IL RISARCIMENTO DEL DANNO



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IL RISARCIMENTO DEL DANNO Il risarcimento del danno. Ma che cosa s intende per perdita subita e mancato guadagno? Elementi costitutivi della responsabilità civile. Valutazione equitativa. Risarcimento danni nelle obbligazioni pecuniarie. In quali casi il debitore non è tenuto al risarcimento? Ci sono modi alternativi al normale adempimento per estinguere un obbligazione? Il risarcimento per fatto illecito. Esenzioni: Legittima difesa, stato di necessità e imputabilità.

Il risarcimento del danno. All art. 1223 codice civile : il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti) Si verifica quando il debitore non esegue, esegue in maniera inesatta o ritarda l'esecuzione della prestazione e consiste nella corresponsione di una somma di danaro equivalente al danno subito (risarcimento per equivalente) o alla rimozione diretta del danno (risarcimento in forma specifica). Risarcimento del danno E l obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l inadempimento non si fosse verificato. Il codice civile dedica al risarcimento del danno per inadempimento (o ritardo) delle obbligazioni gli articoli 1223 e seguenti. Inadempimento Si ha inadempimento quando il debitore non esegue la prestazione dovuta, o la esegue in modo tardivo o inesatto (es.: in un luogo diverso da quello pattuito o con modalità diverse da quelle stabilite). Il creditore dovrà provare l esistenza di una obbligazione inadempiuta, mentre sarà il debitore a dover provare che l inadempimento è avvenuto senza sua colpa.

Ma che cosa s intende per perdita subita e mancato guadagno? Quanto alla quantificazione del risarcimento del danno, l'art. 1223 dispone che deve comprendere sia la perdita subita e mancato guadagno. I due concetti vengono anche indicati come danno emergente e lucro cessante. Danno emergente Cioè la perdita subita. Il danno emergente si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio del creditore dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore Lucro cessante Cioè il mancato guadagno. Si fa riferimento ad una situazione futura, e non ad una presente come quella che abbiamo visto nel danno emergente. In questo caso si guarda alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore. Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento Danno emergente lucro cessante individuano, quindi, due concetti diversi anche dal punto di vista temporale in quanto il primo si è già prodotto mentre il secondo, cioè il lucro cessante, deve ancora prodursi o, meglio, indica un guadagno che si sarebbe prodotto se non vi fosse stato d'inadempimento del debitore. Possiamo parlare di lucro cessante quando, ad esempio, il creditore non riesca a ottenere un macchinario dal debitore. In questo caso il debitore dovrà risarcire anche il mancato guadagno che il creditore avrebbe realizzato se la macchina fosse stata fornita e utilizzata per la sua attività.

Elementi costitutivi della responsabilità civile. 1. Tipologia di danno. Il danno subito da un soggetto può essere suddiviso in due categorie principali: Danno di tipo patrimoniale: danno emergente ( effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato) e/o lucro cessante (mancato guadagno del danneggiato); Danno di tipo non patrimoniale: danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana. E un danno che non è suscettibile di diretta valutazione economica, ma di valutazione equativa. 2. Il danno ingiusto. Il danno ingiusto è contrario al diritto. E un danno che viola una regola giuridica (es. lesioni personali) e che lede un interesse protetto dal diritto (diritto soggettivo). 3. Il nesso di casualità. Il nesso di causalità tra fatto e danno: il danno è risarcibile solo se è conseguenza del fatto dannoso. a) causalità materiale: il fatto come condizione necessaria del danno; b) causalità giuridica: ragionevole probabilità, secondo criteri di regolarità statistica, che quel fatto produca quel danno. Causalità diretta ed immediata. 4. L imputabilità. a) Il danno non obbliga al risarcimento se il soggetto era privo della capacità di intendere e di volere (capacità naturale) nel momento in cui ha compiuto il fatto. Risponde in sua vece chi è tenuto alla sorveglianza dell incapace (art.2047 c.c.). b) Il danno non deve essere risarcito se il fatto è stato compiuto in circostanze idonee a giustificarlo (es. legittima difesa, stato di necessità, esercizio legittimo di un diritto, etc.). 5. Dolo o Colpa. a) Dolo: coscienza o volontà di cagionare il danno. -Dolo commissivo (dolo attivo); -Dolo omissivo (dolo passivo). b) Colpa: mancato impegno della diligenza richiesta per un certo tipo di attività. Negligenza, imprudenza o imperizia, quindi inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. -Colpa grave (mancanza di diligenza massima). -Colpa lieve (mancanza di diligenza media). -Colpa lievissima (mancanza di diligenza minima)

Valutazione equitativa. Art. 1226. Valutazione equitativa del danno. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. La valutazione equitativa consiste nella valutazione del danno fatta dal giudice che non opera secondo specifiche norme diritto, ma secondo il suo sereno apprezzamento comparando gli interessi delle parti.

Risarcimento danni nelle obbligazioni pecuniarie. Art. 1224.Danni nelle obbligazioni pecuniarie. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori. La mora è intesa come il ritardo nell adempimento della prestazione da parte del debitore, qualificato da una richiesta formale o da particolari circostanze; da esso derivano l obbligo di risarcire il danno. Per quanto rigarda la richiesta di risarcimento per danno maggiore di quello risarcibile con gli interessi moratori al tasso legale si intende che il creditore dovrà provare che il ritardo nell adempimento dell obbligazione gli ha provocato un danno ulteriore perché egli, non disponendo di quel denaro, non ha potuto utilizzarlo in impieghi maggiormente redditizi e ha dovuto procuarsene a condizioni maggiormente svantaggiose. La giurisprudenza ha agevolato tale difficile prova ritendendo sufficiente provare soltanto l appartenenza del creditore ad una categoria sociale (es.: imprenditore, risparmiatore abituale) presumendo così l uso tipico che del denaro.

In quali casi il debitore non è tenuto al risarcimento? Art. 1218. Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Se l impossibilità della prestazione non dipende da causa imputabile al debitore, l obbligazione è estinta e il debitore è liberato. A tal fine è necessario che l impossibilità sia assoluta, tale da non consentire in alcun modo di adempiere (dunque non ha i caratteri dell assolutezza la mera difficoltà) ed oggettiva, riguardante perciò la prestazione in sé e non le vicende oggettive del debitore (deve essere astrattamente impossibile per ogni qualsiasi soggetto e non solo per il debitore). Il debitore non è responsabile se prova l impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, sicchè per essere esonerato dalla responsabilità deve provare due cose: 1. Il fatto specifico che ha causato l inadempimento (incendio, terremoto, il fatto del terzo etc.); 2. La sua in imputabilità, cioè che il fatto è dovuto ad un evento straordinario e imprevedibile (il cd caso fortuito). Questo significa che il debitore potrebbe provare di essere stato diligente ma non riuscire a provare l evento specifico o la sua in imputabilità: in tal caso sarà responsabile ugualmente.

Ci sono modi alternativi al normale adempimento per estinguere un obbligazione? Il codice prevede che il normale modo per estinguere le obbligazioni contratte sia l adempimento. Vi sono però altri modi di estinzione delle obbligazioni. Tipicamente i modi di estinzione si distinguono in due categorie, satisfattivi e non satisfattivi. Satisfattivi. Che soddisfano l interesse del creditore. Sono la compensazione [art.1241], confusione [art.1253] e prestazione in luogo dell adempimento [art.1197]. Non satisfattivi. Che estinguono l obbligazione senza soddisfare l interesse del creditore. Essi sono la novazione [art.1231], remissione [art.1236] e impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore [art.1256] Novazione. La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all obbligazione una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. Remissione. La dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in congruo termine di non volerne approfittare. Compensazione. Quando due persone sono obbligate l una verso l altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. Confusione. Quando le qualità di debitore e creditore si riuniscono (es.; a causa di morte o rilevamento di azienda debitrice) nella stessa persona l obbligazione si estingue. Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. L obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Il risarcimento per fatto illecito. Art. 1218. Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Nella nozione di fatto si comprende sia il comportamento (la condotta) della persona che il danno cagionato. Il comportamento può consistere tanto in un azione che il soggetto avrebbe dovuto astenersi dal compiere, quanto in un omissione (ma è rilevante solo se l autore aveva l obbligo giuridico di agire). Fatto doloso. Un fatto è tale quando colui che lo ha commesso lo ha voluto e preveduto come conseguenza della sua azione o omissione. Fatto colposo. Un fatto è tale quando non è stato cagionato intenzionalmente, ma si è verificato a causa di negligenza, impudenza imperizia ovvero per inosservanza di leggi.

Esenzioni: Legittima difesa, stato di necessità e imputabilità. Art 2044. Legittima difesa. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Il principio per cui non è illecito reagire alle aggressioni altrui era conosciuto già nel diritto romano (vim vi repellere licet). Secondo l art. 52 del codice penale, l aggressione deve essere oggettivamente ingiusta e il ricorso alla legittima difesa deve essere necessario e inevitabile. La reazione deve essere proporzionale all offesa e il giudizio sulla proporzionalità deve essere effettuato con riferimento alle circostanze del caso. Art. 2045. Stato di necessità. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice. Al momento in cui l agente pone in essere il suo comportamento deve esistere un elevato grado di probabilità che si verifichi un grave evento sfavorevole e dannoso. Il danno alla persona comprende, oltre il danno fisico, anche il danno riguardante altri beni della persona giuridicamente tutelati. Occorre sottolineare che nella legittima difesa si è in presenza di un aggressione ingiusta altrui, cui l ordinamento reputa giustificata la reazione; nello stato di necessità, invece, non c è alcuna aggressione ingiusta, sicchè si giustifica la previsione di un indennizzo forfettario in favore del danneggiato.

Art. 2046. Imputabilità del fatto dannoso. Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa. La capacità di intendere e di volere è definibile come quella capacità di valutare e comprendere adeguatamente il valore sociale dell atto commesso. L eccezione alla regola di non imputabilità e che l agente si trovi in questo stato per propria colpa (es.: il conducente che, ubriacandosi volontariamente, si pone alla guida di un veicolo ed investa un passante). Il danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza (es.:genitori, tutori, precettori, infermieri di un ospedale psichico etc.), salvo che non provi di on aver potuto impedire il fatto.