LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE



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C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono per: - Assicurato l'amministrazione Contraente il cui interesse è protetto dall'assicurazione; - Assicurazione il contratto di assicurazione; - Contraente l'ente che stipula il contratto; - Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali; - Danno s ia le perdite pecuniarie sia il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose; - Perdite pecuniarie il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose; - Polizza il documento che prova l assicurazione; - Pubblica Amministrazione qualsiasi Ente o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; - Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società; - Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - Sinistro la richiesta di risarcimento per la quale è prestata l assicurazione; - Società l impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'amministrazione assicurata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.). 2. Altre assicurazioni L'Amministrazione assicurata deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). 3. Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se l'amministrazione assicurata non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. 4. Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 5. Aggravamento del rischio L'Amministrazione assicurata deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). 6. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successe alla comunicazione dell'amministrazione assicurata (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 7. Obblighi dell'amministrazione assicurata in caso di sinistro In caso di sinistro, l'amministrazione assicurata deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 CC.). 8. Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 9. Proroga dell'assicurazione La polizza ha durata di anni 3 (tre) dalle ore 24.00 del 31.12.2010 alle ore 24.00 del 31.12.2013 e non è rinnovabile tacitamente. Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata superiore ad un anno è in facoltà delle parti di rescinderlo, in occasione di ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza anniversaria stessa. Alla scadenza la Società si impegna, a richiesta del Contraente, a prorogare l assicurazione per un periodo di non superiore a 90 giorni alle medesime condizioni economiche e normative in corso.

10. Coassicurazione e delega Qualora l Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. 11. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente 12. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE 13. Oggetto dell'assicurazione La garanzia assicurativa è prestata per la responsabilità civile derivante alla Pubblica Amministrazione assicurata, ai sensi di legge, per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell espletamento del loro mandato dai Soggetti, rientranti nelle categorie di seguito indicate, dei quali l Ente suddetto deve rispondere: a) il Sindaco, gli Assessori e Consiglieri n. 18 b) il Segretario Comunale n. 1 c) Dirigenti, Funzionari, Responsabili di Servizio (di cui R.U.P. n. 1) n. 4 La garanzia non comprende le perdite pecuniarie derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo né la responsabilità personale dei soggetti indicati al comma precedente. 14. Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'amministrazione assicurata e da questa denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della assicurazione e in seguito ai quali non sia iniziato un procedimento penale, civile, amministrativo, contabile o disciplinare anche a carico di ignoti. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'amministrazione assicurata dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che abbiano dato luogo o possano dar luogo a richieste di risarcimento nei propri confronti o nei confronti d indicati al precedente art. 13, del cui fatto deve rispondere, risarcibili ai sensi della presente assicurazione. Allo scadere del presente contratto il Contraente potrà richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per le richieste di risarcimento pervenute dopo detta cessazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di attività coperto dalla presente assicurazione. In tal caso il contratto andrà prorogato, mediante apposita appendice, per un periodo di cinque anni, dietro versamento in unica soluzione di un premio pari a 2 annualità di premio di polizza. Per le richieste di risarcimento relative a tale periodo di proroga, la Società non sarà tenuta a risarcire importi superiori ai massimali o ai sottolimiti indicati in polizza che pertanto si intendono validi per l'intero periodo di garanzia postuma indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento. Rimane confermata la facoltà di recesso per sinistro da parte della Società anche durante il periodo di proroga contrattuale di cui sopra. 15. Esistenza di altre polizze Nel caso di esistenza di altre polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio la presente polizza opera in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al massimale previsto da tali coperture. 16. Esclusioni L'assicurazione non vale per i danni conseguenti a: a) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o ad atti e/o fatti aventi in ogni caso natura ablatoria; b) provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge e nei tempi indicati, all organo di controllo o da questo annullati; c) provvedimenti presi in assenza o in difformità anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento; d) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; e) scelte e/o decisioni di merito; f) mancato raggiungimento del fine o degli obiettivi dell'amministrazione assicurata; g) responsabilità contrattuali o responsabilità volontariamente assunte dall'amministrazione assicurata o dai soggetti, indicati al precedente art. 13, del cui fatto deve rispondere e non derivanti loro direttamente dalla legge; h) inadempimento nella realizzazione, fornitura od erogazione di beni o servizi;

i) furto, rapina e/o incendio salvo le perdite pecuniarie conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore; j) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc....); k) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; a danno ambientale; salvo quanto disposto dal successivo art. 17; l) incarichi di amministrazione e/o controllo in Società o altri Enti; m) omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché a ritardi nel pagamento dei relativi premi; n) attività svolta in relazione alla legge 109/94, successive modifiche e regolamento di attuazione, nonché attività in genere di progettazione, direzione dei lavori e collaudo; o) delibera di approvazione della stipula della presente polizza; p) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. 17. Limiti di risarcimento L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di. 1.000.000,00 (Euro Unmilione/00) per sinistro e per anno assicurativo. La Società pertanto non risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri: che traggano origine da una stessa causa, anche se le relative richieste sono presentate all'amministrazione assicurata o ai soggetti, indicati al precedente art. 13 del cui fatto deve rispondere, in tempi diversi, in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste; verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione; La garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000 per ogni sinistro. Nell ambito del suddetto massimale operano i limiti sotto indicati per sinistro e per anno assicurativo: 150.000 per danni derivanti da assunzione e gestione del personale; 150.000 per danni derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione, anche parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; 100.000 per le multe e/o ammende inflitte a terzi; 150.000 per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture; 100.000 per danni derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (privacy); 100.000 per danni conseguenti a distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore. 18. Estensione territoriale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano e per danni verificatisi nei Paesi U.E. 19. Soggetti non considerati terzi Non sono considerati terzi: i soggetti, indicati al precedente art. 13, del cui fatto deve rispondere l'amministrazione assicurata e i relativi coniugi, genitori e figli, nonché qualsiasi altro loro parente od affine se convivente; la Pubblica Amministrazione. 1. Calcolo del premio Il premio annuo, conteggiato come indicato in frontespizio di polizza, costituisce premio annuo minimo comunque acquisito dalla Società.

2. Gestione delle vertenze di danno La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, penale od amministrativa a nome dell'amministrazione assicurata, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'amministrazione assicurata stessa. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'amministrazione assicurata, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società ed Amministrazione assicurata in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'amministrazione assicurata per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

OFFERTA ECONOMICA Il presente modello di offerta economica è ad uso della impresa che intende concorrere alla gara; l'offerta economica è da formulare utilizzando l'apposito modello riepilogativo da inserire esclusivamente nella busta chiusa da denominata Offerta economica. La sottoscritta Società.... propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: RC PATRIMONIALE CONTRAENTE: Comune di Cannara DURATA CONTRATTUALE: Anni 3: dalle ore 24.00 del 31/12/2010 alle ore 24.00 del 31/12/2013 PARAMETRI PREVENTIVI PER IL CALCOLO DEL PREMIO: Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali) 18 Segretario Comunale 1 Dirigenti, Funzionari, Responsabili di Servizio (di cui R.U.P. n. 1) 4 PREMIO ANNUO LORDO PER CIASCUN ASSICURATO: A) GARANZIA BASE Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali) Segretario Comunale Dirigenti, Funzionari, Responsabili di Servizio (di cui R.U.P. n. 1)... TOTALE PREMIO ANNUO LORDO: Euro.....