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Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Elettronica multimediale / Elettronico multimediale con attestato federale di capacità (AFC) Avamprogetto del 10 febbraio 2012 47006 Elettronica multimediale AFC / Elettronico multimediale AFC Multimediaelektronikerin EFZ / Multimediaelektroniker EFZ Electronicienne en multimédia CFC / Electronicien en multimédia CFC L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), visto l articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale (LFPr); visto l articolo 12 dell ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr), ordina: Sezione 1: Oggetto, orientamento e durata Art. 1 Profilo professionale e orientamento 1 Gli elettronici multimediali di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti: a. progettano e installano impianti trasmittenti e di ricezione per le telecomunicazioni; b. forniscono consulenza tecnica; c. collaudano gli apparecchi, analizzano i guasti e riparano gli apparecchi; d. effettuano lavori di assistenza presso i clienti; e. configurano PC e componenti di rete; f. installano reti domestiche multimediali; g. pianificano ed eseguono l ampliamento di impianti esistenti; h. effettuano lavori di manutenzione e riparazione di reti di trasmissione; i. installano, mettono in servizio e curano la manutenzione di sistemi di sicurezza; j. installano e curano la manutenzione di sistemi di videoconferenza e impianti di sorveglianza; k. organizzano e curano eventi con tecnologia audio-video; l. progettano e installano impianti audio-video per le scuole; m. pianificano, installano e curano la manutenzione di reti domestiche complesse. 2 La formazione di elettronico multimediale di livello AFC prevede i seguenti orientamenti: a. vendita, manutenzione e assistenza; b. installazione e manutenzione di impianti di ricezione e trasmissione; c. ideazione e installazione (tecnica audio-video e tecnica di sicurezza). 3 L orientamento viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell inizio della formazione professionale di base. Art. 2 Durata e inizio 1 La formazione professionale di base dura quattro anni. 2 L inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale. RS... 1 RS 412.10 2 RS 412.101 2011... 1

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze Art. 3 Contenuti formativi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all articolo 4. 2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali. 3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti. Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate: a. analisi e misurazione: 1. sistemi elettronici e fonti di pericolo analizzare apparecchi e circuiti elettronici, misurare i singoli componenti e redigere protocolli di misurazione. Saper spiegare il funzionamento di componenti elettronici. Conoscere i pericoli legati all uso della corrente elettrica e rispettare le norme di sicurezza; 2. sistemi elettronici analizzare apparecchi e circuiti elettronici, misurare i singoli componenti e redigere protocolli di misurazione dettagliati. Saper progettare circuiti semplici e costruirli in base a uno schema elaborato autonomamente; 3. trasmissione di segnali analizzare i possibili mezzi e canali di trasmissione. Impiegare procedure moderne per aumentare la capacità o migliorare la qualità di trasmissione; 4. sistemi digitali progettare semplici circuiti digitali sulla base di descrizioni, costruirli, misurarli e registrarli; 5. procedura di registrazione e riproduzione saper applicare diverse procedure di rilevazione, registrazione, compressione, elaborazione e riproduzione di segnali audio e video e di apparecchi; 6. sistemi audio e video conoscere i principali schemi a blocchi degli impianti audio e video. Saper attribuire i diversi segnali e funzioni ai singoli livelli e conoscere le specifiche tecniche degli apparecchi; b. organizzazione del lavoro e dell apprendimento: 1. ambiente di lavoro, tecnica di apprendimento e di lavoro saper utilizzare e curare la manutenzione di attrezzi, strumenti di misura, macchinari e altri impianti in modo sicuro e a regola d arte. Migliorare la propria tecnica di apprendimento e di lavoro; 2. software standard utilizzare il PC come strumento di lavoro. Avere familiarità con software standard e di settore e utilizzarli in modo efficiente per l organizzazione di procedure aziendali; 3. procedure aziendali e organizzazione comprendere le procedure attuative, applicarle rapidamente e senza spreco di risorse. Analizzare il proprio lavoro; c. vendita e consulenza: 1. apparecchi CE conoscere le caratteristiche di alcuni apparecchi MM, individuare le esigenze dei clienti, comprendere e applicare le innovazioni tecniche; 2. vendita e comunicazione conoscere bene i fondamentali della comunicazione. Presentare e vendere sistemi MM; 3. sistemi ottici e apparecchi di comunicazione comprendere la tecnica degli apparecchi di comunicazione e riconoscere le esigenze d uso a scopo privato e commerciale. Offrire soluzioni innovative per l impiego privato e professionale di dispositivi mobili; d. manutenzione, riparazione e modifica: 1. manutenzione, verifica e sostituzione controllare lo stato dell apparecchio ed eseguire la manutenzione. Verificare la funzionalità e sostituire i blocchi funzionali; 2. adeguamenti e semplici riparazioni eseguire adeguamenti ai sistemi e semplici riparazioni; 2

3. modifiche di sistema e riparazione dei guasti eseguire modifiche alla configurazione degli impianti, localizzare i guasti e ripararli. 4. tecnica e comunicazione in lingua inglese comunicare in modo professionale con il supporto tecnico. Assicurare la riparazione e aggiornare il cliente sull avanzamento della stessa; e. installazione e messa in funzione: 1. impianti di ricezione conoscere le modalità di diffusione e la capacità di ricezione dei diversi canali di trasmissione. Eseguire, misurare e registrare installazioni tecnicamente corrette; 2. sistemi PC-MM 3. reti rispettare gli standard dei sistemi PC-MM. Mantenere e garantire gli standard di qualità in seguito alla compressione di dati. Confrontarsi con i moderni sistemi operativi e software applicativi; valutare i componenti di rete più adatti per collegare PC e apparecchi MM. Installare vari tipi di reti con e senza fili; f. sviluppo e realizzazione di progetti dei clienti: 1. soluzioni di sistema MM comprendere i fondamentali e conoscere le tecnologie degli impianti MM. Integrare i nuovi apparecchi all interno di quelli esistenti tenendo conto della compatibilità; 2. soluzioni di rete per sistemi MM comprendere i fondamentali e conoscere le tecnologie dei sistemi di rete MM. Integrare i nuovi apparecchi all interno di quelli esistenti tenendo conto della compatibilità, della sicurezza e della protezione dei dati; 3. progetti di clienti che prevedono sistemi MM combinati riconoscere le esigenze dei clienti e riuscire a soddisfarle. Mostrare loro l utilità degli apparecchi in commercio e conoscere le condizioni legali generali; 4. progetti di sistemi MM (settimana di progetto) mettere in pratica le proprie capacità organizzative, comunicative e cooperative per realizzare un progetto autonomo; g. comunicazione in una seconda lingua: 1. comunicazione con i clienti in una seconda lingua interagire in maniera semplice con i clienti, p. es. salutare e comprendere le loro richieste; 2. comprensione di documenti redatti in una seconda lingua saper usare apparecchi i cui manuali sono redatti in una seconda lingua. Comprendere descrizioni tecniche scritte in una seconda lingua; 3. redazione di documenti e gestione della corrispondenza quotidiana (in una seconda lingua) leggere e tradurre semplici documenti e istruzioni di servizio; 4. redazione di istruzioni in una seconda lingua saper redigere semplici manuali di istruzione per le apparecchiature in una seconda lingua; 5. comunicazione professionale in una seconda lingua comunicare in modo semplice con clienti e fornitori; 6. gestione dei contatti con i clienti stranieri portare a termine con successo trattative di vendita in una seconda lingua. Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell ambiente Art. 5 1 All inizio e durante la formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell ambiente. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione. Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d insegnamento Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione 1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base. 3

2 L insegnamento scolastico obbligatorio comprende 2205 lezioni. Di queste, 245 sono dedicate all insegnamento dello sport. 3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 15 e massima di 20 giornate di otto ore. Nell ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali. Art. 7 Lingua d insegnamento 1 La lingua d insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. 2 È raccomandato l insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un altra lingua nazionale o in inglese. 3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d insegnamento. Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale Art. 8 Piano di formazione 1 Al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall UFFT. 2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all articolo 4 come segue: a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base; b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro; c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità. 3 Il piano di formazione stabilisce inoltre: a. la struttura curricolare della formazione professionale di base; b. l organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base; c. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell ambiente. 4 Al piano di formazione è allegato l elenco della documentazione concernente l attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione. Art. 9 Cultura generale Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l ordinanza dell UFFT del 27 aprile 2006 3 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall azienda Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori I requisiti professionali minimi ai sensi dell articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità di elettronico multimediale con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento; b. attestato federale di capacità di elettronico multimediale qualificato con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento; c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell elettronico multimediale AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento; d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente; e. diploma di una scuola universitaria professionale e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento; f. titolo accademico con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento. Art. 11 Numero massimo di persone in formazione 1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un azienda se: a. vi è occupato al 100 per cento un formatore adeguatamente qualificato; oppure b. vi sono occupati due formatori adeguatamente qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento. 2 Quando una persona arriva all ultimo anno della formazione professionale di base, un altra persona in formazione può iniziare il tirocinio. 3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 RS 412.101.241 4

4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente. 5 In casi particolari l autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media. Sezione 7: Documentazione dell apprendimento e delle prestazioni Art. 12 Formazione in azienda 1 La persona in formazione tiene una documentazione dell apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda. 2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre. 3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Il rapporto deve essere sottoposto all attenzione della rappresentanza legale (integrazione su richiesta della CSFP). Art. 13 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre. Art. 14 Formazione nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione. Sezione 8: Procedure di qualificazione Art. 15 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se: 1. ha maturato l esperienza di cui all articolo 32 OFPr; 2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell elettronico multimediale AFC; 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l esame finale (art. 17). Art. 16 Oggetto Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all articolo 4. Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente: a. «esame parziale», della durata da sei a dieci ore. L esame ha luogo verso la fine del secondo anno di formazione professionale di base. Sono oggetto d esame lavori professionali di base. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell apprendimento e dei corsi interaziendali; b. lavoro pratico: sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 40 a 120 ore. L esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell apprendimento e dei corsi interaziendali; c. «conoscenze professionali», della durata da quattro a sei ore. L esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un ora; d. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l ordinanza dell UFFT del 27 aprile 2006 4 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d esame. Art. 18 Superamento dell esame finale, calcolo e ponderazione delle note 1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se: a. per il campo di qualificazione «esame parziale» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e 4 RS 412.101.241 5

b. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e c. la media della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» e della nota relativa all insegnamento professionale raggiunge o supera il 4; e d. la nota complessiva raggiunge o supera il 4. 2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dell esame parziale, dei singoli campi di qualificazione dell esame finale e della nota ponderata relativa all insegnamento professionale. Vale la seguente ponderazione: a. esame parziale: 25 per cento; b. lavoro pratico: 25 per cento; c. conoscenze professionali: 15 per cento; d. cultura generale: 20 per cento; e. nota dei luoghi di formazione: 15 per cento. 3 Per nota relativa all insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all insegnamento professionale. Art. 19 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente. 2 Qualora si ripeta l esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note. Art. 20 Caso particolare 1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all insegnamento professionale. 2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione: a. esame parziale: 25 per cento; b. lavoro pratico: 25 per cento; c. conoscenze professionali: 30 per cento; d. cultura generale: 20 per cento. Sezione 9: Attestazioni e titolo Art. 21 1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l attestato federale di capacità (AFC). 2 L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «elettronica multimediale AFC»/«elettronico multimediale AFC». 3 Se l attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell esame finale e, fatto salvo l articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all insegnamento professionale. Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità Art. 22 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione: a. da cinque a sette rappresentanti dell Unione svizzera specialisti radio e televisione (USRT); b. da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni. 2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate. 3 La Commissione si autocostituisce. 4 La Commissione ha i seguenti compiti: a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dall UFFT; 6

b. richiede all UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all articolo 4. Sezione 11: Disposizioni finali Art. 23 1 Sono abrogati: Diritto previgente: abrogazione a. il regolamento del 1 febbraio 2000 5 concernente il tirocinio e l esame finale di tirocinio per elettronici multimediali; b. il programma del 1 febbraio 2000 6 per l insegnamento professionale degli elettronici multimediali; 2 È revocata l approvazione del regolamento del 12 luglio 2001 concernente i corsi d introduzione per elettronici multimediali. Art. 24 Disposizioni transitorie 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di elettronici multimediali prima del 1 gennaio 200[numero] la portano a termine in base al diritto anteriore. 2 Chi ripete l esame finale di tirocinio per elettronici multimediali entro il 31 dicembre 200[numero] viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore. Art. 25 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra il vigore il 1 gennaio 200[numero]. 2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (articoli 15-21) entrano in vigore il 1 gennaio 200[numero]. 3 Le disposizioni concernenti l esame parziale entrano in vigore il [data]. [Data] Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia La Direttrice: 5 FF 2000 2280 6 FF 2000 2280 7

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