REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO. Nota informativa n. 19

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REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO Nota informativa n. 19 Oggetto: Norme di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" (Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220). Con l entrata in vigore del D. lgs. n. 220/2002, dal 23 ottobre c.a. (G.U.8 ottobre 2002, n. 236) relativamente ai seguenti Enti cooperativi: società cooperative e loro consorzi gruppi cooperativi ex art. 5, comma 1, lett. F), legge 366/2001 società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all art. 2512 c.c. consorzi agrari piccole società cooperative la disciplina relativa alla vigilanza sugli stessi è stata modificata, come in sintesi viene di seguito evidenziato, con particolare riferimento alla composizione ed alle funzioni del Collegio Sindacale. COLLEGIO SINDACALE (art. 13) Dal 23 ottobre 2002 e fino all emanazione dei decreti legislativi previsti dalla Legge 366/2001 (riforma diritto societario) agli Enti cooperativi, in materia di collegio sindacale, si applicano le norme previste per le società a responsabilità limitata di cui all art. 2488 c.c. Ne deriva che: Il collegio sindacale non è più un organo essenziale ed obbligatorio. Sulla base di quanto dispone l art. 2488 c.c., il collegio sindacale diventa necessario quando: o il capitale sociale è pari o superiore a euro 103.291,38 o o lo stabilisce l atto costitutivo per due esercizi consecutivi sono superati due dei limiti indicati nel 1 comma dell art. 2435 bis c.c. I sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia (requisito prima richiesto rispetto agli Enti cooperativi soltanto per le piccole società cooperative). Qualora si tratti, invece, di Enti cooperativi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti partecipativi e non partecipativi, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 58/1998 (società quotate). Devono, pertanto, essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili almeno uno dei sindaci

effettivi, se questi sono in numero di tre, ed almeno due dei sindaci effettivi se superiori a tre, ed in entrambi i casi almeno uno dei sindaci supplenti (D.M. n. 162 del 30 marzo 2001). APPLICAZIONE DELL ART. 13 E REGIME TRANSITORIO PER IL COLLEGIO SINDACALE (ART. 14) (dal 23 ottobre 2002 e fino all emanazione dei decreti legislativi di attuazione della riforma del diritto societario) A) Enti cooperativi di nuova costituzione si applica immediatamente la nuova normativa:lo statuto allegato all atto costitutivo, pertanto, dovrà disciplinare la composizione ed il funzionamento del Collegio Sindacale secondo quanto dispone l art. 2488 c.c. B) Enti cooperativi preesistenti all entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2002 devono provvedere ad adeguare lo statuto entro 12 mesi dal 23 ottobre 2002, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell assemblea ordinaria. N.B.: Il decreto non stabilisce sanzioni a carico degli enti cooperativi che non provvederanno all adeguamento dello statuto entro il termine dei 12 mesi; tuttavia, si fa presente che, scaduto inutilmente il suddetto termine, si ritiene che la nuova legge non possa che prevalere sulle disposizioni statutarie difformi. possono mantenere il collegio sindacale già in carica fino al termine del mandato, anche se questo scade successivamente al termine per l adeguamento dello statuto di cui sopra. N.B.: si potrebbe verificare addirittura il caso di collegi sindacali nominati poco prima dell entrata in vigore della normativa in esame, che pertanto, potrebbero continuare a svolgere le loro funzioni ancora per tre anni fino al 2005 nonostante i componenti non siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. CASI PARTICOLARI: 1 - Cessazione dalla carica per dimissioni od altro motivo di alcuni componenti il Collegio Sindacale in carica al momento dell entrata in vigore del decreto, prima della scadenza del mandato e loro sostituzione: non avendo la legge previsto eccezioni in tal senso, si ritiene che i sindaci di nuova nomina debbano comunque essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili Adempimenti presso il Registro Imprese: Modello S2 in bollo (euro 10,33), riq. 15, nel quale va indicato il cognome e nome del sindaco con a fianco il codice "C" per la cessazione ed il codice "N" per la nomina, sottoscritto con firma semplice dell amministratore, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità, oppure, se l amministratore sottoscrive il modello direttamente allo sportello, si procederà all accertamento dell identità del firmatario trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido. n. 1 Intercalare P per ciascun sindaco effettivo e/o supplente nominato, firmato dal sindaco stesso con firma non autenticata, riportante gli estremi dell iscrizione dei sindaci nel Registro dei Revisori Contabili (quadro 9) con l indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale. Il sindaco deve, inoltre, dichiarare l inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c..

Diritti di segreteria:** Euro 98,00 se l istanza è presentata con modello cartaceo Euro 77,00 se l istanza viene presentata su supporto informatico o telematico ** Si ricorda che per le cooperative sociali è previsto l esonero dell imposta di bollo ed i diritti di segreteria sono ridotti alla metà. 2 - Scadenza mandato (per l intero Collegio Sindacale in carica al 23 ottobre 2002) dopo l entrata in vigore del presente decreto. Possono verificarsi due differenti situazioni: a - Se l Ente cooperativo ritiene ancora di avvalersi del Collegio Sindacale, come stabilito dalle norme: i sindaci neo-nominati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili; occorre adeguare lo statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell assemblea ordinaria (del resto il decreto prevede l adeguamento entro 12 mesi e non dopo 12 mesi) In questa ipotesi gli adempimenti presso il R.I. sono: Modello S2, compilato al riq. 15, nel quale va indicato il cognome e nome del sindaco con a fianco il codice "C", per i sindaci eventualmente cessati, il codice "N" per la prima nomina, oppure "R" se si tratta di riconferma (sempre che il sindaco confermato abbia i necessari requisiti), sottoscritto con firma semplice dell amministratore, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità, oppure, se l amministratore sottoscrive il modello direttamente allo sportello si procederà all accertamento dell identità del firmatario trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido. Occorre, inoltre, indicare nel quadro note "adeguamento dello statuto relativamente alla composizione e funzione del collegio sindacale a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs 220/2002"; n. 1 Intercalare P per ciascun sindaco effettivo e supplente nominato, firmato dal sindaco stesso con firma non autenticata, riportante gli estremi dell iscrizione dei sindaci nel Registro dei Revisori Contabili (quadro 9) con l indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale. Il sindaco deve inoltre dichiarare l inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c..nel caso di conferma è sufficiente che i sindaci firmino il modello S2, con firma semplice, che venga allegata fotocopia del documento di identità, e dichiarati, nel quadro note del modello, gli estremi dell iscrizione dei sindaci nel Registro dei Revisori Contabili (quadro 9) con l indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale. I sindaci devono, inoltre, dichiarare l inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c.. n. 1 copia conforme del verbale di assemblea ordinaria estratto dal libro verbali assemblee dal notaio, dai funzionari camerali o dai funzionari comunali; n. 1 copia dello statuto aggiornato, firmato in originale dall amministratore. Diritti di segreteria:** Euro 98,00 se l istanza è presentata con modello cartaceo Euro 77,00 se l istanza viene presentata su supporto informatico o telematico

** Si ricorda che per le cooperative sociali i diritti di segreteria sono ridotti alla metà. b - Se l Ente cooperativo non ritiene più di avvalersi del Collegio Sindacale si ritiene che l assemblea dei soci debba: prendere atto della scadenza del mandato; adeguare lo statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell assemblea ordinaria, considerato che lo statuto vigente prevede ancora come obbligatorio quale manifestazione della volontà dei soci il suddetto organo (del resto il decreto prevede l adeguamento entro 12 mesi e non dopo 12 mesi In questa ipotesi gli adempimenti presso il RI sono: Modello S2 compilato: al riq. 15, nel quale va indicato il codice "C" per la cessazione di ciascun sindaco. Occorre, inoltre, compilare il quadro note, indicando "adeguamento dello statuto relativamente alla composizione e funzione del collegio sindacale a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs 220/2002".Il modello S2 deve essere sottoscritto con firma semplice dell amministratore, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità, oppure se l amministratore sottoscrive il modello direttamente allo sportello, si procederà all accertamento dell identità del firmatario trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido. n. 1 copia dello statuto aggiornato, firmato in originale dall amministratore; n. 1 copia conforme del verbale di assemblea ordinaria (dal quale risultino anche le dimissioni del Collegio Sindacale), estratta dal libro verbali assemblee dal notaio, dai funzionari camerali o dai funzionari comunali; Diritti di segreteria:** Euro 98,00 se l istanza è presentata con modello cartaceo Euro 77,00 se l istanza viene presentata su supporto informatico o telematico ** Si ricorda che per le cooperative sociali i diritti di segreteria sono ridotti alla metà. 3 - Collegio sindacale ancora in carica al momento dell entrata in vigore del decreto. Anche qui possiamo avere due differenti situazioni: a. Se l Ente cooperativo ritiene ancora di avvalersi del Collegio Sindacale, come stabilito dalle norme (e come già evidenziato), questo può rimanere in carica fino alla scadenza del mandato anche se i sindaci non sono iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. N.B. In tale ipotesi, l ente cooperativo non è tenuto ad alcun adempimento nei confronti del Registro delle imprese. b. Se l Ente cooperativo non ritiene più di avvalersi del Collegio Sindacale, non avendo la normativa stabilito l automatica decadenza di detto organo a seguito della sua entrata in vigore, si ritiene che l assemblea dei soci debba: ricevere le dimissioni dell intero Collegio Sindacale, non potendo essere i sindaci revocati se non per giusta causa.;

adeguare lo statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell assemblea ordinaria; In questa ipotesi gli adempimenti presso il RI sono: Modello S2, compilato nel riq. 15, nel quale va indicato il cognome e nome dei sindaci con a fianco il codice "C". Va, inoltre, indicato nel quadro note "adeguamento dello statuto relativamente alla composizione e funzione del collegio sindacale a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs 220/2002". Il modello S2 deve essere sottoscritto con firma semplice dell amministratore, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità, oppure, se l amministratore sottoscrive il modello direttamente allo sportello, si procederà all accertamento dell identità del firmatario trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido. n. 1 copia dello statuto aggiornato, firmato in originale dall amministratore; n. 1 copia conforme del verbale di assemblea ordinaria (dal quale risultino anche le dimissioni del Collegio Sindacale), estratta dal libro verbali assemblee dal notaio, dai funzionari camerali o dai funzionari comunali; Diritti di segreteria:** Euro 98,00 se l istanza è presentata con modello cartaceo Euro 77,00 se l istanza viene presentata su supporto informatico o telematico ** Si ricorda che per le cooperative sociali i diritti di segreteria sono ridotti alla metà. VIGILANZA (art. 1 e 12) Ai sensi dell art. 1 la vigilanza sugli Enti cooperativi è attribuita al Ministero delle Attività Produttive. Diventano pertanto di competenza di questo Ministero i seguenti provvedimenti, prima adottati dal Ministero del Lavoro: a. cancellazione dall Albo Nazionale degli Enti Cooperativi; b. gestione commissariale (art, 2543 c.c.); c. scioglimento per atto dell autorità (art. 2544 c.c.); d. sostituzione dei liquidatori (art. 25454 c.c.); e. liquidazione coatta amministrativa (art. 2540 c.c.). CERTIFICAZIONE DI BILANCIO (art. 11) Gli Enti cooperativi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all art. 15 della Legge 59/1992. Detta relazione di certificazione deve essere allegata al progetto di bilancio da sottoporre all approvazione dell assemblea dei soci e conseguentemente allegata allo stesso per il deposito al Registro delle imprese. ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI (ART. 15) Viene istituito l Albo nazionale degli Enti cooperativi ai fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura. (es.: autocertificazione per l esenzione dall imposta di bollo).

L Albo è articolato per provincia, è tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo e sostituisce i registri prefettizi. Torino, 31 ottobre 2002 Il Capo Reparto Accettazione e Controllo Candida Vocale Nota elaborata in collaborazione con la Dr.ssa Stefania Mitolo.