CIRCOLARE N. 1/2011 del 10 gennaio 2011
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- Oreste Caselli
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1 CIRCOLARE N. 1/2011 del 10 gennaio 2011 OGGETTO: NOVITᾺ FISCALI APPLICABILI DAL PERIODO D IMPOSTA 2011 Di seguito Vi segnaliamo in sintesi le principali novità introdotte per il periodo d imposta 2011, rimanendo a disposizione per ogni eventuale e ulteriore approfondimento. 1. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA DI AMMONTARE RILEVANTE L art. 21 del D.L. 78/2010 ha istituito l obbligo di segnalazione all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Con provvedimento del 22/12/2010, l Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di tale nuovo adempimento. Operazioni da comunicare Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali, nel corso del periodo d imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia stabilita, al netto dell imposta applicata. Tempistica Entro il 31/10/2011: Andranno comunicate le operazioni relative al soggette all obbligo di fatturazione (operazioni business to business cioè esclusivamente le operazioni poste in essere tra soggetti con partita Iva) di ammontare pari o superiore a Euro. Entro il 30/04/2012 Andranno comunicate le operazioni relative al soggette all obbligo di fatturazione (operazioni business to business) di ammontare pari o superiore a Euro. - non soggette all obbligo di fatturazione (operazioni business to consumer cioè le operazioni poste in essere con provati consumatori) di ammontare pari o superiore a Euro. Pertanto, a partire dall anno 2012, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile dell'anno successivo. Operazioni escluse - 1 -
2 Restano escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: - importazioni; - esportazioni; - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list; - operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria. Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni business to consumer di ammontare pari o superiore a Euro effettuate fino al 30 aprile Dati da comunicare - anno di riferimento; - partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; - corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali; - importo dell Iva applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell imposta sul valore aggiunto applicata. Modalità di effettuazione della comunicazione La trasmissione della comunicazione Iva dovrà essere effettuata attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline). 2. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE In attuazione delle disposizioni introdotte dall art. 27 del D.L. n. 78/2010, al fine di un efficace contrasto delle frodi intracomunitarie in campo Iva, il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 29/12/2010 ha stabilito le modalità di un nuovo adempimento a cui sono tenuti i soggetti Iva che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni di beni con altri Paesi UE). Il nuovo adempimento I soggetti Iva che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, devono darne comunicazione all Agenzia delle Entrate, che potrà negare o revocare l autorizzazione. Soggetti obbligati alla comunicazione a) Soggetti che iniziano l attività - 2 -
3 I soggetti Iva che intraprendono una nuova attività o istituiscono una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e intendono effettuare operazioni intracomunitarie, devono esprimere tale volontà nella dichiarazione di inizio attività, compilando il quadro I del Modello AA7/AA9. b) Soggetti che sono già titolari di partita IVA I soggetti Iva già in attività ed i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia esprimono la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie presentando apposita istanza in carta libera ad un ufficio dell Agenzia delle Entrate entro il 29/01/2011. Controlli da parte dell Agenzia delle Entrate Entro 30 giorni dal ricevimento della manifestazione di volontà, l Agenzia delle Entrate verifica l esattezza e la completezza dei dati e può emettere un provvedimento di diniego ad effettuare le predette operazioni. Se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l operatore dal trentunesimo giorno potrà porre in essere operazioni intracomunitarie. Controlli più approfonditi saranno effettuati entro sei mesi dal ricevimento della manifestazione di volontà; verranno altresì effettuati controlli sui contribuenti già inseriti nella banca dati VIES (archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie). Tali controlli potranno portare alla revoca dell autorizzazione e alla cancellazione dalla banca dati VIES. Soggetti esclusi dal VIES in assenza di manifestazione di volontà a) Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività tra il 31/05/2010 ed il 28/02/2011 Entro il 28/02/2011 sono esclusi i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31/05/2010 senza manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero quelli che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi Intrastat. b) Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/05/2010 Entro il 28/02/2011 sono esclusi coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA prima del 31/05/2010 e che non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o che pur avendoli presentati non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il Soggetti automaticamente inclusi nel VIES - 3 -
4 Soggetti Iva che nei periodi d imposta 2009 e 2010 hanno presentato modelli Intrastat e hanno presentato la dichiarazione annuale Iva per l anno Chi non ha obblighi - Soggetti Iva che hanno iniziato l attività dopo il 31/05/2010 e hanno comunicato l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie nel Modello AA7/AA9; - Soggetti Iva che hanno iniziato l attività tra il 31/05/2010 ed il 28/02/2011 e hanno effettuato nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie presentando i relativi elenchi Intrastat; - Soggetti Iva che hanno presentato elenchi Intrastat per il 2009 e il 2010 e hanno presentato la dichiarazione annuale Iva relativa al APPLICAZIONE DELLE NUOVE SANZIONI PER L ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO Il comma 20 lett. a) dell art. 1 della Legge. n. 220/2010 ha rideterminato in aumento le sanzioni dovute a seguito dei versamenti effettuati avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In particolare, a decorrere dal 01/02/2011, le sanzioni da applicare nel caso di ravvedimento operoso sono state modificate nel seguente modo: - qualora la regolarizzazione venga eseguita entro 30 giorni dalla commissione della violazione la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo, in luogo della precedente misura pari ad un dodicesimo del minimo; - se il ravvedimento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui la violazione è stata commessa, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo anziché ad un decimo, misura precedente; - se la presentazione della dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine naturale di scadenza, la sanzione viene stabilita nella misura di un decimo del minimo, anziché di un dodicesimo del minimo. Tasso d interesse legale Con Decreto del 07/12/2010, la misura del tasso d interesse legale applicabile alle somme da versare in caso di ravvedimento operoso è stata fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 01/01/ APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI TELEFONI CELLULARI E MICROPROCESSORI Con la circolare n. 59/E del 23/12/2010, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni nazionali di cellulari e microprocessori
5 Ambito applicativo Con decisione n. 2010/710/UE del Consiglio Europeo, è stata autorizzata l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 17, comma 6, lettere b) e c), del Dpr 633/1972, che già prevedeva l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni dei beni in argomento, subordinandone, tuttavia, l'operatività all'autorizzazione del Consiglio Ue. In deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti dell'erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni, è previsto il meccanismo dell inversione contabile per la cessione dei seguenti beni: a. telefoni cellulari; b. dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente. Pertanto, il cedente dei beni in oggetto è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge - articolo 17, comma 6, lettera c). Il committente dovrà, poi, integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta. Soggetti esclusi Sono escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le cessioni dei beni in oggetto effettuate nella fase del commercio al dettaglio. Pertanto, l inversione contabile si applica solo alle cessioni effettuate nella fase distributiva. Decorrenza Il reverse charge per le fattispecie in esame, si rende applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 01/04/2011. L'Agenzia ha fatto presente che, nelle dichiarazioni modello Unico 2012 e annuale Iva 2012, saranno previsti dei campi specifici da compilare, nei quali dare evidenza delle operazioni attive e passive aventi a oggetto i beni in argomento. Sanzioni In caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del reverse charge si applica la seguente disciplina sanzionatoria: irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro a carico del cessionario che non assolve l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile; la stessa sanzione è applicabile anche al cedente che ha irregolarmente addebitato - 5 -
6 l'imposta in fattura, omettendone il versamento. 5. LIMITE ALLE COMPENSAZIONI PER I SOGGETTI CON DEBITI ESATTORIALI L art. 31 del D.L. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dal 01/01/2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti di ammontare superiore a Euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (cioè sanzioni ed interessi) per i quali è scaduto il termine di pagamento. Pertanto, l utilizzo in compensazione di tali crediti è vietato fino a concorrenza dell importo dei debiti: - iscritti a ruolo per imposte erariali (sono quindi escluse dall ambito applicativo del nuovo divieto di compensazione tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali, ad esempio i tributi locali, i contributi previdenziali, i premi Inail); il solo dubbio riguarda l Irap e le sue diverse interpretazioni come tributo regionale o come tributo proprio ; - per i quali sia scaduto il termine di pagamento (ossia sia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento). Nessun divieto di compensazione sussiste qualora: - gli importi iscritti a ruolo e non pagati siano pari o inferiori a Euro; oppure - i crediti disponibili siano superiori all ammontare degli importi iscritti a ruolo e non pagati; in tal caso la compensazione deve ritenersi ammessa per gli importi eccedenti. L applicazione della disciplina in esame presuppone che non sia intervenuta una sospensione della riscossione. Sanzioni A carico di chi opera compensazioni nonostante il divieto imposto, è prevista una specifica sanzione pari al 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo scaduti e fino a concorrenza di quanto indebitamente compensato. * * * * * Rimaniamo inoltre a Vostra disposizione per fornirvi ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. CARNELUTTI Studio Legale Associato NOTA BENE - CARNELUTTI Studio Legale Associato ha preso ogni ragionevole precauzione per assicurare l accuratezza delle informazioni di cui alla presente Circolare; desidera però sottolineare che le stesse non possono considerarsi esaurienti sotto il profilo legale e fiscale; pertanto si consiglia di non intraprendere alcuna azione riguardante gli argomenti sopra richiamati senza aver ottenuto una precedente opinione legale
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