Convenzione europe sull oproduzione inemtogrfi Strsurgo, 2 ottore 1992 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Serie dei Trttti Europei - n 147 Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ e gli ltri Stti ontrenti dell Convenzione ulturle europe, firmtri dell presente Convenzione, onsiderndo he lo sopo del Consiglio d Europ onsiste nel relizzre un più strett unione tr i suoi memri l fine di slvgurdre e di promuovere gli ideli e i prinipi he ostituisono il loro ptrimonio omune; onsiderndo he l liertà di rezione e l liertà di espressione ostituisono elementi fondmentli di questi prinipi; onsiderndo he l tutel dell diversità ulturle dei differenti Pesi europei è uno degli sopi dell Convenzione ulturle europe; onsiderndo he l oproduzione inemtogrfi, strumento di rezione e di espressione dell diversità ulturle su sl internzionle, deve essere rfforzt; preoupti dello sviluppo di questi prinipi e riordndo le romndzioni del Comitto dei Ministri sul inem e sui mezzi udiovisivi, in prtiolre l Romndzione n. R (86) 3 sull promozione dell produzione udiovisiv in Europ; rionosendo he l rezione del Fondo europeo di sostegno ll oproduzione e ll diffusione di opere inemtogrfihe e udiovisive, Eurimges, si doper per inorggire l oproduzione inemtogrfi europe e he un nuovo impulso è stto dto in questo modo llo sviluppo delle oproduzioni inemtogrfihe in Europ; deisi rggiungere questo oiettivo ulturle grzie d uno sforzo omune per resere l produzione e definire delle regole degundosi ll insieme delle oproduzioni inemtogrfihe multilterli europee; onsiderndo he l dozione di regole omuni tende diminuire le restrizioni ed fvorire l ooperzione europe nell mito delle oproduzioni inemtogrfihe, hnno onvenuto qunto segue:
Cpitolo I Disposizioni generli Artiolo 1 Sopo dell Convenzione Le Prti dell presente Convenzione s impegnno d inorggire lo sviluppo dell oproduzione inemtogrfi europe, onformemente lle disposizioni seguenti. Artiolo 2 Cmpo d pplizione 1 L presente Convenzione disiplin le relzioni tr le Prti nell mito delle oproduzioni multilterli he hnno origine sul territorio delle Prti ontrenti. 2 L presente Convenzione si ppli: lle oproduzioni he ssoino lmeno tre oproduttori he risiedono in tre Prti diverse dell Convenzione; e lle oproduzioni he ssoino lmeno tre oproduttori he risiedono in tre Prti differenti dell Convenzione nonhé uno o più oproduttori he non risiedono in quest ultime. L prteipzione omplessiv dei oproduttori he non risiedono nelle Prti dell Convenzione non può tuttvi superre il 30 per ento del osto totle dell produzione. In ogni so, l presente Convenzione si ppli soltnto ondizione he l oper oprodott rispond ll definizione di oper inemtogrfi europe ome speifito ll rtiolo 3 prgrfo 3, riportto qui di seguito. 3 Le disposizioni degli ordi ilterli onlusi tr le Prti dell presente Convenzione restno ppliili lle oproduzioni ilterli. Nel so delle oproduzioni multilterli, le disposizioni ontenute nell presente Convenzione prevlgono su quelle degli ordi ilterli onlusi tr le Prti dell Convenzione. Le disposizioni onernenti le oproduzioni ilterli restno in vigore, se esse non ontrstno on le disposizioni dell presente Convenzione. 4 In so di ssenz di un ordo he disiplini le relzioni ilterli di oproduzione tr due Prti ontrenti dell presente Convenzione, ess si ppli nhe lle oproduzioni ilterli, slvo se un delle Prti in questione h espresso un riserv, lle ondizioni previste dll rtiolo 20. Artiolo 3 Definizioni Ai fini dell presente Convenzione: il termine «oper inemtogrfi» design le opere di qulsisi durt e su qulsisi supporto, in prtiolre le opere inemtogrfihe di fition, di nimzione ed i doumentri, onformemente lle disposizioni reltive ll industri inemtogrfi esistente in isun Prte interesst, destinti d essere diffusi nelle sle inemtogrfihe; il termine «oproduttori» design le soietà di produzione inemtogrfi o i produttori he risiedono nelle Prti ontrenti dell presente Convenzione e sono legti d un ontrtto di oproduzione; 2
d il termine «oper inemtogrfi europe» design le opere inemtogrfihe he rispondono lle ondizioni definite nell llegto II, prte integrnte dell presente Convenzione; il termine «oproduzione multilterle» design un oper inemtogrfi prodott d lmeno tre oproduttori, ome definiti ll rtiolo 2 prgrfo 2, preedentemente riportto. Cpitolo II Norme ppliili lle oproduzioni Artiolo 4 Assimilzione i film nzionli 1 Le opere inemtogrfihe europee relizzte in oproduzione multilterle e ontemplte dll presente Convenzione fruisono pieno diritto dei vntggi ordti i film nzionli in virtù delle disposizioni legisltive e regolmentri in vigore in isun Prte dell presente Convenzione prteipnte ll oproduzione in questione. 2 I vntggi sono ordti isun oproduttore dll prte in ui esso risiede, lle ondizioni ed entro i limiti previsti dlle disposizioni legisltive e regolmentri di quest Prte e in onformità lle disposizioni dell presente Convenzione. Artiolo 5 Modlità d mmissione l regime di oproduzione 1 Ogni oproduzione di opere inemtogrfihe deve essere pprovt dlle utorità ompetenti delle Prti in ui risiedono i oproduttori, dopo l onsultzione tr loro e onformemente lle modlità fisste nell llegto I he è prte integrnte dell presente Convenzione. 2 Le rihieste di mmissione l regime di oproduzione sono stilite, in vist dell loro pprovzione d prte delle utorità ompetenti, seondo le disposizioni dell proedur di presentzione delle domnde fisste nell llegto I. Quest pprovzione è irrevoile, slvo in so di mnto rispetto degli impegni inizili in mteri rtisti, eonomi e teni. 3 I progetti rttere mnifestmente pornogrfio, quelli he initno ll violenz o quelli he offendono pertmente l dignità umn non possono essere mmessi l regime di oproduzione. 4 I enefii previsti dll oproduzione sono ordti i oproduttori reputti di possedere un orgnizzzione teni e finnziri degut nonhé qulifihe professionli suffiienti. 5 Ogni Stto ontrente indi quli sono le utorità ompetenti menzionte l prgrfo 2 medinte un dihirzione ftt l momento dell firm o del deposito dello strumento di rtifi, di ettzione, di pprovzione o di desione. Tle dihirzione può essere modifit in qulsisi momento suessivo. Artiolo 6 Proporzioni dei rispettivi pporti dei oproduttori 1 Nel so di un oproduzione multilterle, l prteipzione minoritri non può essere inferiore l 10 per ento e l prteipzione mggioritri non può superre il 70 per ento del osto totle di produzione dell oper inemtogrfi. Qulor l prteipzione più deole fosse inferiore l 20 per ento, l Prte interesst può pplire disposizioni tendenti ridurre o impedire l esso i menismi nzio-nli di sostegno ll produzione. 3
2 Qulor l presente Convenzione fungesse d ordo ilterle tr due Prti lle ondizioni previste dll rtiolo 2 prgrfo 4, l prteipzione minoritri non potrà essere inferiore l 20 per ento e l prteipzione mggioritri non dovrà superre l 80 per ento del osto totle dell produzione dell oper inemtogrfi. Artiolo 7 Diritti dei oproduttori 1 Il ontrtto di oproduzione deve grntire isun oproduttore l oproprietà del negtivo originle dell immgine e del suono. Il ontrtto inluderà un disposizione intes grntire he il negtivo originle veng depositto in un luogo selto di omune ordo di oproduttori e he si loro essiile. 2 Il ontrtto di oproduzione deve grntire isun oproduttore il diritto un internegtivo o qulsisi ltro tipo di supporto he onsent l riproduzione. Artiolo 8 Prteipzione teni e rtisti 1 L pporto di isun oproduttore deve omportre tegorimente un prteipzione teni e rtisti effettiv. In line di mssim, e nel rispetto degli olighi internzionli he legno le Prti ontrenti, l pporto dei oproduttori onsistente in personle retivo, tenio e rtistio nonhé in interpreti e in industrie tenihe deve essere proporzionle l loro investimento. 2 Con riserv degli olighi internzionli he legno le Prti ontrenti e delle esigenze dell seneggitur, il personle he ompone l squdr ddett lle riprese del film deve provenire dgli Stti ontrenti dell oproduzione; in line di mssim l postproduzione si effettuerà in uno di questi Stti. Artiolo 9 Coproduzioni finnzirie 1 In derog lle disposizioni dell rtiolo 8 e in onformità lle disposizioni speifihe e i limiti fissti nelle disposizioni in vigore nelle Prti, possono essere mmesse l enefiio dell presente Convenzione le oproduzioni he rispondono lle ondizioni seguenti: d inludere un o più prteipzioni minoritrie he potreero essere limitte ll mito finnzirio, onformemente l ontrtto di oproduzione, ondizione he isun Prte nzionle non si né inferiore l 10 per ento né superiore l 25 per ento dei osti di produzione; inludere un oproduttore mggioritrio he pporti un prteipzione teni e rtisti effettiv e he soddisfi le ondizioni rihieste per fr sì he l oper inemtogrfi veng rionosiut qule lvoro nzionle nel suo Pese; promuovere l ffermrsi dell identità europe; e essere oggetto dei ontrtti di oproduzione he implino disposizioni reltive ll riprtizione delle entrte. 2 Il regime di oproduzione srà ordto lle oproduzioni finnzirie solo dopo l utorizzzione, oness so per so dlle utorità ompetenti, tenuto onto delle disposizioni dell rtiolo 10 riportto qui di seguito. Artiolo 10 Equilirio generle degli smi 1 Un equilirio generle deve essere mntenuto negli smi inemtogrfii tr le Prti ontrenti per qunto rigurd si l mmontre omplessivo degli investimenti he le prteipzioni rtistihe e tenihe lle opere inemtogrfihe relizzte in oproduzione. 4
2 Se un Prte onstt, dopo un periodo rgionevole di tempo, un defiit nei suoi rpporti di oproduzione on un o più Prti può suordinre, per rgioni legte ll tutel dell su identità ulturle, il suo onsenso d un futur oproduzione l ripristino dell equilirio nelle sue relzioni inemtogrfihe on tle o tli Prti. Artiolo 11 Entrt e soggiorno Nel qudro dell legislzione e dell regolmentzione nonhé degli olighi internzionli in vigore, isun Prte filit l entrt e il soggiorno nonhé l onessione dei permessi di lvoro sul suo territorio l personle tenio e rtistio delle ltre Prti he prteipno ll oproduzione. Inoltre, isun Prte onsente l importzione temporne e l riesportzione del mterile neessrio ll produzione e ll distriuzione delle opere inemtogrfihe relizzte nel qudro dell presente Convenzione. Artiolo 12 Indizione dei Pesi oproduttori 1 Le opere inemtogrfihe relizzte in oproduzione devono essere presentte on l indizione dei Pesi oproduttori. 2 Quest indizione deve figurre hirmente nei titoli di test e di od, nell puliità ommerile e nel mterile promozionle delle opere inemtogrfihe e l momento dell loro presentzione. Artiolo 13 Esportzione Se un oper inemtogrfi relizzt in oproduzione è esportt in un Pese dove le importzioni di opere inemtogrfihe sono ontingentte e un delle Prti ontrenti non dispone dell lier entrt delle sue opere inemtogrfihe nel Pese importtore: l oper inemtogrfi è ggiunt in line di mssim l ontingente del Pese l ui prteipzione è mggioritri; nel so in ui un oper inemtogrfi omport un prteipzione ugule dei differenti Pesi, l oper inemtogrfi è ttriuit l ontin-gente del Pese he h le migliori possiilità di esportzione nel Pese d importzione; se l ttriuzione non può essere effettut seondo le disposizioni fisste lle lettere e di ui sopr, l oper inemtogrfi è ttriuit l ontingente dell Prte he fornise il regist. Artiolo 14 Lingue Al momento dell mmissione l regime di oproduzione, l utorità ompetente di un Prte può esigere dl oproduttore he risiede in quest ultim un versione finle dell oper inemtogrfi in un delle lingue di quest Prte. Artiolo 15 Festivl A meno he i oproduttori deidno ltrimenti, le opere inemtogrfihe oprodotte sono presentte i festivl internzionli dll Prte in ui risiede il oproduttore mggioritrio oppure, nel so delle prteipzioni finnzirie pritetihe, dll Prte ontrente he fornise il regist. 5
Cpitolo III Disposizioni finli Artiolo 16 Firm, rtifi, ettzione, pprovzione 1 L presente Convenzione è pert ll firm degli Stti memri del Consiglio d Europ e degli ltri Stti, Prti ontrenti dell Convenzione ulturle europe he possono onsentire d essere vinolti medinte: l firm senz riserv di rtifi, ettzione o pprovzione; oppure l firm on riserv di rtifi, ettzione o pprovzione, seguit d rtifi, ettzione o pprovzione. 2 Gli strumenti di rtifi, ettzione o pprovzione srnno depositti presso il Segretrio generle del Consiglio d Europ. Artiolo 17 Entrt in vigore 1 L Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese suessivo ll sdenz di un periodo di tre mesi dll dt in ui inque Stti, tr ui lmeno quttro Stti memri del Consiglio d Europ, vrnno espresso il loro onsenso d esserne vinolti, onformemente lle disposizioni fisste ll rtiolo 16. 2 Per ogni Stto firmtrio he esprimerà ulteriormente il suo onsenso d essere vinolto dll Convenzione, quest ultim entrerà in vigore il primo giorno del mese suessivo ll sdenz di un periodo di tre mesi dll dt dell firm o del deposito dello strumento di rtifi, ettzione o pprovzione. Artiolo 18 Adesione degli Stti non memri 1 Dopo l entrt in vigore dell presente Convenzione, il Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ potrà invitre qulsisi Stto europeo non memro del Consiglio nonhé l Comunità eonomi europe d derire ll presente Convenzione, medinte un deisione pres dll mggiornz previst ll rtiolo 20d dello Sttuto del Consiglio d Europ, e ll unnimità dei rppresentnti degli Stti ontrenti he hnno diritto d un seggio nel Comitto dei Ministri. 2 Per isuno Stto derente o per l Comunità eonomi europe, in so di desione, l Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese suessivo ll sdenz di un periodo di tre mesi dll dt di deposito dello strumento di desione presso il Segretrio generle del Consiglio d Europ. Artiolo 19 Clusol territorile 1 Ogni Stto può, l momento dell firm o del deposito del suo strumento di rtifi, ettzione, pprovzione o desione, indire il territorio o i territori ui pplire l presente Convenzione. 2 Ogni Prte può, in qulsisi momento suessivo, medinte un dihirzione indirizzt l Segretrio generle del Consiglio d Europ, estendere l pplizione dell presente Convenzione qulsisi ltro territorio designto nell dihirzione. L Convenzione entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese suessivo ll sdenz di un periodo di tre mesi dll dt di rievimento dell dihir-zione d prte del Segretrio generle. 6
3 Ogni dihirzione ftt i sensi dei due preedenti prgrfi può essere ritirt, per qunto rigurd isun territorio indito in tle dihirzione, medinte notifi indirizzt l Segretrio generle. Il ritiro h effetto dl primo giorno del mese suessivo ll sdenz di tre mesi dll dt di rievimento dell notifi d prte del Segretrio generle. Artiolo 20 Riserve 1 Cisuno Stto può, l momento dell firm o del deposito del suo strumento di rtifi, ettzione, pprovzione o desione, dihirre he l rtiolo 2 prgrfo 4 non si pplito nelle sue relzioni ilterli di oproduzione on un o più Prti. Inoltre, ogni Stto può riservrsi il diritto di fissre un prteipzione mssim divers d quell stilit ll rtiolo 9 prgrfo 1. Non è mmess ltr riserv. 2 Cisun Prte he h formulto un riserv onformemente l prgrfo preedente può ritirrl ompletmente o in prte, indirizzndo un notifi l Segretrio generle del Consiglio d Europ. Il ritiro h effetto dll dt di rievimento dell notifi d prte del Segretrio generle. Artiolo 21 Denuni 1 Cisun Prte può, in qulsisi momento, denunire l presente Convenzione indirizzndo un notifi l Segretrio generle del Consiglio d Europ. 2 L denuni h effetto dl primo giorno del mese suessivo ll sdenz di sei mesi dll dt di rievimento dell notifi d prte del Segretrio generle. Artiolo 22 Notifihe Il Segretrio generle del Consiglio d Europ notifiherà gli Stti memri del Consiglio nonhé isuno Stto e ll Comunità eonomi europe he hnno derito ll presente Convenzione o he sono stti invitti frlo: ogni firm; il deposito di ogni strumento di rtifi, ettzione, pprovzione o desione; ogni dt di entrt in vigore dell presente Convenzione, onformemente i suoi rtioli 17, 18 e 19; d ogni dihirzione ftt onformemente ll rtiolo 5 prgrfo 5; e ogni denuni notifit onformemente ll rtiolo 21; f ogni ltro tto, notifi o omunizione in relzione ll presente Convenzione. In fede di he, i sottosritti, deitmente utorizzti questo sopo, hnno firmto l presente Convenzione. Ftt Strsurgo il 2 ottore 1992, in frnese e inglese, le due versioni fenti ugulmente fede, in un solo esemplre he srà depositto presso gli rhivi del Consiglio d Europ. Il Segretrio generle del Consiglio d Europ ne trsmetterà opie ertifite onformi isuno degli Stti menzionti nell rtiolo 16 prgrfo 1 nonhé d ogni Stto e ll Comunità eonomi europe invitti d derire ll presente Convenzione. 7