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- Evitare di uscire, di svolgere attività fisica e di stare sulla spiaggia nelle ore più calde del giorno (dalle alle 17.00).

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Ovini

Indice Mi prendo cura dei miei ovini 3 Esigenze 4 Movimento 4 Riposo 5 Alimentazione, abbeveramento, occupazione 5 Gestazione e parto 6 Contatti sociali 6 Salute 7 Utilizzo 8 Carne 8 Latte 9 Lana 10 Transporto 10 Interventi 11 Allevamento 11 Conservazione del paesaggio 12 Appendice 13 Tenetevi informati abbonandovi alla newsletter. Trovate informazioni dettagliate sul sito www.miprendocuradelmioanimale.ch

Mi prendo cura dei miei ovini Gli ovini sono considerati animali da reddito la cui detenzione non richiede particolari esigenze, ma può dare grandi soddisfazioni. Per via della loro notevole capacità di adattamento sono stati annoverati ben presto tra gli animali domestici. Gli ovini sono animali prettamente gregari che riescono ad adattarsi a condizioni di detenzione differenti. Insieme ai caprini e ai cani, sono annoverati tra le prime specie animali che l uomo ha addomesticato. Discendenti dai mufloni, sono originari del Medio Oriente. Grazie alla loro notevole capacità di adattamento si sono diffusi quasi in tutto il mondo, adattandosi al clima della zona di insediamento. Gli ovini allo stato selvatico popolano oggi le montagne fin al di sopra del limite della neve. Nei confronti di questi habitat ostili anche i loro parenti domestici hanno mostrato eccellenti capacità di adattamento. Oggi, gli ovini sono oltre un miliardo in tutto il mondo. In Svizzera ne vivono circa 400000 esemplari. Oltre a essere finalizzata alla produzione di carne, latte e lana, la detenzione di ovini assume nel nostro Paese un importanza sempre maggiore per quanto riguarda la conservazione del paesaggio. Per saperne di più sulle esigenze degli ovini, su come riescano a soddisfarle e sulla loro convivenza con l uomo, invitiamo a consultare il portale «Mi prendo cura del mio animale». > 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html > 455.110.1 Ordinanza dell UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_110_1.html > Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_212_27.html > Ordinanza sugli alimenti per animali http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_307.html > Ordinanza URA http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_132_5.html > Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html > Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst http://www.bvet.admin.ch/tsp/02181/index.html?lang=it > Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (SSPR) : programmi sanitari, corsi e schede tecniche (in francese) http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=home > Federazione svizzera di allevamento ovino (FSAO): herd-book, informazioni sulle razze svizzere http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=szv&l=fr&p=home > Rivista «Forum Petits ruminants» (in francese) http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=forum&l=fr&p=home > Pro Specie Rara: Die seltenen Schweizer Schafrassen http://www.prospecierara.ch/generator.aspx?tabindex=3&tabid=624&palias =fr Ottobre 2009 3

Esigenze Gli ovini hanno bisogno di vivere all interno del gregge e necessitano di cure adeguate. Sebbene siano animali di poche pretese, gli ovini, come tutti gli esseri viventi, hanno delle esigenze, che tuttavia tendono a esternare solo in minima parte; per questo è necessario osservarli con particolare attenzione. Solo se vengono soddisfatti i loro bisogni, questi animali si comportano secondo la propria indole, rimangono in salute e, se allevati come animali da reddito, rendono quanto dovrebbero. > Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (SSPR) : programmi sanitari, corsi e schede tecniche (in francese) http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=home Nelle sezioni seguenti sono illustrate nel dettaglio le singole esigenze degli ovini. Ovini \ Esigenze \ Movimento Movimento Il movimento, praticato in quantità sufficiente, ha effetti positivi sulla salute, sulla fertilità e sulle condizioni generali degli ovini. Essendo animali prettamente gregari, gli ovini vengono tenuti in gruppi. Questo tipo di detenzione, tuttavia, si rivela efficace solo se tutti gli animali hanno a disposizione sufficiente spazio nel settore di riposo e di foraggiamento, un aspetto di cui occorre tener conto soprattutto in caso di stabulazione. Gli ovini non devono essere tenuti legati. I pavimenti devono essere asciutti e antisdrucciolevoli per evitare ferite agli unghioni o l usura degli stessi. I pavimenti perforati possono determinare ferite agli unghioni e possono essere utilizzati solo con ovini adulti; in ogni caso, è vietato realizzare questo tipo di pavimentazione nelle nuove costruzioni. È importante che gli ovini pratichino movimento a sufficienza e abbiano la possibilità di uscire all aperto regolarmente. Ciò ha effetti positivi e durevoli sulla salute, sulla fertilità e sulle condizioni generali degli animali. La detenzione al pascolo è il metodo più consono all indole degli ovini. Fase transitoria: termini e disposizioni Stabulazione fissa: per i nuovi impianti è vietata con effetto immediato; tutti gli altri si devono adeguare entro il 2018. Durante la fase transitoria gli animali devono potersi muovere regolarmente all aperto; durante il periodo di vegetazione almeno per 60 giorni, in inverno per non meno di 30 giorni (quest ultima disposizione entra in vigore a partire dal 2010). Requisiti minimi: per le nuove costruzioni e le trasformazioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 2018. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 3, 10, 7, 34, 52 Ottobre 2009 4

Ovini \ Esigenze \ Riposo Riposo Nella stalla come al pascolo, gli ovini necessitano di un luogo di riposo asciutto. Per potersi coricare in modo rilassato, gli ovini necessitano anzitutto di spazio a sufficienza. Per evitare che gli animali abbiano freddo, la stalla deve disporre di un settore di riposo pulito, asciutto, provvisto di lettiera e al riparo dalle correnti d aria. Gli ovini possono essere tenuti anche all esterno. In tal caso, tuttavia, in presenza di condizioni meteorologiche estreme quali freddo, umidità o caldo gli animali necessitano di un adeguata protezione. Per ripararsi da freddo e umidità devono avere a disposizione un rifugio provvisto di un settore di riposo asciutto e riparato dal vento. Il rifugio deve poter ospitare tutti gli animali. In caso di temperature elevate, gli ovini devono avere la possibilità di ripararsi all ombra, ad esempio sotto gli alberi o in altre zone d ombra naturali. Se al pascolo non vi sono luoghi in grado di offrire un adeguata protezione dagli agenti atmosferici, in caso di condizioni meteorologiche estreme gli animali devono essere stabulati. Gli agnelli appena nati, le pecore che hanno partorito da poco e gli esemplari appena tosati hanno un maggiore bisogno di stare al caldo e sono più sensibili nei confronti delle condizioni meteorologiche estreme. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare. Fase transitoria: termini e disposizioni Requisiti minimi: per le nuove costruzioni e le trasformazioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 2018. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 10, 34, 52, 6, 36 Ovini \ Esigenze \ Alimentazione, abbeveramento, occupazione Alimentazione, abbeveramento, occupazione Per quanto riguarda l alimentazione, gli ovini sono animali di poche pretese. Tuttavia, affinché siano produttivi, devono essere nutriti con foraggio di buona qualità. Inoltre, per assicurare agli animali una buona digestione e far sì che rimangano in salute, l accesso all acqua è fondamentale. Nell arco di una giornata, gli ovini mangiano 4-5 volte, trascorrendo nel complesso 8-10 ore a pascolare e altrettante a ruminare. Gli esemplari adulti assumono, a seconda della razza e della qualità dell erba, 3-10 kg di foraggio fresco, il 10% del loro peso corporeo. Per quanto riguarda la scelta del foraggio, gli ovini non hanno pretese particolari, purché venga garantita la pulizia: le mangiatoie e gli abbeveratoi vanno infatti puliti regolarmente, altrimenti gli animali tenderanno a evitarli. Gli agnelli di età superiore alle due settimane di vita devono poter accedere in modo illimitato all acqua e al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato. Il fabbisogno di acqua degli ovini varia a seconda di quanto producono, dell alimentazione e del periodo dell anno: più l alimentazione è costituita da alimenti asciutti e più le temperature sono elevate, più l animale sentirà il bisogno di dissetarsi. Gli ovini devono poter accedere all acqua fresca almeno due volte al giorno. Devono inoltre assumere quantità sufficienti di minerali; a tal fine è possibile mettere a loro disposizione un rullo di sale. Termini transitori: Superfici minime: entrano in vigore con effetto immediato per le nuove costruzioni; negli altri casi, i necessari adeguamenti vanno essere effettuati entro e non oltre il 2018. > 55.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 10, 53 Ottobre 2009 5

Ovini \ Esigenze \ Gestazione e parto Gestazione e parto Le femmine gravide e gli agnelli sono particolarmente sensibili alle condizioni meteorologiche estreme e allo stress. Dopo un periodo di gestazione di cinque mesi, la pecora partorisce generalmente uno o due agnellini. In prossimità del parto, la femmina è nervosa e cerca un luogo tranquillo lontano dal gregge. Nell ovile, deve avere a disposizione un box per il parto in grado di garantire il contatto visivo con gli altri elementi del gregge. Non appena il piccolo viene al mondo, la madre provvede a pulirlo accuratamente con la lingua. Poiché in questo modo si stabilisce un contatto olfattivo, tale operazione è essenziale perché si crei il legame tra la pecora e il suo piccolo. Uno stretto rapporto madre-figlio è negli ovini una premessa fondamentale a che la pecora riesca a prendersi cura dei propri piccoli. Nella prima ora di vita gli agnelli riescono generalmente a reggersi sulle quattro zampe e a succhiare il latte per la prima volta. L assunzione del colostro entro le prime 12 ore dalla nascita è molto importante per garantire la sopravvivenza degli animali. Il colostro fornisce infatti all agnello sostanze preziose per lo sviluppo del suo sistema immunitario. Per poter reagire tempestivamente a possibili incidenti verificatisi al pascolo, occorre controllare le pecore almeno due volte al giorno. Le femmine in procinto di partorire e gli agnellini appena nati sono particolarmente sensibili agli influssi ambientali, e la detenzione all aperto può essere fonte di eccessivo stress. Per questo motivo è necessario prevedere ulteriori controlli del loro stato di salute. Durante il periodo di foraggiamento invernale le pecore gravide devono essere stabulate prima del parto. Nelle prime due settimane successive alla nascita dei piccoli devono avere costantemente accesso a un ovile o a un rifugio. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 52 Ovini \ Esigenze \ Contatti sociali Contatti sociali La caratteristica sociale più evidente degli ovini è il loro spiccato comportamento gregario. Questi animali mostrano poca aggressività nonché una scarsa tendenza a instaurare rigidi rapporti gerarchici. Gli ovini si contraddistinguono per la loro scarsa aggressività e amano la vicinanza dei propri conspecifici. Questa loro peculiarità consente di stipare gli animali in uno spazio relativamente stretto. Per garantire il benessere del gregge, tutti gli animali di un gruppo devono comunque avere spazio sufficiente per potersi coricare e quantità adeguate di acqua e foraggio. Poiché gli ovini sono per natura animali prettamente gregari, non andrebbero mai tenuti singolarmente, a meno che non sia necessario a causa di una malattia o perché la pecora necessita di riposo in vista del parto. In tal caso l animale isolato deve avere un contatto visivo con i suoi conspecifici. All interno del gregge, gli ovini svolgono gran parte delle attività in forte sincronia. Se, ad esempio, si sentono in pericolo gli animali fuggono via insieme. Termini transitori: Superfici minime: entrano in vigore con effetto immediato per le nuove costruzioni; negli altri casi, i necessari adeguamenti vanno essere effettuati entro e non oltre il 2018. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 3, 9, 10, 13, 52 Ottobre 2009 6

Ovini \ Esigenze \ Salute Salute Una buona detenzione è una premessa fondamentale per garantire la salute degli animali. Oltre ad assicurare loro quantità adeguate di acqua e foraggio, sufficiente movimento, contatti sociali e un buon clima all interno dell ovile, è importante prestare particolari attenzioni all igiene. Affinché la lana non infeltrisca diventando fastidiosa per l animale, le pecore da lana devono essere tosate regolarmente, in ogni caso almeno una volta l anno. Il periodo più indicato per la tosatura è la primavera. In questo modo gli animali vengono liberati dalla lana eccessivamente calda in vista dei mesi estivi. Poiché le pecore appena tosate sono sensibili al freddo e all irradiamento solare, occorre garantire loro in modo particolare un adeguata protezione dalle condizioni meteorologiche. Gli unghioni degli ovini crescono circa 4-5 mm al mese. Poiché la naturale usura non è sufficiente, devono essere tagliati prima che diventino eccessivamente lunghi. Una cura accurata e regolare degli unghioni è anche una misura importante per prevenire la zoppina, un infezione batterica altamente contagiosa che colpisce gli unghioni e può provocare molta sofferenza all animale. Eventuali trattamenti medicamentosi cui vengono sottoposti gli animali devono essere riportati dal detentore nel giornale dei trattamenti. I veterinari sanno come garantire la sicurezza alimentare in seguito a un trattamento medicamentoso (termini d attesa), e conoscono la procedura da adottare in caso di notifica obbligatoria di determinate malattie alle autorità veterinarie. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 5, 6, 7, 11, 12, 33, 54 > Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_212_27.html Una grave infezione che può colpire gli ovini al pascolo è la verminosi. In caso di infestazione, gli animali vanno sottoposti a un trattamento con specifici vermifughi. Lo stesso dicasi per altri parassiti come i pidocchi o gli acari. In questo caso è utile rivolgersi al veterinario dell effettivo. Ottobre 2009 7

Utilizzo In origine gli ovini vennero addomesticati per la produzione di carne. L allevamento destinato alla produzione di lana risale solo all età del ferro. Come in passato, l allevamento è tuttora finalizzato anche alla produzione di latte e pellami. Oggi gli ovini stanno acquisendo una certa importanza nel nostro Paese anche dal punto di vista della conservazione del paesaggio. Nelle pagine che seguono sono illustrate in dettaglio le singole finalità dell allevamento degli ovini. Ovini \ Utilizzo \ Carne Carne Sebbene la carne ovina, specialmente quella di agnello, sia ricca di sostanze nutritive e vitamine, rientra scarsamente nelle abitudini alimentari degli svizzeri. Per la produzione esistente devono essere garantiti una gestione degli animali da macello adeguata alla specie nonché livelli igienici ineccepibili nei processi di trasformazione. Al macello gli animali si trovano in un ambiente sconosciuto con numerosi esemplari di specie diverse. Tale situazione è per loro fonte di agitazione e stress. Pertanto, in questa ultima fase di vita, è particolarmente importante che gli ovini da ingrasso vengano trattati in modo adeguato all animale, sia durante il trasporto che da parte del personale addetto al macello. L eccessivo stress direttamente prima della macellazione si ripercuote negativamente anche sulla qualità della carne. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali Ottobre 2009 8

Ovini \ Utilizzo \ Latte Latte Oltre a essere ricco di vitamine e minerali, il latte ovino ha un elevato contenuto di grassi (5 7%) ed è indicato per la produzione casearia. Grazie a una composizione proteica ben tollerabile dall uomo, il latte ovino è una gradita alternativa per le persone allergiche al latte vaccino. Una produzione lattiera redditizia e adeguata all animale richiede notevoli sforzi a livello di detenzione, sorveglianza delle condizioni di salute, foraggiamento, igiene delle aziende e processi lavorativi. In generale occorre assicurarsi che i locali siano puliti e in buono stato. Per ottenere un latte di qualità ineccepibile le mammelle devono essere sane. Pertanto i giacigli devono essere asciutti e puliti, nonché provvisti di lettiera adeguata. La presenza di eventuali infiammazioni mammarie mina lo stato di salute degli animali, richiede spesso l impiego di medicamenti, pregiudica la qualità del latte e determina, non da ultimo, una produttività inferiore. Il latte è un alimento prezioso, ma può anche essere vettore di germi patogeni. Esistono numerose situazioni in cui la fornitura di latte è vietata. Ecco le principali: latte di animali trattati con medicamenti che richiedono il rispetto di un termine d attesa per la fornitura del latte latte che non rispetta i requisiti di igiene latte contenente sostanze indesiderate latte di animali affetti da una malattia che può comprometterne la qualità latte della premungitura Gli alimenti e l acqua per l abbeveramento devono essere puliti e ineccepibili dal profilo igienico. Per quanto concerne il latte destinato alla produzione casearia vigono disposizioni particolari per il foraggiamento con insilati. In quanto facilmente deperibile, il latte richiede condizioni igieniche impeccabili. Le superfici e i materiali che entrano in contatto con questo alimento devono quindi non alterare il latte stesso. È altrettanto essenziale garantire un immagazzinamento a regola d arte. Le prescrizioni inerenti al raffreddamento dipendono dalla durata di immagazzinamento nell azienda e devono essere assolutamente rispettate. > OIgPL http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_351_021_1.html > OPPrim http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_020.html Art. 4 6 > Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html > OQL http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_351_0.html Ottobre 2009 9

Ovini \ Utilizzo \ Lana Lana In passato la lana era una materia prima non solo pregiata, ma anche molto utile. Oggi costituisce un problema dal punto di vista dello smaltimento. Accanto al lino e alla canapa (e in seguito anche al cotone) la lana era in principio la più importante nonché la più calda materia prima tessile d Europa. A partire dagli anni Cinquanta questo primato venne messo in discussione dalla scoperta delle fibre sintetiche. Oggi, per i detentori di ovini, la lana è considerata un affare in perdita, e spesso non vale la pena smerciarla. Solo le fibre più fini fruttano guadagni, a patto che vengano commercializzate abilmente. Oggi la lana, materia prima pregiata, è vista come un problema in termini di smaltimento. Affinché la lana non infeltrisca eccessivamente e gli animali non soffrano di caldo, occorre procedere alla tosatura almeno una volta l anno, preferibilmente in primavera. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 54 Ovini \ Utilizzo \ Transporto Transporto Che si tratti di condurli al pascolo in un luogo lontano, presso un altro proprietario, dal veterinario o al macello, anche gli ovini affrontano numerosi viaggi durante la loro vita. Tuttavia, i trasporti rappresentano per gli animali un enorme fonte di stress e pertanto andrebbero limitati il più possibile. Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. E devono essere adeguatamente preparati per il trasporto, durante il quale vanno trattati con riguardo. Sebbene gli ovini amino rimanere ammassati l uno accanto all altro, durante il trasporto devono avere a disposizione, a seconda del peso, una superficie media minima pari a 0,2-0,5 m 2. In base alla durata del trasporto, alle condizioni dei singoli animali e alle condizioni meteorologiche può rendersi necessario aumentare adeguatamente la superficie minima. Nel caso dei trasporti all estero di durata superiore alle 8 ore, è obbligatorio sottoporre preliminarmente un piano di trasporto all UFV. I trasporti internazionali in Svizzera sono limitati esclusivamente al traffico ferroviario o aereo. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Capitolo 7: Trasporto di animali In Svizzera, i trasporti di bestiame non devono superare le 6 ore. Chi trasporta animali a titolo professionale è tenuto a provvedere alla formazione e all aggiornamento del personale addetto. Per ogni trasporto deve essere designata una persona responsabile del benessere degli animali durante il viaggio. Il conducente del mezzo e l addetto agli animali devono possedere una formazione pratica e teorica e sono tenuti ad aggiornarsi regolarmente. Ottobre 2009 10

Ovini \ Utilizzo \ Interventi Interventi Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti unicamente con anestesia. Gli interventi dolorosi possono essere effettuati soltanto da uno specialista e sotto anestesia. Per l anestesia in caso di castrazione precoce degli agnelli il detentore è tenuto a presentare un attestato di competenza. L accorciamento della coda ha lo scopo di impedire che in caso di dissenteria il posteriore dell animale si imbratti. La recisione della coda senza anestesia è ammessa solo per gli agnelli nei primi 7 giorni di vita. Il moncone della coda deve coprire l ano e la coda. > 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html Art. 16 > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Art. 15, 19, 32 Ovini \ Utilizzo \ Allevamento Allevamento L allevamento ovino viene praticato secondo obiettivi ben precisi, prestando particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle varie razze. Gli animali vengono selezionati e valutati in base all aspetto esteriore, alla lana e alla muscolatura. E a proposito di selezione, non a caso vale la regola per cui «un buon montone vale metà del gregge». L allevamento deve essere praticato in modo tale che gli animali siano in buone condizioni di salute, escludendo il ricorso a metodi che ne pregiudichino il benessere e la dignità. In particolare, è vietato allevare animali privi, per motivi ereditari, di parti del corpo o organi tipici della specie o che presentano malformazioni che potrebbero provocare sofferenze all animale. È altresì vietato l allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello proprio della specie e che potrebbe rendere molto difficile o addirittura impossibile la vita con animali conspecifici. Se gli animali non manifestano il naturale comportamento riproduttivo, è vietato colmare tale carenza attraverso metodi riproduttivi artificiali. Eventuali interventi sull animale nell ambito dei metodi riproduttivi artificiali possono essere eseguiti unicamente da esperti in possesso di una specifica formazione. > 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html Capitolo 2, Sezione 4: Allevamento di animali Ottobre 2009 11

Ovini \ Utilizzo \ Conservazione del paesaggio Conservazione del paesaggio In Svizzera le greggi al pascolo stanno acquistando sempre più importanza dal punto di vista della conservazione del paesaggio. Gli ovini lasciati sui pascoli d alta montagna senza alcuna misura di sorveglianza rischiano di divorare, spesso in quantità elevate, i prati ritenuti una risorsa preziosa per gli animali selvatici. Tale comportamento ha portato ad attribuire loro la fama di «deturpatori» dell ambiente. Per ovviare al problema, i pastori possono condurre al momento opportuno il gregge presso nuovi terreni e contribuire così a preservare la bio diversità vegetale sui pascoli. Le superfici inselvatichite possono essere rese di nuovo sfruttabili tenendo i pascoli sotto controllo. In questo modo, gli ovini diventano una risorsa preziosa per quanto riguarda la conservazione del paesaggio. La presenza costante di pastori e cani da protezione accanto al gregge presenta anche altri vantaggi: rende il gregge non solo più rispettoso dell ambiente, ma anche più sicuro. Sui pascoli d alta montagna è possibile incontrare molto spesso non solo linci, ma anche lupi e orsi. Alle quote più basse le greggi possono essere minacciate anche dai cani randagi. Un gregge incustodito è per loro un vero «invito a nozze»! Ottobre 2009 12

Appendice Appendice 1 Misure minime per la detenzione di ovini Appendice 2 Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di ovini Appendice 3 Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di ovini all aperto Appendice 4 Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini Appendice 5 Prescrizioni legali per la castrazione precoce degli agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali Appendice 6 OVINI / CAPRINI: cosa cambia con la nuova legislazione sulla protezione degli animali

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 7.1_(1)_i ottobre 2009 Misure minime per la detenzione di ovini luce netta Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta). Dimensioni nella stabulazione individuale Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici (art. 52 cpv. 4 OPAn). Per i box singoli di nuova realizzazione a partire dal 1 settembre 2008 Pecore Arieti e pecore 1) senza agnelli Pecore 1) con agnelli 2) 50-70 kg 70-90 kg oltre 90 kg 70-90 kg oltre 90 kg Superficie del box per capo, m 2 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza. 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg. Per i box singoli esistenti al 1 settembre 2008 fino al 31 agosto 2018 Pecore madri 1) con agnelli 60-70 kg Arieti oltre 70 kg Superficie del box, m 2 2,0 3,0 1) Per gli animali più pesanti le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali meno pesanti possono essere adeguatamente ridotte. 1/3

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 7.1_(1)_i ottobre 2009 Dimensioni nella stabulazione in gruppo Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1 settembre 2008 Pecore Agnelli 1) Arieti e pecore 1) Pecore 1) Animali con agnelli 2) senza agnelli giovani 70-90 kg oltre 90 fino a 20 70-90 kg oltre 90 20-50 kg 50-70 kg kg kg kg Larghezza della posta di foraggiamento per capo 3), 20 30 35 40 50 60 70 cm Superficie del box per capo, m 2 0.3 4) 0.6 1.0 1.2 1.5 1.5 5) 1.8 5) 1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza. 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg. 3) La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento. 4) La superficie del box deve essere di almeno 1 m 2. 5) Vale anche per le pecore con agnelli separate momentaneamente dal gruppo. Per i box esistenti al 1 settembre 2008 fino al 31 agosto 2018 Agnelli Ovini di Pecore madri 1) Pecore madri 1) Arieti da un anno senza agnelli con agnelli ingrasso 50-60 kg 60-70 kg 60-70 kg oltre 70 kg 25-50 kg Larghezza della posta di foraggiamento 2), cm 20 30 40 60 50 Superficie del box per capo, m 2 0.5 0.7 1.0 1.5 1.5 1) Per gli animali più pesanti le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali meno pesanti possono essere adeguatamente ridotte. 2) La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 %. 2/3

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 7.1_(1)_i ottobre 2009 Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 3 OPAn Detenzione adeguata degli animali 1 Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. 2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati. 3 L alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali. 4 Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati. Art. 10 OPAn Requisiti minimi 1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1 3. 2 Se nei nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione. 3 L autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali. Art. 52 OPAn Detenzione 1 Gli ovini non possono essere tenuti legati. 2 Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo. 3 Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. 4 Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici. 3/3

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 7.2_(1)_i ottobre 2009 Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di ovini Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1 settembre 2008 Gli animali giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 1 dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Gli animali adulti di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 2 dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Devono essere rispettate le seguenti misure: Categoria di peso Distanza massima fra le traverse, mm Larghezza minima delle traverse, mm Pavimenti grigliati in calcestruzzo Ovini oltre 30 kg 20 40 Graticolati in plastica Ovini oltre 30 kg 20 1) 1) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie. Per i box esistenti al 1 settembre 2008 In caso di impiego di pavimenti grigliati in calcestruzzo per le pecore e gli arieti adulti si applicano le seguenti misure: Pavimenti grigliati in calcestruzzo Categoria di peso Distanza massima fra Larghezza minima le traverse, mm delle traverse, mm Tutte le categorie di animali 20 40 1/2

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 7.2_(1)_i ottobre 2009 Pavimenti grigliati in calcestruzzo Pavimenti perforati I pavimenti perforati non sono indicati per gli ovini. Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato di lettiera. Valutazione di pavimenti grigliati: A) posa piana B) posa delle traverse in modo da impedirne lo spostamento C) larghezza delle fessure appropriata e costante E) spigoli levigati, nessuna sbavatura Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 7 OPAn 1 Ricoveri, parchi, suolo I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire. 2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. 3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali. Art. 2 Ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Principio 1 La larghezza delle fessure e la dimensione dei fori dei pavimenti perforati deve essere adeguata alla taglia degli animali. 2 I pavimenti perforati non devono presentare sbavature sporgenti. I bordi devono essere levigati e le fessure devono essere di larghezza costante. Art. 5 Ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Pavimenti perforati per ovini e caprini 1 Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie. 2 Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie. 3 Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza massima di 20 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm. 2/2

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 7.3_(1)_i ottobre 2009 Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di ovini all aperto Definizione Per "detenzione permanente all'aperto" si intende il soggiorno permanente, 24 ore su 24, di animali domestici in un'area recintata situata all'aperto. È necessario differenziare questo tipo di detenzione di animali dal pascolo o dall'uscita all'aperto, che sono caratterizzati dal ritorno quotidiano degli animali alla stalla e, in caso di necessità, da brevi stabulazioni. Le condizioni climatiche estreme sono contraddistinte da grande caldo e irraggiamento solare intenso oppure da freddo, umidità e vento. Esposizione del problema Oggi la detenzione all'aperto di ovini torna ad essere praticata in misura crescente. Trovano grande diffusione soprattutto i sistemi di messa al pascolo che, per la loro gestione, non necessitano di infrastrutture costose e richiedono un onere lavorativo relativamente basso. La detenzione all'aperto corrisponde inoltre ampiamente ai bisogni naturali degli ovini (comportamento sociale e nutrizionale, movimento, occupazione, stimoli ambientali e variazioni climatiche). Tuttavia, conoscenze insufficienti delle esigenze relative a questi tipi di detenzione nonché delle capacità di adattamento degli animali possono causare problemi in materia di protezione degli animali. Essi si presentano soprattutto quando gli animali vengono esposti senza protezione a condizioni climatiche estreme, come grande caldo ed irraggiamento solare intenso, oppure umidità, freddo e vento. A volte anche il grado di compattezza del suolo, a causa di un suo eccessivo calpestamento da parte degli animali (con conseguente formazione di fango), non soddisfa le esigenze poste da una detenzione adeguata. Forme estensive di detenzione all'aperto comportano inoltre il pericolo che gli animali siano in buona parte abbandonati a loro stessi e, di conseguenza, non vengano più sufficientemente accuditi. In linea di massima ciò vale anche per la detenzione nella regione d estivazione o la transumanza. In questo caso il problema è però meno rilevante dato che gli animali dispongono di regola di una superficie molto più ampia. Quest ultima offre normalmente un numero sufficiente di strutture naturali quali alberi, cespugli e sporgenze rocciose che consentono agli animali di reagire alle condizioni climatiche e di scegliersi il luogo di riparo più adatto a loro. Se nella regione d estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 36 cpv. 2 OPAn). Per ciò che concerne i greggi in transumanza, è compito del pastore cercare luoghi adeguati, che non presentino problemi relativi alla protezione degli animali. 1/3

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 7.3_(1)_i ottobre 2009 Bisogni degli ovini nella detenzione all aperto I mutamenti climatici producono negli animali delle reazioni comportamentali, frutto di meccanismi fisiologici di adattamento. Così, in condizioni di gran caldo gli animali tendono ad aumentare la dispersione di calore corporeo: sudando, ingerendo più acqua, aumentando la frequenza respiratoria e inumidendo la superficie del corpo. Nel contempo, gli animali cercano luoghi ombreggiati, più freschi e ventilati. Il freddo viene invece combattuto dagli animali mediante un innalzamento del metabolismo e, a più lungo termine, con un adattamento morfologico: maggiore crescita di pelo e aumento di grasso corporeo. Inoltre il loro fabbisogno di energia è più elevato e, di conseguenza, necessitano di maggiori quantità di alimenti. Quando la temperatura si abbassa, allo scopo di ridurre le perdite di calore corporeo, cercano luoghi riparati dal vento ed evitano i giacigli umidi e freddi. Cercano di proteggersi dalla pioggia persistente o fredda, così da evitare di bagnarsi fino alla cute e di raffreddarsi. L'esperienza insegna che periodi caratterizzati da grande caldo e forte irraggiamento solare, oppure da freddo, vento e umidità, sono ricorrenti. In tali situazioni, se gli animali non hanno la possibilità di proteggersi dalle condizioni climatiche estreme, la loro capacità di adattamento può risultare insufficiente. Per quanto riguarda le condizioni climatiche è però impossibile indicare dei valori limite esatti oltre i quali sia necessario intervenire. È invece di importanza decisiva provvedere affinché essi possano in ogni momento cercarsi un riparo, qualora ciò sia reso necessario da fattori ambientali o dal loro stato fisiologico. E tali situazioni riguardano anche le razze cosiddette rustiche. Normalmente gli ovini sopportano meglio il caldo se vengono tosati in primavera e se hanno la possibilità di cercare riparo in un luogo ombreggiato. Gli ovini appena tosati corrono il rischio di subire un colpo di sole, quelli con un vello troppo lungo o infeltrito possono accumulare calore in eccesso. Questi animali sopportano molto bene il freddo secco, sempre che, grazie ad una tosatura effettuata al momento opportuno, abbiano una sufficiente copertura di vello. Durante i periodi di freddo è assolutamente necessario evitare che gli ovini possano bagnarsi completamente fino alla cute: a tale proposito, il tipo di vello e la razza dell'animale rivestono comunque un ruolo importante. Infatti, l'azione idrorepellente esercitata dal vello delle razze a lana fine è soltanto minima, mentre quello delle razze a lana liscia, lunga o grossolana, a condizioni ottimali può resistere all'umidità della pioggia anche per alcuni giorni. La ricerca da parte degli animali di un riparo dalle condizioni climatiche estreme non dipende unicamente dalla durata di queste ultime o da fattori ambientali come l'altitudine e l'esposizione, bensì anche dalle caratteristiche specifiche degli animali in questione. Ad esempio: razza, età, stato nutrizionale, condizioni del pelame, oppure da altri fattori particolari, come potrebbe essere il momento del parto. Gli agnelli appena nati hanno scarse riserve energetiche e, a causa dell'assenza di cuscinetti adiposi e del vello ancora sottile, sono molto sensibili alle basse temperature e all'umidità. Perciò, durante il periodo di foraggiamento invernale le pecore in avanzato stato di gravidanza devono essere stabulate prima di partorire e, dopo il parto, devono essere tenute in stalla per almeno due settimane (art. 7 cpv. 4 dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). È consigliabile seguire tale procedura anche in estate. Le esigenze in materia di protezione degli animali da condizioni climatiche estreme variano molto a seconda del tipo di situazione: freddo e umidità oppure temperature elevate. Per il clima freddo e umido è necessario che la struttura di protezione permetta a tutti gli animali di giacere contemporaneamente. Essa deve essere asciutta e protetta dal vento, affinché gli animali possano evitare di bagnarsi completamente e di raffreddarsi (art. 36 cpv. 1 OPAn). Il suolo non deve causare agli animali un'eccessiva perdita di calore corporeo: ad esempio, è utile la presenza di uno strato sufficiente di lettiera. Se il suolo è bagnato o risulta freddo a contatto con il corpo degli animali, essi possono rifiutare di stendersi a riposare, il che può causare un conseguente stato di spossatezza. In caso di gran caldo e di forte irraggiamento solare, deve essere disponibile una struttura di protezione 2/3

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 7.3_(1)_i ottobre 2009 che permetta a tutti gli animali di ripararsi contemporaneamente. In essa il ricambio d'aria dovrebbe essere elevato, anche per aiutare gli animali a proteggersi dagli insetti (mosche, zanzare, tafani). Sono da preferire i ripari senza pareti, le reti parasole oppure gruppi di alberi sufficientemente grandi. A determinate condizioni, durante l'estate questo tipo di strutture può anche essere utilizzato come protezione dal cattivo tempo. Quando gli spazi recintati non sono sufficientemente dotati di strutture naturali di protezione, per la detenzione permanente degli animali all'aperto è necessario realizzarne di artificiali, oppure, se si verificano condizioni climatiche estreme, gli animali devono essere condotti in un luogo ove possano mettersi al riparo (art. 36 cpv. 1 OPAn). L'utilizzazione di un riparo naturale implica il rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione sulle foreste; se viene realizzata una struttura di protezione occorre tener conto del diritto in materia di protezione delle acque e di pianificazione del territorio. Normalmente la densità degli animali presenti nelle aree recintate determina un elevato calpestamento del suolo che, per quanto riguarda la sua compattezza, deve rispondere a notevoli sollecitazioni. Soprattutto dove gli animali sono soliti radunarsi, come ad esempio vicino a una rastrelliera, il suolo deve essere in uno stato tale da non nuocere alla salute degli unghioni (art. 6 cpv. 3 OPAn). In particolare il fango, mescolato a sterco e/o urina, può danneggiare seriamente corna e pelle. Per questa ragione, il suolo delle aree summenzionate deve essere rafforzato e pulito secondo necessità, oppure, ad esempio, si deve spostare regolarmente la rastrelliera, affinché la sollecitazione subita dal terreno venga ripartita sulle diverse aree del pascolo. Nella detenzione all aperto solitamente è il pascolo ad offrire foraggio agli animali. Pertanto la quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato (art. 36 cpv. 3 OPAn). Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati, come ad esempio una rastrelliera coperta (art. 6 cpv. 4 dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Il fabbisogno di acqua degli ovini può variare molto, ad esempio dipende molto dal contenuto dell acqua nel foraggio, se producono latte e dal caldo. In ogni caso, gli ovini devono avere accesso all acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto (art. 53 cpv. 1 OPAn). In caso di calura, l aver accesso all acqua due volte al giorno potrebbe non essere sufficiente, pertanto l acqua deve essere costantemente disponibile. Al fine di poter reagire in modo tempestivo a problemi, incidenti o lesioni occorre accudire in modo continuativo gli animali. È necessario controllare giornalmente lo stato di salute ed il benessere degli animali (in particolare: stato di salute generale, lesioni, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie). Se sono previste delle nascite o in presenza di animali neonati, tale controllo va effettuato almeno due volte al giorno (art. 7 cpv. 2 dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Nella regione d estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata (art. 7 cpv. 3). 3/3

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 7.3_(1)_i ottobre 2009 Dimensione dei ripari In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli ovini devono poter trovare posto contemporaneamente. Per i ripari si applicano i requisiti minimi disciplinati nell allegato 1 dell ordinanza sulla protezione degli animali. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, devono essere rispettate le seguenti misure minime (art. 6 cpv. 1 dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici): Ovini Settore di riposo ricoperto da lettiera per capo 3), m 2 Agnelli fino a 20 kg 0.15 Animali giovani Pecore ) Arieti e pecore 1) senza agnelli 20-50 kg 50-70 kg 70-90 kg oltre 90 kg Pecore 1) con agnelli 2) 70-90 kg oltre 90 kg 0.3 0.5 0.6 0.75 0.75 0.9 1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza. 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg. 3) Se nella regione d estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 6 cpv. 2 dell ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). 4/3

Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 7.3_(1)_i ottobre 2009 Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 6 OPAn Protezione dalle condizioni meteorologiche Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche. Art. 36 OPAn Detenzione permanente all aperto 1 Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto. 2 Se nella regione d estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato. Art. 53 OPAn Foraggiamento 1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all anno. 2 Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme. Art. 54 OPAn Tosatura 1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all anno. 2 Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme. Art. 6 Ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici materia di ripari, pavimenti, foraggio Requisiti in 1 In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all allegato 2, tabelle 1 3. 2 Se nella regione d estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non può essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina. 4 Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati. Art. 7 Ordinanza dell UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite 1 Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali. 2 In vista di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno. 3 Nella regione d estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata. 4 Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile. 5/3