E quanto deciso del Tribunale di Taranto con la sentenza 6 novembre 2012.



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Carta di credito smarrita: commerciante responsabile per omesso controllo firma Tribunale Taranto, sez. II civile, sentenza 06.11.2012 commento e testo Altalex.it (Maria Elena Bagnato) Nel caso di indebito utilizzo della carta di credito, gli esercenti attività commerciali sono tenuti a verificare l apparente corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella sul modulo di spesa scaricato dal POS, chiedendo, altresì, il documento d identità del cliente, mentre la banca deve effettuare il controllo al momento di erogare le somme a credito del commerciante delegatario. E quanto deciso del Tribunale di Taranto con la sentenza 6 novembre 2012. Nel caso in oggetto, la carta di credito, smarrita dall istante, era stata utilizzata abusivamente da ignoti, che avevano effettuato degli acquisti presso diversi esercizi commerciali. L interessato, dapprima aveva pagato una buona parte dell addebito, poi aveva proposto ricorso dinanzi all Autorità Giudiziaria per veder riconosciuto, non solo il diritto di rifiutarsi di pagare il residuo, ma anche quello di ottenere la restituzione di quanto versato. La banca invece contestava l assunto di controparte, posto che l omessa custodia e soprattutto l intempestiva denuncia integravano una forma di colpa grave del cliente. Il Giudice di Pace rigettava la domanda ed avverso tale sentenza, parte soccombente proponeva appello. Il Tribunale adìto ha accolto l appello e riformato la sentenza impugnata sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

Il Giudicante ha precisato che nel rapporto di natura contrattuale banca commerciante, il delegatario è tenuto a controllare l apparente corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella resa sul modulo di spesa scaricato dal POS, perché la carta appare regolare ed esiste il credito. Inoltre, il commerciante dovrebbe richiedere la carta d identità se non conosce il cliente, soprattutto come nel caso in esame la spesa risulti elevata o la firma diversa da quella apposta sulla carta. Il controllo da parte della banca potrà essere effettuato in un secondo momento, quando si tratta di erogare le somme a credito del commerciante delegatario, rifiutandolo, o qualora sia già avvenuto lo spostamento di ricchezza, agendo nei suoi confronti per ottenere la restituzione della somma versatagli. Pertanto, in caso di utilizzo indebito di carta di credito, occorre evidenziare la sussistenza della responsabilità in capo al commerciante, il quale è venuto meno agli obblighi di diligenza minima, quali quelli che si concretano nella verifica dell identità del cliente e della grossolana diversità della firma apposta sulla memoria di spesa. Il Giudice di prime cure aveva sostenuto invece la responsabilità del titolare della carta, in quanto lo stesso ne aveva denunziato lo smarrimento con ritardo. In realtà, non può dirsi in colpa grave il cliente, per essersi accorto con ritardo dello smarrimento della carta, bensì la colpa più evidente, suscettibile di integrare la colpa grave doveva essere addossata ai commercianti; i quali, pur in presenza di firme grossolanamente diverse da quelle proprie del cliente, autorizzavano l acquisto, presumibilmente senza richiedere il documento di identità.. Nota di Maria Elena Bagnato)

TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE II CIVILE Sentenza 6 novembre 2012 Carta di credito, utilizzo abusivo, responsabilità, commerciante, banca Tribunale Taranto, sez. II civile, sentenza 06.11.2012 Nel caso di abusivo utilizzo della carta di credito sussiste sia la responsabilità del commerciante, il quale è tenuto a controllare l apparente corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella resa sul modulo di spesa scaricato dal POS, sia la responsabilità della banca che dovrà effettuare il controllo al momento di erogare le somme a credito del commerciante delegatario. (*) Riferimenti normativi: artt. 1269 e 2043 c.c. (Fonte: Massimario.it 41/2012. Cfr. nota di Maria Elena Bagnato) TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE II CIVILE

Sentenza 6 novembre 2012 In composizione monocratica, in grado d appello, dott. Claudio Casarano Ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. xxxx R.G. anno 2007 Affari Civili Contenziosi promossa da: C.R. rappresentato e difeso dall Avv. Giovanni Cianci; CONTRO Findomestic Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandro Barcali ed avv. Cataldo Tarricone; OGGETTO: Bancari. Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate; MOTIVI DELLA DECISIONE

il tema del contendere e la decisione appellata Il sig. C.R., nel convenire in giudizio davanti al Giudice di Pace di Taranto, la Findomestic Banca S.p.A., affermava di essere titolare della carta di credito Aura n. XXXXXXXXXXX emessa dalla convenuta ed utilizzata l ultima volta il 06 12 2004. L istante aggiungeva di essersi accorto del suo smarrimento il 19 12 2004, dandone immediato avviso alla Findomestic, ed al quale seguiva regolare denuncia ai carabinieri. Senonchè fra il 7 ed il 12 dicembre la carta veniva utilizzata abusivamente da ignoti; in particolare si effettuavano tre acquisti presso altrettanti esercizi commerciali siti in Taranto e per una spesa complessiva di euro 1.465,00. Lamentava l attore che, nonostante fosse emersa ictu oculi la falsità delle firme sulle copie delle memorie di spesa allegate, la Banca aveva ugualmente provveduto all addebito sul suo conto. L istante aggiungeva di aver sulle prime iniziato a pagare una buona parte dell addebito, ossia euro 1.079,64, ma optava poi per il ricorso all autorità giudiziaria allo scopo di veder riconosciuto, non solo il diritto di rifiutarsi di pagare il residuo, ma di ottenere anche la restituzione di quanto versato, a suo dire, indebitamente. La banca invece contestava l assunto di controparte, posto che l omessa custodia e soprattutto l intempestiva denuncia integravano una forma di colpa grave del cliente; ricordava a tal proposito l esistenza della clausola contrattuale IV 7, secondo la quale in caso di smarrimento o furto della carta, il titolare dovrà darne immediata notizia telefonica a Findomestic Banca.

La convenuta concludeva quindi per il rigetto della domanda e, spiegando riconvenzionale, chiedeva il pagamento del saldo di euro 812,99. Il Giudice di Pace rigettava la domanda sul rilievo dirimente secondo il quale il cliente avrebbe dovuto denunciare per tempo lo smarrimento della carta; né, aggiungeva, la banca avrebbe potuto verificare l autenticità della firme apposte sui moduli di spesa relative ai tre acquisti abusivi. Seguiva l appello della soccombente, al quale resisteva la convenuta appellata. All udienza del 23 05 2012 la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche. la vicenda negoziale connessa al rilascio della carta di credito: le responsabilità rilevanti per il caso di abusivo utilizzo della carta Può anche affermarsi che con l utilizzo della carta di credito si configura una forma di delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. fra cliente (delegante), banca (delegato) e terzo commerciante (legatario). Ma quel che qui è più utile rimarcare sono le responsabilità che discendono dai contratti intercorsi con la banca: sia quello che accompagna il rilascio della carta di credito in favore del cliente, sia quello stipulato da essa con il commerciante. Sotto il primo profilo rileva l obbligo della diligente custodia della carta da parte del suo titolare; il quale per andare esente da responsabilità deve, ad esempio, dimostrare un fatto del terzo( ad esempio furto o rapina o più in generale un fatto illecito del terzo).

Rileva altresì l obbligo di comunicare tempestivamente l avvenuto smarrimento della carta, quando beninteso sia in grado di farlo perché veniva a conoscenza dell evento, o doveva essere in grado di farlo per la diligenza impostagli. Dal punto di vista del rapporto banca commerciante delegatario deve ritenersi che questi sia tenuto a controllare la apparente corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella resa sul modulo di spesa scaricato dal POS, ossia dal sistema informatico che permette l operazione, perché la carta appare regolare ed esiste il credito. Non solo ma il commerciante in materia deve pure richiedere la carta d identità se non conosce il cliente; a maggior ragione quando, come nel caso in esame, la spesa risulti elevata o la firma appare o doveva apparire grossolanamente diversa da quella apposta sulla carta. La banca poi se non ha da subito la possibilità di verificare la evidente falsità della firma, il controllo può effettuarlo in un secondo momento, quando si tratta di erogare le somme a credito del commerciante delegatario, rifiutandolo, o per il caso in cui sia già avvenuto lo spostamento di ricchezza, agendo nei suoi confronti per ottenere la restituzione della somma versatagli (così come può agire il titolare della carta nei confronti del commerciante, ai sensi dell art. 2043 c.c., mentre quella della banca nei confronti del commerciante è di natura contrattuale). Non può allora ammettersi che, in caso di utilizzo indebito di carta di credito, tutta la responsabilità venga a ricadere sul titolare della carta e sul ritardo con il quale abbia denunziato il suo smarrimento; quasi che siffatta colpa possa travolgere anche quella concorrente del commerciante, il quale sarebbe autorizzato così ad andare

esente da responsabilità, anche quando sia venuto meno agli obblighi di diligenza minima, quali quelli che si concretano nella verifica dell identità del cliente e della grossolana diversità della firma apposta sulla memoria di spesa. Ed a ben vedere il vizio del ragionamento del giudice di pace e della difesa della banca risiede proprio nel non aver considerato questo aspetto della vicenda trilatera; accentuando oltremodo la responsabilità del titolare della carta: l hai denunziato con ritardo quindi sei in ogni caso responsabile, anzi versi in colpa grave. Peraltro questa presa di posizione così drastica cozza già con quanto si legge nello stesso Foglio Informativo allegato al contratto Findomestic, dove è prevista semplicemente una limitazione di responsabilità a favore del cliente, per il caso in cui comunichi con ritardo lo smarrimento della carta, limitandola fino a 150 euro per ogni operazione. Tanto, per di più, in conformità ad una Raccomandazione della Commissione Europea, per la quale però la predetta forma di garanzia non sarebbe operativa per i casi di colpa grave del titolare della carta; conclusione alla quale peraltro perveniva il giudice di pace. La valutazione in fatto della ricorrenza della colpa del cliente nel denunziare con ritardo lo smarrimento della carta la sua esclusione per effetto della colpa grave sopravvenuta dei commercianti (art. 41, II co., c.p.) Come sopra precisato anche il cliente, perché il sistema di pagamento con carta di credito funzioni con la massima correttezza possibile, è tenuto a custodire la carta con la

necessaria diligenza ed in caso di smarrimento a denunziarlo da subito, utilizzando l apposito numero verde. Nel caso di specie l ultimo utilizzo regolare da parte dell attore si verificava il 06 12 2004, mentre l avviso alla banca avveniva solo il 19 12 2004, perché solo allora il cliente si accorgeva del suo smarrimento( questo è quanto emergeva dagli atti). E pur vero però che già in data 7 12 2004 (ore 19:57) veniva effettuata una prima spesa abusiva di euro 520,00, come attestato dal modulo di spesa prodotto (allegato 12 del fascicolo di parte attrice); dove peraltro si può notare la evidente diversità della firma apposta, confrontandola con quella apposta dall attore sul contratto, che deve presumersi fosse identica a quella apposta sulla carta di credito andata smarrita. Un secondo acquisto avveniva il 07 12 2004 alle ore 20:12 ( come risulta dall estratto conto della Findomestic di cui all allegato 1 del fascicolo di parte attrice di primo grado; ma si veda anche lo scontrino di spesa di cui all allegato 14), dell importo di euro 890,00; ed anche in questo caso si può notare come fosse del tutto diversa la firma apposta sul modulo di spesa rispetto a quella propria del cliente. Infine un terzo acquisto avveniva il 12 12 2004 alle ore 20:04 dell importo di euro 55,00 ed anche in questo caso la firma doveva apparire grossolanamente diversa da quella del titolare della carta. A ben vedere allora la colpa più macroscopica, suscettibile questa sì di integrare la colpa grave che in primo grado si è voluto addebitare esclusivamente al titolare della carta, doveva essere addossata ai commercianti; i quali infatti, pur in presenza di firme grossolanamente diverse da quelle proprie del cliente, autorizzavano l acquisto; non solo, ma deve presumersi che siano state effettuare senza richiedere il documento di identità.

E questi acquisti indebiti peraltro avvenivano poco tempo dopo l avvenuto smarrimento della carta da parte del cliente; il quale anche ad ipotizzare una maggiore tempestività nel curare la comunicazione dello smarrimento, difficilmente avrebbe potuto impedire i primi due esosi acquisti del 07 12 2004, posto che avvenivano il giorno dopo la perdita della carta di credito. Sotto altro profilo i predetti acquisti, quasi contemporanei, erano indicativi della volontà da parte del terzo malfattore di ottenere da subito il massimo profitto illecito possibile. Insomma non può dirsi in colpa grave il cliente, per essersi accorto con ritardo dello smarrimento della carta; il che può capitare quando non si effettuino delle operazioni, come è da supporre sia avvenuto nel caso in esame. La colpa grave invece si sarebbe potuta configurare qualora lo smarrimento fosse stato comunicato alla banca con ritardo, nonostante la sua avvenuta conoscenza; ovvero a distanza di un lasso di tempo più significativo rispetto ai 13 giorni di ritardo nei quali s incorreva nella specie. In altri termini la colpa del titolare della carta, per non averla custodita con diligenza, con riferimento ai primi due più onerosi acquisti, e per non averla comunicata più tempestivamente, avuto riguardo al terzo acquisto indebito, veniva travolta dalla colpa grave in cui incorrevano i commercianti. Ed è noto come nel nostro ordinamento e si veda infatti l applicazione del principio generale contenuta nell art. 41, II co., c.p. la causa sopravvenuta, sotto la specie del fatto illecito di un terzo, può escludere il nesso causale tra condotta antigiuridica precedente l omessa custodia o il mancato tempestivo avviso dello smarrimento se risulti da sola sufficiente a determinare l evento lesivo.

La giustificazione della soluzione prescelta risiede altresì nel rilievo che la posizione di garanzia assegnata al commerciante al quale è infatti demandato il delicato compito di verificare l identità dell acquirente possessore di carta di credito opera a prescindere dalla colpa in cui possa incorrere il titolare della carta di credito; anzi, a ben vedere, rappresenta un programmato filtro proprio per evitare che della predetta colpa possa approfittare facilmente il terzo che ne sia venuto in possesso illecitamente. la limitazione di responsabilità convenzionale Peraltro in base al Foglio Informativo del contratto che accompagnava il rilascio della carta di credito in parola, come sopra accennato, si prevedeva una limitazione della responsabilità del cliente fino alla misura di euro 150, per le operazioni abusive che fossero state poste in essere tra la data dello smarrimento della carta e la data della comunicazione dello smarrimento. Al più quindi la concorrente responsabilità del titolare della carta si sarebbe dovuta contenere nei predetti limiti (soprattutto per le prime due operazioni abusive). Va quindi riformata la sentenza ed accolta la domanda proposta con la condanna della banca al pagamento in favore dell attore della somma di euro 1.079,64, oltre che della somma che in esecuzione della sentenza impugnata l appellante versava in favore dell appellata.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza della convenuta appellata e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell effettiva attività svolta. P.T.M. Il Tribunale pronunziando sull appello avverso la sentenza n. 2956 del 10 05 2007 del Giudice di Pace di Taranto, proposto dal sig. C.R. nei confronti della Finomestic Banca S.p.A., rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Accoglie l appello e riforma la sentenza impugnata; Condanna la Findomestic al pagamento in favore dell attore appellante della somma di euro 1.079,64, oltre interessi dalla notifica della citazione di primo grado (10 07 2006); Condanna l appellata alla restituzione in favore dell appellante della somma di euro 922,74, oltre interessi dal 31 01 2008; Condanna l appellata convenuta al pagamento delle spese processuali sopportate dall appellante attore nei due gradi di giudizio, che si liquidano in suo favore in euro 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre Iva Cap e 12,50% forfettario.