AZIENDA U.S.L. RIMINI Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

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AZIENDA U.S.L. RIMINI Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Il corretto montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici fissi Il PiMUS 1

I LAVORI IN QUOTA ALLA LUCE DEL DEC. LEG.VO N 235/2003 modifica del Titolo III del Dec. Leg.vo n 626/ 94 mediante aggiunta degli artt. 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies 2

I LAVORI IN QUOTA ALLA LUCE DEL DEC. LEG.VO N 235/2003 Il Decreto determina l applicabilità del Dec. Leg.vo 626/ 94 al settore delle costruzioni (per la prevenzione degli infortuni) 3

DEC. LEG.VO 8 LUGLIO 2003, N 235 Costituisce Attuazione di una Direttiva dell Unione Europea Integra i Contenuti del Titolo 3 del Dec. Leg.vo n 626/ 94 Detta i Requisiti Minimi di Sicurezza e Salute per l Uso di Attrezzature per l Esecuzione di Lavori Temporanei in Quota 4

DEC. LEG.VO 8 LUGLIO 2003, N 235 Data di Entrata in Vigore: 19 luglio 2005 5

DEC. LEG.VO 8 LUGLIO 2003, N 235 Definisce Lavoro in quota l attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile 6

LAVORO IN QUOTA Norme generali Norme sull uso delle scale a pioli Norme sui sistemi di accesso e posizionamento in quota mediante funi Norme sull uso dei ponteggi 7

ALCUNI OBBLIGHI GENERALI DEL DATORE DI LAVORO PER L USO DI ATTREZZATURE Nella scelta delle attrezzature: priorità alle misure di prevenzione collettiva rispetto alla protezione individuale 8

ALCUNI OBBLIGHI GENERALI DEL DATORE DI LAVORO PER L USO DI ATTREZZATURE Accesso ai posti di lavoro in quota: il sistema di accesso ai posti di lavoro in quota deve essere il più idoneo in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell impiego deve garantire l evacuazione in caso di pericolo imminente 9

ALCUNI OBBLIGHI GENERALI DEL DATORE DI LAVORO PER L USO DI ATTREZZATURE In relazione alla attrezzatura adottata: individua le misure idonee a minimizzare i rischi nell uso dell attrezzatura e, ove necessario, prevedendo l installazione di Dispositivi di Protezione contro le cadute i Dispositivi di Protezione devono essere configurati e di resistenza tale da evitare o arrestare la caduta e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni ai lavoratori 10

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PER L IMPIEGO DEI PONTEGGI Redazione del Disegno Esecutivo se ponteggio montato secondo Schemi-tipo Calcolo e Disegno Esecutivo se fuori Schemi-tipo Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio 11

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PER L IMPIEGO DEI PONTEGGI Presenza e Sorveglianza di un Preposto Preposto e Lavoratori Formati con Corsi teorico-pratici Segnaletica di Avvertimento di ponteggio o sue parti non pronte per l uso e Accessi Sbarrati 12

FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI (per l impiego dei ponteggi) La formazione deve riguardare: Comprensione del PiMUS Sicurezza durante M., S., T. secondo norme vigenti Misure di prevenzione contro caduta persone o cose Misure di sicurezza per cambiamento condizioni meteo in relazione al ponteggio Condizioni di carico ammissibile del ponteggio Altri rischi su operazioni di M., S., T. del ponteggio 13

FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI (per l impiego dei ponteggi) I Lavoratori con almeno 2 anni di esperienza di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi al 19 luglio 2005, hanno 2 anni di tempo (dal 19 luglio 2005) per frequentare corso di formazione I Preposti con almeno 3 anni di esperienza di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi al 19 luglio 2005, hanno 2 anni di tempo (dal 19 luglio 2005) per frequentare corso di formazione 14

FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI (per l impiego dei ponteggi) In data 19 gennaio 2006 è stato sottoscritto Accordo fra Governo, Regioni e Province Autonome sull individuazione dei Soggetti formatori, la durata dei corsi, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all uso di attrezzature in quota 15

FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI (per l impiego dei ponteggi) In orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori Non sostitutiva di quella prevista per art.22/626 L Accordo prevede formazione minima 16

FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI (per l impiego dei ponteggi) Soggetti formatori: Regioni e Province Autonome (mediante strutture tecniche della prevenzione o della formazione) Ministero del Lavoro (mediante personale del settore sicurezza del lavoro) ISPESL Associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori (nel settore edile e di ingegneria civile) Organismi paritetici in edilizia Scuole edili 17

FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI (per l impiego dei ponteggi) Durata corsi uguale a 28 ore Partecipanti in numero massimo di 30 per corso Metodologia basata su Moduli teorici e pratici Prove di verifica al termine dei moduli teorici e al termine del modulo pratico Corso di aggiornamento ogni 4 anni, teoricopratico, di durata minima pari a 4 ore 18

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Da quando è obbligatorio? E obbligatorio per tutti i ponteggi montati dal 19 luglio 2005 19

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Quale forma può assumere? Può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata, in funzione della complessità del ponteggio (seguendo anche le istruzioni riportate nel Cap.VI dell Aut.ne Min. ex art.30/164), integrato da istruzioni puntuali, e progetti particolareggiati per gli schemi speciali 20

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Sempre sulla forma: Al fine di agevolare la lettura del documento, privilegiare elaborati grafici e/o fotografici 21

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) E messo a disposizione di chi? E messo a disposizione di: - Preposto alla sorveglianza - Lavoratori addetti - Coordinatore per l Esecuzione (se previsto) - Organo di vigilanza 22

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Chi lo deve redigere? Lo redige Persona competente e costituisce obbligo del Datore di lavoro 23

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Quando deve essere redatto? Deve essere redatto prima dell inizio dei lavori di montaggio 24

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Per quali opere è previsto? E previsto per l allestimento di ogni tipo di ponteggio prescindendo dalle sue dimensioni, dalla sua complessità o dalla durata dell utilizzo 25

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Cosa deve garantire? Deve garantire: sicurezza durante montaggio, smontaggio, trasformazione e uso del ponteggio per addetti e non addetti ai lavori 26

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Cosa contiene? - Identificazione del luogo di lavoro - Descrizione dell opera da realizzare - Identificazione dell impresa (e del Datore di Lavoro) addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio - Identificazione degli addetti (preposti e lavoratori) e loro mansioni nella squadra; documentazione della formazione o attestazione dell esperienza pregressa - Identificazione del/i ponteggio/i (con libretto/i) - Individuazione del proprietario del ponteggio 27

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Cosa contiene? (continua) - eventuale contratto di montaggio - Analisi del progetto dell opera e del contesto ambientale con indicazione delle soluzioni adottate per risolvere i problemi (aggetti, rientranze, vaste aperture nelle pareti, difficoltà di ancoraggio per aperture o carenze di resistenza, reti di protezione, cartelli pubblicitari, piani di appoggio in pendenza, portata dei piani di appoggio, interessamento di proprietà diverse, protezioni particolari, partenze ristrette o allargate, presenza di linee elettriche in prossimità,.) 28

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Cosa contiene? (continua) - Risposte alle prescrizioni del P.S.C. (se esiste) - Disegno esecutivo del ponteggio - Progetto e disegno esecutivo del ponteggio (se eretto difformemente agli schemi tipo) - Allestimento dell area di cantiere - Verifiche da effettuare sugli elementi di ponteggio prima del loro montaggio (e addetti) 29

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Cosa contiene? (continua) - sistemi di sicurezza (collettivi o individuali) da adottare per il montaggio/smontaggio - Calcoli di dimensionamento, certificazioni, istruzioni per il montaggio e uso dei sistemi di sicurezza - Elenco delle attrezzature da utilizzare - Sequenze e modalità di montaggio/smontaggio - Modalità e mezzi di segnalazione e segregazione delle parti di ponteggio non utilizzabili 30

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Cosa contiene? (continua) - Descrizione delle regole generali da applicare durante le operazioni (Piano di applicazione generalizzata) - Verifica e controllo effettuati circa il piano di appoggio (portata, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio,..) - Modalità di installazione e uso di apparecchi di sollevamento 31

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Cosa contiene? (continua) - Indicazione della presenza o meno di linee elettriche aeree nude in tensione in prossimità del ponteggio e delle relative misure preventive e protettive da adottare - Indicazione delle misure preventive e protettive da attuare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (vento, pioggia, neve, ghiaccio) pregiudizievoli alla sicurezza dei lavoratori e del ponteggio 32

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Cosa contiene? (continua) - Tipo, modalità e attrezzature per la realizzazione degli ancoraggi - Illustrazione delle modalità di montaggio, smontaggio, trasformazione (riportando le sequenze passo dopo passo ) con istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali 33

PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (PiMUS) Cosa contiene? (continua) - Misure per la gestione delle emergenze - Descrizione delle regole da applicare per l uso del ponteggio - Indicazione delle verifiche da effettuare sul ponteggio montato, loro periodicità e registrazione, incaricati (secondo D.P.R. 164/ 56, istruzioni del fabbricante e della Circ. n 46/2000) 34