Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc



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Periodico informativo n. 38/2011 Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che a partire dal 1 aprile le cessioni aventi ad oggetto telefoni cellulari e componenti informatiche devono essere effettuate con la particolare metodologia contabile definita Reverse charge. Questa regola, però, dovrà essere applicata solo fino alla fase distributiva che precede il commercio al minuto e, pertanto, non trova applicazione nella fase del dettaglio con la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, anche se soggetto passivo. Reverse charge Il meccanismo del reverse charge (detto anche di inversione contabile) comporta che il cessionario è tenuto all assolvimento dell imposta, diventando non solo debitore dell IVA relativa alla prestazione ricevuta dal subappaltatore, ma anche il soggetto obbligato al versamento del tributo. Tale meccanismo determina una variazione delle ordinarie modalità di fatturazione, relative alla cessione effettuata dal cedente nei confronti del cessionario.

In particolare, in base all art. 17 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo opera nel modo seguente: il cedente emette fattura al cessionario senza applicazione dell IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esonera dall applicazione dell imposta (art. 17,comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972); il cessionario integra la fattura ricevuta con l indicazione dell aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese (di cui all art. 23 o 24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all'art.25 del citato D.P.R 633/1972). Nella circolare n. 45/2007 Assonime afferma che è possibile evitare la duplice formalità di numerazione e registrazione da parte del cessionario, il quale potrebbe attribuire alla fattura una sola numerazione valida sia come acquisto sia come vendita ed eseguire una sola annotazione del documento in un unico registro sezionale. Tale procedura semplificata è stata ritenuta corretta dalla Risoluzione Ministeriale N. 144/E dell 8/9/1999, che ha considerato ammissibile la procedura per gli acquisti intracomunitari di beni, a condizione che i dati complessivi siano riportati in un registro riepilogativo che consenta la liquidazione periodica dell imposta secondo le ordinarie regole, nonché la rilevazione immediata della fattura in caso di controllo.

ESEMPIO IL CEDENTE EMETTE UNA FATTURA PER UN IMPONIBILE PARI A 10, TALE FATTURA VIENE EMESSA SENZA ADDEBITO DI IVA, PERTANTO LA FATTURA SARÀ DATA DAI SEGUENTI IMPORTI: Imponibile 10 Iva 0 IL CESSIONARIO RICEVUTA LA FATTURA PUÒ ADOTTARE DUE SOLUZIONI: Soluzione 1 La fattura viene integrata con Iva pari a 20 e viene registrata sia sul registro degli acquisti che in quello delle vendite, in tale caso il numero dato alla fattura sarà diverso per i due registri in quanto dovrà seguire la loro numerazione. Soluzione 2 La fattura viene integrata con Iva pari a 20 registrata in un unico registro (sezionale) che risulta distinto dai registri delle fatture di acquisto e vendite nel quale vengono registrate solamente le operazioni soggette a reverse charge in tal caso il numero assegnato alla fattura sarà unico. Fac simile di fattura Rossi SRL Via. CF/P.IVA Impresa ALFA SRL... Fattura n. 5 del 10 aprile 2011 - cessione di n. 50 cellulari.. 10.000,00 Operazione senza addebito di IVA in quanto soggetta al regime del reverse charge ex art. 17 co 6 DPR 633/72.

Dal 1 aprile reverse charge per pc e cellulari Dal 1 aprile tale meccanismo è entrato in vigore anche per i telefoni cellulari e i componenti di personal computer. In particolare il meccanismo del reverse charge deve essere applicato alle cessioni di: telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Sono implicitamente esclusi, sia gli accessori relativi agli apparati telefonici sia i personal computer. Commercio al dettaglio L applicazione del reverse charge è motivata dal fatto che tale meccanismo comporta un minor rischio di spostamento della frode sul commercio al dettaglio dei prodotti in questione. Per tale motivo il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le cessioni effettuate nella fase del commercio al dettaglio. Diversamente tale meccanismo si applica per le cessioni dei beni in argomento che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio. Questo permetterà a coloro che si rivolgono per l acquisto di tali beni ad un negozio al dettaglio di vedersi applicata la normale procedura, ovvero fattura di acquisto con Iva. In sintesi: vendita all ingrosso: l Iva viene versata dal fornitore mediante applicazione del meccanismo dell inversione contabile; vendita al dettaglio: l Iva viene versata dal fornitore e detratta dall acquirente soggetto passivo di imposta.

Il problema della norma italiana tuttavia è che non stabilisce un limite minimo di applicazione, ad esempio, alle cessioni di beni per un valore superiore ad una certa somma. Per come è impostato l'articolo 17 anche la cessione di un mouse del valore di pochi euro ad un impresa rientrerebbe nel meccanismo generando un aggravio amministrativo per il soggetto che riceve la fattura. Ravenna, 07 aprile 2011 p. Se.t.am. Flavia Valmorra - Roberto Garavini