TABELLE SALARIALI E PRIME NORMATIVE DEI PRINCIPALI CONTRATTI NAZIONALI DEI SETTORI CHIMICA, MODA E ENERGIA

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TABELLE SALARIALI E PRIME NORMATIVE DEI PRINCIPALI CONTRATTI NAZIONALI DEI SETTORI CHIMICA, MODA E ENERGIA aggiornamento Luglio 2016

CHIMICA industria 2 Livello Categoria + IPO + EDR (sino a DIC 2016) da OTT 2015 da GEN 2017 da GEN 2018 da DIC 2018 anzianità * A1 20.48 2.656,48 2.707,48 2.731,48 21,17 A2 2437.59 2.468,59 2.514,59 2.535,59 21,17 A3 2385.22 2.416,22 2.460,22 2.480,22 21,17 B1 25.98 2.295,98 2.338,98 2.356,98 17,56 B2 2194.61 2.222,61 2.2,61 2.279,61 17,56 C1 2070.65 2.099,65 2.136,65 2.153,65 14,98 C2 2005.56 2.031,86 2.067,86 2.082,86 14,98 D1 1936. 1.962, 1.997, 2.012, 14,46 D2 1854.77 1.879,77 1.912,77 1.9,77 14,46 D3 1811.76 1.835,76 1.867,76 1.880,76 14,46 E1 17.28 1.749,28 1.779,28 1.791,28 12,65 E2 1653.14 1.674,14 1.701,14 1.712,14 12,65 E3 1601.29 1.620,29 1.646,29 1.657,29 12,65 E4 1562.04 1.581,04 1.606,04 1.617,04 12,65 F 1492.46 1.510,46 1.534,46 1.544,46 10,33 175 25 CCNL 15/10/2015 per gli addetti all'industria chimica, chimicofarmaceutica, fibre chimiche, abrasivi, cere e lumini, detergenza, dielettrici, dattilografici, elettrodi di carbone, lubrificanti e GPL Decorrenza: 01-01-2016 Scadenza: 31-12-2018 * scatti non più maturabili dal 01/01/2010 NB: Giugno 2017 e 2018 verifica scostamenti inflazione Istat e tranche di aumento OPERAI: è previsto il termine di preavviso di 15 giorni con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese. QUALIFICHE SPECIALI Anni di servizio Cat. D Cat. E Fino a 5 anni compiuti 1 mese 1 mese Oltre 5 anni e fino a 10 anni 1 mese e 1/2 1 mese Oltre 10 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 QUADRI E IMPIEGATI Anni di servizio Cat. A-B Cat. C-D Cat. E-F Fino a 5 anni compiuti 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese Oltre 5 anni e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 Oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi Il termine di preavviso è sempre previsto dalla metà o alla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà. In caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, l'impresa garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini: 1) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni; 2) mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni; 3) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni. I periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi. Per malattie oncologiche si raddoppia il comporto al lavoratore non in prova e non in Cassa integrazione guadagni, assente per malattia o infortunio o malattia professionale, viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione netta per tre mesi e alla metà di essa per successivi cinque mesi, se ha un'anzianità di servizio fino a tre anni; - intera retribuzione netta per quattro mesi e alla metà di essa per successivi sei mesi, se ha un'anzianità di servizio fino a sei anni; - intera retribuzione netta per cinque mesi ed alla metà di essa per successivi sette mesi se ha un'anzianità di servizio oltre i sei anni. Lavoratori con anzianità di servizio: A) fino a 10 anni: 4 settimane; B) oltre i 10 anni: 5 settimane. Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi - computato escludendo le domeniche e gli altri giorni festivi. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO FONCHIM FONDO INTEGRATIVO SANITARIO FASCHIM

CERAMICA industria (piastrelle e refrattari) 3 Livello da APR 2014 Categoria + IPO da GEN 2015 refrattari GIU 2015 da GEN 2016 A1 2.2,55 2278,25 2.332,53 19,63 B1 2.1,18 2175,16 2.2,59 17,56 B2 2.007,49 2053,75 2.102,32 17,56 C1 1.844,03 1887,57 1.933,28 12,91 C2 1.802,77 1844,95 1.889,24 12,91 C3 1.746,79 1787,61 1.830,47 12,91 D1 1.700,75 1740,75 1.782,75 12,14 D2 1.6,35 1663,90 1.703,33 12,14 D3 1.584,13 1619,51 1.656,65 12,14 E1 1.507,72 1540,92 1.575,77 8,78 E2 1.454,93 1484,86 1.516,29 8,78 CCNL 18-03-2014 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres Decorrenza: 01-06-2013 Scadenza 30-06-2016 F1 1.367,81 1395,02 1.423,59 7,75 OPERAI 6 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti; 8 giorni di calendario per anzianità di servizio tra i 5 e i 10 anni compiuti; 12 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti. IMPIEGATI anni di servizio cat. D cat. C cat. B - A fino a 5 anni non compiuti 1 mese 1 mese e 1/2 3 mesi da 5 a 10 anni non compiuti 1 mese e 1/2 2 mesi e 1/2 4 mesi oltre 10 anni 2 mesi 3 mesi 5 mesi Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: 1) 8 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; 2) 10 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 e fino a 6 anni compiuti; 3) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti. I periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi. - primo caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 3 mesi; al 66% per i 3 mesi successivi e al 50% per gli ultimi 2 mesi; - secondo caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 4 mesi; al 66% per i 3 mesi successivi; al 50% per gli altri 3 mesi successivi; - terzo caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 7 mesi; al 50% per gli altri 5 mesi successivi. I periodi di ferie saranno i seguenti: 1) lavoratori ai quali si applica la normativa Operai: - 4 settimane di calendario per anzianità fino a 15 anni compiuti; - 5 settimane di calendario per anzianità oltre i 15 anni compiuti; 2) lavoratori ai quali si applica la normativa Qualifiche Speciali e Impiegati: - 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti; - 4 settimane più un giorno di calendario per anzianità di oltre 8 e fino a 15 anni compiuti; - 5 settimane di calendario per anzianità superiore ai 15 anni. La malattia insorta in periodo di ferie interrompe le stesse per tutta la sua durata. Ferme restando le norme di legge e di Accordo interconfederale vigenti in materia, in occasione del matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 17 giorni consecutivi di calendario con diritto alla retribuzione di fatto. Tale periodo dovrà essere goduto entro 30 giorni prima o dopo la data del matrimonio. La richiesta di congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO FONCER FONDO INTEGRATIVO SANITARIO FASIE

GOMMA PLASTICA industria 4 Livello da GEN 2017 da GEN 2018 da OTT 2018 Q 2102.41 2137.88 2156.79 20,14 A 1979.17 2012.81 2030.75 18,59 B 1865.77 1898.40 1915.80 16,53 C 1841.87 1873.69 1890.66 16,53 D 1819.05 1850. 1866.90 16,53 E 1744.93 1775.33 1791.54 13,94 F 1699.18 1729.18 1745.18 13,94 G 1585.29 1612.04 16.31 13,43 H 1513.28 1537.80 1550.88 11,88 I 1363.19 1383.46 1394.27 10,33 25 CCNL 10-12-2015 Dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche Decorrenza: 01-01-2016 Scadenza 31-12-2018 NB: Giugno 2017 e 2018 verifica scostamenti inflazione Istat e tranche di aumento Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio non professionale, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (ad es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: a) mesi 6 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni; b) mesi 9 per gli aventi anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni; c) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre 6 anni. I periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi. Per malattie oncologiche si raddoppia il comporto. Operai: corresponsione dell'intera retribuzione, calcolata nei primi 3, 4 o 5 mesi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai punti sopra a), b) e c) ; dopo il superamento dei limiti temporali previsti, corresponsione della metà della retribuzione. Quadri, impiegati, qualifiche speciali: corresponsione della retribuzione calcolata secondo le seguenti misure: a) intera nei primi 3, 4 o 5 mesi, rispettivamente nell'ipotesi di cui ai punti sopra a), b) e c) b) due terzi nei successivi 3, 5 e 7 mesi, sempreché non risultino superati i limiti temporali delle prestazioni economiche di malattia dell'istituto assicuratore; c) metà quando non risulti applicabile, sempre nei limiti di conservazione del posto sopra indicati, quanto previsto dai precedenti punti a) e b). Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore in servizio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione secondo i termini sotto indicati: A) Quadri, impiegati, qualifiche speciali - 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni; - 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni; B) Operai - 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni; - 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni. Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio, compete al lavoratore, non in prova, un periodo di congedo, con decorrenza della retribuzione (calcolata con riferimento agli elementi di cui all'art. 19, comma 2), pari a 15 giorni consecutivi, computati escludendo i giorni festivi. Anni di servizio Livello Q-A Livello B-C-D Livello E-F Livello G-H Livello I Fino a 5 anni compiuti 2 mesi 1 mese 1/2 1 mese 3 settimane 2 settimane Oltre 5 anni e fino a 10 compiuti 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese 3 settimane Oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese In caso di dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà, con un minimo di due mesi per il livello Q e A, di 1,5 mesi per i livelli B, C e D, di un mese per i livelli E e F, di tre settimane per i livelli G e H e di due settimane per il livello I. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO: FONDO GOMMAPLASTICA FONDO INTEGRATIVO SANITARIO: FASGeP

VETRO industria 5 Livello CCNL 19/07/2013 Decorrenza 01-09-2013 Scadenza 31-08-2016 Settore Meccanizzato Settore Trasformazione Settore Soffio Categoria + I.P.O + E.D.R. da SET 2013 da DIC 2014 da DIC 2015 Valore scatto Livello Minimi + Cont. + E.D.R. da SET 2013 da DIC 2014 Valore scatto Livello Minimi + Cont. + E.D.R. 25 Valore scatto A1 2310,91 2340,01 2369,12 17,56 8 A 2.307,73 2.367,98 2.428,23 17,56 9 A 2.307,73 2.367,98 2.428,23 17,56 A2 2256,52 2289,12 2321,71 17,56 8 2.246,97 2.293,83 2.340,68 17,56 9 2.087,49 2.145,99 2.204,49 17,56 B1 2120,91 2157,29 2193,67 16,53 8 A 2.251,74 2.304,42 2.357,10 16,53 B2 2067,48 2104,74 2141,98 16,53 7 2.061,04 2.105,28 2.149,52 16,53 8 2.067,50 2.119,60 2.171,69 16,53 da DIC 2015 C1 1909,76 1948,76 1987,76 14,98 6 A 1.917,20 1.975,70 2.034,20 14.98 C2 1873,47 1916,25 1959,04 14,98 6 1.878,74 1.930,84 1.982,93 14,98 7 1.874,34 1.920,03 1.965,73 14,72 D1 1838,89 1883,13 1927,37 13,34 5 A 1.830,55 1.876,24 1.921,94 13,94 6 1.796,01 1.839,08 1.882,16 13,94 D2 1792,69 1838,38 1884,08 13,34 5 1.785,80 1.828,58 1.871,37 13,94 D3 1672,25 1719,10 1765,96 12,91 4 1.672,25 1.711,25 1.750,25 12.91 5 1.681,28 1.720,57 1.759,86 12,65 E1 1634,92 1687,02 9,11 12,39 3 1.594,02 1.630,40 1.666,78 12,39 4 1.587,57 1.623,66 1.659,75 12,39 E2 1600,92 1654,48 1708,02 12,39 3 1.514,93 1.548,69 1.582,45 10,33 E3 1482,25 1540,75 1599,25 10,33 2 1.482,25 1.514,85 1.547,44 10,33 2 1.446,13 1.477,56 1.509,00 9,30 F1 1381,04 1441,29 1501,54 8, 1 1.381,53 1.410,63 1.439,74 8, 1 1.381,65 1.410,75 1.439,86 8, da SET 2013 da DIC 2014 da DIC 2015 Operai: Il licenziamento del lavoratore non in prova o le sue dimissioni possono avere luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di: - sei giorni per anzianità fino a 5 anni; - otto giorni per anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni; - dieci giorni per anzianità oltre i 10 anni. Qualifiche speciali: decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese. I termini di cui sopra sono ridotti della metà in caso di dimissioni. Quadri e impiegati: decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Anni di servizio Anni di servizio Categoria E Livello 3 4 I termini di cui sopra sono ridotti della metà in caso di dimissioni. Categoria C e D Livello 5 e 6 Fino a 5 anni compiuti 1/2 mese 1 mese Oltre 5 anni e fino a 10 1 mese 1 mese e 1/2 Oltre 10 anni 1 mese e 1/2 2 mesi Categoria E Livello 2 3 4 Categoria C, D Livello 5 6 Categoria A, B Livello 7 8 9 Fino a 5 anni 1 mese 1 mese e 1/2 2 mesi Oltre 5 anni e fino a 10 1 mese e 1/2 2 mesi 3 mesi Oltre 10 anni 2 mesi 3 mesi 4 mesi In caso di interruzione del servizio per malattia, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti; c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni. Comunque il lavoratore decade dal diritto alla conservazione del posto, quando nell'arco temporale di trentasei mesi abbia cumulato più assenze complessivamente superiori ai limiti di conservazione del posto sopraindicati. Le aziende corrisponderanno: a) per anzianità di servizio fino a 3 compiuti: intera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo, 70% della retribuzione per i 2 mesi e mezzo successivi e 50% della retribuzione per i tre mesi restanti; b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 5 mesi, 70% della retribuzione per il successivo mese e mezzo e 50% per i restanti 5 mesi e mezzo; c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 8 mesi e 50% per i restanti 8 mesi. Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione mensile, secondo i termini sotto indicati. Lavoratori con anzianità di servizio: a) fino a 15 anni compiuti: 4 settimane; b) oltre 15 anni compiuti: 5 settimane. Ferme restando le norme di legge e dell'accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 14 giorni lavorativi con decorrenza della retribuzione. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO FONCHIM FONDO INTEGRATIVO SANITARIO FASCHIM

CALZATURE industria 6 Livello da GEN 2014 da GEN 2015 da LUG 2015 169 1 1144,50 1178.50 1191.50 6,89 2 1420,50 1477.50 1498.50 7,41 2 S 1453,50 1510.50 1531.50 7,41 3 1495,00 1555.00 1577.00 7,98 3 S 1529,00 1590.00 1612.00 7,98 4 1563,50 16.50 1649.50 8,47 5 1624,50 1689.50 1713.50 9,19 6 1709,00 1778.00 1803.00 9,94 CCNL 29-11-2013 per gli addetti all'industria delle calzature Decorrenza: 01-04-2013 Scadenza: 31-03-2016 7 1854,50 1930.50 1958.50 12,01 8 1996,00 2074.00 2102.00 12,24 La risoluzione del rapporto di lavoro dell'operaio e dell'apprendista non in prova, avverrà in forma scritta e potrà avere luogo in qualunque giorno della settimana mediante preavviso di due settimane lavorative secondo l'orario contrattuale in atto. Intermedi Anzianità di servizio Sesto livello Quinto livello Fino a cinque anni 1 mese 1 mese Oltre i 5 anni e fino a 10 1 mese e mezzo 1 mese Oltre i 10 anni 2 mesi 1 mese e mezzo Impiegati Anzianità Ottavo Settimo Sesto - Quinto Quarto, Terzo, Secondo Fino a 5 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e mezzo 1 mese Da 5 anni a 10 4 mesi 3 mesi 2 mesi 1 mese e mezzo Oltre i 10 anni 5 mesi 4 mesi 2 mesi e mezzo 2 mesi Operai: 4 settimane Intermedi: - 4 settimane per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 17 a compiuti; - 4 settimane più due giorni lavorativi per gli a- venti anzianità di servizio superiore ai 17 anni compiuti. Impiegati: - 4 settimane in caso di anzianità sino a 8 anni; - 4 settimane più un giorno lavorativo in caso di anzianità da oltre 8 anni a 17 anni compiuti; - 5 settimane in caso di anzianità oltre i 17 anni compiuti. Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto. Per gli impiegati la durata del congedo matrimoniale rimane fissata in quattordici giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione di fatto. Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti. Operai: - dal 1 al 3 giorno il 50% della retribuzione normale di fatto; - dal 4 al 16 giorno il 90% della retribuzione normale di fatto; - dal 17 al 180 giorno il 100% della retribuzione netta di fatto. Per malattie di durata superiore ai 16 giorni, il 100% della retribuzione normale di fatto netta verrà corrisposto a decorrere dal primo giorno di malattia. All'operaio ammalato ove venisse a cessare il trattamento economico a carico dell'inps l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per il periodo di malattia eccedente il 6 mese compiuto e fino a termine della conservazione del posto di lavoro. Intermedi e impiegati: In caso di interruzione del servizio per malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione normale di fatto per i primi 6 mesi di assenza ed alla metà di essa per il periodo eccedente il 6 mese sino al termine della conservazione del posto di lavoro. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO: PREVIMODA

LAVANDERIE industriali 7 Livello Retribuzione contrattuale conglobata + incentivo di modulo da GEN 2014 da GEN 2015 da GIU 2015 A1 1258,88 1293.84 1314.98 6,71 A2 1445.55 1485.75 1506.32 6,97 A3 1517,35 1560.35 1582.35 7,23 B1 1543.00 1586.83 1609.59 7,23 B2 1609.20 1656.74 1681.07 8.00 B3 3.08 1788.32 1816.58 8, C1 1797.68 1853.96 1882.76 8, C2 1945,12 2058.68 2093.38 9,81 C3 1990.86 2363.29 2407.83 11,88 D2 2205.39 2363.29 2407.83 11,88 Il licenziamento dell'operaio non in prova o le dimissioni, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di una settimana lavorativa. Impiegati Area professionale/modulo Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 Oltre 10 anni Tecnica e gestionale/consolidato 2 mesi 3 mesi 4 mesi Tecnica e gestionale/centrato 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo Tecnica e gestionale/base 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi Qualificata/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi Qualificata/Centrato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi Qualificata/Base 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi Operativa/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi CCNL 19/06/2013 per gli addetti delle Lavanderie Industriali Decorrenza: 01-07-2012 Scadenza: 30-06-2015 Operai: 4 settimane di ferie Impiegati: - 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni - 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni - 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre 18 anni Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà ove nell'arco di 30 mesi si superi il predetto limite di 395 gg anche con più malattie. Operai: In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali, a integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta dall'inps, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1 al 3 giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale di fatto; - dal 4 al 180 giorno di malattia, il 100% della retribuzione normale di fatto. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto, per i periodi di malattia eccedenti il 6 mese compiuto. Impiegati: In caso di malattia, l'impiegato non in prova avrà diritto al seguente trattamento economico: - corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione di fatto per i successivi mesi. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO: PREVIMODA FONDO INTEGRATIVO SANITARIO: FASIIL

TESSILI industria 8 Livello da GEN 2014 da NOV 2014 da SET 2015 da MAR 2016 1 1141,33 1155.10 1179.47 1190.07 6,71 2 1415,57 1438.47 1479.00 1496.62 7,23 2 S 1447,77 1471.00 1512.12 1529.99 7,23 3 1489,16 1513.51 1556.58 1575.22 7,75 3 S 1522,81 1547.81 1592.05 1611.29 7,75 4 1557,51 1583.51 1629.51 1649.51 8, 5 1640,45 1666.91 1713.71 4.06 9,81 6 1752,52 1780.40 1829.74 1851.19 10,33 7 1868,97 1897.85 1948.95 1971.17 11,88 8 1978,53 2010.07 2065.87 2090.13 12,91 CCNL 05-12-2013 Dipendenti delle industrie tessili Decorrenza: 1-4-2013 Scadenza: 31-03-2016 Quote produttività: 4/2014-3/2015: 280 4/2015-3/2016: 280 Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni è, per ciascuna parte, di: - 2 settimane lavorative per gli operai di 3, 3 bis, 4 e 5 livello; - 1 settimana lavorativa per gli altri operai. Il termine di preavviso per il licenziamento o dimissioni dell'intermedio non in prova è di: - 1 mese per anzianità di servizio fino a 5 anni; - 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni; - 2 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni. I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Anzianità di servizio Impiegati Mesi di preavviso secondo i livelli 8-7 6-5 4-3 - 2 Fino a 5 anni 2 1 e 1/2 1 Da 5 a 10 anni 3 2 1 e 1/2 Oltre 10 anni 4 3 2 I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Operai: nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale. Intermedi: - 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni; - 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni; - 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. Impiegati e quadri: - 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie. Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'inps, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1 al 3 giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; - dal 4 al 180 giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'inps, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6 mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO: PREVIMODA

PELLETTERIA industria 9 Livello da GEN 2014 da GEN 2015 da LUG 2015 6 1.888,87 1.964,90 1.992,78 11,88 5 1.707,96 1.777,00 1.802,32 9,68 4 S 1.600,41 1.665,34 1.689,15 8,91 4 1.564,67 1.627,96 1.651,17 8,39 3 1.498,70 1.558,70 1.580,70 7,95 2 1.423,64 1.480,36 1.501,15 7,41 CCNL 04-02-2014 Addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei Decorrenza: 1-4-2013 Scadenza: 31-03-2016 1 1.145,11 1.179,22 1.191,73 6.71 Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni è, per ciascuna parte, di 1 settimana lavorativa per gli operai. Intermedi impiegati Anni di servizio Livello 5 Livello 4 S, livello 4 Fino a 5 Anni compiuti 1 mese 1/2 mese Oltre i 5 anni e fino a 10 1 mese e 1/2 1 mese Oltre i 10 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 Anni di servizio Livello 6 Livelli 5,4 S,4 Livelli 3, 2 Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese Oltre i 5 anni e fino ai 10 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 Oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi Nel caso di dimissioni (intermedi e impiegati) i predetti termini sono ridotti alla metà. I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Operai: nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale. Intermedi: - 4 settimane per anzianità sino a 18 anni; - 5 settimane per anzianità oltre 18 anni. Impiegati e quadri: - 4 settimane per anzianità sino a 8 anni - 5 settimane per anzianità oltre 8 anni Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi (15 mesi per gravi patologie). L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie. Operai: - dal 1 al 3 giorno il 50% della retribuzione normale di fatto; - dal 4 al 20 giorno il 90% della retribuzione normale di fatto; - dal 21 al 180 giorno il 100% della retribuzione netta di fatto. Per malattie di durata superiore ai 21 giorni, il 100% della retribuzione normale di fatto netta verrà corrisposto a decorrere dal primo giorno di malattia. All'operaio ammalato ove venisse a cessare il trattamento economico a carico dell'inps l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per il periodo di malattia eccedente il 6 mese compiuto e fino a termine della conservazione del posto di lavoro. Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO: PREVIMODA

OCCHIALI industria 10 Livello da GIU 2014 da MAG 2015 1 1188,84 1208.55 6,84 2 1478,72 1510. 7,36 3 1564,42 1598.58 7,80 4 1640,86 1676.95 8, 4 S 1710,60 1748.45 8, 5 1850,81 1892.85 9,76 CCNL 09-11-2013 Addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria Decorrenza: 1-1-2013 Scadenza: 31-12-2015 6 2028,57 2073.77 11,65 6 Q 2028,57 2073.77 11,65 Il licenziamento dell'operaio non in prova e le dimissioni dell'operaio stesso, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni (48 ore) per il 1, 2 e 3 livello, di 12 giorni (96 ore) per il 4 e il 4 S livello. Intermedi Anni di servizio 5 livello 4 e 4 livello S Fino a 5 anni compiuti 1 mese 1/2 mese Oltre i 5 anni e fino a 10 1 mese e 1/2 1 mese Oltre i 10 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 Preavviso di dimissioni nei termini ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per le varie anzianità nel caso di licenziamento Impiegati Anzianità di servizio 6 livello 5 livello Altri livelli Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 Oltre 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Operai e Intermedi: Nel corso di ogni anno l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo di 4 settimane. L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione pari a: - 4 settimane in caso di anzianità da 1 a 10 anni compiuti; - 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti; - 5 settimane in caso di anzianità oltre i 18 anni. Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO PREVIMODA Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'inps, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1 al 3 giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; - dal 4 al 180 giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'inps, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6 mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 6 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

Livello ENERGIA e PETROLIO (industria energetica) Minimi + C.R.E.A. da GEN 2015 da OTT 2015 da GEN 2016 174.5 21 11 1/1 3.207,67 3.232,50 3.9,91 24,94 1/2 3.117,02 3.141,85 3.179, 24,94 1/3 3.0,37 3.051,20 3.088,61 24,94 1/4 2.935,72 2.960,55 2.997,96 24,94 1/5 2.845,06 2.869,89 2.907,30 24,94 2/1 2.766,53 2.789,02 2.822,68 22,44 2/2 2.698,54 2.721,03 2.754,69 22,44 2/3 2.630,54 2.653,03 2.686,69 22,44 2/4 2.562,55 2.585,04 2.618,70 22,44 3/1 2.502,91 2.523,28 2.554,74 20,97 3/2 2.441,98 2.462,35 2.493,81 20,97 3/3 2.381,05 2.401,42 2.432,88 20,97 3/4 2.320,12 2.340,49 2.371,95 20,97 4/1 2.210,05 2.228,05 2.256,18 18,75 4/2 2.156,66 2.174,66 2.202,79 18,75 4/3 2.103,27 2.121,27 2.149,40 18,75 4/4 2.049,87 2.067,87 2.096,00 18,75 5/0 1.932,14 1.947,93 1.972,64 16,47 5/1 1.886,81 1.902,60 1.927,31 16,47 5/2 1.841,47 1.857, 1.881,97 16,47 5/3 1.796,14 1.811,93 1.836,64 16,47 5/4 1.750,81 1.766,60 1.791,31 16,47 6/0 1.523,05 1.536,78 1.558,13 14,23 CCNL 22/01/2013 Addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (esclusa la ricerca, l'estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli addetti del settore energia ENI Decorrenza: 01/01/2013 Scadenza; 31/12/2015 I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue: Categorie Anzianità 1ª-3ª 4ª-5ª 6ª Fino a 2 anni 4 mesi 3 mesi 2 sett. Oltre 2 fino a 5 4 mesi 3 mesi 1 mese Oltre 5 fino a 10 5 mesi 4 mesi 3 mesi Oltre 10 fino a 15 6 mesi 5 mesi 4 mesi Oltre 15 anni 8 mesi 6 mesi 5 mesi In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti della metà. I lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, come specificato: - per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 gg lavorativi; - per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 gg lavorativi. Ai lavoratori di ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza del trattamento economico che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale. In caso di assenza per malattia o infortunio, l'azienda garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto per: a) mesi 7, se il lavoratore ha un'anzianità fino a 5 anni; mesi 9 in un periodo di 1 anno. b) mesi 10, se il lavoratore ha un'anzianità di oltre 5 e fino a 10 anni; mesi 12 in un periodo di 18 mesi. c) mesi 12, se il lavoratore ha un'anzianità di oltre 10 anni; mesi 12 in un periodo di 18 mesi,. - anzianità fino a 5 anni: retribuzione netta per i primi 4 mesi, metà per i successivi 3-5,5 mensilità di retribuzione netta nell'arco di 9 mesi consecutivi con più episodi - anzianità di oltre 5 e fino a 10 anni: retribuzione netta per i primi 6 mesi, metà per i successivi 4-8 mensilità di retribuzione netta nell'arco di 12 mesi consecutivi con più episodi - anzianità oltre 10 anni: retribuzione netta primi 8 mesi, metà per i successivi 4-10 mensilità di retribuzione netta nell'arco di 18 mesi consecutivi con più episodi. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO: FONDENERGIA FONDO INTEGRATIVO SANITARIO: FASIE

GAS e ACQUA 12 Livello Paga base + Contingenza + EDR da GEN 2014 da GEN 2015 da LUG 2015 Quote produttività 2014-2015 167 1 1387,87 1412,71 1439,42 149,07 10,12 2 1538,39 1567,45 1598,7 174,41 11,83 3 1697,77 1,3 1767,36 201,24 13,69 4 1812,09 1848,85 1888,38 220,62 14,98 5 1927,42 1967,42 2010,42 240,00 16,32 6 2112,92 2158,13 2206,74 271,31 18,44 7 2299,36 2349,79 2404,01 302,61 20,55 CCNL 14/01/2014 Per i dipendenti dalle aziende del settore gas-acqua Decorrenza: 01-01-13 Scadenza:31-12-2015 8 2485,59 2541,23 01,06 333,92 22,67 Q 2748,22 2811,31 2879,15 378,64 25,72 Fermo restando che la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire nei casi previsti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recesso per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza la prestazione di un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: - mesi 1 fino a 2 anni di anzianità; - mesi 2 fino a 5 anni di anzianità; - mesi 3 fino a 15 anni di anzianità; - mesi 4 oltre i 15 anni di anzianità. Per i lavoratori con qualifica di quadro, a prescindere dall'anzianità di servizio, il preavviso è fissato in 4 mesi. In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell'anno solare, nelle seguenti misure: - (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione settimanale dell'orario in 5 giorni. Al lavoratore non in prova che contrae matrimonio viene concesso un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario a decorrere dalla data di matrimonio con corresponsione della retribuzione. In caso di malattia o infortunio extra-professionale il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 12 mesi senza interruzione di anzianità. Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui sopra qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante l'arco temporale dei 24 mesi precedenti l'ultimo evento morboso, il limite massimo previsto anche in caso di diverse malattie. Ferma restando la disciplina legislativa e amministrativa vigente in materia, il trattamento economico di malattia ed infortunio di cui al presente articolo viene assicurato mediante integrazione delle indennità a carico degli istituti assicuratori, che saranno anticipate dall'azienda alle normali scadenze retributive. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO PEGASO FONDO INTEGRATIVO SANITARIO FASIE

CHIMICA confapi 13 Livello da GEN 2014 da GEN 2015 da GIU 2015 175 A 1352,76 1372,76 1391,38 10,33 B 1456,93 1478,93 1499,41 11,88 C 1604,75 1629,75 1653,03 12,91 D 1777,00 1806,00 1833,00 13,94 E 1900,46 1932,86 1963,03 15,49 F 2112,20 2147,60 2180,56 18,08 G 2318,53 2357,93 2394,61 20,66 CCNL 25/07/2013 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: - chimica, concia e sett. accorpati - plastica e gomma - abrasivi - ceramica - vetro Decorrenza: 01-01-13 Scadenza: 31-12-2015 H 2448,23 2491,83 2532,43 23,24 A. Operai: il licenziamento o le dimissioni del lavoratore non in prova, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con preavviso di 6 giorni lavorativi per anzianità ininterrotte fino ad un anno e di 15 giorni lavorativi per anzianità superiori. B. Qualifiche speciali liv.d liv.c - fino a 5 anni compiuti 1 mese - 1/2 mese - oltre 5 anni e fino a 10 1 mese ½ - 1 mese - oltre i 10 anni 2 mesi - 1 mese 1/2 C. Impiegati liv.g liv. F liv.e liv.d-c-b - fino a 5 anni compiuti 2 mesi - 1 mese 1/2-1 mese - 1/2 mese - oltre 5 anni e fino a 10 3 mesi - 2 mesi - 1 mese ½ - 1 mese - oltre i 10 anni 4 mesi - 3 mesi - 2 mesi - 1 mese 1/2 D. Quadri: 4 mesi. Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati: Lavoratori con anzianità di servizio: A. fino a 10 anni: 4 settimane. B. da oltre 10 a 18 anni: - operai: 4 settimane + 3 gg - qualifiche speciali, impiegati, quadri: 5 settimane; C. oltre i 18 anni: - operai: 5 settimane - qualifiche speciali, impiegati, quadri assunti fino al 31.7.1990: 5 settimane + 2 gg. - qualifiche speciali, impiegati, quadri assunti dal 01.8.1990: 5 settimane. Ferme restando le norme di legge vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore, non in prova, un periodo di congedo, con decorrenza della retribuzione pari a 15 giorni consecutivi, computati escludendo i giorni festivi. Tale periodo dovrà essere goduto entro 30 giorni prima o dopo la data del matrimonio. La richiesta di congedo deve essere avanzata, salvo casi eccezionali, dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni. Conservazione del posto durante l'assenza In caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, l'azienda garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto sino ad un massimo di: a) giorni 215 lavorativi fino a 6 anni di anzianità; b) giorni 0 lavorativi oltre 6 anni di anzianità. I periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 3 anni. Trattamento economico durante l'assenza Durante il periodo di conservazione del posto di cui al paragrafo precedente viene assicurato al lavoratore non in prova, assente per malattie o infortuni non professionali, un trattamento economico complessivo fino ad un massimo pari a: - all'intera retribuzione per i primi 65 giorni lavorativi, 2/3 di essa per i successivi 65 giorni lavorativi ed alla metà di essa per ulteriori 85 giorni lavorativi per anzianità fino a 6 anni; - all'intera retribuzione per i primi 85 giorni lavorativi, 2/3 di essa per i successivi 65 giorni lavorativi ed alla metà di essa per ulteriori 110 giorni lavorativi per anzianità oltre 6 anni. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO FONDAPI

GOMMA PLASTICA confapi 14 Livello da GEN 2014 da GEN 2015 da GIU 2015 Q 2202,74 2245.89 2286.06 22,72 169 25 1 1336,90 1358.06 1377.77 10,33 2 1458,96 1482.88 1505.15 11,88 3 1503,81 1528.58 1551.64 12,14 4 1561,05 1587.72 1612.55 13,43 5 1645,64 1674.64 1701.64 13,94 6 1762,58 1794.53 1824.28 16,53 7 1955,09 1991.87 20.30 18,59 CCNL 25/07/2013 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: - chimica, concia e sett. accorpati - plastica e gomma - abrasivi - ceramica - vetro Decorrenza: 01-01-13 Scadenza: 31-12-2015 8 2127,07 2165.87 2204.20 20,14 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova, non può essere risolto da alcuna delle due parti, senza un periodo di preavviso. Operai: La risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualunque giorno, con preavviso di una settimana per anzianità ininterrotta fino ad un anno, e di tre settimane per anzianità superiori. Anni di servizio Quadri e impiegati Livelli Quadri 8, 7 6 5, 4, 2 Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese Oltre 5 anni e fino a 10 3 mesi 3 mesi 1 mese e 1/2 Oltre 10 anni 4 mesi 4 mesi 2 mesi Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione di fatto percepita in servizio, secondo i termini sotto indicati: Operai: - 4 settimane (pari a 20 giorni) per anzianità fino a 18 anni; - 5 settimane (pari a 25 giorni) per anzianità oltre 18 anni. Quadri e impiegati assunti precedentemente al 4 aprile 1996: - 4 settimane (pari a 20 giorni) per anzianità fino a 10 anni; - 5 settimane (pari a 25 giorni) per anzianità oltre 10 anni e fino a 18 anni; - 5 settimane e 2,5 giorni (pari a 27,5 giorni) per anzianità oltre 18 anni; Quadri e impiegati assunti a decorrere dal 4 aprile 1996: - 4 settimane (pari a 20 giorni) per anzianità fino a 10 anni; - 5 settimane (pari a 25 giorni) per anzianità oltre 10 anni; Avvenendo l'interruzione del servizio per malattie od infortuni non sul lavoro, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: 1) mesi 6 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni; 2) mesi 9 per gli aventi anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni; 3) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre 6 anni. Operai: l'azienda corrisponderà un'integrazione della predetta indennità sino a raggiungere complessivamente l'importo netto della intera retribuzione normale di fatto nei primi 2, 3 o 4 mesi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Per i lavoratori che, all'inizio della malattia, risultano addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno un mese, la relativa maggiorazione sarà computata nella retribuzione sulla base della maggiorazione relativa al ciclo completo dei turni ai quali il lavoratore partecipa. Qualora la corresponsione dell'indennità a carico degli Istituti di cui sopra venisse a cessare esclusivamente per il superamento dei limiti temporali previsti dalle ripetute regolamentazioni, l'azienda corrisponderà metà della retribuzione. Quadri e impiegati: L'azienda corrisponderà, nella ipotesi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, un'integrazione del trattamento economico a carico INPS fino al 100% della normale retribuzione; qualora risultassero superati i periodi nei quali sussiste un'indennità di malattia a carico INPS l'azienda corrisponderà un trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione. Ferme restando le norme di legge vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore, non in prova, un periodo di congedo, con decorrenza della retribuzione, pari a 15 giorni consecutivi, computati escludendo i giorni festivi. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO FONDAPI

TESSILE confapi 15 Livello da APR 2014 da APR 2015 1 1168,55 1191.41 6,71 2 1451,66 1487.09 7,23 2 S 1487,42 1524.68 7,23 3 1530,61 1569.47 7,75 3 S 1566,29 1606.29 7,75 4 1602,01 1643.15 8, 5 1691,80 5.46 9,81 6 1806,03 1852.43 10,33 7 1927,29 1976.20 11,88 8 2039,19 2091.53 12,91 Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni è, per ciascuna parte, di: - 2 settimane lavorative per gli operai di 3, 3 bis, 4 e 5 livello; - 1 settimana lavorativa per gli altri operai. Il termine di preavviso per il licenziamento o dimissioni dell'intermedio non in prova è di: - 1 mese per anzianità di servizio fino a 5 anni; - 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni; - 2 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni. I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Anzianità di servizio Impiegati Mesi di preavviso secondo i livelli 8-7 6-5 4-3 - 2 Fino a 5 anni 2 1 e 1/2 1 Da 5 a 10 anni 3 2 1 e 1/2 Oltre 10 anni 4 3 2 I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. CCNL 07/10/2013 Lavoratori delle piccole e medie industrie tessili e abbigliamento Decorrenza 01-04-2013 Scadenza 31-03-2016 Operai: nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale. Intermedi: - 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni; - 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni; - 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. Impiegati e quadri: - 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie; - 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie; - 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie. Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'inps, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1 al 3 giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; - dal 4 al 180 giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'inps, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6 mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO: FONDAPI

TESSILE ABBIGLIAMENTO artigianato 16 Livello da AGO 2014 da APR 2015 da MAG 2016 Integrazione Regionale 1 1160,94 1183,56 1197,13 15.49 7,23 2 1227,39 1251,31 1256,66 18.33 7,75 3 1283,03 1308,03 1323,03 20.40 8, 4 1337,82 1363,89 1379,53 22.98 9,3 5 1446,85 1475,04 1491,96.60 10,85 6 1579,02 1609,79 1628,25 31.50 12,91 6 S 1686,75 1719,62 9,34 33.57 15,49 CCNL 25-07-2014 aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria Decorrenza: 01/01/2013 Scadenza: 30-06-2016 Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore non in prova e non determinate da giusta causa, potranno aver luogo in qualunque giorno del mese con preavviso di: 6 livello Super quadri 3 mesi 6 livello impiegati 3 mesi 5 livello impiegati 2 mesi intermedi 1 mese e 1/2 4 livello impiegati 1 mese e 1/2 operai 5 settimane 3 livello impiegati 1 mese operai 3 settimane 2 livello impiegati 1/2 mese operai 2 settimane 1 livello operai 1 settimana Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 4 settimane. Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Apprendistato professionalizzante La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere: - 1 Gruppo (livelli 4, 5, 6 e 6 super) durata: 5 anni e 6 mesi -2 Gruppo (livello 3 ) durata: 4 anni e 6 mesi - 3 Gruppo (livello 2 ) durata: 3 anni Al lavoratore ed all' apprendista ammalato, non in prova, sarà conservato il posto, con decorrenza dell' anzianità a tutti gli effetti contrattuali, per un periodo di 10 mesi. L' obbligo di conservazione del posto cesserà per l' azienda ove nell' arco di 21 mesi si raggiunga il limite predetto anche con più malattie. n caso di malattia o infortunio non sul lavoro l' operaio avrà diritto ad una integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall' Istituto assicuratore che gli consenta di percepire le seguenti percentuali minime: - l' 80% della retribuzione normale di fatto dal 1o all' 8o giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni di assenza per malattia di durata inferiore a 9 giorni di calendario; - il 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 9o al 180o giorno di assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1o giorno di assenza qualora la malattia superi i 21 giorni di calendario. Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali ed economici che determinano per l' azienda oneri percentuali pari a quelli definiti per gli operai; convenzionalmente sono riferiti alle seguenti percentuali: - dal 1o al 3o giorno di malattia: 80% (solo per malattie superiori a 8 giorni di calendario); - dal 4o al 20o giorno di malattia: %; - dal 21o al 180o giorno di malattia: 29%. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO: FONTE FONDO INTEGRATIVO SANITARIO: SAN.ARTI

CALZATURE artigianato 17 Livello da AGO 2014 da APR 2015 da MAG 2016 Integrazione Regionale 1 1165,43 1183,60 1201,77 15.49 7,23 2 1235,66 1254,92 1274,18 18.33 7,75 3 1290,56 1310,68 1330,80 20.40 8, 4 1345,32 1366,29 1387, 22.98 9,3 5 1453,58 1476,24 1498,90.60 10,85 6 1590,32 1615,11 1639,90 31.50 12,91 6 S 1684,89 1711,16 7,43 33.57 15,49 CCNL 25-07-2014 aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria Decorrenza: 01/01/2013 Scadenza: 30-06-2016 Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore non in prova e non determinate da giusta causa, potranno aver luogo in qualunque giorno del mese con preavviso di: 6 livello Super quadri 3 mesi 6 livello impiegati 3 mesi 5 livello impiegati 2 mesi intermedi 1 mese e 1/2 4 livello impiegati 1 mese e 1/2 operai 5 settimane 3 livello impiegati 1 mese operai 3 settimane 2 livello impiegati 1/2 mese operai 2 settimane 1 livello operai 1 settimana Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 4 settimane. Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Apprendistato professionalizzante La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere: - 1 Gruppo (livelli 4, 5, 6 e 6 super) durata: 5 anni e 6 mesi - 2 Gruppo (livello 3 ) durata: 4 anni e 6 mesi - 3 Gruppo (livello 2 ) durata: 3 anni Al lavoratore ed all' apprendista ammalato, non in prova, sarà conservato il posto, con decorrenza dell' anzianità a tutti gli effetti contrattuali, per un periodo di 10 mesi. L' obbligo di conservazione del posto cesserà per l' azienda ove nell' arco di 21 mesi si raggiunga il limite predetto anche con più malattie. n caso di malattia o infortunio non sul lavoro l' operaio avrà diritto ad una integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall' Istituto assicuratore che gli consenta di percepire le seguenti percentuali minime: - l' 80% della retribuzione normale di fatto dal 1o all' 8o giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni di assenza per malattia di durata inferiore a 9 giorni di calendario; - il 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 9o al 180o giorno di assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1o giorno di assenza qualora la malattia superi i 21 giorni di calendario. Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali ed economici che determinano per l' azienda oneri percentuali pari a quelli definiti per gli operai; convenzionalmente sono riferiti alle seguenti percentuali: - dal 1o al 3o giorno di malattia: 80% (solo per malattie superiori a 8 giorni di calendario); - dal 4o al 20o giorno di malattia: %; - dal 21o al 180o giorno di malattia: 29%. FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO: FONTE FONDO INTEGRATIVO SANITARIO: SAN.ARTI