Società all estero: una verifica per accertamento di interposizione fittizia

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Transcript:

Società all estero: una verifica per accertamento di interposizione fittizia dott. Gian Piero BALDUCCI 1

Acquisto di licenza esclusiva per il territorio italiano dei diritti di sfruttamento di opere dell ingegno da una società ungherese posseduta da una società panamense. Alti redditi imponibili dichiarati in Italia. 2

Sui pagamenti effettuati non viene effettuata alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizione stipulata fra l Italia e l Ungheria che prevede la tassazione in via esclusiva nello Stato del percettore del reddito. 3

La società italiana acquisisce regolarmente ogni anno il certificato di residenza fiscale in Ungheria della società percettrice rilasciato dalla filiale regionale ungherese del Dipartimento Ungherese per le tasse e la revisione finanziaria (ora Ufficio delle imposte e Dogane nazionale dell Amministrazione Fiscale Ungherese). 4

Viene appurato che: la società ungherese è costituita da alcuni anni gli ultimi dati finanziari disponibili sono al 31/12/2013 i volumi d affari sono crescenti, non esclusivamente riferibili alla società italiana utili netti dichiarati in Ungheria irrisori bilancio ungherese con scarse informazioni socio al 100% del capitale sociale di Euro 10.000 è una società panamense 5

Informazioni acquisite da navigazione in internet (anche con Google) su: società panamense capitale sociale amministratori (tutti sudamericani) soci: impossibile invio modelli INTRA della ungherese (mancano) mancanza di sito web assenza di imposizione in Ungheria sui redditi percepiti dalla società ungherese (?) società ungherese inattiva al Registro Imprese 6

Il certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità ungheresi è stato ritenuto insufficiente a provare l effettiva esistenza della società. La società ungherese è stata ritenuta un soggetto interposto unicamente finalizzato a realizzare una minore tassazione in capo al percipiente del reddito. 7

Si renderebbero applicabili: la clausola convenzionale del cd. «beneficiario effettivo» l art. 25, comma 4, del DPR 633/73 con applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 30% sulle somme pagate da versare all Erario italiano no applicazione dei benefici della Convenzione contro le doppie imposizioni 8

non basta il certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità fiscali estere e il certificato camerale il contribuente deve raccogliere anche tutti gli elementi sostanziali che dimostrano l operatività della società ungherese stessa mancanza di e-mail, mancanza di corrispondenza, mancata acquisizione dei bilanci della società licenziante 9

Problema della rilevanza dei certificati fiscali esteri (vedi Fiscalità e Commercio internazionale n. 4/2015) Problema della esterovestizione anche in assenza di attrazione della residenza in Italia Occorre affrontare problemi simili Prova a carico dell Amministrazione Finanziaria Note dell Agenzia delle Entrate nn. 2010/39678 del 19/03/2010 e 2010/157346 del 20/12/2010 10

Causa dell Associazione Italiana Dottori Commercialisti presso la Commissione Europea per presunta violazione dei generali principi comunitari di proporzionalità, libero stabilimento e non discriminazione (procedimento EU Pilot/2010/777.TAXU) L Agenzia ha precisato che il certificato fiscale estero rileva significativamente ai fini della prova dell insussistenza di un attendibile collegamento con lo Stato italiano Prova, tuttavia, necessaria ma non sufficiente 11

La Commissione Europea richiede l attivazione dell assistenza amministrativa con gli Stati membri dell Unione Europea ai sensi della Direttiva 77/799/CE e delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni in vigore fra l Italia e gli Stati membri Possibilità di revoca del certificato di residenza fiscale da parte dell Autorità fiscale estera adita. 12

Sentenze: Corte di giustizia europea del 3/06/1992 Causa C- 45/90 Corte di giustizia europea del 10/02/2000 Causa C- 202/97 Corte di giustizia europea del 28/06/2007 Causa C- 73/06 (IVA) Corte di cassazione del 3/02/2012 n. 1553 Validità del certificato di residenza fiscale estero Mancata richiesta di informazioni allo Stato estero Carenza di contraddittorio con il contribuente 13

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sentenza n. 76 del 4/07/2012 Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sentenza n. 16 del 24/02/2012 Tutte nel senso della validità delle certificazioni fiscali rilasciate dagli Stati esteri. 14

L accertamento trae origine del Processo Verbale di Constatazione redatto dall Ufficio controlli dell Agenzia delle Entrate di 15

La ripresa si struttura esclusivamente sull asserita necessità di applicare, da parte della ricorrente, le ritenute sulle royalties corrisposte per lo sfruttamento dei diritti su un format televisivo, posto che l Agenzia non ritiene realizzata la condizione per cui il loro percettore è anche l effettivo beneficiario (clausola c.d. beneficial owner). 16

1) Assenza della clausola del beneficiario effettivo nella Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tra Italia e Ungheria il 16/05/1977 e ratificata con legge n. 509 del 23/07/1980. 2) In ogni caso riveste la qualifica di beneficiario effettivo, in quanto 17

La società ungherese è a tutt oggi attiva e relativamente al format in questione ha rapporti anche con altri soggetti esteri, residenti in Spagna, Portogallo, Francia, Turchia e Ungheria. Non esiste la «relazione economica» paventata dall Ufficio tra la società ungherese e la società panamense, detentrice di partecipazioni nella società ungherese, in quanto non è stata fornita alcuna prova di trasferimento di denaro della società ungherese a quella panamense. La società ungherese ha preso in affitto un ufficio a Budapest e, per una società che tratta solo ed esclusivamente la cessione di diritti di format televisivi, la struttura è più che sufficiente in termini tanto quantitativi quanto qualitativi. 18

La società ungherese è stata oggetto di una verifica fiscale svolta nel 2012 da parte dell Autorità comunale di Budapest Divisione Tributi, il cui esito non ha evidenziato alcuna irregolarità. La struttura della società ungherese è adeguata. 19

3) Esistenza e avvenuta presentazione della documentazione idonea a dimostrare i requisiti di beneficiario effettivo della società ungherese. In particolare la certificazione fiscale rilasciata dall Amministratore ungherese si è accertata che la società ungherese fosse detentrice del format in questione, richiedendo copia del contratto di acquisto di quest ultimo. 20

L Agenzia delle Entrate sostiene, al contrario, che la società ungherese non fosse il reale titolare, ovvero il beneficiario effettivo delle royalties ma un mero soggetto interposto nella transazione economica, nella quale vero beneficiario era la società panamense, al solo scopo di usufruire indebitamente di un trattamento fiscale più favorevole. 21

La società italiana avrebbe dovuto operare una ritenuta alla fonte del 30% ex articolo 25, comma 4, DPR 600/73. 22

1) La sede della società in Budapest è stata acquisita mediante contratto di locazione da cui risulta che il locatore e il rappresentante del locatario sono la stessa persona. 23

2) Oggetto della locazione e sede della società è una stanza ubicata nell abitazione di proprietà delle locatrici, per un canone mensile di 20 Euro. 24

3) Le certificazioni rilasciate dalle Autorità fiscali ungheresi non sono idonee a dimostrare la qualifica di effettivo beneficiario della società ungherese, in quanto appaiono generiche e non attestano il pieno assoggettamento a tassazione della società in Ungheria. 25

Le medesime recano l intestazione «Certificato di residenza» e si limitano ad attestare che la società ungherese «è un soggetto di diritto ungherese ai sensi della convenzione bilaterale tra l Ungheria e l Italia per evitare la doppia imposizione». 26

4) La verifica fiscale svolta nel 2012 nei confronti della società ungherese da parte dell Autorità comunale di Budapest è limitata a soli tributi di interesse comunale e sono state calcolate imposte, per l intera attività svolta, pari a 700 Euro nel 2010 e 430 Euro nel 2011. 27

5) Dalla visura camerale risulta che la società è stata costituita nel febbraio 2003, qualche mese prima del primo contratto di licenza con la società italiana. Le sue attività sono molteplici; oltre a quelle nel campo dei diritti televisivi, spettacoli e correlate, sono previsti commercio all ingrosso di elettrodomestici, pubbliche relazioni e comunicazione, consulenza amministrativogestionale, organizzazione di convention e fiere commerciali ed altro. 28

Tuttavia, la medesima non risulta possedere alcun sito web ufficiale. Sempre dalla visura camerale, la società ungherese, risulta avere un solo socio: la società panamense. Dunque, la società panamense detiene il 100% del capitale sociale. Legale rappresentante è uno spagnolo, residente in Spagna. 29

6) Non è stata fornita alcuna prova concreta del rapporto tra la società ungherese e la società italiana, nonostante l inizio di tale rapporto risalga all anno 2003: nessuna traccia di corrispondenza di qualsiasi tipo, né l acquisizione dei bilanci della società ungherese. 30

7) Dalle interrogazioni alle banche dati dell Amministrazione finanziaria è risultato che la società ungherese, detentrice della licenza relativa al format (proprietà di un emittente argentina), non ha trattenuto alcun provento derivante dallo sfruttamento di tale licenza. Negli anni in esame la stessa ha dichiarato utili netti prossimi allo zero. 31

8) La società medesima, relativamente alle operazioni intercorse con la società italiana, non ha presentato le dichiarazioni intra e non ha fornito né dichiarato alcun dato all Amministrazione Ungherese sul sistema di interscambio Vies. 32

L insieme dei suddetti elementi induce a ritenere che la società ungherese sia stata sì dotata di una minima struttura formale, indispensabile per la registrazione, ma appositamente costituita al fine di far usufruire indebitamente di agevolazioni fiscali al reale effettivo proprietario della licenza, abusando della Convenzione tra Italia e Ungheria. 33

La mancanza di idonea prova dovuta all inadeguatezza della documentazione e delle certificazioni prodotte fa ragionevolmente paventare che per le royalties in questione non siano state pagate imposte né in Italia né in Ungheria. 34

Di conseguenza, accertato che la società ungherese ha agito in qualità di mero soggetto interposto, non è applicabile la citata Convenzione tra Italia e Ungheria e sulle royalties corrisposte deve essere operata la ritenuta del 30% prevista dall art. 25 comma 4 DPR 600/73. 35

Stante il tenore dell art. 13 del D. Lgs 471/97, che non prende in considerazione l eventuale buona fede del contribuente, non può trovare accoglimento la richiesta subordinata di disapplicazione delle sanzioni. 36