R E Q UISI T I E C O NDI Z I O NI PE R L A C C ESSO A L L E A G E V O L A ZI O NI

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1 DIPARTIMENTO DEL TESORO A seguito della pubblicazione nella G.U.R.I. n. 192 del 18 agosto 2010 è entrato in vigore il t.2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n Con decreto del Direttore Generale del Tesoro, in data 14 settembre 2010, è stato individuato come Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., che assicura pertanto la gestione operativa del Fondo stesso. accesso al Fondo, che dovranno essere redatte sulla base del modulo reperibile dal sito del R E Q UISI T I E C O NDI Z I O NI PE R L A C C ESSO A L L E A G E V O L A ZI O NI 1. I beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi: a) b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno; c) indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a euro. 2. Tutti e tre i requisiti di cui al punto 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda 3. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari. rata, fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari. 4. Il periodo di ammortamento di un anno di cui alla lett. b) deve intendersi al netto 5. 1 di 3

2 6. Sono mutui: a. I mutui che sono stati oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite e di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n b. dalla legge , che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di surrogati che al momento della surroga siano di importo non superiore a euro, sempre che ha determinato la temporanea impossibilità di provvedere al pagamento si sia verificato successivamente alla data di surrogazione del mutuo. c. I mutui oggetto di rinegoziazioni concordate con la banca. 7. Nel caso in cui il mutuo goda di copre almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione ed è efficace nel periodo di sospensione stesso. 8. Con riferimento al requisito soggetti aumento percentuale della rata del mutuo regolato a tasso variabile, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, in presenza di rate a scadenza trimestrale potrà essere riconosciuto come titolo idoneo per azioni ento 20 per cento rispetto alla scadenza immediatamente precedente, analogamente a quanto previsto dal Regolamento in caso di rate mensili. DUR A T A D E L L A SOSPE NSI O N E E C O MPA T IBI L I T À C ON A N A L O G H E M ISUR E V I G E N T I DI SOSPE NSI ON E 9. La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per 10. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. La stesso. 11. concessa qualora il mutuatario alla data di presentazione della domanda non stia beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la propria banca o previste da altre leggi statali o regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti. Il mutuatario potrà ammortamento del mutuo. C A L C O L O D E G L I IN T E R ESSI N E L PE RI OD O DI SOSPE NSI ON E 12. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa esclusivamente gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e segnatamente: a) per i mutui regolati a tasso variabile durata pari alla periodicità di pagamento delle rate; 2 di 3

3 b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al disponibile la quotazione dell a riferimento la quotazione disponibile per la durata successiva. c) per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile), il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione; d) per i mutui bilanciati (cioè tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili) si applica lo stesso parametro previsto per i mutui a tasso fisso. 13. i alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo. A D E MPI M E N T I A C A RIC O D E L L A B A N C A. 14. La banca debitamente compilato e la documentazione ivi richiesta, procedendo ad un controllo formale in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa. 15. La banca, al fine di otte disponibile al - durata residua del mutuo; - debito residuo del mutuo; - parametro di riferimento; - importo stima di eventuali oneri notarili; - altre informazioni necessarie per la determinazione del contributo. 16. entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sosp. 17. La sospensione si attiverà, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione garantite ai sensi della legge essa si attiverà non oltre il 45 giorno lavorativo successivo alla predetta comunicazione al beneficiario. 18. Una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca comunica al Gestore, entro cinque il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca (art. 6, commi 4 e 5). O PE R A T I V I T À D E L F O ND O. 19. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse. 3 di 3

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