Scioglimento delle società

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Scioglimento delle società Prof. Roberto Fantini Argomenti della lezione La presente lezione tratterà: le cause di scioglimento delle società di persone, analizzando in particolare, l'ipotesi dello scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci; gli effetti dello scioglimento; l individuazione delle restanti fasi della liquidazione e della estinzione delle società di persone. 1

Le cause di scioglimento delle società di persone L'articolo 2272 del Codice civile individua cinque cause di scioglimento della società semplice, valide anche per la SNC e la SAS: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale. Le cause di scioglimento delle società di persone Viene lasciata all'autonomia negoziale delle parti la possibilità di prevedere altre ipotesi di scioglimento. Alle sopraindicate cause, possono aggiungersene altre: la dichiarazione di fallimento, per la SAS e la SNC; l ipotesi in cui rimangano solo soci accomandanti o accomandatari, nelle società in accomandita semplice, salvo che nel termine di sei mesi non venga ricostituita la categoria dei soci venuta meno (art. 2323 cod. civ.): se viene a mancare la categoria dei soci accomandatari, il codice impone la nomina di un amministratore provvisorio, che può compiere solo atti di ordinaria amministrazione. 2

Le cause di scioglimento delle società di persone Se l amministratore provvisorio compie atti di straordinaria amministrazione o prolunga oltre sei mesi la sua attività di amministratore: con il consenso degli altri soci, si ha la trasformazione della SAS in SNC (l amministratore provvisorio assume responsabilità illimitata per le obbligazioni); senza il consenso degli altri soci, non si ha la trasformazione, e l amministratore risponde degli eventuali danni derivanti dalla violazione dei suoi poteri di amministrazione. Se i soci rimasti non nominano un amministratore provvisorio e non ricostituiscono la categoria mancante entro sei mesi, si ha la trasformazione della SAS in SNC. il decorso del termine 1) Il decorso del termine: opera laddove l atto costitutivo o il contratto sociale abbia previsto un termine di durata della società; non è un elemento essenziale ai fini della costituzione della società; le parti possono pattuire una durata indeterminata, salvo il diritto di recesso spettante a ciascun socio. Il termine può essere modificato o rimosso a seguito di una proroga espressa o tacita. 3

il decorso del termine La proroga espressa richiede una manifestazione di volontà: secondo la dottrina, la proroga non può essere adottata a maggioranza; non può considerarsi una modifica del contratto sociale, poiché non va ad incidere sul suo contenuto, ma sull esistenza stessa del contratto; il criterio della maggioranza può modificare o escludere una eventuale clausola di proroga già presente nel contratto, ma non valere come criterio decisivo circa l esistenza della società. il decorso del termine La proroga tacita (art. 2273 cod. civ.): la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali; è essenziale che il consenso tacito alla proroga provenga da tutti i soci, poiché il socio dissenziente può chiedere giudizialmente la nomina di un liquidatore (art. 2275 cod. civ.); è necessario che tra la scadenza del termine fissato nell atto costitutivo e la prosecuzione dell attività sociale non vi sia soluzione di continuità (Cass. 26 febbraio 1965, n. 315 e Cass. 23 febbraio 1984, n. 1296). 4

il decorso del termine Parte della dottrina distingue tra la proroga della società, che avviene prima della scadenza naturale, e la sua reviviscienza, che avviene con l avveramento della causa di scioglimento. Secondo un altra dottrina, tale distinzione è valida soltanto per quanto riguarda le condizioni necessarie per realizzarle. In presenza di una clausola che preveda la semplice maggioranza per la modifica dei patti sociali: sarebbe sufficiente tale maggioranza per la proroga; sarebbe necessaria l unanimità per la reviviscenza. il conseguimento dell oggetto sociale 2) Il conseguimento dell oggetto sociale e la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo: Se il conseguimento dell oggetto sociale presuppone che la società sia stata costituita per la realizzazione di un affare predeterminato occorre che l oggetto sociale sia determinato e non modificato nel corso della vita della società. Se la società ha uno scopo permanente (ad es.: l acquisto di terreni per l edificazione di case popolari), o uno scopo continuativo (ad esempio, l esercizio di attività bancaria) non si parla di conseguimento dell oggetto sociale, ma di convenienza/utilità a continuare a svolgere l attività. 5

il conseguimento dell oggetto sociale La sopravvenuta impossibilità di conseguire l oggetto sociale deve essere assoluta e definitiva, tale da incidere sulla permanenza del vincolo associativo (Cass. Civ. 12 luglio 1974, n. 2076). Sono rilevanti: l irrealizzabilità dell affare; la genericità dell affare; un divieto legale; il verificarsi di situazioni irreversibili all interno della società (ad esempio, il venir meno della partecipazione di un socio considerata essenziale). il conseguimento dell oggetto sociale Una parte della dottrina (Campobasso) e, recentemente, la giurisprudenza (Cass. 22 agosto 2001, n. 11185) ritengono che il difetto di funzionamento della società, dovuto ad un insanabile dissidio tra i soci (che impedisca la formazione della volontà sociale nella gestione), sia causa sopravvenuta di impossibilità di conseguimento dell oggetto sociale (art. 2484 cc). 6

per volontà di tutti i soci 3) Scioglimento per volontà di tutti i soci: applicazione del generale principio dettato dall articolo 1372 cc, che stabilisce che ogni contratto può essere sciolto per mutuo consenso e dall articolo 1252 cc, che stabilisce il principio fondamentale dell unanimità dei consensi per tutte le modifiche da apportare alle società di persone. Per lo scioglimento della società di persone, occorre l unanimità dei consensi, a meno che non sia previsto nel contratto sociale che le sue modifiche possano essere adottate a maggioranza (Ferrara e Campobasso): Un altra dottrina ritiene che lo scioglimento della società possa essere deliberato solo con l unanimità dei consensi. quando viene a mancare la pluralità dei soci 4) Quando viene a mancare la pluralità dei soci: questa ipotesi riguarda il venir meno della pluralità di soci, se nel termine di sei mesi essa non è ricostituita. Quando i soci si riducono ad uno, nell ambito della disciplina delle società di persone, il contratto non può più esistere perché esso presuppone almeno due parti (art. 1321 cc). 7

quando viene a mancare la pluralità dei soci Dottrina prevalente e giurisprudenza hanno previsto che il consenso unanime dei soci allo scioglimento di una società non trova un limite nell interesse della minoranza, la quale non può sindacare una volontà della maggioranza in tal senso, se non invocando le norme sul conflitto di interessi, sull eccesso di potere o sulla violazione di obblighi di buona fede e correttezza contrattuale. Tuttavia, le decisioni della maggioranza non possono ledere gli interessi dei terzi. Non è il venir meno della pluralità dei soci a determinare lo scioglimento della società, quanto il persistere di tale situazione oltre il termine di sei mesi. quando viene a mancare la pluralità dei soci Dottrina (Ferrara): Il superamento dell elemento personale, ossia la nascita della persona giuridica rappresentata dalla società di capitali, rende possibile la costituzione di un rapporto sociale anche con atto unilaterale (società unipersonale, art. 2328 cc). Se nel termine di sei mesi la pluralità dei soci non è stata ricostituita, la società si scioglie con effetto ex nunc, e sono validi i rapporti sorti nel periodo verso terzi e creditori. Se il socio superstite associa a se altri per la continuazione dell attività economica, anche il contratto sociale ritorna operante. 8

quando viene a mancare la pluralità dei soci Dottrina (Ferri): Lo scioglimento conseguente al venir meno della pluralità dei soci non opera da subito, ma è sottoposto alla condizione risolutiva della ricostituzione della pluralità nel termine di sei mesi. Lo scioglimento della società opera ex tunc, dunque con effetto retroattivo al momento in cui si è verificato il venir meno della pluralità dei soci. Durante il termine di pendenza dei sei mesi, la società può compiere solo atti urgenti (art. 2274 cc) quando viene a mancare la pluralità dei soci Il socio superstite può sciogliere la società senza attendere il decorso dei sei mesi, in particolare nei casi di morte di uno dei soci. L articolo 2284 del codice civile attribuisce al socio superstite la facoltà di sciogliere la società, ove non intenda liquidare la quota agli eredi del socio defunto o continuare la società con gli stessi. Il diritto degli eredi alla liquidazione della quota nasce sin dal momento del verificarsi della morte, ma resta sospensivamente condizionato al mancato esercizio da parte del socio superstite del diritto potestativo di sciogliere la società (Cass., I Sez. Civ. 11 aprile 1995, n. 4169). 9

quando viene a mancare la pluralità dei soci Il legislatore fa coincidere il periodo di sei mesi per liquidare la quota agli eredi del socio defunto con quello per ricostituire la pluralità dei soci, al fine di consentire la liquidazione della quota del socio uscente con nuovi apporti conferiti dal nuovo socio. Il venir meno della pluralità dei soci non comporta la trasformazione della società in impresa individuale (Cass., 23 maggio 2006, n. 12114). Se l attività dell impresa viene continuata dal socio superstite, ricorre un ipotesi di novazione soggettiva, ossia la sostituzione del socio imprenditore individuale alla società estinta, a seguito del venir meno della pluralità di soci, abbinata ad un fenomeno traslativo dell azienda (Cass. 3 ottobre 2003, n. 14736). quando viene a mancare la pluralità dei soci Giurisprudenza di legittimità (Cass., I Sez. Civ., 16 giugno 2004, n. 11327 e del 3 ottobre 2003, n. 14736): qualora il socio superstite attui la liquidazione della società mediante continuazione della stessa con un terzo o con se stesso, è sempre necessario un atto traslativo della proprietà dell azienda (cessione, conferimento, ecc.). 10

Gli effetti dello scioglimento Lo scioglimento non comporta anche l estinzione della società, che è determinata soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla società facevano capo ed alla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per le ragioni di dare ed avere (Cass. 8 luglio 2004, n. 12553). La qualità di socio persiste fino alla completa estinzione della società e non solo fino al verificarsi del suo scioglimento. Gli effetti dello scioglimento Tutte le cause di scioglimento operano di diritto, senza necessità di una decisione dei soci o di un provvedimento giudiziale. Una parte della dottrina sostiene che non occorre neppure distinguere le cause che operano di diritto da quelle facoltative: la differenza può riguardare il loro accertamento che può essere immediato (ad es., il decorso del termine) o meno (ad es., per impossibilità del conseguimento dell oggetto sociale) o anche l operatività (ipotesi del venir meno della pluralità di soci). 11

Gli effetti dello scioglimento Qualora si rendesse necessario l accertamento giudiziale del verificarsi di una causa di scioglimento, si tratterà di un giudizio di cognizione (accertamento dichiarativo, non costitutivo). Gli effetti dello scioglimento decorrono dal momento in cui si è verificata la causa dello stesso e non dalla pronuncia giudiziale. I soci possono rimuovere la causa di scioglimento, sia espressamente che tacitamente, come avviene nel caso di continuazione delle attività sociali, decorso il termine di scadenza della società (art. 2273 cc). Gli effetti dello scioglimento La dottrina sostiene che: la rimozione della causa di scioglimento si verifica ex lege, per effetto del comportamento dei soci; è necessario il consenso unanime dei soci, anche se nello statuto sociale fosse prevista la semplice maggioranza per la modifica dei patti (art. 2252 cc). 12

Liquidazione ed estinzione delle società di persone Il procedimento di cancellazione di una società si articola in tre fasi: fase di scioglimento; fase di liquidazione (si ritiene che nelle società di persone questa fase si possa omettere, qualora non esistano beni sociali da ripartire tra i soci o non sussistano passività sociali da soddisfare); fase di cancellazione della società dal competente registro imprese. Liquidazione ed estinzione delle società di persone La dottrina ritiene che la cancellazione dal registro imprese, almeno per le società di persone, abbia natura costitutiva, per cui da tale momento la società sia estinta (anche se vi sono ancora dei crediti di terzi in corso). La giurisprudenza di legittimità consolidata ritiene che la cancellazione dal registro imprese abbia soltanto natura dichiarativa, per cui comporta l effettiva estinzione della società, soltanto se sono stati liquidati i rapporti passivi della stessa. I creditori possono agire nei confronti della società. 13

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