Il processo civile telematico a un anno dalla sua obbligatorietà Salone Valente - 16 giugno 2015 L avvocato può trovare la strada giusta (?)
NORMATIVA Codice dell Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005 L obbligatorietà dei depositi nel processo D.L. 179/2012 modificato dal D.L. 90/2014 (in vigore dal 25 giugno 2014) conv. con mod., dalla L. n. 114/2014 Regole tecniche D.M. Giustizia 44/2011
Firma Digitale STRUMENTI Regole tecniche firma digitale (hash) Art. 71 CAD (DPCM 13 novembre 2014), Documenti informatici (20 CAD), word -> pdf Copie informatiche di documenti analogici (22 CAD), scansioni Duplicati informatici (23.1 bis CAD), CADES p7m o PADES pdf Copie informatiche di documenti informatici (23.2 bis CAD), estratto di un file sottoscritto digitalmente
D.L. 179/2012 convertito con modifiche dalla L.221/2012 ART. 16 bis, comma 9-bis (*) Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono ESTRARRE con MODALITÀ TELEMATICHE DUPLICATI, COPIE ANALOGICHE o INFORMATICHE di ATTI e dei PROVVEDIMENTI di cui al precedente periodo e ATTESTARE la CONFORMITÀ delle COPIE ESTRATTE ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico (*) Nuovo testo Legge 114/2014
Le ISTRUZIONI del TRIBUNALE di MILANO COPIA INFORMATICA su file separato, sottoscritto digitalmente l avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014 che la presente copia informatica di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell atto), nel procedimento RG. N. P R O V V E D I M E N T O N. ( d e s c r i z i o n e Provvedimento, indicando, se possibile, il numero di cronologico e di repertorio, ove presente, nel registro di cancelleria), estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all originale depositato nello stesso
Le ISTRUZIONI del TRIBUNALE di MILANO COPIA CARTACEA In calce alla stampa dell atto o del provvedimento l avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, che la presente copia cartacea di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell atto), nel procedimento RG. N. P R O V V E D I M E N T O N. ( d e s c r i z i o n e Provvedimento, indicando, se possibile, il numero di cronologico e di repertorio, ove presente, nel registro di cancelleria), estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all originale depositato nello stesso
STRUMENTI Posta Elettronica Certificata Introdotta con dpr 68/2005 poi mod. COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC C.D. INDIRIZZO PEC GOLD REGINDE / INIPEC OBBLIGO DI GESTIONE ATTIVA CONSERVAZIONE
PUBBLICI ELENCHI Notifiche a mezzo PEC ANPR (DPCM 194/2015 -> fine 2016) REGISTRO PPAA (da pst.giustizia.it, termine 30/11/2014 art. 47 DL 90/2014) REGISTRO DELLE IMPRESE (CAMCOMM: art. 16 c. 6 DL 185/2009, L. 2/2009 esteso a ditte individuali art. 5 DL 179/2012) / INIPEC REGINDE / INIPEC per i professionisti
DEPOSITO SOFTWARE /PEC Professionista S E D I Soluzione attuale Art. 35 DM 44/ 2011 Necessità del decreto dirigenziale per la trasmissione di ATTI singolo ufficio DEPOSITABILI documenti informatici nel A T T I V E PST
I SERVIZI TELEMATICI ATTIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
Regole tecniche DM 44/2011 art. 13, 1) art. 13, 2) TRASMISSIONE ATTI RAC mediante l indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal REGINDE, all indirizzo di posta certificata del destinatario RICEVUTI nel momento in cui viene generata la RAC art. 13, 3) RdAC = DEPOSITATO NUOVA ARCHITETTURA DEL SISTEMA RdAC viene generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia e attesta l avvenuto deposito. La RdAC deve essere generata entro il giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all art. 155 comma 4 e 5 c.p.c. (art. 16 bis comma 7 D.L. 179/2012 come modificato da art. 51 D.L. 90/2014 conv. da L. 114/2014)
SPECIFICHE TECNICHE 16 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30.4.2014) L atto del processo Art. 12 ATTI del PROCESSO.pdf.xml TESTO DATI STRUTTURATI Art. 12 FIRMA.pdf nuovo formato PAdES accanto al formato CAdEs (.p7m)
SPECIFICHE TECNICHE 16 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30.4.2014) I documenti allegati E consentito l utilizzo dei seguenti formati compressi.zip,.rar,.arj purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente Art. 13 DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI Nuovi formati a).eml b).msg Eliminato:.odf.pdf IMMAGINE a).pdf b).rtf c).txt d).jpg e).gif f).tiff g).xml
QUELLI CHE Allo stato, il processo civile telematico, è causa di rallentamenti dubbi, perplessità, insicurezze Le prossime sfide: Tecniche di redazione dell atto; CLOUD; CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA.
BUSSOLA PER AVVOCATI Sportello PCT Ordine Avvocati Milano Infopoint lato San Barnaba, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 Sportello PCTL 1 piano sez. Lavoro dalle 10.00 alle 13.30 Mail: infopct@ordineavvocatimilano.it Telefono: Tel. 02 54121683 "FAST HELP DESK AVVOCATO" attivo tutti i giorni lavorativi (orari 9.30/13.30 e 14.30/18.30) www.processociviletelematico.it