La riforma dei controlli nelle società di capitali: costi e benefici del sistema dei controlli, l organo monocratico nelle s.r.l.

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO XIII FORUM SAF La riforma dei controlli nelle società di capitali: costi e benefici del sistema dei controlli, l organo monocratico nelle s.r.l. Fabio Mischi 30 Ottobre 2012 - Palazzo delle Stelline Milano

Premessa La presentazione ha l obiettivo di: illustrare la posizione Assirevi circa l interpretazione dell art. 2477 c.c. avente ad oggetto la disciplina dei controlli nelle Società a responsabilità limitata, nel testo vigente dal 7 aprile 2012, in particolare il ruolo del revisore accennare ad alcuni aspetti operativi delle comunicazioni del revisore con i responsabili della governance previsti dagli ISA La posizione di Assirevi è presentata nel Documento di Ricerca n. 172 (Orientamenti interpretativi in ordine alla nuova disciplina dei controlli nelle s.r.l.) del luglio 2012 2

Novità Con la conversione in legge, avvenuta lo scorso aprile, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (il Decreto Semplificazioni) parrebbe giunto a termine l iter di riforma intrapreso dal Legislatore con la L. 12 novembre 2011, n. 183 (la Legge di Stabilità) che ha, tra l altro, introdotto nell ordinamento societario nazionale la figura del sindaco unico Di seguito sono riportate le modifiche intercose nel tempo all art. 2477 c.c. Testo in vigore fino al 31 dicembre 2011 L. 12 novembre 2011, n. 183, Art. 14.13 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Art. 35 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo 3

Art. 2477 del Codice Civile Testo in vigore fino al 31/12/2011 Legge di stabilità 2012 Decreto sviluppo Collegio sindacale e revisione legale dei conti L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. Sindaco e revisione legale dei conti L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale sindaco o di un revisore. Sindaco e revisione legale dei conti L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un sindaco organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del sindaco dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. 4

segue Art. 2477 del Codice Civile Testo in vigore fino al 31/12/2011 Legge di stabilità 2012 Decreto sviluppo Collegio sindacale e revisione legale dei conti La nomina del collegio sindacale e' altresì obbligatoria se la società: a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. Sindaco e revisione legale dei conti La nomina del collegio sindacale sindaco è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. Sindaco e revisione legale dei conti La nomina del sindaco dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. L'obbligo di nomina del collegio sindacale sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. L'obbligo di nomina del sindaco dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 5

segue Art. 2477 del Codice Civile Testo in vigore fino al 31/12/2011 Legge di stabilità 2012) Decreto sviluppo Collegio sindacale e revisione legale dei conti Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale. Sindaco e revisione legale dei conti Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale sindaco. Sindaco e revisione legale dei conti Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 6

Linee essenziali della nuova disciplina Società per Azioni: non è possibile, in nessun caso ed indipendentemente dalle caratteristiche della società interessata, la nomina di un sindaco unico si applica l art. 2409-bis c.c. e il D. Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti Società a responsabilità limitata: Scelta tra tre possibili strutture di controllo: Solo interno: nomina di un organo di controllo, unipersonale o collegiale, che svolga sia la funzione di controllo sulla gestione, sia la revisione legale Solo esterno: nomina di un revisore, che svolga la sola revisione legale Interno ed esterno: nomina sia dell organo di controllo, unipersonale o collegiale, sia del revisore 7

Linee essenziali della nuova disciplina Semplificazione: Il Legislatore ha improntato e il sistema dei controlli nelle s.r.l. a principi di elevata flessibilità, senza imporre una soluzione predefinita. Ciò, anche nell ottica di una semplificazione della disciplina applicabile a tale tipologia di società di capitali, idonea ad accentuarne i tratti di difformità, anche sotto il profilo degli oneri, dalla società per azioni. L introduzione nelle S.r.l. di un regime dei controlli semplificato rispetto a quello delle S.p.A. sembra potersi spiegare, tra l altro, in virtù del maggior coinvolgimento dei soci di s.r.l. nella gestione della stessa o nel suo controllo. 8

La scelta del soggetto deputato ai controlli Revisore: esegue solo la revisione legale ex D. Lgs. 39/2010 il controllo sulla gestione ex art. 2403 c.c. non rientra fra i suoi compiti Organo di controllo Svolge il controllo sulla gestione Svolge la revisione del bilancio (disciplinata dal D. Lgs. 39/2010): In assenza del revisore esterno, o Ai sensi dell art. 2409-bis c.c. nei casi - che saranno previsti da Consob, d intesa con Banca d Italia e Isvap, con regolamento da emanare ai sensi dell art. 16.3 del D. Lgs. 39/2010 di società controllate e società sottoposte a comune controllo di: EIP Società controllate da EIP Società che controllano EIP Società sottoposte con questi ultimi a comune controllo in cui la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale 9

Interpretazione non percorribile Domanda: Se il soggetto incaricato dalla legge del controllo della gestione (art. 2403 c.c.) può svolgere, a certe condizioni, anche la revisione legale (art. 2409-bis.2 c.c.), allora il revisore incaricato di quest ultima (art. 2409-bis.1 c.c. e D. Lgs. 39/2010), potrebbe svolgere, specularmente, il controllo della gestione? Assirevi non ritiene percorribile tale interpretazione perché: La previsione dell art. 2409-bis.2 c.c. è da considerarsi un eccezione non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, alla regola generale della necessaria esternalizzazione della revisione legale L art. 2477.1 c.c. nella parte in cui dispone che l atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore, è chiaramente riferibile al solo organo di controllo (sindaco o collegio sindacale) L inciso contenuto al comma 1, ivi compresa l attività di revisione legale dei conti, presenta anche una ulteriore e significativa conseguenza interpretativa in quanto, se letto congiuntamente al nuovo testo del comma 5, induce a concludere che, al di fuori dei casi di controllo facoltativo, nelle S.r.l. la revisione legale costituisce una tipologia di controllo minimo obbligatorio 10

Esternalizzazione della revisione legale dei conti in caso di nomina obbligatoria dell organo di controllo Condizioni necessarie per il cumulo delle funzioni di controllo della gestione e di revisione legale in capo al collegio sindacale (art. 2409-bis.2 c.c.): La società non deve essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato L internalizzazione della revisione legale deve essere prevista dall atto costitutivo L affidamento all organo di controllo interno della revisione legale dei conti potrà avvenire, oltre che, com era pacifico già prima della riforma, in assenza dell obbligo di consolidamento, solo in presenza di un apposita clausola dell atto costitutivo che disponga in tal senso In mancanza di una tale clausola, ai sensi dell art. 2409-bis.2 c.c., ora applicabile in toto alle s.r.l. tenute alla revisione legale, quest ultima dovrà necessariamente essere affidata ad un soggetto esterno, revisore persona fisica o società di revisione Attraverso la modifica dell art. 2477.5 c.c. il legislatore ha voluto esprimere una preferenza per l esternalizzazione della revisione legale, così come nella S.p.A., anche nella S.r.l. La possibilità di non esternalizzare la revisione legale dei conti, procedendo alla sua attribuzione ad un organo della società è pressoché un unicum nel contesto europeo, atteso che la Direttiva 2006/43/CE non prevede una simile opzione 11

Conferimento dell incarico di revisione Opzione per l affidamento ad un soggetto esterno della revisione legale in assenza di organo di controllo: La proposta all Assemblea per l incarico di revisione spetta al Consiglio di Amministrazione Tutti gli altri casi: La proposta all Assemblea per l incarico di revisione spetta all organo di controllo 12

Conclusione sui ruoli Nel nuovo sistema dei controlli delle s.r.l., nei casi di nomina obbligatoria: la funzione di revisione legale è comunque sempre prevista, indipendentemente dall assetto prescelto dalla società Il revisore può essere incaricato solo della revisione legale dei conti ex D. Lgs. 39/2010 Il controllo sulla gestione ex art. 2403 c.c. non rientra tra i compiti del revisore Alternative possibili nel caso di nomina obbligatoria: Casi Revisione legale Controllo della Gestione i ii iii Revisore legale (persona fisica o società di revisione) Organo di controllo (monocratico o collegiale) Revisore legale (persona fisica o società di revisione) N/A Organo di controllo (monocratico o collegiale) Organo di controllo (monocratico o collegiale) 13

Le comunicazioni: i soggetti secondo gli ISA Estratto ISA 200 (definizioni) h) Direzione La persona (o le persone) con responsabilità per la gestione delle attività dell impresa. Per alcune imprese in alcuni ordinamenti giuridici, la direzione comprende alcuni o tutti i responsabili delle attività di governance come, ad esempio, membri con responsabilità esecutive di un organo di governo o un proprietario-amministratore. Estratto ISA 260 (definizioni): Responsabili delle attività di governance responsabili della supervisione della direzione strategica dell impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell impresa. Tali responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell informazione finanziaria. 14

Le comunicazioni: Obiettivi del principio ISA 260 a) comunicare con chiarezza ai responsabili delle attività di governance le responsabilità del revisore in relazione alla revisione contabile del bilancio e una descrizione generale della portata e della tempistica pianificate per la revisione contabile; b) ottenere dai responsabili delle attività di governance delle informazioni rilevanti ai fini della revisione; c) fornire tempestivamente ai responsabili delle attività di governance osservazioni emerse dalla revisione che sono significative e pertinenti alla loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell informazione finanziaria; d) promuovere un efficace comunicazione reciproca tra il revisore e i responsabili delle attività di governance. 15

Le comunicazioni: aspetti da comunicare (ISA 260 clarified) I principi di revisione ISA Clarified prevedono un elenco più razionale ed integrato, raccordato nel principio ISA 260, in particolare: Aspetti da comunicare Le responsabilità del revisore nell ambito della revisione contabile del bilancio (par 14) Portata e tempistica pianificate per la revisione contabile (par 15) Risultati significativi emersi dalla revisione contabile (par 16) Indipendenza del revisore (par 17) Processo di comunicazione Definizione Forme di comunicazione Tempistica Adeguatezza del processo di comunicazione Documentazione Richiamo ai casi specifici previsti da altri ISA (Appendice 1 a ISA 260). L elenco non sostituisce le regole e le relative linee guida ed altro materiale esplicativo contenuti nei principi di revisione. 16

Le comunicazioni: aspetti da comunicare (ISA 260 clarified) - appendice I casi previsti da diversi ISA, riepilogati nell Appendice 1 dell ISA 260, sono in principalmente riconducibili a: Limitazioni allo scopo del lavoro (impossibilità o rifiuti della direzione a fornire informazioni o evidenze richieste) Errori o frodi Rilievi o richiami di informativa nella relazione della società di revisione Incertezze sul presupposto della continuità aziendale Parti correlate Carenze significative nel sistema di controllo interno Revisione nei gruppi Modifiche alle altre informazioni che accompagnano il bilancio 17