DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA ELEMENTI INFORMATIVI PER L AUDIZIONE

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ELEMENTI INFORMATIVI PER L AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE DEL SENATO 16 MARZO 2016, ORE 14.30 1 Premessa Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha collaborato in questi ultimi mesi con le istituzioni parlamentari impegnate nella elaborazione e predisposizione dell attuale DDL 2144, oggi all attenzione dei competenti Organi del Senato. Il richiamato DDL 2144, frutto di un processo di unificazione efficace, palesa una larga intesa parlamentare alla quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si associa: esso risponde alle numerose sollecitazioni pervenute sia da parte di numerose altre Istituzioni, sia da parte del mondo produttivo che da anni invocano il rilancio della coltura della canapa (Cannabis sativa L.). L impegno della nostra Amministrazione si è tradotto, tra l altro, in diverse iniziative: a) composizione di uno specifico Tavolo tecnico di filiera (4 riunioni) al quale hanno partecipato sia numerose amministrazioni pubbliche (Min. Interno, Min. Salute, Carabinieri, Presidenza del Consiglio Dip. Antidroga, Corpo Forestale dello Stato, Istituto superiore della salute, alcune Regioni) sia numerose associazioni di settore; è facoltà e volontà del Ministero di riconoscerlo come proprio Tavolo di filiera; b) avvio di uno studio di fattibilità; c) predisposizione di uno schema di atto di indirizzo, che proprio in questi giorni, in accordo con il Ministero della Salute abbiamo convenuto di aggiornare per una sua diffusione; d) cooperazione con il Min. Salute e Min. Difesa nel progetto di coltivazione della canapa per uso farmacologico nel recente progetto avviato di concerto tra le suddette Amministrazioni. 1

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, Lo scrivente Dipartimento conferma l effettiva ed oggettiva possibilità di un recupero di questa coltura nonché l opportunità, in un periodo in cui sono venute a diminuire sensibilmente altre specie quali la barbabietola da zucchero, il tabacco e, cosa non marginale, anche del mais di reintrodurre la coltivazione della canapa in quei comprensori una volta elettivi di questa coltura. Conferma, altresì, l obiettivo generale della norma che ha, quale punto qualificante per lo sviluppo di una specifica filiera della canapa, la previsione di offrire le condizioni di base perché l'agricoltore italiano possa operare nelle stesse condizioni degli altri agricoltori europei che hanno da tempo colto questa opportunità, ovvero di operare nella piena liceità, agevolando anche le attività di controllo delle Forze dell'ordine che al momento non dispongono di procedure omogenee per la valutazione del contenuto di THC nella coltivazione agricola di canapa da fibra. Con questa nota non si intende ripetere l illustrazione di tutte le favorevoli condizioni tecniche ed agronomiche dei comprensori italiani per la coltivazione della canapa, oramai acclarate e che abbiamo già evidenziato in altra audizione parlamentare. A tal fine è sufficiente un prospetto sulla evoluzione storica delle superfici e delle produzioni. 1.600.000 Evoluzione della canapa sativa in Italia, fino al 1970 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Superficie coltivata (ha) Produzione (q) 2

Ad integrazione, si evidenzia l attenzione sul forte interesse mostrato da numerose Regioni per le correlate iniziative industriali attivabili con una pronta ripresa della coltivazione di questa specie, di cui sono noti i crescenti valori delle importazioni da parte di quelle imprese italiane (soprattutto da Francia e dalla Germania) che hanno e stanno investendo nella lavorazione dei derivati della canapa. Le potenzialità tecniche ed economiche di questa coltura sono confermate dalle numerose destinazioni di uso previste chiaramente nel Disegno di legge: per usi alimentari (produzione di olio alimentare di buona qualità e semi utilizzabili per la produzione di farine, molto ricercate); come materia prima (fibra) per manufatti utilizzabili nell edilizia, nell architettura bio-energetica e per utilizzi tessili; per la produzione di carta di qualità, di legami e di cordami; per la produzione di materie similplastiche e biocombustibili, compreso, seppure in via secondaria utilizzabile negli impianti di energie rinnovabili; utilizzo per scopi di bonifica di terreni e siti inquinati, anche da metalli pesanti; per la produzione di cosmetici e prodotti per la salute. Accanto agli utilizzi richiamati, non è marginale per le aziende agricole la possibilità di introdurre questa coltura come coltura da rinnovo nelle rotazioni agronomiche, particolarmente necessaria nelle nuove pratiche imposte dalla attuale P.A.C. La pianta di canapa, tra l altro, manifesta un elevato carattere di sostenibilità ambientale: richiede utilizzi molto marginali di agrofarmaci, non ha parassiti specifici e ricopre il terreno in modo così efficace e completo da neutralizzare quasi tutte le erbe infestanti, rappresentando perciò una pianta altamente ecocompatibile, adottabile nelle aziende biologiche. Anche all interno del nuovo corso della PAC 2014-2020, con i regolamenti 1306/2013 e 1307/2013, la canapa è stata riconfermata quale coltura ammissibile tra quelle includibili nel regime di pagamento unico. A titolo informativo, rendiamo noto che nel 2013 e nel 2014 le superfici che sono state dichiarate nel sistema informativo agricolo (SIAN) gestito da AGEA e dagli altri organismi pagatori sono state pari ad oltre 500 ettari; e stime svolte da operatori del settore indicano una capacità di assorbimento di prodotto, allo stato attuale, realizzabile su non meno di 3000 ettari. 3

Le superfici che invece risultano coltivate appaiono nettamente superiori: e questa differenza è sicuramente da imputare sia alla mancanza di procedure finora assenti nella dichiarazione di coltivazione nell ambito del fascicolo aziendali (fattore al quale AGEA nel 2015 ha posto palesemente rimedio con le nuove istruzioni) sia ai timori di molti produttori di dichiarare tale coltivazione stante l incertezza normativa sulla sua legalità. Giunge a supporto la Circolare AGEA 476/UM.2015 del 23 marzo 2015 che richiama le specifiche disposizioni ai quali i coltivatori di canapa dovranno attenersi per rientrare nel regime di pagamento unico (pag,. 23 e seg). Situazione semine di canapa sativa l. al 20 luglio 2014 Regione ettari Numero aziende associate ad ASSOCANAPA Toscana 328 13 Puglia 245 44 Piemonte 153,5 59 Veneto 114 25 Marche 87 33 Basilicata 74 20 Umbria 50 8 Lombardia 47 11 Abruzzo 31 19 Campania 29 20 Altro 129,5 64 Totale 1.288 316 Fonte: Assocanapa e associati (*) Dati parziali, limitati solo alle aziende di Assocanapa 2 Alcune osservazioni Al fine di rendere un contributo fattivo per la rapida approvazione del ddl A.S.2144 si richiamano alcuni elementi o criticità che ancora ostacolano una massiva e rapida crescita della coltivazione di questa specie, nonostante l esistenza di una elevata domanda espressa da imprese manifatturiere nazionali. La criticità che rileviamo come Amministrazione non attiene alla liceità di tale coltivazione, che è sempre stata possibile per la specie Cannabis sativa L., bensì a una 4

non conoscenza, da parte del mondo produttivo, della realtà normativa e procedurale che sottende alla coltivazione di questa specie. I numerosi interventi di sequestro e il blocco delle produzioni raccolte hanno spesso causato danni economici rilevanti alle aziende agricole coltivatrici di canapa, in alcuni casi sfociati in procedure penali con implicazioni di natura legale molto gravi. In questo il DDL interviene efficacemente, sottolineando il principio della liceità della coltivazione e il richiamo delle numerose possibilità di utilizzo della materia prima, dei suoi sottoprodotti e dei suoi derivati. Resta, a parer nostro, necessario prevedere un decreto da parte della nostra amministrazione che definisca le procedure e tutti quegli adempimenti che nel testo normativo sono indicati, in modo molto opportuno, come normativa e disposizioni vigenti. Tale decreto prevedibile nel Disegno di legge - dovrebbe procedere alla definizione di un quadro normativo di riferimento in cui trovino espressione compiuta i diversi aspetti di carattere più marginale e più operativo, peraltro evidenziati nel corso dell intenso dibattito parlamentare. Al riguardo si richiamano ad esempio la possibilità di consentire l'utilizzo delle infiorescenze fresche e secche per usi floreali, delimitando con esattezza l'applicazione della normativa sui medicinali; l obiettivo di perseguire una armonizzazione delle attività dei controlli; la promozione di forme organizzative dei produttori per la realizzazione di una filiera integrata; il controllo che l uso della canapa come biomassa avvenga nei limiti di cui al Dlvo 152/2006. Resta inoltre l esigenza che l articolo 3 obblighi del coltivatore - venga ben inquadrato nella sua attuazione, nel senso che il coltivatore, quando agricoltore attivo ai sensi della normativa comunitaria, deve tuttavia rispettare integralmente le vigenti disposizioni che prevedono ulteriori obblighi, oltre quelli previsti in modo specifico dalla emananda norma. Non marginale inoltre si profila la necessità di regolamentare tutte le attività di controllo, anche a seguito di quanto avverrà con la promulgazione del progetto normativo di riforma del Corpo Forestale dello Stato, citato espressamente nel Disegno di legge. Un ulteriore elemento da verificare è la previsione di tracciare il materiale sementiero ma anche di porre un limite alla commercializzazione soprattutto sui mercati telematici e di Internet delle piccole quantità di seme di canapa per uso non agricolo. Per far ciò è necessario intervenire sulla disciplina per la produzione e la 5

commercializzazione dei prodotti sementieri (legge 25 novembre 1971 n. 1096, dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 e dal D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065), le quali nel loro complesso prevedono, al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti, che le sementi utilizzate, indipendentemente dalla quantità e dalle forme (o canali di commercializzazione) di vendita, siano certificate. La semente si intende certificata quando è a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio e quando iscritte al Registro nazionale delle varietà (istituito con Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 aprile 2011, recante Criteri per l'iscrizione di varietà di canapa al registro nazionale delle varietà di specie agrarie ) e al Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole 1, emanato conformemente alle disposizioni dell articolo 17 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002. Per la coltivazione della canapa, ai sensi dell articolo 32 del Regolamento (CE) 1307/2013 e successive modifiche ed integrazioni, è obbligatorio utilizzare varietà certificate con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2% (zeroduepercento). L obbligo di utilizzare varietà di canapa certificate aventi tenore in THC non superiore allo 0,2% dovrebbe essere inteso ed esteso anche alla commercializzazione di semi di Cannabis sativa L. anche nel caso di confezioni di piccole quantità; intendendo per piccole quantità confezioni di peso inferiore ai 120 (centoventi) grammi, fatto salvo quanto previsto dall art. 9, comma 8 del D.P.R. 1065/1973, che consente la commercializzazione e distribuzione di confezioni di piccole quantità di sementi quando fatto a scopo dimostrativo, sperimentale e a condizione che la o le confezioni riportino, con carattere indelebile e con caratteri con corpo non inferiore a 12, la dicitura: campione gratuito non destinato alla vendita, unitamente al nome del produttore o del distributore. La messa in commercio, dietro corrispettivo, di piccole quantità di semi di canapa di varietà non certificate, anche in presenza di dicitura campione gratuito non destinato alla vendita, dovrebbe essere configurato come un illecito amministrativo, fatto salvo il più grave reato, e risultare quindi soggetto alla irrogazione della sanzione prevista dall art. 33 della Legge 25 novembre 1971, n. 1096. Per quanto attiene alle risorse che il Ministero dovrebbe destinare allo sviluppo 1 (Trentesima edizione integrale - 2011/C 380 A/01) 6

della filiera della canapa, A valere sull anno 2016, ove la legge sia approvata in tempo utile, si stima che potrà essere destinato alle finalità previste un importo pari a quello di 400.000,00 euro nell ambito delle risorse rinvenibili sul capitolo di spesa dei piani di settore, quindi entro il limite massimo di spesa nella disposizione in commento. Tale stima deriva dalla possibilità di utilizzare parte delle risorse sopravvenienti a seguito del ri-accertamento straordinario dei residui passivi effettuato dal questo Ministero ai sensi dell art. 49, lett. A) e B) del D.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero. La proposta per il 2016 da approvarsi dall Ufficio XIII del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prevede l assegnazione di risorse sul capitolo 7643 dei piani di settore; parte di queste risorse ove allocate- saranno destinate al finanziamento di attività conformi al comma 1 dell articolo 6 del disegno di legge Il comma 2 del articolo 6 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa destinare una quota delle risorse disponibili a valere sull autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione della canapa. Tali interventi vengono annualmente finanziati e previsti nell ambito dell attività istituzionale del Ministero, ai sensi della legge n. 499 del 1999. L intervento normativo impone all amministrazione di prevedere, tra i progetti finanziabili, anche progetti relativi al settore della canapa, cosa peraltro non esclusa a legislazione vigente. A integrazione di quanto affermato precedentemente, si invita a valutare l inserimento della proposta di emendamento elaborata e posta come allegato 1, che è volta a modificare la disciplina sementiera, della quale il Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell Interno avevano evidenziato la necessità, condivisa anche dalle altre Amministrazioni. Si ringrazia per l attenzione e si assicura la piena collaborazione per la messa a punto del DDL. Roma, 15 marzo 2016 Allegato 1 Proposta di emendamento Il Capo del Dipartimento Luca Bianchi 7