Territorialità servizi IVA 2010

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Territorialità servizi IVA 2010 Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Lodi Lodi, 14 gennaio 2010 *La relazione tiene conto della norma di recepimento delle direttive non ancora pubblicata in G.U.

Le direttive europee di modifica dell IVA: dal 1/1/2010 1. Direttiva 2008/8/CE: nuovi criteri della territorialità nei servizi 2. Direttiva 2008/9/CE: nuove procedure di rimborso per spese sostenute in un altro paese comunitario e soggette ai IVA in quel paese 3. Direttiva 2008/117/CE: lotta alle frodi fiscali connesse alle operazioni internazionali

Legge comunitaria 2008: rilevanza per i servizi (legge 7 luglio 2009, n. 88 in vigore dal 29 luglio 2009) 1. Cessioni e prestazioni senza corrispettivo (autoconsumo, assegnazione ai soci, prestazioni per finalità estranee, ecc.): abbandono del valore normale e riferimento al prezzo di acquisto o di costo determinati al momento in cui si effettuano tali operazioni : questa disposizione entra in vigore dal 27 settembre 2009 2. Operazioni fra soggetti correlati: applicazione del valore normale nel caso di pro rata di una delle parti 3. Prestazioni di intermediazione: adeguamento della norma interna a quella comunitaria

Mandato senza rappresentanza e riaddebito servizi (art. 3, comma 3, ultimo periodo DPR 633/72) "Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario". CONSEGUENZE 1. le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario; 2. le due prestazioni convenzionalmente "rese" o "ricevute" tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima natura " oggettiva " (Risoluzioni dell'11 febbraio 1998, n. 6, del 27 settembre 1999, n. 146, del 27 dicembre 1999, n. 170) 3. resta, però, distinta la posizione "soggettiva" del mandante da quella del mandatario e i due operatori mantengono autonome soggettività tributarie (es. territorialità, qualifiche soggettive, ecc.)

Riaddebito servizi con IVA indetraibile (art. 3, comma 3, ultimo periodo DPR 633/72) Norma di comportamento 139, Associazione dottori commercialisti di Milano - il soggetto che sostiene in nome proprio il costo del servizio dovrebbe poter detrarre sempre l'iva che gli è stata addebitata dal prestatore nella fattura ad esso intestata per poi rifatturare distintamente alla controparte il costo del servizio, con l'applicazione dell'iva secondo l'aliquota propria; - la controparte che riceve la fattura con il riaddebito del costo, in quanto consumatore finale del servizio, non detrae l'imposta o la detrae in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 19 bis 1. Risoluzione n. 238/E del 24 agosto 2007, l'agenzia delle entrate ha precisato che se nel corrispettivo addebitato in fattura per un servizio complesso integralmente assoggettato a IVA siano compresi anche costi che per il prestatore sono oggettivamente indetraibili (viaggi, auto, ecc.) il soggetto che riceve il servizio non soffre delle stesse limitazioni oggettive di indetraibilità di cui ha sofferto il prestatore

Effettuazione dell operazione (art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter (regola generale B2B), rese da soggetto passivo CE a soggetto passivo IT - effettuate in modo continuativo, - nell'arco di un periodo superiore a un anno, - che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime Considerazioni: - servizi continuativi - Intrastat - Base imponibile

Fatturazione e volume d affari (art. 20 e 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Le novità che riguardano le fatture attive sono: 1. Obbligo di emissione per le prestazioni rese a soggetto passivo CE 2. Obbligo di indicazione della partita IVA, in fattura, del cliente CE 3. Queste operazioni non rientrano nel volume d affari

Soggetto passivo: definizione generale (art. 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) per «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato» si intende il soggetto che ha: 1. il domicilio nel territorio dello Stato (sede legale) 2. oppure la residenza (sede effettiva) se il domicilio non è all'estero; 3. ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Soggetto passivo: territorialità - operazioni passive (art. 7 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi a essi rese: 1. i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività; 2. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; 3. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Cessioni di beni: territorialità (art. 7 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) BENI IMMOBILI Luogo in cui si trova il bene BENI MOBILI L imposta si applica nel caso di cessione di bene mobile: nazionale o nazionalizzato comunitario soggetto al regime della temporanea importazione che si trovi in Italia * Purché il bene si trovi in Italia

Cessioni di beni immobili: territorialità (art. 7 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) NORMA COMUNITARIA: Si considera come luogo della cessione, se il bene non viene spedito o trasportato, il luogo dove il bene si trova al momento della cessione (art. 31 direttiva 112/2006/CE) NORMA NAZIONALE: Le cessioni aventi per oggetto beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello stato se ivi è situato il bene (art. 7, comma 2, Dpr 633/72). Con risoluzione n. 25472 del 2/12/1976, il ministero delle finanze ebbe a dichiarare che la cessione di un fabbricato situato nel territorio nazionale, appartenente ad una società priva di stabile organizzazione in Italia, rientra nella sfera di applicazione dell Iva anche se si tratti di un operazione occasionale.

Cessioni di beni mobili: territorialità (art. 7 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Le cessioni che si realizzano quando i beni non si trovano fisicamente nel territorio nazionale devono considerarsi non soggette all Iva per mancanza della territorialità. Diverso è il caso del cd. consignment stock, che si realizza quando il cedente nazionale invia le merci a destinazione di un acquirente stabilito fuori del territorio della comunità, presso un deposito del medesimo, con l intesa che le merci resteranno di proprietà del cedente fino a quando non saranno prelevate dall acquirente (risoluzione n. 58 del 5 maggio 2005). Procedura: - ordine cliente - fattura pro forma e bolletta doganale - documento di prelievo - fattura esportazione contenente i riferimenti dei predetti documenti Secondo la norma di comportamento n. 161, del luglio 2005 dall Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, la stessa conclusione può essere estesa ad altre tipologie di operazioni assimilabili alle esportazioni, nelle quali la vendita si realizza successivamente alla spedizione dei beni all estero (Ad esempio, la tentata vendita e le cessioni di beni eseguite all estero in occasione di fiere)

Cessioni di beni mobili: esempio 1 (art. 7 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) UK 1 Spedizione beni UK 2 Fattura art. 7 VAT UK Fattura art. 7 VAT UK IT

Cessioni di beni mobili: esempio 2 (art. 7 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Consegna beni per vendita CH EXTRA UE Consegna beni per lavorazione Fattura art. 7 IT 1 IT 2 Fattura con IVA?

Cessioni di beni durante un trasporto INTRA (art. 7 bis, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Si considerano effettuate nel territorio dello stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili e treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello stato Prima del 30 giugno 1993 vendite equiparate ad esportazioni: ora solo nel caso di trasporto extra CE Ai predetti fini si considera: - intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo situati in stati membri diversi; - luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri; - luogo di arrivo quello dell ultimo punto di sbarco.

Territorialità: navi e aerei Ai sensi del codice della navigazione, appartengono al territorio dello stato le navi e gli aeromobili italiani in navigazione in acque o spazi aerei internazionali Con la risoluzione 28 febbraio 1997, n. 36/E, l amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito al trattamento da riservare, agli effetti dell Iva, alle prestazioni pubblicitarie rese nei confronti di committenti comunitari ed extracomunitari, sotto forma di spot proiettati sui voli internazionali ed intercontinentali dell Alitalia. Indicazioni analoghe sono state rese in relazione alle prestazioni a bordo delle navi in navigazione in acque internazionali, sia pure riguardo principalmente all imposta sugli spettacoli, con la risoluzione n. 340653 del 21 dicembre 1985

Cessioni di beni mobili: reverse charge obbligatorio (art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) FR Consegna beni in deposito R.F. o I.D. IT 1 OBBLIGO REVERSE CHARGE ACQUISTO INTRA di R.F. o I.D. RF o ID di FR IT 2 Dal 1 gennaio 2010, salvo modifiche dell art. 17 IT 3

Cessioni di beni mobili: reverse charge obbligatorio (art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) CH Sdogana beni e li mette in deposito c/o R.F IT 1 OBBLIGO REVERSE CHARGE RF di CH IT 2 Dal 1 gennaio 2010, salvo modifiche dell art. 17 IT 3

Prestazione di servizi: territorialità (art. 7 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Criterio generale sino al 31 dicembre 2009 sono soggette ad IVA le prestazioni effettuate: da residente in ITA da soggetto domiciliato dalla stabile organizzazione in ITA di un soggetto estero Criterio generale dal 1 gennaio 2010 B2B (cliente IMPRESA) tassazione nel paese del committente B2C (cliente PRIVATO) tassazione nel pese del prestatore Con alcune eccezioni

Territorialità nei servizi: norme in vigore dal 1/1/2010 Vantaggi: 1. Semplificazione del quadro normativo 2. Riduzione delle ipotesi di rimborso dell IVA estera 3. Abbandono del criterio dell utilizzo Svantaggi: 1. Aumento delle situazioni di credito IVA cronico 2. Estensione dei casi di reverse charge con maggiori adempimenti e rischi di contestazione 3. Introduzione di nuovi adempimenti: intrastat nei sevizi

Deroghe generali: clienti imprese (B2B) e privati (B2C) (art. 7 quater e quinquies del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) a. Prestazioni di servizi relativi ad immobili: localizzazione immobile b. Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili: luogo esecuzione c. Prestazioni di trasporto passeggeri: in proporzione alla distanza percorsa; d. Prestazioni di locazione e noleggio di mezzi di trasporto a breve termine : luogo di messa a disposizione del mezzo; e. Servizi di ristorazione e catering: luogo di esecuzione

Deroghe per i clienti privati (B2C) (art. 7 sexies DPR 26 ottobre 1972, n. 633) a. Servizi di intermediazione: luogo dell operazione intermediata b. Trasporto di intracomunitario di beni: luogo inizio trasporto c. Trasporto extra CE di beni: in proporzione alla distanza percorsa d. Prestazioni relative a beni mobili materiali (es. lavorazioni): luogo di esecuzione e. Servizi resi tramite mezzi elettronici da fornitori extra CE: se cliente IT f. Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto: luogo utilizzo*

Servizi relativi a immobili (art. 7, quater, lettera a) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Le prestazioni di servizi RELATIVI A BENI IMMOBILI, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari luogo nel quale si trova l immobile Dal 1 gennaio 2010 (art. 47 direttiva 2006/112/CE) Sono espressamente elencati - servizi alberghieri e turistici - concessione diritti utilizzazione su immobile (es. concessione di spazi) - architetti e uffici di sorveglianza (non previsto nel nuovo art. 7 quater)

Servizi relativi a immobili: esempio riaddebito (art. 7, quater, lettera a) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Spese alberghiere Locazione stand IT 2 IT IT 1 1 IT 3 Fatture art. 7 IT 4

Servizi ristorazione e catering (art. 7 quater, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Prestazioni di RISTORAZIONE e CATERING luogo di esecuzione ECCEZIONE Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità -> luogo di partenza del trasporto

Locazioni di mezzi di trasporto a breve termine (art. 7 quater, lettera e), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Locazione, leasing, noleggio e simili, a breve termine*, di MEZZI di TRASPORTO (es. noleggio auto) luogo di messa a disposizione Dal 1 gennaio 2010, soggetti a IVA se: sono messi a disposizione del destinatario in ITA e sempre che i mezzi siano utilizzati nella CE; se sono messi a disposizione del destinatario EXTRA CE, ma sono utilizzati nel territorio dello Stato; * Meno di 30 gg (90 gg per le navi)

Locazioni di mezzi di trasporto a lungo termine (art. 7 sexies, lettera e), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Locazione, leasing, noleggio e simili, a lungo termine*, di MEZZI di TRASPORTO a privati Dal 1 gennaio 2010, soggetti a IVA se: quando sono rese da prestatori ITA e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità; se rese da soggetti passivi EXTRA CE, quando sono utilizzate in ITA; * Più di 30 gg (90 gg per le navi)

Lavorazioni INTRA: sino al 31/12/2009 (art. 40, comma 4 bis, del DL 30 agosto 1993, n. 331) Le Le lavorazioni lavorazioni INTRA INTRA sono sono soggette soggette ad ad IVA IVA nel nel paese paese del del committente committente soggetto soggetto passivo passivo identificato identificato in in uno uno stato stato CE CE REQUISITI REQUISITI a) a) il il bene bene o o il il prodotto prodotto ottenuto, ottenuto, al al termine termine della della lavorazione lavorazione deve deve uscire uscire dal dal Paese Paese dove dove è è stata stata eseguita eseguita la la trasformazione trasformazione o o la la riparazione; riparazione; b) b) il il committente committente deve deve essere essere un un soggetto soggetto identificato identificato in in un un altro altro paese paese della della Comunità. Comunità. Se Se manca manca una una soltanto soltanto di di tali tali condizioni condizioni (i (i beni beni restano restano nello nello Stato Stato ove ove è è eseguita eseguita la la lavorazione lavorazione oppure oppure il il committente committente è è un un soggetto soggetto extra extra CE), CE), la la prestazione prestazione è è territorialmente territorialmente rilevante rilevante nel nel Paese Paese ove ove la la stessa stessa materialmente materialmente eseguita eseguita (ex (ex art.7 art.7 del del DPR DPR n. n. 633 633 del del 1972) 1972)

Lavorazioni INTRA: esempio 1 sino al 31/12/2009 (art. 40, comma 4 bis, del DL 30 agosto 1993, n. 331) Un Un prestatore prestatore italiano italiano (IT) (IT) esegue esegue in in Italia Italia una una lavorazione lavorazione per perconto di di un un committente committente soggetto soggetto IVA IVA francese francese (FR). (FR). 1. 1. Se Se al al termine termine della della lavorazione lavorazione i i beni beni sono sono inviati inviati all'estero, all'estero, il il prestatore prestatore effettua effettua una una operazione operazione non non soggetta soggetta ad ad imposta imposta in in Italia Italia ma ma in in Francia Francia ove ove èè identificato identificato il il committente: committente: emette emette una una fattura fattura senza senza applicazione applicazione dell'iva dell'iva ai ai sensi sensi dell'articolo dell'articolo 40 40 comma comma 44 bis bis del del D.L. D.L. n. n. 331 331 del del 1993 1993 e e il il committente committente francese francese assoggetta assoggetta a a TVA TVA nel nel suo suo Paese Paese la la prestazione. prestazione. 2. 2. Se Se i i beni beni al al termine termine della della lavorazione lavorazione restano restano in in Italia, Italia, la la prestazione prestazione va va assoggettata assoggettata ad ad IVA IVA essendo essendo stata stata eseguita eseguita nel nel territorio territorio nazionale nazionale e e non non essendo essendo il il bene bene uscito uscito dall'italia. dall'italia.

Lavorazioni INTRA: esempio 2 sino al 31/12/2009 (art. 40, comma 4 bis, del DL 30 agosto 1993, n. 331) Una Una società societàit IT si si reca reca in in Spagna Spagna (ES) (ES) ed ed esegue esegue per per conto conto di di un un committente committente spagnolo spagnolo una una riparazione riparazione su su beni beni che che al al termine termine della della stessa stessa restano restano in in Spagna. Spagna. In In questo questo caso: caso: 1) 1) la la società societàit IT effettua effettua una una prestazione prestazione fuori fuori campo campo IVA IVA in in Italia, Italia, per per carenza carenza del del requisito requisito della della territorialità territorialitàai ai sensi sensi dell'articolo dell'articolo 77 del del DPR DPR n. n. 633 633 del del 1972 1972 (prestazione (prestazione eseguita eseguita nel nel territorio territorio spagnolo); spagnolo); 2) 2) l'operazione l'operazione èè soggetta soggetta nel nel territorio territorio ES ES e e quindi quindi deve deve rispettare rispettare le le regole regole interne interne di di quel quel Paese: Paese: se se la la disciplina disciplina locale locale prevede prevede l'obbligo l'obbligodella della nomina nomina del del rappresentante rappresentante fiscale, fiscale, l'operatore l'operatore italiano italiano deve deve adeguarsi, adeguarsi, in in caso caso contrario contrario il il committente committente soggetto soggetto passivo passivo d'imposta d'imposta in in ES ES potrà potràautofatturarsi autofatturarsisecondo secondo le le regole regole interne. interne. QUESTA QUESTA PRESTAZIONE PRESTAZIONE E E F.C. F.C. IVA IVA ANCHE ANCHE DOPO DOPO IL IL 1/1/2010 1/1/2010

Lavorazioni su beni mobili (anche INTRA): dal 1/1/2010 (art. 44 e 54 direttiva 2006/112/CE - art. 7 ter e 7 sexies lettera d) Dpr 633/72) dal 1 gennaio 2010 B2B tassazione nel paese del committente B2C tassazione nel paese di materiale esecuzione Un Un prestatore prestatore italiano italiano (IT) (IT) esegue esegue in in Italia Italia una una lavorazione lavorazione per perconto di di un un committente committente soggetto soggetto IVA IVA estero estero (CE (CE o o EXTRA). EXTRA). La La prestazione prestazione non non èè soggetta soggetta ad ad IVA IVA perché perchéil il committente committente èè un un soggetto soggetto passivo passivo estero, estero, anche anche se se i i beni beni al al termine termine della della lavorazione lavorazione rimangono rimangono in in Italia. Italia.

Servizi di logistica (anche INTRA): dal 1/1/2010 (art. 44 e 54 direttiva 2006/112/CE - art. 7 ter e 7 sexies lettera d) Dpr 633/72) dal 1 gennaio 2010 B2B tassazione nel paese del committente B2C tassazione nel paese di materiale esecuzione Un Un prestatore prestatore italiano italiano (IT) (IT) esegue esegue in in Italia Italia servizi servizi di di logistica logistica per per un un soggetto soggetto passivo passivo estero estero (CE (CE o o EXTRA). EXTRA). La La prestazione prestazione non non èè soggetta soggetta ad ad IVA IVA perché perchéil il committente committente èè un un soggetto soggetto passivo passivo estero, estero, mentre mentre prima prima del del 31/12/2009 31/12/2009 l operazione l operazione era era soggetta soggetta ad ad IVA IVA in in quanto quanto effettuata effettuata in in Italia Italia

Trasporti internazionali sino al 31/12/2009 (art. 7, comma 4, lettera c) del DPR 633/72 e art. 46 della direttiva 2006/112/CE) Il Il criterio criterio di di tassazione tassazione dei dei trasporti trasporti internazionali internazionali (extra (extra CE) CE) di di beni beni e e persone persone e e dei dei trasporti trasporti comunitari comunitari di di persone persone quello quello della della distanza distanza percorsa percorsa nel nel territorio territorio dello dello stato stato Berna NORMA NORMA COMUNITARIA: COMUNITARIA: Il Il luogo luogo delle delle prestazioni prestazioni di di trasporto trasporto - - diverse diverse dal dal trasporto trasporto intracomunitario intracomunitario di di beni beni - - è è quello quello dove dove si si effettua effettua il il trasporto trasporto in in funzione funzione delle delle distanze distanze percorse percorse Fattura art. 7 NORMA NORMA INTERNA INTERNA Le Le prestazioni prestazioni di di trasporto trasporto si si considerano considerano effettuati effettuati nello nello stato stato in in proporzione proporzione alla alla distanza distanza percorsa percorsa nello nello stesso: stesso: la la fattura fattura deve deve essere essere emessa emessa in in art. art. 9 9 per per la la distanza distanza percorsa percorsa sul sul territorio territorio nazionale nazionale e e in in art. art. 7 7 per per la la tratta tratta estera estera Fattura art. 9 Milano

Trasporti di cose e persone: sino al 31/12/2009 (art. 7, comma 4, lettera c) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Si considerano effettuati nello stato in proporzione alla distanza percorsa nello stesso Fattura art. 7 Berna La tratta interna è comunque non imponibile ex art. 9 Fattura art. 9 Milano

Trasporti INTRA e relative intermediazioni: sino al 31/12/2009 (art. 40, comma 5, del DL 30 agosto 1993, n. 331) Parigi PER I TRASPORTI INTRACOMUNITARI DI BENI E RELATIVE INTERMEDIAZIONI RILEVA LO STATUS DEL COMMITTENTE: 1. Art. 7, se comm. Soggetto passivo CE 2. IVA IT, se comm. Soggetto passivo IT 1. Se privato o soggetto passivo EXTRA -> operazione soggetta ad IVA nel luogo di INIZIO del trasporto 2. Se soggetto passivo CE -> operazione soggetta ad IVA nello stato CE di residenza del committente Milano

Trasporti di persone: dal 1/1/2010 (art. 48 direttiva 2006/112/CE art. 7 quater, lettera b) del Dpr 633/72) Si considerano effettuati nello stato in proporzione alla distanza percorsa nello stesso Fattura art. 7 Berna Dal 1 gennaio 2010 Questa regola si applica per i trasporti di persone Fattura art. 9 Milano

Trasporti di cose (B2B) INTRA: dal 1/1/2010 (art. 44 direttiva 2006/112/CE art. 7 ter Dpr 633/72) Dal 1 gennaio 2010 Se il committente è un SOGGETTO IVA Parigi -> regola GENERALE (B2B): operazione soggetta ad IVA nello stato del committente Milano

Trasporti di cose (B2B) EXTRA: dal 1/1/2010 (art. 44 direttiva 2006/112/CE - art. 7 ter Dpr 633/72) Dal 1 gennaio 2010 Se il committente è un SOGGETTO IVA Berna -> regola GENERALE (B2B): operazione soggetta ad IVA nello stato del committente Milano

Trasporti di cose (B2C) extra CE: dal 1/1/2010 (art. 49 direttiva 2006/112/CE - art. 7 sexies, lettera b) del Dpr 633/72) Berna Dal 1 gennaio 2010: Se committente PRIVATO trasporto cose EXTRA Fattura art. 7 -> operazione soggetta ad IVA in proporzione della distanza percorsa in Italia Fattura art. 9 Milano

Trasporti di cose (B2C) INTRA: dal 1/1/2010 (art. 50 direttiva 2006/112/CE - art. 7 sexies, lettera c) del Dpr 633/72) Parigi Dal 1 gennaio 2010: Se committente PRIVATO trasporto cose INTRA -> operazione soggetta ad IVA nel luogo di INIZIO del trasporto - Art. 7, se trasporto inizia in CE - IVA IT, se trasporto inizia in IT Milano

Accessorie ai trasporti INTRA: sino al 31/10/2009 (art. 40, comma 6, del DL 30 agosto 1993, n. 331) le le prestazioni prestazioni di di carico, carico, scarico, scarico, manutenzione manutenzione e e simili simili e e relative relative intermediazioni, intermediazioni, accessorie accessorie ai ai trasporti trasporti intracomunitari, intracomunitari, 1. 1. se se il il committente committente è è SOGGETTO SOGGETTO PASSIVO PASSIVO IT, IT, la la prestazione prestazione è è assoggettata assoggettata ad ad IVA IVA in in Italia; Italia; 2. 2. se se il il committente committente è è SOGGETTO SOGGETTO PASSIVO PASSIVO CE, CE, la la prestazione prestazione è è assoggettata assoggettata ad ad IVA IVA nello nello Stato Stato in in cui cui il il committente committente è è identificato; identificato; 3. 3. se se il il committente committente è è PRIVATO PRIVATO o o soggetto soggetto passivo passivo EXTRA EXTRA CE CE la la prestazione prestazione è è assoggettata assoggettata ad ad imposta imposta nel nel Paese Paese ove ove la la stessa stessa ha ha avuto avuto materiale materiale esecuzione. esecuzione.

Accessorie ai trasporti INTRA: dal 1/1/2010 (art. 54, lettera a), della direttiva 2006/112/CE art. 7 ter e 7 sexies lettera d) Dpr 633/72) le le prestazioni di di carico, carico, scarico, scarico, movimentazione e affini affini dal 1 gennaio 2010 B2B tassazione nel paese del committente B2C tassazione nel paese di materiale esecuzione

Trasporti internazionali: esempio 1 TRASPORTO MERCI COMM. IT sogg.. pass. VETTORE IT Cliente CE Fattura con IVA anche dopo il 1/1/2010

Trasporti internazionali: esempio 2 TRASPORTO MERCI COMM. DE sogg.. pass. VETTORE IT Cliente CE Sino al 31/12/2009: fattura con IVA Dopo il 1/1/2010: fattura art. 7 ter

Trasporti internazionali: esempio 3 TRASPORTO MERCI COMM. IT sogg.. pass. VETTORE CE Cliente CE Sino al 31/12/2009: integrazione fattura art. 46 Dopo il 1/1/2010: auto-fattura art. 17- IVA 20%

Trasporti internazionali: esempio 4 TRASPORTO MERCI COMM. CE sogg.. pass. VETTORE IT Cliente IT Sino al 31/12/2009: art. 40 DL 331/93 Dopo il 1/1/2010: fattura art. 7 ter DPR 633

Trasporti internazionali: esempio 5 TRASPORTO MERCI COMM. CE sogg.. pass. VETTORE CH Cliente EXTRA Sino al 31/12/2009: Auto-fattura art. 17 e 9 per la tratta interna Dopo il 1/1/2010: Auto-fattura art. 17 e 9 per tutta la tratta

Trasporti internazionali: esempio 6 TRASPORTO MERCI COMM. ITA sogg.. pass. VETTORE CE Cliente EXTRA Sino al 31/12/2009: Auto-fattura art. 17 e 9 per la tratta interna Dopo il 1/1/2010: Auto-fattura art. 17 e 9 per tutta la tratta

Trasporti internazionali: esempio 7 TRASPORTO MERCI COMM. EXTRA sogg.. pass. VETTORE IT Cliente CE Sino al 31/12/2009: Fattura con IVA Dopo il 1/1/2010: fattura art. 7 ter

Trasporti internazionali: esempio 8 TRASPORTO MERCI COMM. EXTRA sogg.. pass. VETTORE IT Cliente CE Sino al 31/12/2009: fattura art. 7 Dopo il 1/1/2010: fattura art. 7

Trasporti internazionali: esempio 9 TRASPORTO PERSONE COMM. IT sogg.. pass. VETTORE IT Cliente CE Fattura - art. 9 tratta interna - art. 7 tratta estera Anche dopo il 1/1/2010

Trasporti internazionali: esempio 10 TRASPORTO PERSONE COMM. CE sogg.. pass. VETTORE IT Cliente IT Fattura - art. 9 tratta interna - art. 7 tratta estera Anche dopo il 1/1/2010

Trasporti internazionali: esempio 11 TRASPORTO PERSONE COMM. CE sogg.. pass. VETTORE IT Cliente UK Fattura art. 7 Anche dopo il 1/1/2010

Territorialità intermediazioni: regime passato (art. 7, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) Prima Prima dell entrata dell entrata in in vigore vigore del del regime regime dell IVA dell IVA intracomunitaria, intracomunitaria, le le prestazioni prestazioni di di intermediazione intermediazione ricadevano, ricadevano, per per interpretazione interpretazione prevalente, prevalente, nella nella regola regola generale generale del del domicilio domicilio dell agente dell agente (cfr. (cfr. risoluzione risoluzione 30 30 giugno giugno 1980, 1980, n. n. 420248) 420248) ECCEZIONI ECCEZIONI - - le le prestazioni prestazioni rese rese dagli dagli agenti agenti immobiliari immobiliari (articolo (articolo 7, 7, c. c. 4, 4, lett. lett. a) a) - - quelle quelle relative relative ai ai cosiddetti cosiddetti intangible intangible services services (es. (es. consulenze consulenze legali, legali, pubblicità, pubblicità, cessione cessione diritti, diritti, ecc. ecc. - - articolo articolo 7, 7, c. c. 4, 4, lett. lett. a) a) - - le le intermediazioni intermediazioni relative relative alle alle vendite vendite estero estero su su estero estero (Circolare (Circolare 3 3 agosto agosto 1979, 1979, n. n. 26) 26)

Intermediazioni: normativa comunitaria (art. 44 della direttiva 2006/112/CE) Nella Nella nuova nuova direttiva direttiva comunitaria comunitaria di di rifusione rifusione della della sesta sesta direttiva direttiva è è stato stato generalizzato generalizzato il il criterio criterio previsto previsto per per le le intermediazioni intermediazioni CE CE (art. (art. 44 44 della della direttiva direttiva 2006/112/CE) 2006/112/CE) Quindi Quindi in in generale generale le le intermediazioni intermediazioni si si considerano considerano effettuate effettuate nel nel luogo luogo di di identificazione identificazione del del committente, committente, se: se: - - il il committente committente è è un un soggetto soggetto IVA IVA identificato identificato nell Unione nell Unione europea europea e e - - l operazione l operazione principale principale è è effettuata effettuata in in ambito ambito comunitario; comunitario; nel nel luogo luogo dell dell operazione operazione principale, principale, in in ogni ogni altro altro caso caso e, e, quindi: quindi: - - se se il il committente committente non non è è un un soggetto soggetto passivo passivo UE, UE, - - se se il il luogo luogo dell operazione dell operazione principale principale è è esterno esterno alla alla Comunità. Comunità.

Intermediazioni: norma nazionale (art. 7, comma 4, lettera f quinquies del DPR 633/72 e art. 40, comma 8 del Dl 331/93) le le prestazioni prestazioni di di intermediazione intermediazione si si considerano considerano effettuate effettuate quando quando l operazione l operazione principale principale è è ivi ivi effettuata, effettuata, - - a a meno meno che che il il committente committente non non sia sia un un soggetto soggetto IVA IVA identificato identificato in in altro altro Stato Stato membro membro dell Unione dell Unione Europea; Europea; - - le le suddette suddette prestazioni prestazioni si si considerano considerano in in ogni ogni caso caso effettuate effettuate in in Italia Italia se se il il committente committente è è ivi ivi soggetto soggetto passivo passivo d imposta d imposta ECCEZIONI ECCEZIONI 1. 1. le le prestazioni prestazioni rese rese dagli dagli agenti agenti immobiliari immobiliari (articolo (articolo 7, 7, c. c. 4, 4, lett. lett. a) a) 2. 2. quelle quelle relative relative ai ai cosiddetti cosiddetti intangible intangible services services (es. (es. consulenze consulenze legali, legali, pubblicità, pubblicità, cessione cessione diritti, diritti, ecc. ecc. - - articolo articolo 7, 7, c. c. 4, 4, lett. lett. d) d) 3. 3. le le intermediazioni intermediazioni relative relative ai ai trasporti trasporti e e alle alle operazioni operazioni accessorie accessorie ai ai trasporti trasporti intracomunitari intracomunitari (articolo (articolo 40, 40, c. c. 5 5 e e 6, 6, del del DL DL 331/93) 331/93)

Intermediazioni: l interpretazione correttiva (risoluzione dell Agenzia delle entrate n. 437/E del 12 novembre 2008) con con il il nuovo nuovo assetto assetto normativo normativo delineato delineato dalla dalla direttiva direttiva 2006/112/CE 2006/112/CE è è stato stato uniformato uniformato il il luogo luogo di di tassazione tassazione dei dei servizi servizi di di intermediazione intermediazione anche anche relativamente relativamente alle alle operazioni operazioni su su beni beni mobili mobili materiali materiali effettuate effettuate in in ambito ambito comunitario, comunitario, con con la la conseguenza conseguenza che che risulta risulta estesa estesa la la portata portata della della lettera lettera f- f- quinquies) quinquies) dell articolo dell articolo 7 7 del del D.P.R. D.P.R. n. n. 633 633 del del 1972 1972 e e viene viene reso reso di di fatto fatto inoperativo inoperativo il il comma comma 8 8 dell articolo dell articolo 40 40 del del D.L. D.L. n. n. 331 331 del del 1993. 1993. CONSEGUENZE CONSEGUENZE 1. 1. Fatture Fatture ricevute ricevute da da agenti agenti esteri esteri (anche (anche UE): UE): emissione emissione di di autofattura autofattura ai ai sensi sensi dell art. dell art. 17, 17, c. c. 3. 3. DPR DPR 633/72 633/72 2. 2. Fatture Fatture emesse emesse da da agenti agenti italiani italiani (anche (anche a a committenti committenti UE): UE): emissione emissione di di fattura fattura F.C. F.C. IVA IVA ai ai sensi sensi dell art. dell art. 7, 7, c. c. 4, 4, lett. lett. f f quinquies quinquies del del DPR DPR 633/72: 633/72: operazione operazione non non rilevante rilevante - - per per il il volume volume d affari d affari - - per per il il plafond plafond

Intermediazioni: l interpretazione correttiva (risoluzione dell Agenzia delle entrate n. 437/E del 12 novembre 2008) per per quanto quanto riguarda riguarda l ipotesi l ipotesi di di operazioni operazioni di di intermediazione intermediazione che che si si riferiscono riferiscono ad ad acquisiti acquisiti e e cessioni cessioni di di beni beni che che si si perfezionano perfezionano al al di di fuori fuori del del territorio territorio comunitario, comunitario, si si ritiene ritiene che che tali tali operazioni operazioni non non debbano debbano essere essere assoggettate assoggettate ad ad imposta imposta per per carenza carenza assoluta assoluta del del requisito requisito territoriale, territoriale, con con la la conseguenza conseguenza che che il il committente committente nazionale nazionale non non sarà sarà tenuto, tenuto, ai ai fini fini IVA, IVA, ad ad emettere emettere autofattura. autofattura. CONSEGUENZA CONSEGUENZA l intermediazione l intermediazione relativa relativa alla alla vendita vendita di di beni beni estero estero su su estero, estero, ancorché ancorché resa resa a a soggetto soggetto passivo passivo nazionale, nazionale, resta resta estranea estranea alla alla sfera sfera di di applicazione applicazione dell IVA. dell IVA.

Intermediazioni: finanziaria 2008 (art. 24 legge 7, luglio 2009, n. 88) Adeguamento Adeguamento della della norma norma interna interna a a quella quella comunitaria comunitaria NOVITA NOVITA 1. 1. escluse escluse da da IVA IVA quelle quelle estero estero su su estero ; estero ; 2. 2. abrogazione abrogazione dell art. dell art. 40, 40, comma comma 8 8 DL331/93 DL331/93 (intermediazioni (intermediazioni comunitarie), comunitarie), con con la la precisazione precisazione che che questa questa novità novità è è in in vigore vigore dal dal 15 15 luglio luglio 2009: 2009: tutela tutela dell affidamento dell affidamento per per il il PLAFOND; PLAFOND; 3. 3. introduzione introduzione del del reverse reverse charge charge obbligatorio, obbligatorio, per per le le intermediazioni intermediazioni rese rese da da soggetto soggetto non non residente residente a a operatore operatore ITA; ITA;

Intermediazioni: dal 1 gennaio 2020 (art. 7 ter e 7 sexies lettera a) Dpr 633/72) B2B: B2B: luogo luogo del del committente committente (art. (art. 44 44 dir. dir. 2006/112) 2006/112) B2C: B2C: luogo luogo dell operazione dell operazione intermediata intermediata (art. (art. 46 46 dir. dir. 2006/112) 2006/112) NOVITA NOVITA dal dal 1 1 gennaio gennaio 2010: 2010: -- le le prestazioni prestazioni di di intermediazione intermediazione rese rese a a soggetti soggetti IVA IVA stabiliti stabiliti in in Italia Italiasi si considereranno considereranno in in ogni ogni caso caso effettuate effettuate nel nel nostro nostro Stato Stato (anche (anche estero estero su su estero); estero); -- le le prestazioni prestazioni di di intermediazioni intermediazioni a a committente committente soggetto soggetto passivo passivo extra extra CE CEsono irrilevanti irrilevanti ai ai fini fini IVA, IVA, in in quanto quanto extra extra territoriali; territoriali;

Intermediazioni: esempio 1 BENI COMM. ITA AGENTE ITA Cliente EXTRA Fattura Art. 9

Intermediazioni: esempio 2 BENI COMM. ITA AGENTE ITA Cliente CE Fattura Con IVA

Intermediazioni: esempio 3 BENI COMM. CE AGENTE ITA Cliente ITA Fattura Art. 7

Intermediazioni: esempio 4 BENI COMM. CE AGENTE ITA Cliente UK Fattura Art. 7

Intermediazioni: esempio 5 BENI COMM. ITA AGENTE EXTRA CE Cliente EXTRA autofattura artt.. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 6 BENI COMM. ITA AGENTE CE Cliente EXTRA autofattura artt.. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 7 BENI COMM. ITA AGENTE ITA Cliente ITA Fattura Art. 9

Intermediazioni: esempio 8 BENI COMM. ITA AGENTE CE Cliente CE autofattura art. 17 IVA 20%

Intermediazioni: esempio 9 BENI COMM. ITA AGENTE ITA Cliente CE fattura con IVA

Intermediazioni: esempio 10 BENI COMM. ITA AGENTE CE Cliente CE autofattura art. 17 con IVA

Intermediazioni: esempio 11 BENI COMM. ITA AGENTE EXTRA Cliente EXTRA Autofattura art. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 12 BENI COMM. ITA AGENTE CE Cliente CE Autofattura art. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 13 BENI COMM. ITA AGENTE EXTRA Cliente EXTRA Sino al 31/12/2009: art. 7 Dopo il 01/01/2010: autofattura art. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 14 BENI COMM. ITA AGENTE CE Cliente EXTRA Sino al 31/12/2009: art. 7 Dopo il 01/01/2010: autofattura art. 17 e 9

Intermediazioni: esempio 15 BENI COMM. EXTRA Sogg.. Pass. AGENTE IT Cliente IT Sino al 31/12/2009: art. 9 Dopo il 01/01/2010: art. 7

Intangible services: sino al 31/12/2009 art.7, comma 4, lettera d), e) ed f) Prestatore Committente Utilizzo/Status Soggette IVA Non soggette ITA ITA Utilizzo in ITA Utilizzo in UE Utilizzo in EXTRA ITA UE Soggetto passivo Privato ITA EXTRA UE Utilizzo in ITA Utilizzo in UE Utilizzo in EXTRA SI SI NO NO SI SI NO NO UE o extra UE ITA Utilizzo in ITA Utilizzo in UE Utilizzo in EXTRA SI SI NO

Intangible services: dal 1/1/2010 (art. 59 direttiva 2006/112/CE - art. 7 septies Dpr 633/72) Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione e fornitura dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione, leasing e noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto Servizi connessi con gas e energia Servizi telecomunicazione non utilizzati in IT Servizi resi per via elettronica (e-commerce) Obblighi di non esercitare diritti connessi Dal 1 gennaio 2010 Se resi a privati (B2C) extra CE: -> esclusi dal campo di applicazione IVA

Intangible services: dal 1/1/2010 (art.7 ter e 7 septies Dpr 633/72) PRESTATORE COMMITTENTE QUALIFICA COMMITTENTE Soggette IVA non soggette ITA ITA privato SI ITA ITA azienda SI ITA CE privato SI ITA CE azienda NO ITA EXTRA privato NO ITA EXTRA azienda NO CE o EXTRA ITA privato NO CE o EXTRA ITA azienda SI

Intangible services: esempio 1 dal 1/1/2010 prestatore IT Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione E-commerce diretto Obblighi di non fare connessi Cliente impresa CE Fattura art. 7 ter DPR 633/72

Intangible services: esempio 2 dal 1/1/2010 prestatore IT Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione E-commerce diretto Obblighi di non fare connessi Cliente impresa EXTRA Fattura art. 7 ter DPR 633/72

Intangible services: esempio 3 dal 1/1/2010 prestatore IT Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione (*) E-commerce diretto (*) Obblighi di non fare connessi Cliente privato CE * regole particolari Fattura con IVA

Intangible services: esempio 4 dal 1/1/2010 prestatore IT Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione (*) E-commerce diretto (*) Obblighi di non fare connessi Cliente privato EXTRA * regole particolari Fattura art. 7 septies DPR 633/72

Intangible services: esempio 5 dal 1/1/2010 prestatore CE Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione E-commerce diretto Obblighi di non fare connessi Cliente impresa IT Autofattura art. 17 IVA 20%

Intangible services: esempio 6 dal 1/1/2010 prestatore EXTRA Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione E-commerce diretto Obblighi di non fare connessi Cliente impresa IT Autofattura art. 17 IVA 20%

Intangible services: esempio 7 dal 1/1/2010 prestatore CE Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione (*) E-commerce diretto (*) Obblighi di non fare connessi Cliente privato IT * regole particolari Fattura con IVA DE

Intangible services: esempio 8 dal 1/1/2010 prestatore EXTRA Diritti d autore, royalties e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Elaborazione dati Operazioni bancarie e assicurative Messa a disposizione di personale Locazione di beni mobili materiali Servizi connessi con gas e energia Servizi di telecomunicazione (*) E-commerce diretto (*) Obblighi di non fare connessi Cliente privato IT * regole particolari Fattura con IVA CH

modelli INTRA 2010 Milano, 15 dicembre 2009

Modelli INTRA 2010: novità La disciplina comunitaria relativa alle dichiarazioni Intrastat è stata recentemente aggiornata dalle direttive: 2006/112/CE, 2008/8/CE 2008/117/CE, Che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2010 NOVITA Obbligo di presentazione riepiloghi anche per le prestazioni di servizi Modifiche nella Periodicità di presentazione dei modelli Obbligatorietà della presentazione per via esclusivamente telematica

Modelli INTRA 2010: servizi interessati In particolare saranno tenuti alla dichiarazione INTRASTAT i soggetti passivi che EFFETTUANO prestazioni di servizi: interne o internazionali, per le quali l IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE (art. 7 DPR 633/72); comunitarie, per le quali l IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE (art. 40 DL 331/93); E che RICEVONO prestazioni di servizi interne o internazionali, per le quali l IVA sia dovuta dal committente stabilito in IT (art. 17 DPR 633/72); comunitarie, per le quali l IVA sia dovuta dal committente stabilito in IT (art. 46 e 47 DL 331/93);

Modelli INTRA 2010: i modelli Frontespizio Unico Beni e Servizi Intra1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi) Intra2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti) Sezione 1 e Sezione 2 Beni Intra1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento) Intra2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento) Intra1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti) Intra2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti) Sezione 3 e Sezione 4 Servizi Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento) Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento) Intra1Quinquies (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti) Intra2Quinquies (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)

Modelli INTRA 2010: contenuto Sulla base delle anticipazioni (non ufficiali) dei modelli si dovrà indicare: Il numero di identificazione comunitaria del prestatore o del committente. Il numero e la data di riferimento della fattura emessa o ricevuta. La classificazione dei servizi: i servizi saranno individuati da un codice a sei cifre. La modalità di erogazione del servizio se continuativo o puntuale. Le modalità di pagamento o di incasso del corrispettivo della prestazione: per bonifico bancario o con modalità differente. Si dovrà indicare il paese in cui è avvenuto il pagamento.

Modelli INTRA 2010: periodicità CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI: - mensili: cessioni di beni e servizi resi > 50.000,00 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti; - trimestrali: restanti soggetti. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI: - mensili: cessioni di beni e servizi ricevuti > 50.000,00 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti; - trimestrali: restanti soggetti. Il trimestre di riferimento è sempre inteso come trimestre dell anno solare.

Modelli INTRA 2010: scadenze Cambiano i termini di presentazione per i mensili: il modello deve essere presentato entro il 19 del mese successivo a quello di riferimento (19 febbraio, marzo, aprile, ); per i trimestrali: il modello deve essere presentato entro il 19 del mese successivo al trimestre (19 aprile, luglio, ottobre, gennaio). Note : - La scadenza in un giorno festivo nazionale slitta al primo giorno lavorativo successivo. - Il sabato per gli uffici doganali è considerato giorno feriale.