Modifiche al Dlgs 81/2015. Apprendistato di alta formazione e ricerca

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Modifiche al Dlgs 81/2015 Apprendistato di alta formazione e ricerca Viene modificato l art.45 del Dlgs 81/2015, nella parte in cui prevedeva che regolamentazione e durata per l apprendistato di alta formazione e ricerca da parte delle Regioni avvenisse in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. Nella nuova formulazione questi soggetti non sono chiamati ad un accordo ma sono semplicemente sentiti. Inoltre si stabilisce che, in assenza di regolamentazione regionale, l apprendistato di alta formazione e ricerca sarà regolamentato con decreto ministeriale anziché con apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con universita', istituti tecnici superiori altre istituzioni formative o di ricerca. Siamo ovviamente critici sulla sostituzione dell accordo con una semplice consultazione. La norma, peraltro, è stata inserita nell ultima versione del testo senza che se ne fosse neppure accennato al tavolo aperto con il Ministro Poletti. Apprendistato per la qualifica e il diploma Modificando l art. 55 del Dlgs 81/15, si stabilisce che i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi della normativa precedente il Jobs Act (art. 3 del Dlgs 14 settembre 2011, n. 167), in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, possono essere prorogati fino ad un anno (come accade per i contratti stipulati ai sensi della nuova normativa del Dlgs 81/15), qualora alla scadenza l apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale. Lavoro accessorio Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Pagina 1 di 7

La norma sulla tracciabilità dei voucher risponde ad una nostra richiesta, anche se nel settore agricolo il Governo ha voluto mantenere la scelta di rendere tale tracciabilità meno stringente, lasciando un margine di tre giorni, comunque migliorativo dei sette giorni della prima versione del testo. Per quest ultimo settore le pressioni della Cisl hanno evitato che passasse la norma, inserita nella prima versione del decreto, che eliminava il vincolo dei 2000 euro di utilizzo annuale dei voucher. Quindi resta fermo il vincolo di utilizzo massimo pari a 2000 euro annui per il singolo committente imprenditore anche in agricoltura. Rimane senza risposta, al momento, la nostra richiesta di restringere l ambito di utilizzo dei voucher, che andrebbe riportato alle sole attività realmente occasionali. Modifiche al Dlgs 148/15 Termine presentazione domanda Cigo per eventi oggettivamente non evitabili Fermo restando che le domande per la Cigo vanno presentate entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, viene stabilito (modificando l art.15, co.2 del Dlgs 148/15) un termine più lungo per le domande di Cigo riferite ad eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l evento (modifica all art.15, co.2). Termine decorrenza sospensione per Cigs Viene modificato il termine per la decorrenza dei periodi di sospensione per Cigs: mentre l art.25, co.2 del Dlgs 148 aveva stabilito che la sospensione o la riduzione dell'orario decorressero non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ora quel comma viene modificato stabilendo che la sospensione o riduzione abbia inizio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in espansivi Viene modificato l art. 41 del Dlgs 148/2015 relativo ai contratti di solidarietà espansiva, con l aggiunta di una norma che prevede la possibilità che i contratti di solidarietà difensiva in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 possano essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ciò significa che, se con un nuovo accordo aziendale viene prevista, oltre alla riduzione stabile dell'orario di lavoro, anche la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, si applicano le agevolazioni previste per i contratti di solidarietà espansiva (ai datori di lavoro spetta un contributo per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilita' di retribuzione, pari, per il primo anno, al 15% della retribuzione lorda, al 10% per il secondo anno, al 5% per il terzo anno; se i nuovi assunti hanno eta' compresa tra i 15 e i 29 anni, l agevolazione è maggiore, applicandosi, per i primi tre anni la stessa contribuzione degli apprendisti). Inoltre ai lavoratori ad orario ridotto spetterà un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura prevista prima della trasformazione del contratto, con integrazione a carico del datore di lavoro, non imponibile ai fini previdenziali, fino a copertura almeno dell integrazione originaria. Resta ferma la contribuzione figurativa calcolata sulla base dell intera retribuzione. Pagina 2 di 7

Infine, quale ulteriore incentivazione per l azienda, la contribuzione addizionale (quella prevista in aggiunta alla aliquota ordinaria, in caso di effettivo utilizzo di Cigs) è ridotta del 50%. Per i lavoratori ad orario ridotto non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5 dello stesso art.41, che prevede agevolazioni se tali lavoratori abbiano determinati requisiti di età e contribuzione. Si tratta di una norma che, oltre a consentire anche alle aziende in Cigs per causale contratto di solidarietà, di utilizzare gli incentivi alle assunzioni previsti in caso di solidarietà espansiva, per di più le incentiva. Può essere una opportunità interessante, ma utilizzabile in casi limitati. Incentivi ad imprese di rilevante interesse strategico che abbiano stipulato accordi in sede governativa entro il 31.7.2015 Modificando l art.42 del Dlgs 148/2015, viene stabilita la possibilità, per le imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, e il cui piano industriale abbia previsto il contratto di solidarietà, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva di cui all articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi. Tali agevolazioni vengono concesse a valere sulle risorse già previste dallo stesso art.42 per tali imprese, senza stanziamenti aggiuntivi. Anche in questo caso si tratta di casi limitati, peraltro senza finanziamenti aggiuntivi. Naspi per i lavoratori stagionali Aggiungendo un nuovo comma all art.43, si introduce una soluzione per migliorare la durata della Naspi per i lavoratori stagionali per il 2016: per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 con riferimento ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell articolo 5 del Dlgs 22/2015, quindi scomputando i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione della prestazione, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando tale scomputo, relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di mini-aspi e NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso la durata della NASpI non può superare il limite massimo di quattro mesi. La formulazione della norma, piuttosto complicata, è volta a far rientrare nel calcolo le prestazioni di disoccupazione degli ultimi 4 anni (tranne quelle per le quali si applicava lo scomputo) per ampliare il numero dei beneficiari. Si tratta di una soluzione positiva alla questione da noi posta, ma ora va studiata una norma strutturale per limitare la penalizzazione che il metodo di calcolo della durata della Naspi provoca a carico dei lavoratori stagionali. Ammortizzatori in deroga allargamento della quota di risorse ad utilizzo flessibile Aggiungendo un nuovo comma all art.44, viene aumentata dal 5% al 50% la percentuale delle risorse finanziarie per la cassa integrazione e la mobilità in deroga che le Regioni potranno utilizzare in modo più libero, vale a dire in deroga agli artt.. 2 e 3 del D.M. 1 agosto 2014 n.83473, al fine di affrontare le situazioni sociali più difficili, destinandole preferibilmente alle aree di crisi Pagina 3 di 7

complessa di cui alla legge 07.08.2012 n.134. Ciò vale anche per le risorse già assegnate negli anni 2014, 2015, 2016, tranne che per le risorse già oggetto di decretazione da parte di regioni e Province Autonome. Apprezziamo questa soluzione, da noi richiesta fin dall emanazione, nel 2014, del citato D.M. 83473 che dettava i nuovi criteri per la fruizione degli ammortizzatori in deroga, che consentirà alle Regioni di dare risposte anche a lavoratori esclusi dai suddetti criteri (ad esempio attribuendo la mobilità in deroga ai lavoratori cui scade la mobilità ordinaria). Imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia Viene aumentato il finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia, la cui domanda presentata nel 2015 non ha potuto trovare accoglimento per insufficienza delle risorse a suo tempo stanziate (modifica al co.11 dell art.44). E apprezzabile l aumento del finanziamento, ma serve anche la proroga della norma. Prolungamento della Cigs nelle aree di crisi complesse per il 2016 Inserendo il co.11bis nell art.44, si stabilisce che, in deroga ai limiti di durata, sia specifici sia complessivi, dei trattamenti di cassa integrazione, vengono destinati 216 milioni di euro per l anno 2016, previo accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza del MISE, e della Regione, può essere concesso un ulteriore periodo di Cigs, per una durata massima di 12 mesi, alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ai sensi della legge 07.08.2012 n.134. La concessione è subordinata alla presentazione, da parte dell impresa, di un piano di recupero occupazionale con appositi percorsi di politiche attive concordati con la Regione. Le Regioni dovranno richiedere al Ministero l assegnazione delle risorse necessarie entro 15 giorni dall entrata in vigore del decreto in esame. Si tratta di uno dei risultati del confronto con il Ministro del lavoro, che dà una prima risposta nelle sole aree di crisi industriali complesse. La nostra richiesta era di prevedere il beneficio in tutte le aree di crisi, anche in presenza di crisi non complesse. Il Ministro aveva anche annunciato, sempre nelle aree di crisi industriali complesse, un assegno di tipo sociale di 500 euro al mese per i lavoratori con Naspi / mobilità in scadenza, ma al momento dell approvazione definitiva del testo tale norma non è stata inserita, perché le risorse che essa avrebbe assorbito servirebbero a coprire l allargamento della proroga Cigs ad altre aree di crisi. Questo almeno è ciò che si è appreso da contatti informali con il Ministero del lavoro. Ed in effetti sono state aumentate da 85 milioni di euro, (come inizialmente annunciato) a 216 milioni le risorse destinate al finanziamento della norma in commento relativa alla proroga della Cigs, in previsione di un prossimo allargamento dell area di applicazione. Peraltro osserviamo che per assicurare una continuità di sostegno al reddito ai lavoratori delle aree di crisi con indennità di disoccupazione in scadenza è preferibile usare l ASDI, eventualmente adeguandone il funzionamento alla specifiche situazioni da tutelare, anziché creare un nuovo strumento. Pagina 4 di 7

Modifiche al Dlgs 149/15 Agenzia Ispettiva Modificando l art.1, c.4, viene definita l allocazione dell Ispettorato, con una sede centrale in Roma (c/o un immobile Min.Lavoro/Inps/Inail/demaniale) ed un massimo di 80 sedi periferiche. Viene recuperata una lacuna nel testo, inserendo anche l uso non corretto dei tirocini come realtà da contrastare e il rafforzamento della vigilanza anche sul lavoro accessorio (modifiche all art.2 c.2 lett. a ed e). Apprezziamo che siano state opportunamente inserite due tra le fattispecie rispetto alle quali si continua a riscontrare un frequente abuso, cosa richiesta dalle organizzazioni sindacali anche all interno del comitato di vigilanza, rispetto al primo testo. Modifiche al Dlgs 150/15 Anpal e Politiche Attive Modificando l art.1 c.2 lett.e, si procede al recupero, rispetto al regime autorizzativo del Dlgs 276/03 per le attività di intermediazione, di tutte le fattispecie presenti all art. 6 dello stesso decreto. Nel percorso di trasferimento all Anpal, viene mantenuto il contratto di provenienza (ricerca) per i lavoratori di Isfol (modifica all art.4 c.9). Aggiungendo all art.5 il comma 4bis si stabilisce che l Anpal potrà verificare i residui passivi nel Fondo di rotazione (art.9 L.148/93), momentaneamente però esclusivamente rispetto ad impegni assunti prima del decreto correttivo, proporle per il disimpegno grazie ad un decreto ministeriale (lavoro e finanze), quindi destinare (su indicazione del ministero del lavoro ed in gestione a stralcio) il 50% delle risorse disimpegnate ad iniziative di politiche del lavoro. Tra le funzioni di Anpal vengono inserite, modificando l art.9 c.1, le attività di promozione e coordinamento di programmi formativi per i disoccupati, finalizzati al reimpiego, etc. L Isfol verrà d ora in poi chiamato Inapp (Istituto Nazionale per l Analisi delle Politiche Pubbliche), anche in seguito ad un estensione del campo di attività (si aggiunge il comma 3bis all art.10). In attesa del sistema informativo unico, nel nascente sistema unitario verranno inseriti (attraverso specifiche convenzioni) anche tutte i dati in possesso del Miur, delle Regioni e delle P.A., riguardanti le informazioni reddituali (modd. 730, unico e 770, etc.), le banche dati catastali ed immobiliari, oltre a tutte le informazioni contenute nell anagrafe nazionale degli studenti (viene modificato l art.13 aggiungendo il co. 2bis). La comunicazione dello stato di disoccupazione e di conseguenza la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), verranno comunicate (sempre telematicamente) non più al portale unico ma al sistema informativo unitario (modifica all art.19 c.1). Pagina 5 di 7

Modificando gli artt.19, 21 e 23, vengono poi apportate alcune variazioni, più lessicali che sostanziali, rispetto alle norme sulla condizionalità. Viene incrementato di ulteriori 30 milioni di, per il 2016, l importo destinato ai Centri per l Impiego(modifica all art.33 c.1). Viene attribuita all Anpal la vigilanza sui Fondi interprofessionali per la formazione continua che riferisce al Ministero del Lavoro anche ai fini della revoca dell autorizzazione e del commissariamento dei Fondi nel caso in cui venga meno il rilascio dell autorizzazione (modifica all art.118 c.2 della L. 388/2000). Infine, con una modifica all art.32, co.3, per l anno scolastico 2016/2017 si consente l utilizzo delle risorse già destinate all anno scolastico 2015/2016 e non utilizzate, potenziando così la sperimentazione dei percorsi formativi rivolti all apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all alternanza scuola lavoro. Per quanto riguarda i Fondi Interprofessionali, viene confermato che la vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'anpal, come già stabilito nell art.9 del Dlgs 150/15, che però ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro anche ai fini della revoca dell autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell autorizzazione. In generale si tratta di piccoli ritocchi migliorativi, che non cambiano però la sostanza: il modello non deve funzionare sulla carta, deve invece iniziare a funzionare nel concreto, recuperando un ritardo oramai inaccettabile. Attraverso la modifica dell art. 4 comma 9, che prevede il mantenimento del CCNL di provenienza per i lavoratori trasferiti dall Isfol all Anpal, si risolve il problema del c.d. ruolo ad esaurimento che avrebbe decisamente penalizzato i lavoratori in questione creando un blocco altrimenti non recuperabile. Quanto al cambio di nome da Isfol a Inapp, la cosa che ci interessa è che ciò possa rispecchiare davvero un allargamento della mission dell istituto ed una piena valorizzazione delle professionalità in esso presenti. Importante la possibilità, per Anpal, di recuperare eventuali residui (seppur esclusivamente antecedenti all emanazione del decreto correttivo ) sul Fondo di rotazione, ma siamo ancora decisamente lontanissimi dalle quantità di finanziamenti necessari per uscire dalla fase di piccole sperimentazioni a quella di attivazione di politiche attive ed ancor più all allineamento di spesa con gli altri Paesi UE. Positiva l estensione di utilizzo delle banche dati (in prospettiva molto più vicino ad un modello europeo ) per rafforzare l utilizzo del sistema informativo unitario, ma è necessaria una forte accelerazione verso il sistema informativo unico e, da subito, una maggior chiarezza rispetto all interconnessione con le banche dati Inps. Sarebbe utile anche capire se qualcosa è cambiato rispetto all esistenza del Portale Unico. Apprezzabile, come anticipato al tavolo dopo nostra richiesta, l incremento di 30 mil. stanziato per la funzionalità dei Centri per l Impiego, ora attendiamo una fase di rilancio reale della loro mission sia attraverso le sinergie rappresentate nel Dlgs 150, sia nell implementazione di organico Pagina 6 di 7

promessa, sia nell intensa attività di formazione/riqualificazione indispensabile per avviare la Rete ed i nuovi sistemi. Rispetto ai Fondi interprofessionali, la nuova disposizione recupera quanto contenuto nella dizione originaria del Dlgs 118/388 che era stato modificato, per errore meramente tecnico secondo il Governo, dalla nuova dizione del 150/2015. Riteniamo non sussistano particolari elementi di criticità per i Fondi che assicurano corretta gestione e trasparenza nello svolgimento della attività di finanziamento della formazione. Modifiche al Dlgs 151/15 Lavoro delle persone con disabilità Al Capo I del D.lgs.151/15 vengono disposte le seguenti modifiche alla legge n. 68 del 1999 in tema di diritto al lavoro delle persone con disabilità: a) si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ha luogo anche nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari al 60 per cento, oltre che superiore al 60 per cento. b) si lega l importo delle sanzioni di cui all articolo 15 della legge n. 68 del 1999 alla misura del contributo esonerativo previsto, prevedendo che sia il suo quintuplo; c) si chiarisce che per il mancato versamento della sanzione amministrativa comminata in caso di mancato adempimento degli obblighi di assunzione, si applicherà la procedura della diffida e del contestuale obbligo di presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con la persona avviata; d) si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative dovute in caso di ritardato o mancato invio del prospetto informativo sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I correttivi proposti in tema di diritto al lavoro delle persone con disabilità, identici a quanto sin dal principio indicato nello schema di decreto, non fanno altro che procedere nella direzione di operare quella necessaria manutenzione straordinaria alla legge n.68 del 1999, già avviata con il decreto 151. In particolare, la previsione che la sanzione sia un multiplo del contributo esonerativo garantirà che sia in ogni caso di importo superiore e di conseguenza realmente penalizzante. Pagina 7 di 7