SCHEDA VIGILANZA ALIMENTI PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO

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PROMEMORIA D.M. 82/2009 ESITO AZIONI Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contengono sostanze in quantità da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini? (art. 3 c.2) 1 L etichettatura dei prodotti diversi dagli alimenti per lattanti presenta la dicitura prodotto idoneo a soddisfare, da solo, il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita, fino all introduzione di una adeguata alimentazione complementare? (art. 4) 2 Gli alimenti per lattanti sono fabbricati con le fonti proteiche definite nell allegato I punto 2 e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti fin dalla nascita è confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti? (art. 5 c.1) 3 Le fonti proteiche, negli alimenti per lattanti, sono comprese tra 0,45 g/100kj e 0,7 g/kj? (art. 5 c.1) 3 Gli alimenti di proseguimento sono fabbricati con le fonti proteiche indicate nell'allegato II, punto 2 e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese è confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti? (art. 5 c.2) 5 Le fonti proteiche, negli alimenti di proseguimento, sono comprese tra 0,45 g/100kj e 0,8 g/kj? (art. 5 c.2) 5 E escluso l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal Reg. (CE) 1829/2003? (art. 5 c. 3) 4 La composizione in amminoacidi degli alimenti per lattanti è conforme ai criteri di composizione di cui all allegato V? (art. 6 c.1) 6 Per gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino di cui all'allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kj (2 g/100 kcal) e per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici di cui all'allegato I, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kj (2,25 g/100 kcal), è stata dimostrata l' idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi? (art. 6 c.2) 7 Gli alimenti di proseguimento sono stati fabbricati o commercializzati in difformità ai criteri di composizione fissati nell allegato II e V? (art. 6 c.4) 8 Gli alimenti di proseguimento sono stati fabbricati o commercializzati utilizzando sostanze diverse da quelle elencate nell allegato III? (art. 7 c.2) 9 Gli alimenti di proseguimento sono stati fabbricati o commercializzati utilizzando additivi diversi da quelli indicati nella 1 e 2 parte dell allegato XIII del D.M. n. 209/1996? Gli alimenti di proseguimento sono stati fabbricati o commercializzati con residui di singoli prodotti fitosanitari in quantità superiore a quella fissata nell art. 8 c. 1 / Allegato IX / Allegato VIII? Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi sono conformi, fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal paese importatore, a quanto previsto: a) dall'articolo 9 del presente regolamento, oppure dalle norme del Codex Alimentarius «Codex STAN 72/1981» e «Codex STAN 156/1987» nella revisione 2007? b) dagli articoli 3, comma 1, lettera b), e 13 del D. L.vo 27 gennaio 1992, n. 109? (art. 7 c.5) 9 (art. 8) 9 (art. 18) 9

La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti/alimenti di proseguimento e' rispettivamente: «Alimento per lattanti» /«Alimento di proseguimento»? La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti/alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino e' rispettivamente: «Latte per lattanti»/«latte di proseguimento»? L'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è conforme alle indicazioni previste dal D. L.vo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche e dal D. L.vo 27 gennaio 1992, n. 1? L etichettatura degli alimenti per lattanti prevede la dicitura che il prodotto e' idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non sono allattati al seno? (art.9 c.1) (art. 9 c.2) (art. 9 c.3) (art. 9 c.3 p. a) 10 10 L etichettatura degli alimenti di proseguimento prevede la dicitura che il prodotto e' idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai sei mesi, che deve essere incluso in un'alimentazione diversificata e che non deve essere utilizzato in alcun modo come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita? (art. 9 c.3 p. b 1) L etichettatura degli alimenti di proseguimento prevede la dicitura che evidenzi che la decisione di avviare l'alimentazione complementare sia presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia, in base agli specifici bisogni di crescita e sviluppo del lattante? (art. 9 c.3 p. b 2) L etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento prevede l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kj e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi (ivi inclusi fosfolipidi, acidi grassi essenziali e, se presenti, acidi grassi a lunga catena) espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo? (art. 9 c.3 p. c) 12 L etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento prevede l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencati rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo? L etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento prevede le istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e smaltimento del prodotto e un'avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate? L etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento in polvere riportano in etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica per la ricostituzione nella forma pronta per l'uso, in linea con le raccomandazioni dell' O.M.S.? L etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento riporta termini quali «umanizzato», «maternizzato» o «adattato» o espressioni analoghe? L'etichettatura degli alimenti per lattanti riporta,sotto il titolo «avvertenza importante» o espressioni equivalenti, una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno? L'etichettatura degli alimenti per lattanti riporta,sotto il titolo «avvertenza importante» o espressioni equivalenti,la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia? (art. 9 c.3 p. d) (art. 9 c.3 p. e) (art. 9 c.4) (art. 9 c.8) (art. 9 c.9 p.a) (art. 9 c.9 p.b) -13

L etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento consente al consumatore di distinguere chiaramente un prodotto dall'altro (per lattanti o di proseguimento)? (art. 9 c.12) L'etichettatura degli alimenti per lattanti reca indicazioni nutrizionali e sulla salute solo nei casi citati nell'allegato IV? (art. 9 c.) Le etichette degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento sono tali da fornire informazioni necessarie all'uso appropriato dei prodotti e non scoraggiare l'allattamento al seno? L'etichettatura degli alimenti per lattanti riporta immagini di lattanti o altre illustrazioni, diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto? (Può però recare illustrazioni grafiche che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione) (art. 9 c.7) (art. 9 c.10) 13 Le disposizioni di cui al comma 3 e ai commi da 7 a sono rispettate anche: a) dalla presentazione dei prodotti (forma, aspetto e imballaggio, materiale utilizzato per l'imballaggio, disposizione e ambiente nel quale sono esposti)? b) dalla pubblicità? L Operatore del Settore Alimentare (OSA) commercializza l alimento per lattanti senza aver trasmesso al Min. della Salute un campione dell etichetta utilizzata per il prodotto con le modalità previste dall art. 7 del D.Lgs 1/1992? L OSA commercializza l alimento per lattanti recante un etichetta con dati o indicazioni diversi da quelli riportati sull etichetta trasmessa al Min. della Salute (come sopra)? L OSA commercializza l alimento per lattanti prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione dell etichetta da parte del Min. della Salute? (art. 9 c.13) 13-14 (art. c.1) 15 (art. c.1) 15 (art. c.2) 15

PRONTUARIO NORMATIVO AZIONI ESITO VIOLAZIONE SANZIONE 1 2 3 4 5 6 (Salvo che il fatto costituisca reato..) SI Violazione art. 3 c. 2 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 2 comma 1 D. Lgs. 84/20 Sanzione amministrativa da 25.000 a 150.000 (pagamento in misura ridotta: 50.000 ) SI Violazione art. 4 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 2 comma 2 Sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 (pagamento in misura ridotta: 20.000 ) NO Violazione art. 5 c. 1 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 2 comma 3 punto a) Sanzione amministrativa da 20.000 a NO Violazione art. 5 c. 2 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 2 comma 3 punto b) Sanzione amministrativa da 20.000 a NO Violazione art. 5 c. 2 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 2 comma 4 Sanzione amministrativa da 12.000 a NO Violazione art. 6 c. 1 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 2 comma 5 primo capoverso Sanzione amministrativa da 20.000 a

7 8 9 10 12 13 14 NO Violazione art. 6 c. 2 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 2 comma 5 secondo capoverso Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 (pagamento in misura ridotta: 30.000 ) NO Violazione art. 6 c. 4 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 2 comma 4 Sanzione amministrativa da 12.000 a NO Violazione artt. 7 c. 2 7 c. 5 8-18 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 2 comma 3 Sanzione amministrativa da 20.000 a NO Violazione art. 9 commi 1-2 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 3 comma 1 Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 (pagamento in misura ridotta: 6.000 ) NO Violazione art. 9 commi 3 3 p. a 3 p.b1 3 p. b2 3 p. d - 3 p. e - 4-8 9 p. a 9 p. b 12-7 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 3 comma 2 Sanzione amministrativa da 12.000 a NO Violazione art. 9 c. 3 p. c del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 3 comma 3 Sanzione amministrativa da 12.000 a SI Violazione art. 9 commi 8 10 13 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 3 comma 4 Sanzione amministrativa da 12.000 a NO Violazione art. 9 c. 13 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 3 comma 5 Sanzione amministrativa da 12.000 a

15 SI Violazione art. commi 1 2 del D.M. 82/2009 sanzionato ai sensi dell art. 5 comma 1 Sanzione amministrativa da 12.000 a