12.16 Tre quote annuali di pari importo (esclusivamente in compensazione) Non cumulabile con altre agevolazioni fiscali Stanziamento di 220 milioni di euro (20M per il 2015 e 50 M per ciascuno anno dal 2016 al 2019) Assegnazione secondo ordine cronologico presentazione domanda Già operative le disposizioni sul turismo digitale (D.M. 12.2.15) 26

Conclusioni Punti di forza e di debolezza del mercato dell efficienza Investimenti con ritorno nel breve-medio periodo Appetibilità per il beneficiario contenimento spesa energetica Immagine positiva di investimenti green Scetticismo finanziatori/banche Frammentarietà mercato ESCo Poca standardizzazione nella contrattualistica Vincoli europei efficientamento (Dlgs. 102/14) Strategia energetica nazionale EE al 1 posto Cumulabilità con energie rinnovabili Fondo di garanzia/risorse a livello UE Determinazione di standard di qualità Pubblica Amministrazione come fattore trainante Rischio mercato cliente finale (riduzione produzione, fallimento) Rischio dinamiche politiche Grosse barriere normative ambientali nel trattamento dei rifiuti (es. tutela delle acque) 27

Contatti Foto Avv. Anna Maria Desiderà Associate Partner Rödl & Partner Via F. Rismondo, 2/E 35131 Padova Tel. +39 049 8046911 Fax +39 049 8046920 anna-maria.desidera@roedl.it Ogni singola persona conta, per i Castellers come per noi. Le torri umane simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. Força, Equilibri, Valor i Seny (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell antica tradizione delle torri umane. L associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. 28