REGOLAMENTO SALE GIOCHI ED INSTALLAZIONE GIOCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI IN LOCALI A DESTINAZIONE DIVERSA DA SALA GIOCHI

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REGOLAMENTO SALE GIOCHI ED INSTALLAZIONE GIOCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI IN LOCALI A DESTINAZIONE DIVERSA DA SALA GIOCHI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N 34 DEL 02.12.2013 ENTRATO IN VIGORE IL 27.02.2014

I N D I C E Art. 1 normativa di riferimento Art. 2 definizione di sala giochi Art. 3 titolo abilitativo Art. 4 distanze Art. 5 superfici Art. 6 modalità per la presentazione dell'istanza Art. 7 subingresso Art. 8 trasferimento dell'esercizio Art. 9 obblighi Art.10 sospensione e revoca del titolo abilitativo Art.11 orario di esercizio Art.12 sanzioni Art.13 norme transitorie

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO -T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18-6-1931, n.773, ed in particolare gli artt.86 e 110; -Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6-5-1940, n.635; -D.P.R. 24-7-1977, n.616; -Art.7 del D.L. 13-9-2012, n.158 coordinato con la legge di conversione 8-11-2012, n.189; -Legge Regionale 30-4-2012, n.17; -art.7 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. Del 15-7-1991, n.34. ART. 2 DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI Per sala giochi si intende uno o più locali dove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti: biliardini, apparecchi e congegni manuali, automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che non hanno insita la scommessa e che non consentano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 del già citato art.110. ART. 3 TITOLO ABILITATIVO Per l'esercizio della suddetta attività è indispensabile presentare al Comune apposita SCIA, secondo le modalità di cui al successivo art.6. ART. 4 DISTANZE La SCIA di cui al precedente art.3 non viene accettata nel caso di ubicazione in un raggio inferiore ai 300 (trecento) metri, misurati per la distanza pedonale più breve tra gli assi centrali delle porte d'ingresso principali, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. Per l'installazione di videogiochi che consentono vincita in denaro in locali a destinazione diversa da sala giochi (ad esempio: esercizi di vicinato, esercizi per la somministrazione, lab. artigianali etc.) si applica il parametro di cui al precedente comma. ART. 5 SUPERFICI ZONA A - delimitata dal mare, dai confini con i Comuni di Pietra L. e Borghetto S.S., dalla Via Aurelia (esclusa): che sono obbligatori e accessibili anche ai diversamente abili, di mq.100. ZONA B - il territorio compreso nella zona D Insediamenti produttivi e artigianali delle norme di attuazione del P.R.G.: che sono obbligatori e accessibili anche ai diversamente abili, di mq. 250. ZONA C - tutto il restante territorio non ricompreso nelle zone A e B : che sono obbligatori e accessibili anche ai diversamente abili, di mq.150. In tutte le suddette zone, il locale non deve essere ubicato in un seminterrato o in piani diversi dal piano terra ed inoltre deve avere le caratteristiche per la sorvegliabilità previste dai DD.MM. 17-12-1992, n.564 e 5-8-1994, n.534. ART. 6 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA L apertura, il trasferimento della gestione o della proprietà dell azienda, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie sono subordinate alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che deve contenere: a) le generalità, comprensive della cittadinanza, del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante dell'impresa costituita in società ; b) la ditta o la denominazione sociale o la ragione sociale; c) la residenza o sede legale del richiedente e la precisa ubicazione del locale in cui si intende esercitare l attività; d) la superficie complessiva dei locali e della parte destinata all'installazione dei giochi; e) l'insegna del locale, che non deve essere già utilizzata sul territorio comunale;

f) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art.11 e 92 del T.L.P.S., dell'art.12 della l.r. 2-1- 2007, n.1 e di quelli di cui all art.67 del D.L.gs 159/2011; g) la dichiarazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica e della destinazione d uso per i locali ove verrà svolta l attività; h) la dichiarazione del rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al precedente art.5. Alla SCIA devono essere allegati: fotocopia di un documento di identità valido di chi appone le firme; per gli extracomunitari la fotocopia del permesso di soggiorno e per gli appartenenti alla U.E. la carta di soggiorno; planimetria dei locali in scala 1:100, corredata da relazione tecnica descrittiva, con particolare riguardo all'impianto elettrico (allegare certificato di conformità) e alle misure adottate per eliminare le emissioni sonore causate dall'attività (impatto acustico), a firma di un tecnico abilitato; certificato di prevenzione incendi (qualora la capienza del locale sia superiore alle 100 persone); attestazione asseverate da tecnico abilitato. ART. 7 SUBINGRESSO l trasferimento della gestione o della proprietà dell azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all esercizio dell attività, sempre che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigenti Leggi e dal presente Regolamento. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato la SCIA al Comune secondo le modalità previste al precedente comma 1 dell'art.6, con esclusione di quanto previsto alle lettere d), g) e h). La SCIA deve essere corredata dai seguenti documenti: fotocopia di un documento di identità valido di chi appone le firme; per gli extracomunitari la fotocopia del permesso di soggiorno e per gli appartenenti alla U.E. la carta di soggiorno; copia atto di acquisto o di gestione dell'attività registrato nei modi di legge. ART. 8 TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO In caso di trasferimento di sede dell'esercizio all'interno della stessa zona o tra una zona e l'altra, deve essere rispettato quanto previsto ai precedenti artt.4 e 5. Gli esercizi che si trovino in una delle seguenti situazioni: a)-sfratto esecutivo, con dimostrazione del possesso dell'ingiunzione di sgombero; b)-locali dichiarati inagibili dalle competenti autorità; possono essere trasferiti in deroga ai minimi di superficie previsti dall'art.5. ART. 9 OBBLIGHI Il possesso dei requisiti di cui all'art.11 e 92 del T.U.L.P.S., dell'art.12 della l.r. n.1/2007 e dell' art.67 del D.L.gs 159/2011 devono essere posseduti da tutti i soci in caso di S.n.c., da tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s., da tutti gli amministratori in caso di S.p.a. o S.r.l. Copia della SCIA deve essere esposta in luogo ben visibile all interno del locale. ART.10 SOSPENSIONE E REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO Oltre i casi previsti dalle vigenti Leggi e Regolamenti in materia, il titolo abilitativo è revocato qualora il titolare: a)-sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità. b)-in caso vengano commesse gravi e reiterate violazioni al presente regolamento e/o alle altre disposizioni di legge inerenti l attività in parola. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi. ART.11 ORARIO DI ESERCIZIO L'orario di apertura e di chiusura è fissato nell'apposita Ordinanza sugli orari dei Pubblici Esercizi.

ART.12 SANZIONI Per le violazioni al presente Regolamento, qualora non previste da altre norme di legge, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria da 25,00 a 500,00 tenendo conto delle disposizioni della legge 24-11-1981, n.689 e s.m. ed i.. Qualora per i motivi di cui al precedente art.10 secondo comma venga revocato il titolo abilitativo, in capo al titolare stesso, al suo coniuge ed ai suoi genitori, non verrà consentita l'apertura di un nuovo esercizio per un anno dalla revoca. ART.13 NORMA TRANSITORIA Le attività già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono i diritti acquisiti fino al loro trasferimento o ampliamento per i quali si applica quanto previsto ai precedenti artt.4 e 8.