Documento n. 278/001. Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa - sospensione delle rate dei mutui.



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Documento n. 278/001. Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa - sospensione delle rate dei mutui. Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa ai sensi dell art. 2, comma 475 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini) è stato istituito con la Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) che all art. 2 (comma dal 475 al 480) prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per massimo due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di una situazione di temporanea impossibilità a provvedere ai pagamenti. Il regolamento attuativo del predetto Fondo, contenuto nel D.M. 132 del 21.06.2010, è entrato in vigore il 2.9.2010. Ai sensi dell art. 5 del Regolamento, con Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14.9.2010 è stato individuato come soggetto Gestore del Fondo Consap -Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. che assicura la gestione operativa del Fondo stesso (in seguito Consap). A fronte della sospensione, che determina la proroga del contratto di mutuo per un periodo pari alla durata della sospensione stessa, il Fondo interviene rimborsando alle Banche i costi relativi alla quota interessi delle rate oggetto di sospensione, per la sola parte corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato (Euribor per i mutui a tasso variabile, Euroirs per quelli a tasso fisso), oltre agli eventuali onorari notarili anticipati per conto del Cliente. La differenza tra quanto rimborsato dal Fondo alla banca e quanto maturato nel periodo di sospensione e calcolato al tasso contrattuale, sarà invece corrisposto dal Cliente. Il Fondo opera nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge e sino ad esaurimento delle stesse. Sul sito www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa il Ministero dell Economia e delle Finanze ha pubblicato le Linee guida per la presentazione e l istruttoria delle richieste di sospensione e il Modello di richiesta di sospensione mutuo. A chi spetta. I beneficiari dell agevolazione prevista dal Fondo sono i Clienti titolari di un mutuo contratto per l acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale sul territorio nazionale. Per accedere all agevolazione i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta, dei seguenti requisiti: 1. titolo di proprietà sull immobile oggetto di mutuo; 2. titolarità del mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno ; 3. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare non superiore a 30.000 euro. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari. In tal caso la sospensione verrà accordata per l importo dell intera rata, fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari. L ammissione all agevolazione è inoltre subordinata all accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate del mutuo alla loro scadenza naturale: a. perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro (in stato di disoccupazione da almeno tre mesi); b. morte o sopraggiunta condizione di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo famigliare (compreso il mutuatario) domiciliato nell abitazione del beneficiario, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare; Pagina 1 di 5

c. pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda e documentate per un importo complessivo non inferiore a 5 mila euro annui; d. pagamento delle spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell immobile oggetto del mutuo per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5 mila euro e gravanti direttamente sul nucleo famigliare del beneficiario; e. aumento della rata del mutuo a tasso variabile calcolato, alla data di scadenza della rata immediatamente precedente la presentazione della domanda, direttamente derivante dalla fluttuazione dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili e trimestrali. Tutti i requisiti sopra descritti devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Su quali mutui è applicabile la sospensione. Possono essere oggetto di sospensione i mutui che a prescindere dalla tipologia di tasso siano: - erogati a persone fisiche; - destinati all acquisto dell abitazione principale. L immobile oggetto del mutuo deve costituire l abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda e non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nè possedere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969; - di importo erogato non superiore a 250.000 euro; - in ammortamento da almeno un anno; - anche con ritardo nei pagamenti delle rate. Rientrano nel perimetro di applicazione dell agevolazione anche i mutui che, nel rispetto di quanto sopra indicato, siano stati oggetto di: - operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite e di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.130; - rinegoziazioni concordate con la Banca; - operazioni di portabilità tramite surroga ai sensi del DL 7/2007 convertito dalla legge 40/2007 stipulate per importo non superiore a 250.000 euro, sempre che l evento che ha determinato la temporanea impossibilità di provvedere al pagamento si sia verificato successivamente alla data di surrogazione del mutuo. Non rientrano invece nel perimetro di applicazione dell agevolazione i mutui per i quali: - sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura degli eventi che possono determinare l avvio della sospensione (cfr par. A chi spetta ). Tale polizza deve essere efficace nel periodo della sospensione stessa e coprire almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione; - sia stato iniziato il procedimento esecutivo per l escussione della garanzia, ovvero ai sensi dell art. 491 del Codice di Procedura Civile, dopo la notifica dell atto di pignoramento. Compatibilità dell agevolazione con altre misure di sospensione. Al momento della presentazione della richiesta di sospensione il mutuo deve essere in corso di ammortamento e pertanto l ammissione al Fondo è concessa qualora il mutuatario non stia già beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la Banca o previste da altre leggi statali o regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti. Nel caso in cui siano in corso delle altre misure di sospensione il mutuatario potrà richiedere l accesso ai benefici del Fondo una volta ripreso il regolare ammortamento del mutuo. Modalità di richiesta della sospensione e tempi di accoglimento. I beneficiari in possesso dei requisiti possono presentare alla Banca che ha erogato il mutuo le richieste di accesso all agevolazione a partire dal 15 novembre 2010 utilizzando l apposito modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e relativa Integrazione disponibili presso la Banca stessa. La richiesta deve essere compilata e corredata della documentazione relativa allo specifico evento per il quale si richiede la sospensione (l elenco della documentazione è riportato al punto Documentazione da presentare a corredo della richiesta ). Pagina 2 di 5

La Banca, acquisita la richiesta di accesso all agevolazione e la relativa documentazione, procede a un controllo in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa e inoltra a Consap entro dieci giorni la Dichiarazione sostitutiva corredata della documentazione sopradetta. Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione Consap verificata la disponibilità delle risorse economiche del Fondo, provvede a: - rilasciare il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, in caso di pratica completa e regolare; - a comunicare alla Banca il diniego alla richiesta, in caso di mancanza dei requisiti previsti. Entro cinque giorni dal ricevimento della risposta della Consap, la Banca comunica al Cliente l accettazione della sospensione del mutuo o l eventuale diniego mediante apposita comunicazione. In caso di accettazione la Banca attiva la sospensione delle rate entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione al Cliente ovvero entro 45 giorni lavorativi nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999. Caratteristiche ed effetti della sospensione. La sospensione del pagamento delle rate dei mutui a valere sul Fondo può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell esecuzione del contratto e ha effetto sull importo dell intera rata (quota capitale e quota interessi). Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate, fermo restando il limite massimo di 18 mesi di sospensione. Gli interessi di mora già maturati sulle rate oggetto di sospensione non saranno dovuti dal cliente alla banca. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo il Fondo rimborsa alle Banche: - i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati per conto del cliente (costi non percepiti dalla nostra Banca); - gli oneri finanziari pari alla quota interessi, delle rate oggetto di sospensione, corrispondenti esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui al netto dello spread sommato a tale parametro. Per parametro di riferimento si intende: per i mutui regolati a tasso variabile: l Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all Euribor, l Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate; per i mutui regolati a tasso fisso: il tasso Euroirs (IRS) di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell ammortamento. Nel caso in cui non sia disponibile la quotazione dell IRS di pari durata alla vita residua del mutuo, sarà presa a riferimento la quotazione disponibile par la durata successiva; per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile): il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione. Pertanto in caso di mutuo regolato a tasso variabile sarà rimborsato l Euribor come sopra descritto e in caso di mutuo regolato a tasso fisso sarà rimborsato l Euroirs (IRS) con le modalità sopra descritte; per i mutui bilanciati (cioè tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili): si applica lo stesso parametro previsto per i mutui a tasso fisso. Gli interessi corrispettivi maturati nel periodo di sospensione e calcolati al tasso contrattuale, al netto di quanto rimborsato dal Fondo alla Banca, sono corrisposti dal Cliente, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata scadente dopo il periodo di sospensione immediatamente successiva alla ricezione del rimborso. Il rimborso avverrà in quote aggiuntive delle rate di ammortamento, nel limite massimo di 15 anni (e comunque entro la durata residua del mutuo, se inferiore). Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni 10 anni 15 anni durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo). A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. Al termine della stessa, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprende con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto. Pagina 3 di 5

Il Cliente ha la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione, facendone richiesta scritta alla Banca. La sospensione non comporta: - l applicazione di commissioni o spese di istruttoria - la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di mutuo - la richiesta di garanzie aggiuntive. Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo. Revoca dell agevolazione Nel caso in cui Consap riscontri che l accesso all agevolazione prevista dal Fondo è stata determinato da dichiarazioni mendaci e false attestazioni, anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione (art. 7 del D.M. n. 132/2010), Consap stessa provvede alla revoca delle agevolazioni accordate. Se l accertamento dei presupposti per la revoca dell agevolazione avviene durante il periodo di sospensione, Consap ne dà comunicazione alla Banca per le iniziative di quest ultima e revoca il diritto all accesso al fondo. A seguito della revoca dell agevolazione il Cliente decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo. Qualora la revoca dell agevolazione avvenga successivamente al termine della sospensione il beneficiario dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. Documentazione da presentare a corredo della richiesta. La documentazione da presentare a corredo della richiesta è diversificata a seconda dell evento che determina la richiesta di sospensione: a) Perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro: in caso di contratto a tempo indeterminato: lettera di licenziamento; in caso di termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato: copia del contratto. Deve inoltre essere prodotta una copia della dichiarazione attestante l attuale stato di disoccupazione, resa dall interessato al Centro per l Impiego ai sensi dell art. 2 del D.Lgs 21 aprile 2000, n 181. b) Morte o sopraggiunta condizione di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare (compreso il mutuatario) domiciliato nell abitazione del beneficiario, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare: per il caso di morte: certificato di morte; per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza: certificato rilasciato dall apposita commissione istituita presso l ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%). Per entrambi i casi si deve allegare anche la seguente documentazione: autocertificazione attestante la domiciliazione del componente il nucleo famigliare presso l abitazione del mutuatario (documento da non presentare qualora la morte o la sopraggiunta condizione di non autosufficienza riguardi il mutuatario); documentazione dalla quale risulti il reddito imponibile del componente il nucleo familiare colpito dall evento, riferito all anno precedente il verificarsi dell evento stesso. c) Pagamento di spese mediche riferite al mutuatario e/o ai componenti il nucleo famigliare residenti presso la stessa unità abitativa, sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda e documentate per un importo complessivo non inferiore a 5 mila euro annui: fatture attestanti le spese mediche effettivamente sostenute; Pagina 4 di 5

DOCUMENTO N. 278/001. Certificato di Stato di famiglia (laddove le spese siano riferibili ad altri componendi il nucleo famigliare). Pagamento di spese di assistenza domiciliare sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda e documentate per un importo complessivo non inferiore a 5 mila euro annui: copia del contratto di assistenza domiciliare da cui ricavare l importo delle specifiche prestazioni fruite nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; copia della documentazione relativa all avvenuto assolvimento dei relativi obblighi contributivi; Certificato di Stato di famiglia (laddove le spese siano riferibili ad altri componendi il nucleo famigliare). d) Pagamento delle spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell immobile oggetto del mutuo per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5 mila euro, gravanti sul nucleo famigliare domiciliato nell abitazione: fatture rilasciate dall impresa, attestanti le spese effettivamente sostenute e recanti la descrizione dell intervento effettuato sull immobile; in caso di spese riferibili a condomini si allega idonea documentazione (delibere assembleari di riparto delle spese, dichiarazione dell amministratore dell immobile) dalla quale si evinca l entità delle spese che afferiscono direttamente all unità abitativa oggetto del mutuo; Certificato di Stato di famiglia (laddove le spese siano riferibili ad altri componendi il nucleo famigliare). e) Aumento della rata del mutuo a tasso variabile calcolato, alla data di scadenza della rata immediatamente precedente la presentazione della domanda, direttamente derivante dalla fluttuazione dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili e trimestrali: documentazione bancaria attestante detto aumento. Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità di tutti gli intestatari del mutuo e l attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare rilasciata da un soggetto abilitato. Pagina 5 di 5