COMUNIONE LEGALE FRA CONIUGI E DIRITTO A OTTENERE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA



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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE COMUNIONE LEGALE FRA CONIUGI E DIRITTO A OTTENERE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA TRIBUNALE DI VERONA GIUDICE UNICO CIVILE SENTENZA 4 FEBBRAIO 2011 N. 240 G.U. RIZZUTO Trasparenza nei contratti bancari Comunione legale fra coniugi Successione per causa di morte (artt. 177, 191, 459, 1100, 1374, 1375, 1834, 1852 e 1854 c.c.; art. 119 T.u.f.; art. 24 D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342) Il fondamento giuridico del diritto a ottenere copia della documentazione bancaria, ai sensi dell art. 119 comma 4 T.u.b., va ricercato nel rapporto contrattuale instaurato con la banca dal sottoscrittore. Laddove tuttavia tale rapporto, formalmente instaurato da una parte, sia riconducibile anche ad altro soggetto, il diritto sostanziale alla consegna deve riconoscersi anche a detto soggetto in un accezione ampia del concetto di cliente (nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto questo diritto all erede del coniuge non titolare del rapporto bancario, sul presupposto che lo scioglimento della comunione legale determinato dalla morte di quest ultimo abbia fatto cadere tale rapporto in comunione de residuo ai sensi dell art. 177 comma 1, lettera c, c.c.). Motivi della decisione (omissis) Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda che l attrice ha avanzato quale erede del padre A.R. per ottenere copia degli estratti conto e della documentazione concernente la posizione titoli, compresa quella relativa a depositi al portatore, anche se estinti, facenti capo alla madre A.T. coniuge in regime di comunione dei beni ex art. 177 c.c. con il de cuius A.R., e ciò al fine di poter determinare correttamente le quote nel giudizio di divisione in corso tra i coeredi di A.R. tenuto conto che la A.T. in detto giudizio non aveva esibito i conti correnti, i depositi, i libretti a lei intestati. 1

PARTE PRIMA Tanto premesso, la domanda, diversamente da quanto indicato nell ordinanza di rigetto dell istanza ex art. 186-ter c.p.c., è fondata e deve essere accolta. Ad un più attento esame della controversia, pur condividendosi i principi sottesi a tale ordinanza secondo i quali, da un lato, il diritto all esibizione è un diritto di natura processuale ed è espressione del più generale diritto alla prova e, dall altro, che la legittimazione ad agire ex art. 119 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, spetta a coloro cui la legge accorda tale diritto, deve tuttavia procedersi ad un coordinamento delle disposizioni in esame in modo tale che non vi siano ingiustificati vuoti di tutela. Ciò posto, per quanto concerne il diritto all esibizione, deve prendersi atto che tale diritto, certamente di ordine processuale e, in astratto, connotato dal carattere della strumentalità finalizzata a consentire, attraverso la mediazione del processo, l accertamento ed il soddisfacimento di un diverso diritto di natura sostanziale, trova tuttavia una tutela, seppur di natura cautelare, nell art. 670, n. 2, c.p.c. (omissis) Il riconoscimento di un diritto all acquisizione strumentale di documentazione, pur mantenuto in un ambito processuale alla luce del diritto positivo e senza arrivare ad interpretazioni costituzionalmente orientate del diritto alla prova come diritto delle parti di poter fornire concretamente in giudizio la prova delle proprie pretese, impone, tuttavia, laddove sia positivamente previsto un diritto sostanziale alla consegna dei predetti documenti, una interpretazione estensiva della norma, interpretazione che costituisce il risultato di un operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale. È vero che, come evidenziato nell ordinanza del 9 luglio 2008, il diritto di cui all art. 119 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è letteralmente riconosciuto al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni e che il fondamento giuridico del diritto di cui all art. 119 va ricercato nel rapporto contrattuale instaurato con la banca dal sottoscrittore. Laddove tuttavia tale rapporto contrattuale, formalmente instaurato da una parte, sia riconducibile anche ad altro soggetto, il diritto sostanziale alla consegna deve riconoscersi anche a detto soggetto in un accezione ampia del concetto di cliente. È evidente che l ampliamento del concetto di cliente è consentito soltanto a fronte di una rigorosa individuazione del titolo legittimante le riconducibilità del rapporto contrattuale bancario a soggetto diverso dal sottoscrittore formale del contratto bancario. 2

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Nella specie, ai fini della risoluzione della vertenza deve procedersi ad un accertamento incidentale sul titolo fondante la pretesa posto che l attrice ha agito in qualità di erede di A.R. sul presupposto che lo stesso fosse comproprietario, in virtù delle norme in materia di comunione legale dei beni, dei diritti di credito esclusivi vantati dalla moglie nei confronti dell istituto di credito. Sul tema è noto che il saldo attivo di un conto corrente bancario è sempre stato considerato diritto di credito del solo coniuge se unico correntista che non poteva essere ricompreso nella nozione di acquisti di cui all art. 177 comma 1, lettera a, c.c. (Cfr. in questo senso Cass., sez. I civ., 9 ottobre 2007, n. 21098, in Giur. it., 2008, 4, 851 e ss.). Le conseguenze di tale corretta affermazione devono essere contemperate dalla valutazione che il saldo di conto corrente, pur non rientrando nella nozione di acquisti ai sensi della lettera a, rientra comunque nella comunione de residuo ai sensi dell art. 177, lettera c. La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che il saldo di conto corrente bancario intestato soltanto ad uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni (titolarità individuale) e nel quale siano confluiti proventi dell attività separata svolta dallo stesso, entra a far parte della comunione legale dei beni al momento dello scioglimento della comunione stessa con conseguente sorgere solo da tale momento di una titolarità comune dei coniugi sul saldo stesso. Lo scioglimento produce l effetto di attribuire al coniuge superstite una con titolarità propria sulla comunione e, quindi, un diritto proprio sulla metà dei frutti d dei proventi residui già esclusivi del coniuge superstite (Cass., sez. V civ., 16 luglio 2008, n. 19567, in Giust. civ. mass., 2008, 9, 1293). In relazione alla citata sentenza n. 19567 del 2008 della Corte di Cassazione, è opportuno precisare che, nel caso esaminato dalla Corte, il coniuge defunto era il titolare esclusivo del conto corrente e al coniuge superstite è stato riconosciuto un diritto proprio e non ereditario sulla metà dei proventi; nondimeno ritiene questo giudice che i condivisibili principi ivi espressi debbano essere applicati anche al diverso caso di morte del coniuge non intestatario con cristallizzazione, a quel momento, della situazione economica del coniuge defunto, che deve ricomprendere anche la comunione de residuo. Alla luce di quanto sopra deve dunque ritenersi che, al momento dello scioglimento della comunione de coniugi A.T. e A.R. determinata dal decesso del marito A.R., il saldo del conto corrente intestato alla moglie, salvo diverse valutazioni da svolgersi nel separato giudizio, sia entrato a far parte della comunione de residuo che deve essere intesa come cristallizzazione della situazione economica del coniuge al momento della sua morte. In considerazione della accezione ampia di cliente sopra indicata, deve 3

PARTE PRIMA perciò ritenersi fondata la pretesa, avanzata sulla scorta dell art. 119, dell attrice di ottenere copia della documentazione bancaria formalmente intestata alla sola A.T. ma di fatto riconducibile anche al coniuge defunto A.R. (omissis). OSSERVAZIONI 1. Riferimenti normativi La pronuncia in esame offre un interpretazione estensiva dell art. 119 comma 4 T.u.b., come modificato dall art. 24 comma 2 D.lgs 4 agosto 1999, n. 342, per quanto concerne i soggetti titolari del diritto a ottenere copia della documentazione bancaria. Questo approccio ermeneutico è incentivato dall ampiezza della formula legislativa, che attribuisce tale diritto non solo al cliente, ma anche a colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni. Nel caso di specie, l attrice agiva non iure proprio bensì iure hereditatis, essendo succeduta pro quota nella posizione del padre, coniuge in comunione dei beni dell unica intestataria del rapporto bancario. L attrice, dunque, poteva considerarsi cliente ai fini dell art. 119 comma 4 T.u.b. nella misura in cui tale qualifica spettasse anteriormente al de cuius. Nei contratti di deposito bancario, o che da questo ripetano la propria causa, la qualifica di cliente si risolve nel diritto di credito alla restituzione del tantundem delle somme di danaro depositate (art. 1834 c.c.). Per verificare se il de cuius fosse qualificabile come cliente nel senso ora precisato, vengono in rilievo le norme sulla comunione legale dei beni. In forza dell art. 177 comma 1, lettera a, c.c., cadono immediatamente in comunione legale gli acquisti, anche se effettuati separatamente da uno solo dei coniugi. Si tratta di verificare se possa considerarsi tale anche l acquisizione del diritto di credito alla restituzione delle somme depositate su conto corrente bancario. Se così non fosse, tale diritto, pur non cadendo in comunione immediata, potrebbe nondimeno essere ricompreso nella comunione de residuo ai sensi dell art. 177 comma 1, lettere b (quanto agli interessi) e c (quanto al capitale). La comunione de residuo si attiva soltanto al momento dello scioglimento della comunione; e tra le ipotesi di scioglimento benché non espressamente menzionata dall art. 191 c.c. rientra pacificamente la morte di uno dei coniugi. Coordinando l istituto della comunione de residuo con le norme in materia di successione mortis causa, si ottiene quanto segue. Qualora il rapporto bancario sia intestato al solo coniuge defunto, ne risulta una decurtazione dell asse ereditario in favore del coniuge superstite, il cui acquisto 4

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE avviene iure proprio e non già iure hereditatis. Nell ipotesi inversa, i rapporti bancari caduti in comunione de residuo vanno a beneficio degli eredi del coniuge defunto. Nel primo caso, il diritto a ottenere copia della documentazione bancaria va riconosciuto al coniuge superstite, in virtù di un interpretazione estensiva del concetto di cliente. Nel secondo caso coincidente con quello esaminato dal Tribunale di Verona tale diritto va invece riconosciuto agli eredi del coniuge defunto, in virtù di un interpretazione estensiva del concetto di successore ai sensi dell art. 119 comma 4 T.u.b. 2. Riferimenti giurisprudenziali L interpretazione estensiva deve sempre essere coerente con la ratio della norma interpretata. La giurisprudenza tende ritenere che l art. 119 comma 4 T.u.b. si limiti a codificare e disciplinare imponendo, in particolare, un termine di decadenza a carico del cliente e un termine per l adempimento a carico della banca un principio già immanente nel sistema, ricavabile dalla norme generali in tema di buona fede nell esecuzione (art. 1375 c.c.) ed integrazione degli obblighi contrattuali (art. 1374 c.c.). Il fondamento di tutela va dunque rintracciato nei generali doveri di correttezza e buona fede contrattuali, che impongono all istituto di credito di fornire ogni utile informazione e di rilasciare copia dei documenti in suo possesso al correntista (Cass., sez. I civ., 13 luglio 2007, n. 15669, in Foro it., 2008, 31 e ss., con nota di CANTELE; Trib. di Torino, 12 aprile 2010, in http://www.ilcaso.it, sezione Giurisprudenza ; Trib. di Napoli, 26 aprile 2000, in Giur. napoletana, 2000, 234). Sull esigenza ermeneutica di interpretare estensivamente il concetto di cliente ai sensi dell art. 119 T.u.b., si veda già Trib. di Milano, 2 maggio 1996, in Foro it., 1996, I, 3200. Per quanto concerne l interpretazione dell art. 117 comma 1, lettera a, c.c., la giurisprudenza è tradizionalmente orientata a considerare acquisti esclusivamente gli atti implicanti l effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione (Cass., sez. II civ., 11 settembre 1991, n. 9513, in Dir. giur., 1992, 625.; Cass., sez. II civ., 9 luglio 1994, n. 6493, in Giust. civ., 1995, 455; Cass., sez. II civ., 27 gennaio 1995, n. 987, in Nuova giur. civ. e comm., 1995, 889 e ss., con nota di REGINE; Cass., sez. II civ., 18 febbraio 1999, n. 1363, in Vita notar., 2000, 162 e ss., con nota di SACCHI; Cass., sez. I civ., 20 gennaio 2006, n. 1197, in Fam. pers. succ., 2006, 695 e ss., con nota di CASTELLI). Con un recente revirement, tuttavia, la Corte di Cassazione è giunta a ritenere compresi nella nozione di acquisti anche alcuni diritti di credito. 5

PARTE PRIMA Cass., sez. I civ., 9 ottobre 2007, n. 21098, in Notariato, 2008, 148, con nota di SCOTTI, ha infatti affermato che La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e ss. c.c., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e ss. c.c., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto; ne consegue che anche i crediti sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell art. 177 c.c. poste dall art. 179 c.c.. La stessa Suprema Corte è per il vero tornata a sostenere la tesi tradizionale in una sentenza immediatamente successiva (Cass., sez. II civ., 24 gennaio 2008, n. 1548, in Contratti, 2008, 1548 e ss., con nota di VELTRI); ma le seguenti pronunce hanno poi riconfermato la svolta giurisprudenziale del 2007: si vedano Cass., sez. II civ., 2 febbraio 2009, n. 2569 in Fam. pers. succ., 2009, 403 e ss., con nota di FANTETTI; Cass., sez. V civ., 6 maggio 2009, n. 10386, in Notariato, 2009, 365; Cass., sez. V civ., 23 febbraio 2011, n. 4393, in http://www.cortedicassazione.it, sezione Giurisprudenza Civile. Quest apertura giurisprudenziale non è, peraltro, sufficiente a fondare l inclusione in comunione legale di tutti i diritti di credito acquistati dai coniugi. Se la ragione del revirement si fonda sull esigenza di pari partecipazione dei coniugi agli incrementi patrimoniali della famiglia, a prescindere dalla loro natura reale ovvero obbligatoria, devono per coerenza restare esclusi i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio (così già Cass., sez. I civ., 9 ottobre 2007, n. 21098, cit.). Non basta, dunque, il rilievo giuridico dell operazione che traduce il diritto di proprietà in diritto di credito alla restituzione del tantundem, ma è necessario che essa assuma autonomo significato pure sul piano economico-patrimoniale, essendo qualificabile come forma d investimento. Natura investitoria è stata, nel tempo, riconosciuta all acquisto di azioni di s.p.a. (Cass., sez. I civ., 18 agosto 1994, n. 7437, in Nuova giur. civ., 1995, 551 e ss., con nota di REGINE; Cass., sez. I civ., 23 settembre 1997, n. 9355, in Notariato, 1998, 317 e ss., con nota di SCOZZOLI; Cass., sez. I civ., 27 maggio 1999, n. 5172, in Riv. giur. trib., 1999, 929 e ss., con nota di FIGONE); all acquisto di quote di s.r.l. (Cass., sez. III civ., 12 dicembre 1986, n. 7409, in Rep. Foro it., 1986, voce Società, n. 608 e s.); 6

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE all acquisto di quote di partecipazione a società di persone (Cass., sez. V civ., 24 febbraio 2001, n. 2736, in Giur. it., 2001, 2183; Cass., sez. II civ., 2 febbraio 2009, n. 2569, in Fam. pers. succ., 2009, 403, con nota di FAN- TETTI); all acquisto di titoli di stato (Trib. di Milano, 21 maggio 1997, in Fam. dir., 1998, 551 e ss., con nota di D ADDA); all acquisto di titoli obbligazionari privati (Cass., sez. I civ., 9 ottobre 2007, n. 21098, cit.); all acquisto di quote di fondi comuni d investimento (Cass., sez. V civ., 23 febbraio 2011, n. 4393, in http://www.cortedicassazione.it, sezione Giurisprudenza Civile ). Ciò, a prescindere dalla qualificazione reale ovvero obbligatoria dei diritti incorporati in ciascuno degli strumenti ora elencati. Il deposito bancario, invece, non può qualificarsi come forma d investimento per il semplice fatto di essere remunerato con il riconoscimento di un tasso d interesse, perché si tratta di un utilità meramente accessoria rispetto alla finalità di conservazione del capitale depositato. Per questa tragione, nonostante un isolato precedente delle sezioni penali (Cass., sez. II pen., 13 novembre 1997, in Cass. pen., 1999, 243), la Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che la titolarità esclusiva di una somma di danaro in capo a uno dei coniugi non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall art. 177 comma 1, lettera a, c.c. cioè come un operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell assetto patrimoniale del depositante. Quest impostazione è stata confermata anche dalla pronuncia che ha per la prima volta aperto la comunione legale agli acquisti di diritti di credito, opportunamente distinguendo il credito incorporato nei titoli obbligazionari da quello alla restituzione del tantundem a seguito di deposito bancario in conto corrente, il cui saldo non rientra nella comunione dei beni ex art. 177 comma 1, lettera a, c.c. proprio perché non rappresenta una forma d investimento dello stesso (Cass., sez. I civ., 9 ottobre 2007, n. 21098, cit.). Ciò posto, in giurisprudenza è pacifico che il diritto alla restituzione delle somme depositate su conto bancario cade in comunione non immediatamente, ma per la parte di credito che residui al momento dello scioglimento, limitatamente agli interessi corrispettivi dovuti dalla banca e alle somme oggetto di deposito di cui si provi la percezione a titolo di proventi dell attività separata del coniuge intestatario (Cass., sez. I civ., 17 novembre 2000, n. 14897, in Mass. giust. civ., 2001, 2357; Cass., sez. I civ., 9 ottobre 2007, n. 21098, cit.; Cass., sez. V civ., 16 luglio 2008, n. 19567, in Mass. giust. civ., 2008, 1293; Cass., sez. V civ., 23 febbraio 2011, n. 4393, cit.). Nessun diritto, invece, spetta al coniuge prima dell effettivo scioglimento della co- 7

PARTE PRIMA munione, perché fino a tale momento l estensione legale della titolarità delle entità residuali è oggetto di una semplice aspettativa di fatto non tutelabile giuridicamente (Cass., sez. I civ., 8 febbraio 2006, n. 2597, in Notariato, 2006, 251). 3. Riferimenti dottrinali Anche in letteratura si riscontra un acceso dibattito tra gli Autori che interpretano restrittivamente il concetto di acquisti di cui all art. 177 comma 1, lettera a, c.c., e gli Autori che lo interpretano invece estensivamente ricomprendendovi i diritti di credito. Nel primo senso è schierata la dottrina più risalente, secondo cui la natura relativa e personale dei diritti di credito osterebbe a un loro trasferimento ex lege in capo all altro coniuge: RUSSO, Considerazioni sull oggetto della comunione, in ID. (cur.), Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Milano, 1973, 410; MACCARONE, Considerazioni e spunti sulla riforma del diritto di famiglia, in Riv. banc., 1975, 921 e ss.; DETTI, Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale dei coniugi, in Riv. not., 1976, I, 1176; DE PAOLA MACRÌ, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1978, 104 e ss.; COMPORTI, Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale, in Riv. not., 1979, 74; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in CICU MESSINEO (cur.), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1979, 85; A. FINOCCHIARO M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, I, Milano, 1984, 873; GALLOTTI, Il regime patrimoniale della famiglia nell attività dell impresa bancaria: guida pratica e strumenti, Milano, 1984, 15. Per di più, si reputa inopportuno far gravare sulla controparte contrattuale l onere di accertare volta per volta lo status familiare del contraente: SCHLESINGER, Della comunione legale, in CARRARO OPPO TRABUCCHI (cur.), Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1977, 373; F. SANTOSUOSSO, Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia, in Commentario del codice civile redatto a cura di magistrati e docenti, I, 2, Torino, 1983, 165. Va inoltre citata un influente circolare dell Associazione Bancaria Italiana, emanata subito dopo la riforma del diritto di famiglia, la quale esplicitamente escludeva che i diritti nascenti da rapporti bancari potessero cadere in comunione legale, non trattandosi di cosa corporale (Circolare A.B.I. n. 63 del 21 ottobre 1975, in Riv. not., 1975, 1384 e ss.). La concezione tradizionale è stata oggetto di critica da parte della dottrina d avanguardia: OPPO, Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, in Riv. dir. civ., 1976, I, 105 e ss.; GABRIELLI, Comunione legale ed investimento in titoli, Milano, 1979, 10; CIAN VILLANI, La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir. civ., 1980, 392; 8

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE BIANCA, La famiglia. Le successioni, in ID., Diritto civile, Milano, 1981, 71 e ss.; VENTURINI, Comunione legale e diritto di credito, in Giur. it., 1983, I, 627; GIONFRIDA DAINO, La posizione dei creditori nella comunione legale tra i coniugi, Padova, 1986, 107 e ss.; DI MARTINO, Gli acquisti in regime di comunione legale tra i coniugi, Milano, 1987, 61 e ss.; NUZZO, L oggetto della comunione legale, Milano, 1990, 48 e ss.; REGINE, Comunione legale tra coniugi e diritti di credito, in Dir. giur., 1992, 925; F. SAN- TOSUOSSO, Beni ed attività economica della famiglia, in BIGIAVI (cur.), Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 1995, 77 e ss.; AULETTA, Acquisti ricompresi in comunione, in AA. VV., Il diritto di famiglia, in BESSONE (cur.), Trattato di diritto privato, Torino, 2000, 84 e ss.; SAPORITO, Conti correnti cointestati, valori mobiliari e comunione legale dei coniugi, in Fam. dir., 2002, 310 e ss.; OBERTO, Comunione de residuo e tutela della parte debole: la Cassazione abbandona la teoria del coniuge virtuoso, in Corr. giur., 2006, 987. Questi Autori, sdrammatizzando gli inconvenienti segnalati dai fautori della tesi restrittiva, hanno messo in luce lo scopo ultimo del regime di comunione legale: la distribuzione fra i coniugi di una certa parte della ricchezza prodotta nel corso della convivenza matrimoniale e, di riflesso, un incentivo alla collaborazione dei coniugi per la migliore soddisfazione dei bisogni della famiglia (F. SANTOSUOSSO, Beni ed attività economica della famiglia, cit., 60). Se così è, in una società nella quale la ricchezza è sempre meno materiale e sempre più mobiliare, non ha senso escludere dalla nozione di acquisti entità economicamente assai rilevanti, soltanto in considerazione della loro natura obbligatoria piuttosto che reale. Tanto più che la tradizionale distinzione tra diritti reali e diritti di credito viene oggi messa in discussione anche sul piano dogmatico da parte di pregevoli Autori (si veda, ad esempio, PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2000, 204 e ss.). Anche i fautori di un interpretazione estensiva del concetto di acquisti, peraltro, hanno sempre precisato che, perché possano cadere in comunione i diritti di credito acquisiti da uno solo dei coniugi, non basta il rilievo giuridico dell operazione, ma è necessario anche il suo rilievo economico-patrimoniale. In tal senso, si vedano OPPO, Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, cit., 110; BUSNELLI, La comunione legale nel diritto di famiglia riformato, in Riv. not., 1976, I, 41; DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano, 1995, 416; DONATO, Titolarità dei proventi dell attività lavorativa separata dei coniugi, in Fam. pers. succ., 2010, 426 e ss. L operazione di acquisto deve, pertanto, potersi qualificare come forma d investimento, ossia come impegno di risorse volto all acquisto di beni, servizi o crediti suscettibili di fornire nel tempo utilità economiche ulteriori rispetto alle risorse impiegate. Le utilità in questio- 9

PARTE PRIMA ne devono avere rilievo autonomo e non meramente accessorio al recupero delle risorse impiegate, come è nel caso della corresponsione d interessi compensativi: DONATO, Titolarità dei proventi dell attività lavorativa separata dei coniugi, cit., 431. In definitiva, è opinione comune anche in dottrina che il deposito bancario, non potendo qualificarsi come forma d investimento, non rientri nella nozione di acquisti di cui all art. 177 comma 1, lettera a, c.c., neppure volendone adottare un interpretazione estensiva. In tal senso, si vedano PAVONE LA ROSA, Comunione legale e partecipazioni sociali, in Vita not., 1979, 34 e ss.; GERBO, La comunione tra coniugi e le operazioni bancarie, in Banca, borsa, tit. cred., 1989, 760 e ss.; CIPRIANO, Il denaro depositato da un coniuge in comunione legale, in Giur. it., 1983, 7 e ss.; DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 416. Vi è però chi propone di distinguere tra depositi bancari liberi e depositi vincolati: mentre nel primo caso non si avrebbe mai investimento, nel secondo caso potrebbe invece entrare in comunione il diritto di credito relativo agli interessi prodotti dal capitale depositato (COSTI, Nuovo diritto di famiglia e operazioni bancarie, in PORTALE (cur.), Le operazioni bancarie, I, Milano, 1978, 177 e ss.). Sulle varie problematiche connesse alla caduta in comunione de residuo dei diritti di credito bancari a seguito della morte del coniuge unico intestatario, si vedano VIGNERI, Scioglimento della comunione legale fra i coniugi ed apertura della successione. Riflessi sulla divisione, in Dir. fam., 1976, 1798 e ss.; DE BIASE, La comunione de residuo nascente da morte: forme sommerse di variazione del patrimonio ereditario, in Notariato, 2011, 209 e ss. Per affinità di argomento, si segnala infine che un interessante disamina sulle conseguenze della cointestazione a entrambi i coniugi del rapporto bancario può reperirsi in DONATO, Titolarità dei proventi dell attività lavorativa separata dei coniugi, accantonati su conto corrente bancario cointestato, cit., 426 e ss. Luca Andretto Alberto Zorzi Avvocati del Foro di Verona 10