AVVERTENZE ALLA SECONDA EDIZIONE AVVERTENZE ALLA TERZA EDIZIONE

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PRESENTAZIONE 1. La progressiva estensione delle materie oggetto del diritto internazionale pattizio a settori sempre più ampi, molti dei quali tradizionalmente oggetto di gelosa riserva a favore degli ordinamenti giuridici degli Stati basti pensare alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana è fenomeno ben noto e di immediata evidenza nella vita giuridica internazionale contemporanea. Egualmente immediata è la constatazione, che vi si collega, che praticamente nessun settore dell ordinamento giuridico interno rimane ormai sottratto agli effetti, diretti o almeno indiretti, della normativa inter na zio nale convenzionale. Si tratta di un processo che non accenna certo ad arrestarsi ma anzi si arricchisce di continuo, come dimostra tra l altro l esperienza degli ultimi anni a pro posito dell istituzione di importanti strumenti giurisdizionali o quasi-giurisdizionali per la soluzione di controversie relative a trattati di recente entrata in vigore, o la modi fi ca zione di strumenti relativi a trattati già in vigore da tempo, che disciplinano settori di fondamentale rilevanza per la vita di relazione internazionale quali il diritto del mare o del commercio internazionale e la protezione dei diritti fondamentali. Sia sotto il profilo della necessità dell applicazione da parte del giudice interno, sia sotto quello del l ap plicazione da parte di organi internazionali e del rilievo che la competenza di tali organi viene ad acquistare, la normativa convenzionale assume sempre maggiore rilevanza concreta e diviene via via più presente anche nell esperienza giuridica in ter na. In tale esperienza, peraltro, è facile constatare come la materia del diritto internazionale pubblico continui ad essere spesso avvertita dagli operatori giuridici come astratta e lontana. Da una parte, chi vi si accosta per la prima volta negli studi uni versitari non acquista l abitudine a misurarsi sui testi, ma si limita ad assorbirne le nozioni di base dai soli manuali, nell ambito limitato che il corso istituzionale può coprire. Dall altra, la conoscenza adeguata della normativa internazionale convenzionale presenta obiettive difficoltà per diverse, e del resto ben note, ragioni. Anzitutto, non è agevole la stessa accessibilità alle fonti, che richiede la consultazione di molti anni di Gazzetta Ufficiale o di riviste specializzate. Inoltre, data la scarsa diffusione interna zionale della lingua italiana, i testi di un trattato multilaterale facenti fede secondo l art. 33 della Convenzione di Vienna non comprendono che assai raramente quello italiano: di qui il problema di acquisirne una traduzione attendibile. Tale, purtroppo, non può spesso essere considerata quella non ufficiale normalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Infine, ancora più ardua è l acquisizio - ne dei dati relativi al vigore interna zio nale dei trattati, agli Stati che ne sono parti, al momento in cui ciascuno di questi lo è divenuto a seguito di ratifica o adesione, per non dire di quelli riguardanti eventuali dichiarazioni e riserve e di altre informazioni pure rilevanti per l applicazione del testo convenzionale (come, ad esempio, l ambito territoriale di applicazione, i fenomeni di successione e via dicendo). Si tratta di dati che dovrebbero, in base alla legge 11 dicembre 1984, n. 839, venire forniti da una pubblicazione annuale della Gazzetta Ufficiale, che peraltro, a prescindere dai ritardi con i quali viene diffusa, è anch essa di non facile accessibilità. Una situazione del genere, del tutto contrastante con la facilità di informazione e di accesso che dovrebbe accompagnare la crescente incidenza interna delle norme internazionali, è naturalmente di grave pregiudizio per l adeguata conoscenza delle norme convenzionali applicabili, che è a sua volta premessa necessaria per la corretta e completa appli-

XII PRESENTAZIONE cazione di quelle norme. La possibilità di acquisire con facilità l insieme degli elementi necessari per la corretta determinazione del significato e della portata delle norme convenzionali, quali applicabili nell ambito dell ordinamento interno, rimane così, in pratica, limitata alla cerchia degli specialisti del diritto internazionale. Questo insieme di fattori concorre a creare la diffusa percezione della materia come affare riservato a coloro che gestiscono i rapporti internazionali dello Stato, che interessa soltanto da lontano l operatore giuridico interno. La raccolta che viene qui presentata intende anzitutto costituire uno strumento per una migliore conoscenza di una serie di testi di base del diritto internazionale attuale. Oltre a fornire a coloro che intraprendano lo studio di tale diritto una essenziale base positiva, essa mira a porre a disposizione degli operatori giuridici una selezione di testi accompagnata dall insieme dei dati richiesti per la corretta applicazione delle relative norme nell ambito dell ordinamento giuridico interno. 2. La raccolta riunisce una serie di testi, nella grande maggioranza convenzionali, relativi ad alcuni tra i più importanti settori dell ordinamento internazionale. Si è rinunciato a qualsiasi pretesa di completezza, priva di senso di fronte all ampiezza delle materie suscettibili di essere da esso disciplinate, per cercare di offrire al lettore una selezione, capace di fornire una visione d insieme sufficientemente esauriente dei settori prescelti. Questi riguardano la struttura organizzativa generale del sistema, il modo in cui esso disciplina le proprie essenziali funzioni, l esercizio dei poteri degli Stati nei vari spazi nei quali essi si esercitano e le relative limitazioni, la tutela dei diritti fondamentali della persona umana. La raccolta non comprende invece, se non in modo del tutto indiretto, le materie del diritto internazionale penale e del diritto internazionale privato e processuale. Pur con gli inevitabili elementi di arbitrarietà insiti in qualsiasi scelta di questo tipo, è sembrato che la selezione operata sia idonea ad offrire un quadro generale sufficientemente esteso e significativo ed a consentire una visione d insieme della normativa considerata, anche nella prospettiva della sua incidenza sulla disciplina dell ordinamento interno. La grande maggioranza dei testi raccolti riguarda trattati internazionali in vigore (non necessariamente, però, in vigore anche per l Italia). Accanto a questi sono stati inclusi nella raccolta alcuni altri atti in considerazione del significato che ad essi può venire attribuito nell ambito della ricostruzione delle norme vigenti in un determinato settore. Si tratta in particolare, di una Dichiarazione di principi dell Assemblea generale delle Nazioni Unite e di taluni Progetti di articoli approvati dalla Commissione del diritto internazionale, che possono essere utilmente letti in connessione con determinati testi convenzionali, anche in quanto intesi ad illustrare il contenuto di norme generali (come, ad esempio, la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli fra gli Stati), oppure in quanto rappresentano il risultato dell opera intesa alla codificazione del diritto internazionale pubblico in alcuni importanti settori, nei quali ancora mancano trattati in vigore (come, soprattutto, il Progetto di articoli sul diritto della responsabilità internazionale). 3. I testi sono stati riprodotti integralmente, senza omettere le clausole finali né alcun altra parte di essi. Al fine di contribuire, nella prospettiva indicata all inizio, alla conoscenza più ampia possibile delle norme internazionali raccolte, essi sono stati sempre forniti in lingua italiana, mentre si è dovuto rinunciare a riportare anche almeno uno dei testi autentici, come certamente sarebbe stato utile, allo scopo di non aumentare eccessivamente la mole della pubblicazione. Il luogo di pubblicazione dei testi autentici viene indicato, comunque, nelle schede comprese nella seconda parte dell opera. Le traduzioni italiane, prive di carattere ufficiale, sono riprese a volte da quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, ma in questo caso sempre rivedute ad opera dei curatori della raccolta; al-

PRESENTAZIONE XIII tre volte, sono state invece effettuate direttamente. I testi autentici sono naturalmente quelli, e soltanto quelli, indicati come tali nell apposita clausola di ciascun trattato. Nonostante la migliore attenzione, non può essere esclusa la presenza nelle traduzioni di inesattezze o lacune, per la segnalazione delle quali i curatori saranno grati ai lettori in vista di eventuali future edizioni della raccolta. La riproduzione dei testi è stata effettuata uniformando interamente i relativi criteri redazionali, e così premettendo al testo di ciascun articolo la relativa espressione in forma completa ed in carattere tondo, seguita dalla rubrica, ove esista, in carattere corsivo. 4. Nella seconda parte della raccolta sono pubblicate, per ciascuno dei trattati pubblicati, delle schede che riassumono tutti i dati rilevanti al fine della determinazione della vigenza del trattato, degli Stati che ne sono parti, della data di deposito della ratifica o di adesione per ciascuno di questi. Sono, inoltre, indicati gli estremi del provvedimento italiano di esecuzione, il luogo di pubblicazione del testo e l esistenza di riserve, dichiarazioni od obiezioni. Il testo di queste, peraltro, è stato pubblicato solo per quanto riguarda riserve o dichiarazioni formulate dall Italia. L importanza essenziale di questi dati al fine dell esatta determinazione delle norme internazionali applicabili e del loro ambito non ha bisogno di essere ulteriormente sottolineata. Qui va aggiunto che l aggiornamento è stato curato, per la grande maggioranza dei trattati riprodotti, sino al 1 giugno 1998; e che la precisione dei dati è stata controllata, con tutta la cura possibile, sia sulle pubblicazioni, italiane e straniere, disponibili, sia direttamente attraverso informazioni richieste al depositario dei singoli trattati, ponendo poi a raffronto i dati così ottenuti. Le avvertenze utili per la consultazione delle schede sono elencate all inizio della parte seconda. I curatori si augurano che i dati così riuniti contribuiscano a fornire un quadro completo e preciso delle condizioni di operatività degli accordi raccolti nella pubblicazione, concorrendo così ad una loro corretta conoscenza ed applicazione nell ambito del sistema giuridico italiano. R.L.-F.P.

AVVERTENZE ALLA SECONDA EDIZIONE La presente edizione comprende un nuovo settore dedicato al Diritto internazionale penale, che riproduce gli Statuti del Tribunale per la ex-jugoslavia, per il Rwanda e della Corte penale internazionale. Per il resto, sono state introdotte alcune modifiche minori nella composizione dei settori dei Diritti umani. AVVERTENZE ALLA TERZA EDIZIONE La presente edizione dell opera riproduce alla voce Illecito internazionale gli articoli elaborati in seno alla Commissione del diritto internazionale ed approvati nella sua sessione del 23 aprile-1 giugno, 2 luglio-10 agosto 2001 in sostituzione del Progetto del 1996. Sono stati riportati anche i Protocolli numeri 12 e 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali, anche se non ancora in vigore. Si è provveduto, infine, ad integrare gli Statuti del Tribunale per la ex-jugoslavia e per il Rwanda con le modifiche approvate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione del 17 maggio 2000. AVVERTENZE ALLA QUARTA EDIZIONE La presente edizione dell opera riproduce alla voce Immunità degli Stati la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (New York, 2 dicembre 2004), in sostituzione del Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale avente il medesimo oggetto, ed alla voce Diritti umani il Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali (Strasburgo, 13 maggio 2004), anche se entrambi gli accordi non sono ancora in vigore. Lo Statuto del Tribunale per la ex-jugoslavia è stato ulteriormente integrato con le modifiche derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1411 (2002), n. 1431 (2002), 1481 (2003), n. 1597 (2005) e n. 1660 (2006). Le schede recanti lo status delle convenzioni sono state aggiornate al giugno 2006.

XVI AVVERTENZE AVVERTENZE ALLA QUINTA EDIZIONE La presente edizione dell opera comprende una nuova voce Terrorismo, crimine organizzato transnazionale e atti illeciti contro la sicurezza, in cui sono riprodotte la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo (New York, 9 dicembre 1999) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (New York, 15 novembre 2000), non incluse nelle precedenti edizioni, unitamente alla Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988) e al Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988), nonché alla Convenzione relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili (Tokyo, 14 settembre 1963), alla Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili (L Aja, 16 dicembre 1970), alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile (Montreal, 23 settembre 1971) e al Protocollo per la repressione degli atti di violenza negli aeroporti destinati all aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988), in precedenza riprodotti, rispettivamente, alla voce Territorio, mare, spazio aereo ed extratmosferico e alla voce Navigazione aerea. Alla voce Diritti umani il testo della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950) è stato integrato con le modifiche apportate dal Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione (Strasburgo, 13 maggio 2004), entrato in vigore il 1 giugno 2010. Le schede recanti lo status delle convenzioni sono state aggiornate al 28 settembre 2010. AVVERTENZE ALLA SESTA EDIZIONE La presente edizione dell opera riproduce alla voce Diritti umani il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (New York, 18 dicembre 2002), ed alla voce Risoluzione delle controversie la Convenzione per la risoluzione pacifica delle controversie (L Aja, 18 ottobre 1907) e la Convenzione per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e nazionali di altri Stati (Washington, 18 marzo 1965). Le schede recanti lo status delle convenzioni sono state aggiornate al 15 giugno 2013.

AVVERTENZE XVII AVVERTENZE ALLA SETTIMA EDIZIONE La presente edizione dell opera riproduce alla voce Diritti umani il Protocollo facoltativo al Patto sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 10 dicembre 2008) e il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione delle comunicazioni (New York, 19 dicembre 2011). È stato altresì riportato, alla voce Illecito internazionale, il Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali della Commissione del diritto internazionale (2011). Le schede recanti lo status delle convenzioni sono state aggiornate al 3 marzo 2016.

Parte I TESTI

Carta delle Nazioni Unite (San Francisco, 26 giugno 1945) NOI POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, DECISI a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, E PER TALI FINI a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l uno con l altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l accettazione di principi e l istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, ABBIAMO RISOLUTO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINI. In conseguenza, i nostri rispettivi governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato la presente Carta delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite. Capitolo I FINI E PRINCIPI Articolo 1 I fini delle Nazioni Unite sono: 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace; 2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell eguaglianza dei diritti e dell auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale; 3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione; 4. Costituire un centro per il coordinamento dell attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni. Articolo 2 L Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi: 1. L Organizzazione è fondata sul principio della sovrana uguaglianza di tutti i suoi Membri. 2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti ed i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità alla presente Carta. 3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. 4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall uso della forza, sia contro l integrità territoriale o l indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. 5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendano in conformità alle disposizioni della presente Carta, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendano un azione preventiva o coercitiva. 6. L Organizzazione deve fare in modo che gli Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

4 TESTI 7. Nessuna disposizione della presente Carta autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione della presente Carta; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII. Capitolo II MEMBRI DELL ORGANIZZAZIONE Articolo 3 Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942, firmino la presente Carta e la ratifichino in conformità all articolo 110. Articolo 4 1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi della presente Carta e che, a giudizio dell Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo. 2. L ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza. Articolo 5 Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di sicurezza, un azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza. L esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di sicurezza. Articolo 6 Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi enunciati nella presente Carta può essere espulso dall Organizzazione da parte dell Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza. Capitolo III ORGANI Articolo 7 1. Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: una Assemblea generale, un Consiglio di sicurezza, un Consiglio economico e sociale, un Consiglio di amministrazione fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia ed un Segretariato. 2. Potranno essere istituiti, in conformità alla presente Carta, quegli organi sussidiari che si rivelassero necessari. Articolo 8 Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di eguaglianza. Composizione Capitolo IV ASSEMBLEA GENERALE Articolo 9 1. L Assemblea generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite. 2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell Assemblea generale. Funzioni e poteri Articolo 10 L Assemblea generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini della presente Carta, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dalla presente Carta o, salvo quanto disposto dall articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di sicurezza, o agli uni ed all altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti. Articolo 11 1. L Assemblea generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali princìpi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di sicurezza, sia agli uni ed all altro. 2. L Assemblea generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell articolo 12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un azione deve essere deferita al Consiglio di sicurezza da parte del-

CARTA DELLE NAZIONI UNITE 5 l Assemblea generale, prima o dopo la discussione. 3. L Assemblea generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. 4. I poteri dell Assemblea generale stabiliti in quest articolo non limitano la portata generale dell articolo 10. Articolo 12 1. Durante l esercizio da parte del Consiglio di sicurezza delle funzioni assegnategli dalla presente Carta, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l Assemblea generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di sicurezza. 2. Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di sicurezza, informa l Assemblea generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di sicurezza ed informa del pari l Assemblea generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l Assemblea generale non è in sessione, non appena il Consiglio di sicurezza cessi dal trattare tali questioni. Articolo 13 1. L Assemblea generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di: a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione; b) sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione. 2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell Assemblea generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1b) sono stabiliti nei capitoli IX e X. Articolo 14 Subordinatamente alle disposizioni dell articolo 12, l Assemblea generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni della presente Carta che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni Unite. Articolo 15 1. L Assemblea generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. 2. L Assemblea generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite. Articolo 16 L Assemblea generale adempie quelle funzioni concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai capitoli XII e XIII, compresa l approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche. Articolo 17 1. L Assemblea generale esamina ed approva il bilancio dell Organizzazione. 2. Le spese dell Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall Assemblea generale. 3. L Assemblea generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all articolo 57 ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni. Votazione Articolo 18 1. Ogni Membro dell Assemblea generale dispone di un voto. 2. Le decisioni dell Assemblea generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di sicurezza, l elezione dei Membri del Consiglio economico e sociale, l elezione di Membri del Consiglio di amministrazione fiduciaria a norma del paragrafo 1c) dell articolo 86, l ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio. 3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

6 TESTI Articolo 19 Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all Organizzazione non ha voto nell Assemblea generale se l ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L Assemblea generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà. Procedura Articolo 20 L Assemblea generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite. Articolo 21 L Assemblea generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione. Articolo 22 L Assemblea generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l adempimento delle sue funzioni. Composizione Capitolo V CONSIGLIO DI SICUREZZA Articolo 23 1. Il Consiglio di sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d America sono Membri permanenti del Consiglio di sicurezza. L Assemblea generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini della Organizzazione ed inoltre ad un equa distribuzione geografica. 2. I Membri non permanenti del Consiglio di sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all aumento da undici a quindici del numero dei Membri del Consiglio di sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili. 3. Ogni Membro del Consiglio di sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio. Funzioni e poteri Articolo 24 1. Al fine di assicurare un azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e riconoscono che il Consiglio di sicurezza, nell adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome. 2. Nell adempimento di questi compiti il Consiglio di sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai princìpi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di sicurezza per l adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XIIX. 3. Il Consiglio di sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all esame dell Assemblea generale. Articolo 25 I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di sicurezza in conformità alle disposizioni della presente Carta. Articolo 26 Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di sicurezza ha il compito di formulare, con l ausilio del Comitato di stato maggiore previsto dall articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti. Votazione Articolo 27 1. Ogni Membro del Consiglio di sicurezza dispone di un voto. 2. Le decisioni del Consiglio di sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri. 3. Le decisioni del Consiglio di sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti; tuttavia nelle decisioni previste dal capitolo VI e dal paragrafo 3 dell articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.