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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE così composto: dott. Enrico Borrelli dott. Michele Sessa dott. Filippo Favale ha pronunciato la seguente Presidente Giudice rel. Giudice SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 383 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2001, vertente TRA Liguori Maria Assunta, Cortese Francesco, Cortese Luciano e Cortese Maria Rita, la prima rappresentante degli eredi del fallito Cortese Giuseppe, a ciò designata a sensi dell art 12 l. f., gli altri garanti, tutti rappresentati e difesi dall Avv. Francesco Ryllo, in forza di procura speciale a margine della proposta di concordato fallimentare in atti, - RICHIEDENTI - E Curatela fallimentare Cortese Giuseppe n. R. F. 59/1993, in persona del Curatore, Rag. L. Villirillo, - CONVENUTA - 1

AVENTE A OGGETTO Omologazione concordato fallimentare. CONCLUSIONI Le parti delle parti concludevano come da atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 20.8.1993 questo Tribunale dichiarava il fallimento di Cortese Giuseppe, nato a Crotone il 16.11.1925, titolare dell omonima impresa individuale denominata anche Bar Moka. Dallo stato passivo, con le modifiche dovute ai procedimenti ex art. 98 e ss. l.f., risultano ammessi crediti muniti di diritto di prelazione per euro 202.069,02 e crediti in chirografo per euro 299.842,20, per complessivi euro 501.911,22. L attivo fallimentare mobiliare e immobiliare è valutabile in una somma complessiva pari a euro 299.021,16. In data 21.2.2000 Liguori Maria Assunta, moglie del defunto Cortese Giuseppe, ha depositato domanda di ammissione al concordato fallimentare proponendo (integrata il 23.5.2000): - il pagamento delle spese di procedura (compenso al curatore e debiti della massa) immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di omologazione; - il pagamento integrale dei crediti privilegiati in tre rate semestrali a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione; - il pagamento nella percentuale del 30% dei crediti chirografari in tre rate semestrali a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione. 2

I richiedenti hanno offerto in garanzia anche l immobile loro pervenuto per atto di donazione per Notar R. proto del 23.11.1983, valutato euro 94.136,15. Il curatore e il comitato dei creditori (all unanimità) hanno espresso parere favorevole all accoglimento della proposta. Il giudice delegato, ravvisandone la convenienza, ne ha ordinato l immediata comunicazione a tutti i creditori. Allo scadere del termine fissato per l espressione dei dissensi, le maggioranze prescritte dalla legge per l approvazione del concordato (artt. 127 e 128 l.f.) sono risultate largamente superate: la proposta di concordato ha riportato il consenso della totalità dei creditori aventi diritto di voto per il 100% dei loro crediti. In conseguenza di ciò il Giudice Delegato ha dichiarato aperto il giudizio di omologazione ed ha fissato l udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 28.3.2001. In tale udienza, nessuno degli interessati ha presentato opposizione; il curatore ha depositato relazione esprimendo parere favorevole. Dopo numerosi rinvii, all udienza del 25.5.2005 la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni trenta per il deposito degli ultimi scritti difensivi. Motivi della decisione E necessario procedere, preliminarmente, al controllo di legittimità della proposta di concordato, ed, in caso di esito positivo, successivamente effettuare anche l esame nel merito della convenienza della stessa. La verifica s incentrerà sul rispetto delle prescrizioni di legge per l ammissione e per la validità del concordato. 3

Osserva il Collegio che la proposta di concordato prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati in tre rate semestrali a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione (cfr. integrazione del 23.5.2000). E necessario, vagliare, quindi, se è legittima una proposta di concordato che non prevede l immediato pagamento dei creditori privilegiati, ma come nel caso di specie stabilisce il pagamento in un arco di tempo non irrilevante: 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologazione. Costituisce orientamento giurisprudenziale assolutamente costante (che il Collegio nel caso in esame non intende disattendere) l affermazione secondo cui indipendentemente da qualsiasi richiesta, il Tribunale deve verificare la ritualità del procedimento e l osservanza degli adempimenti imposti dalla legge dal primo all ultimo atto. Tra le condizioni di legittimità, va enumerato anche il dettato dell art. 124 l. f.: indicazione della percentuale e del tempo di pagamento (riferiti solo ai chirografari) l offerta di garanzie (la cui disponibilità deve essere stata data al curatore) il pagamento immediato ed integrale di dei creditori privilegiati e dell ufficio. Pertanto, se appare possibile proporre ai creditori chirografari una dilazione nel pagamento (fermo restando, il successivo controllo del tribunale anche in relazione alla valutazione di convenienza circa la dilazione proposta, e ciò nonostante il consenso prestata dai creditori in sede di votazione ex art. 127 l. f.) assolutamente illegittima, per contrasto con il chiaro dettato dell art.124. f., deve qualificarsi la proposta che prevede per i creditori privilegiati una dilazione in un arco di tempo considerevole, come nel caso di specie, pari a 18 mesi. Sul punto, il profilo d illegittimità rilevato non può essere efficacemente superato dal consenso dato in sede di proposta 4

dai creditori privilegiati, atteso che il controllo in sede di omologazione è officioso ed è collegato immediatamente al rispetto delle condizioni di legge. Inoltre, osserva il Collegio che non è stata fornita la prova della pubblicazione dell ordinanza con cui il G. D. dichiarò l apertura del giudizio di omologazione, ai sensi dell art. 129 l. f.; pertanto anche la mancata pubblicazione del detto provvedimento deve qualificarsi in termini di inosservanza delle prescrizioni di legge stabilite per la legittimità del concordato proposto. E, mancato, infine, anche l intervento del PM (partecipazione è necessaria ai sensi dell art. 132 l. f.) la cui assenza costituisce, per unanime orientamento, causa di nullità rilevabile d ufficio. La proposta di concordato va respinta. Le spese di giudizio restano a carico dei richiedenti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione del concordato fallimentare Cortese Giuseppe R. F. 59/1993, così provvede: 1) respinge la proposta di concordato fallimentare formulata dagli eredi di Cortese Giuseppe; 2) spese del giudizio irripetibili. Crotone, 27.6.2005 Il Presidente Dott. Enrico Borrelli Il Giudice est. Dott. Michele Sessa 5