QUADRO ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE ASPETTI GENERALI Il quadro ST deve essere utilizzato per elencare i dati relativi alle ritenute operate ed ai relativi versamenti. Soggetti esonerati Il quadro ST non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Struttura del quadro Il quadro ST presente nel Mod. 770/2012 Ordinario si compone di quattro sezioni. La prima sezione, riservata all elencazione dei versamenti delle ritenute operate, delle trattenute per assistenza fiscale e delle imposte sostitutive, è u- guale alla corrispondente sezione presente nel prospetto ST del Mod. 770/2012 Semplificato. La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale effettuate e i relativi versamenti. Anche tale sezione è uguale alla corrispondente sezione presente nel prospetto ST del Mod. 770/2012 Semplificato. La terza sezione è dedicata ai dati relativi al versamento dell imposta sostitutiva: a) sulle plusvalenze o altri redditi derivanti da cessioni di titoli o partecipazioni (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997); b) sulle plusvalenze maturate sulle gestioni individuali di portafoglio (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997); c) sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate scudo fiscale (art. 1, comma 2- bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12) Questa sezione, che interessa gli intermediari finanziari, è prevista solo nel modello 770/2012 Ordinario. La Quarta sezione comprende i campi dedicati ad accogliere i versamenti effettuati per le attività emerse di cui all art. 13-bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (Scudo fiscale). Anche Questa sezione, che interessa gli intermediari finanziari, è prevista solo nel modello 770/2012 Ordinario. DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770 345
Scudo fiscale - Tramite lo strumento dello scudo fiscale (articolo 13 bis del dl 78/2009) il legislatore ha consentito a taluni soggetti residenti in Italia di regolarizzare ricchezze detenute all estero, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (compilazione del modello RW allegato al modello Unico di dichiarazione). L emersione delle attività detenute all estero è possibile mediante due procedure: il rimpatrio: le attività detenute all estero rientrano fisicamente in Italia; la regolarizzazione: le attività sono mantenute all estero dichiarandone la titolarità. L emersione consente di sanare irregolarità fiscali, previdenziali e tutte quelle attinenti a taluni reati. Oggetto della sanatoria sono le attività detenute all estero alla data del 31 dicembre 2008. Indipendentemente dall effettiva durata dell investimento, la normativa presume che le attività siano state detenute all estero per 5 anni fruttando un reddito del 2% annuo. Su questo reddito di applica un imposta straordinaria del 50% (comprensiva di san-zioni e interessi). Per tale motivo il costo dello scudo risulta pari al 5% (2% x 5 anni x 50%) del valore delle attività emerse. Inizialmente la procedura poteva essere attivata dal 15 settembre 2009 al 15 di-cembre 2009. Successivamente, con il DL n. 194 del 2009 i termini per la regolarizzazione sono stati ulteriormente prorogati prevedendo però un progressivo innalzamento dell imposta sostitutiva: per rimpatri e regolarizzazioni effettuate dopo il 15 dicembre 2009 e fino al 28 febbraio 2010, l'imposta sostitutiva è del 6%; per rimpatri e regolarizzazioni effettuate dal 1 marzo 2010 fino al 30 aprile l imposta sostitutiva è del 7%, aderendo allo scudo a partire però dal prossimo primo marzo. Le procedure di emersione devono essere eseguite mediante intermediari autorizzati e cioè: le banche italiane, le società d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 346 DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770
le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti. Righi insufficienti Nel caso in cui i righi presenti in ciascuna sezione non siano sufficienti a contenere tutti i dati, devono essere utilizzati ulteriori quadri avendo cura di numerare progressivamente ciascun quadro ST compilando l apposita casella posta in alto a destra. Compilazione e presentazione del quadro ST I soggetti tenuti a presentare il Mod. 770/2012 sia semplificato che ordinario, devono compilare un unico quadro ST, contenente i dati relativi alle ritenute complessivamente operate, solo se sono intervenute compensazioni tra versamenti attinenti le somme certificate con il modello semplificato e quelli relativi alle somme indicate nel modello ordinario (art. 1 D.P.R. n. 445/1997). In questo caso il quadro ST deve essere allegato al modello ordinario. In assenza delle predette compensazioni, il sostituto può compilare e presentare distinti quadri ST riguardanti rispettivamente i versamenti relativi alle somme certificate con il modello semplificato o quelli relativi alle somme comprese nel modello ordinario. DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770 347
GUIDA ALLA COMPILAZIONE SEZIONE I: Erario Righi da ST2 a ST13 348 DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770
Ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2011 Ritenute operate sulle somme corrisposte entro il 12/01/2012, se riferite al 2011 Ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2012 Trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2011 e relativi versamenti Imposte sostitutive operate sulle rivalutazioni TFR e versate entro il 16/12/2011 relativamente all acconto e entro il 16/02/2012 per il saldo Dati da indicare nella sezione Erario Rate di imposta sostitutiva prelevate nell anno 2011 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002 Imposte sostitutive operate sulle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro Dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d imposta 2011 effettuati entro la presentazione della dichiarazione Ritenute operate a partire da marzo 2011 a seguito dell incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2010 e relativi versamenti Ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi Ritenute operate ai sensi dell art. 25 del D.L. n. 78/2010, indicate nel prospetto SY Dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria effettuato ai sensi dell art. 34, comma 4, L. 388/2000 DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770 349
Le modalità di compilazione sono del tutto coincidenti con quanto indicato per la compilazione del prospetto ST del Mod. 770/2012 Semplificato. In questa sede si segnalano le particolarità che caratterizzano la compilazione del presente quadro nel Mod. 770/2012 Ordinario. Punto 1 Periodo di riferimento Nel punto 1 va esposto il periodo di riferimento (mese e anno nel formato mm/aaaa) relativo ad ogni importo trattenuto che, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La specificazione del mese è obbligatoria anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento F24 è prevista l'indicazione del solo anno di riferimento. Versamenti trimestrali o semestrali Per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre. Mese dalla chiusura dell'esercizio Nell'ipotesi di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio. Punto 4 Importi utilizzati a scomputo Nel punto 4 va indicato l importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3, al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicate nel successivo punto 5. In questa sede si precisa che il sostituto d imposta tenuto a presentare il Mod. 770/2012 Ordinario ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato, oltre che nei casi previsti per la compilazione del prospetto ST del modello semplificato, anche quando: risulti un eccedenza derivante dalla dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998), utilizzata nella presente dichiarazione (art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999). Tale eccedenza deriva dal quadro RZ della dichiarazione dei redditi e l ammontare utilizzato deve essere evidenziato nel rigo SX1 del quadro SX. Punto 10 - Note Va compilato riportando uno dei seguenti codici: Cod. Descrizione A se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997; B se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2011 erogati entro il 12 gennaio 2012; C nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31 dicembre 2000, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040; 350 DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770
Q Cod. Descrizione D se il sostituto d imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2011 nel mese di gennaio 2012; E se il sostituto d imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2011 nel mese di febbraio 2012; F presenza nella colonna importi a debito versati del modello di pagamento F24 di importi inferiori all unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 7 del quadro ST; G se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388; H se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998; K se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l attività; L se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro ST intestato al soggetto estinto; M nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d imposta 2011, disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011 N se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, di addizionale regionale all IRPEF, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d imposta; P nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d imposta sostitutiva derivante dalle o- perazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 successivamente prorogato dall art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente prorogato dall art. 2, comma 156 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria; se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009; R se nel rigo sono indicati i dati relativi all imposta sostitutiva di cui all art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi; S T U V Z se nel rigo sono riportati i dati dell ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell anno d imposta corrente; nel caso di utilizzo in compensazione interna il credito: - per famiglie numerose di cui all art. 12, comma 3 del TUIR; - per canoni di locazione di cui all art. 16, comma 1-sexies del TUIR. Tale compensazione deve essere indicata in un apposito rigo, esclusivamente nella prima sezione del presente quadro; se il versamento si riferisce alla differenza tra l importo dell imposta sostitutiva applicato su voci variabili della retribuzione in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello (già versato per i mesi di gennaio e febbraio 2011) e l importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, da versare entro il 16 dicembre 2011 (Circolari n. 19/E del 10 maggio 2011 e n. 36/E del 28 luglio 2011) In caso di compensazione tra l importo di tassazione separata operata sulle indennità di fine rapporto eccedente il milione di euro e il corrispondente importo di tassazione ordinaria (Circolare n. 3/E del 2012) nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte. DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770 351
Rispetto ai codici da riportare nel punto 10 del prospetto ST del modello semplificato, la presenta tabella comprende tre codici in più e, precisamente, i codici G, H e R. SEZIONE II: Addizionale regionale Righi da ST14 a ST25 Nel quadro ST del Mod. 770/2012 Ordinario è presente, così come nel prospetto ST del Mod. 770/2012 Semplificato, la seconda sezione in cui indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all IRPEF operate e per assistenza fiscale e i relativi versamenti. Per la compilazione di tale sezione occorre fare riferimento a quanto già indicato per la compilazione della sezione I. 352 DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770
SEZIONE III: Imposta sostitutiva Righi da ST26 a ST37 Tale sezione è presente solo nel Mod. 770/2012 Ordinario e va compilata dai soggetti abilitati ad applicare l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR e che effettuano il relativo versamento. DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770 353
Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi al prelievo e al relativo versamento In particolare, gli intermediari tenuti alla compilazione della presente sezione sono: banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia; stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti; società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi; la società «Poste Italiane S.p.A.» che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 2, comma 26, della L. 24 dicembre 1996, n. 662; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998; soggetti abilitati all applicazione dell art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997; soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all imposta sostitutiva di cui alla gestione patrimoniale individuale (art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997). In questa sezione, inoltre, gli intermediari prima indicati devono riportare i dati relativi all imposta sostitutiva versata nella misura del 20% sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di fondi immobiliari di cui all art. 82, comma 18, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Nella presente sezione devono essere indicati, inoltre, i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate (art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 scudo fiscale), percepiti prima della presentazione della dichiarazione di emersione (art. 14, comma 8, del D.L. n. 350 del 2001) e che sono stati determinati sulla base del criterio presuntivo di cui all art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 soggetti ad imposta sostitutiva versata con il codice tributo 1827 Rigo ST26 Dati relativi all intermediario non residente Nel rigo ST26 è previsto l'inserimento dei dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell applicazione dell art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Si fa presente che deve essere compilato un singolo rigo per ciascun intermediario non residente. Di conseguenza deve essere utilizzato un quadro ST, numerato progressivamente, in cui indicare, oltre ai dati identificativi, anche gli altri dati riferiti allo stesso soggetto. Il particolare, nel rigo ST26 devono essere riportati i seguenti dati: punto 1: il codice ABI; punto 2: il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT; 354 DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770
punto 3: il codice fiscale; punto 4: la denominazione; punto 5: il codice dello Stato estero. Righi da ST27 a ST37 Dati relativi ai versamenti Nella presente sezione sono richiesti i dati relativi ai versamenti effettuati. Punto 1 - Periodo di riferimento In questo punto va esposto il periodo, mese ed anno, di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. VERSAMENTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA Nell'ipotesi di versamenti dell imposta sostitutiva sui redditi di capitale (art. 7, comma 11, del D.Lgs. n. 461 del 1997), indicare 12/2011 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione. Punto 2 - Ammontare plusvalenze e altri proventi Nel punto 2 va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell'anno 2011, al netto delle minusvalenze compensate. Punto 3 - Imposta sostitutiva applicata Nel punto 3 va inserito l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel 2011. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nell anno 2011 e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l importo effettivamente dovuto al lordo di tale restituzione. Punti da 4 a 14 Per la compilazione di tali punti valgono le indicazioni fornite per la compilazione dei corrispondenti punti presenti nella sezione I del quadro ST del Mod. 770/2012 semplificato e le precisazioni fatte in precedenza in merito alla compilazione della sezione I del quadro ST del modello ordinario. Per le operazioni societarie straordinarie e per le successioni, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest ultima provvederà a compilare anche il quadro ST intestato alla prima società, osservando le ordinarie regole di compilazione ed indicando il codice L del punto 10. Nel quadro ST intestato alla società incorporante, non è invece necessario compilare alcun rigo con riferimento al predetto versamento. DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770 355
SEZIONE IV: Versamenti relativi alle attività emerse (Scudo fiscale) Righi da ST38 a ST42 Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi ai versamenti effettuati dagli intermediari di cui all articolo 11, comma 1, lettera b), del D.L. n. 350 del 2001, delle somme dovute per le operazioni relative alle Dichiarazioni riservate delle attività emerse ricevute nel 2010. In particolare, indicare: nella colonna 1, il mese e l anno cui si riferisce il versamento; nella colonna 2, l importo complessivamente versato; nella colonna 3, gli interessi versati a seguito di ravvedimento già compreso nella colonna2; nella colonna 4 va indicato l importo che si è generato a seguito di versamenti effettuati in misura eccessiva rispetto al dovuto; la compensazione è possibile esclusivamente dai successivi versamenti di imposta straordinaria (v. circolare n. 49 del 2009); nella colonna 5, indicare il codice 1 nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997 ovvero il codice 2 nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento ai sensi dell art. 34, comma 4 della L. n. 388 del 2000; nella colonna 6 deve essere indicato uno dei seguenti codici tributo: o 8107 per i versamenti dell imposta sulle attività rimpatriate; o 8108 per i versamenti dell imposta sulle attività regolarizzate; nella colonna 7 va indicata la data di versamento. Nel caso di errata indicazione del codice tributo nel Mod. F24 la regolarizzazione è possibile soltanto con comunicazione all ufficio locale dell Agenzia delle Entrate. La compilazione deve essere effettuata con le ordinaria modalità riportando il codice corretto. 356 DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770
CHECK LIST DI VERIFICA COMPILAZIONE QUADRO ST DEL MODELLO 770/2012 ORDINARIO Reperire le copie dei modelli di versamento Verificare l'utilizzo corretto dei codici tributo Verificare l'esistenza di correzioni dei codici tributo Verificare la tempestività dei versamenti effettuati Verificare la l'esistenza di ravvedimenti Verificare gli importi utilizzati a scomputo Verificare i crediti d'imposta utilizzati Verificare che il totale delle ritenute operate indicate nel Quadro ST corrisponda al totale delle ritenute indicate nel Quadro SS DICHIARAZIONI FISCALI 2012-770 357