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1/5 OGGETTO RIFERIMENTI NORMATIVI PROFILI FISCALI DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI ARTT. 50, COMMA 1 LETTERA C-BIS, 51, 56 E 95 COMMA 5 TUIR, CIRCOLARI AE 18.6.2001, N. 57/E, 6.7.2001, N. 67/E E 12.12.2001, N. 105/E ALLEGATI ALLEGATO 1 - VERIFICHE DA ESEGUIRE SUI COMPENSI AGLI AMMNINISTRATORI CLASSIFICAZIONE DT II.DD. TUIR ART. 95 20.010.95 COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 78/14 REFERENTE STUDIO Dott.ssa Adriana ADRIANI La presente per fornire alcuni chiarimenti in ordine ad alcune problematiche tributarie relative alla erogazione dei compensi agli amministratori di società con particolare riferimento al principio di cassa allargata. Preliminarmente si precisa che le categorie reddituali dei compensi degli amministratori possono essere così suddivise: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (nel caso in cui l ufficio di amministratore non rientri in una delle due ipotesi che seguono); redditi di lavoro dipendente (nel caso in cui l ufficio di amministratore rientri nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro subordinato); redditi di lavoro autonomo (nel caso in cui l ufficio di amministratore rientri nell oggetto dell arte o della professione). Al fine di poter meglio inquadrare le problematiche che possono presentarsi in fase di erogazione dei compensi in chiusura di esercizio qui di seguito si esaminano i profili: di tassazione dei compensi in capo agli amministratori di deducibilità dei compensi in capo alla società. TASSAZIONE DEI COMPENSI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE Per determinare a quale periodo d imposta imputare le somme ed i valori in genere ricevuti per l attività di amministratore, se tali somme sono assimilate al reddito da lavoro dipendente, occorre tenere conto che per detto reddito è prevista la possibilità di applicare il principio di cassa allargata. Infatti, ai compensi, assimilati ai redditi di lavoro dipendente, corrisposti agli amministratori di società per prestazioni rese nel 2015, è applicabile il principio di cassa allargata, in base al quale dette somme concorrono a formare il reddito 2015 dell amministratore e sono deducibili dalla società erogante nel 2015 se sono corrisposte entro il 12 gennaio 2016. Conseguentemente, relativamente al 2015, il reddito dell amministratore è costituito dalla somma tra i compensi percepiti entro il 31.12.2015 e i compensi percepiti entro il 12.1.2016 riferiti a prestazioni rese nel 2015. Per effetto dell applicazione del principio di cassa allargata, sulle somme erogate fino al 12.1.2016 e relative a prestazioni effettuate nel 2015, la società deve: operare le ritenute sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2015; attribuire le deduzioni (carichi di famiglia, ecc.) nella misura prevista per il 2015.

2/5 L applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali, pertanto, i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2015 e pagati entro il 12.1.2015 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2015. I compensi riferiti alle prestazioni rese in un determinato periodo d imposta e corrisposti dopo il 12 gennaio dell anno successivo seguono la regola generale in base alla quale la tassazione delle somme avviene nell anno in cui le stesse sono percepite. Quindi, se le somme relative a prestazioni eseguite nel 2015 siano corrisposte dopo il 12.1.2016, per l amministratore le stesse costituiscono reddito 2016 e la società deve: applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel momento della percezione del reddito (2016); calcolare le deduzioni nella misura spettante nel 2016. TASSAZIONE DEI COMPENSI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO AUTONOMO Il principio di cassa allargata non è invece applicabile al lavoratore autonomo (in possesso di partita IVA) che svolge anche mansioni di amministratore rientranti nell oggetto della propria attività, ossia per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l attività di lavoro autonomo esercitata (tipicamente ragionieri e dottori commercialisti). Rientra nell ambito del reddito di lavoro autonomo anche il caso di un professionista amministratore di una società esercente un attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche dell attività professionale esercitata (esempio tipico è quello di un ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società operante nel settore delle costruzioni). Tenendo presente quanto sopra, il reddito 2015 dell amministratore professionista è determinato sulla base di quanto incassato nel periodo 1.1.2015-31.12.2015. In questo caso, la società dovrà procedere al versamento della ritenuta d acconto che va effettuata entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Così la ritenuta d acconto sul compenso erogato nel mese di dicembre 2015 va versata entro il 16.1.2016. DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ In linea generale, i compensi che la società eroga al collaboratore coordinato continuativo rappresentano per la stessa un costo deducibile dal reddito d impresa nel periodo d imposta a cui gli stessi si riferiscono (ordinario criterio di competenza). Pertanto, per l impresa sono deducibili nel 2015 i compensi dei collaboratori per prestazioni rese nel corso del 2015, ancorché pagati nel 2016 o in anni successivi. È prevista un eccezione alla predetta regola limitatamente ai compensi degli amministratori. Infatti, i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell esercizio in cui sono corrisposti, la finalità è quella di far coincidere il periodo d imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell erogante. Quindi, per mantenere la simmetria tra il momento di tassazione per l amministratore ed il momento di deducibilità per il committente, è previsto che anche per la società è applicabile il principio di cassa allargata, in modo tale che i compensi corrisposti

3/5 entro il 12 gennaio siano deducibili nell anno precedente se relativi a prestazioni rese in tale periodo. Mentre sono deducibili dal reddito 2015 della società i compensi degli amministratori erogati dopo il 12.1.2016, anche se riferiti a prestazioni rese nel 2015. Come sopra evidenziato, non è possibile applicare il principio di cassa allargata al lavoratore autonomo che svolge mansioni di amministratore rientranti nell oggetto della propria attività, per le quali siano necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l attività di lavoro autonomo esercitata, ovvero in una società esercente un attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche dell attività professionale esercitata. In tal caso, la società potrà dedurre nel 2015 soltanto quanto pagato entro il 31.12.2015. Per effetto della normativa antiriciclaggio, ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori a 1.000 euro (e quindi non possano essere pagate in contante), è necessario che entro le suddette scadenze (12.1.2016 ovvero 31.12.2015) : sia consegnato un assegno bancario datato all amministratore; sia disposto il bonifico a favore dell amministratore. Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione secondo quanto sopra visto, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo. Ovviamente, il compenso all amministratore dovrà essere opportunamente deliberato dall assemblea dei soci per un importo proporzionato all opera svolta dall amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario. COMPENSO GIÀ DELIBERATO E NON PAGATO In tempi di crisi, può accadere che la società provveda al pagamento di una parte del compenso già deliberato per l amministratore e, in corso d anno, accorgendosi che l onere non è più sostenibile, elimini sic et simpliciter il residuo compenso dovuto all amministratore. È bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l obbligo di tassazione del compenso stesso. E allora preferibile che l assemblea decida di revocare il compenso, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l erogazione della remunerazione verbalizzando anche una espressa rinuncia da parte dell amministratore all incasso del compenso. PREDISPOSIZIONE BUSTA PAGA PER COMPENSO AMMINISTRATORE Tengo a precisare che è importante comunicare al consulente del lavoro se il compenso dell amministratore sarà erogato o meno entro il 12 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento, al fine di predisporre (o meno) la busta paga.

4/5 Nell ipotesi in cui, infatti, il consulente del lavoro predisponga la busta paga e il compenso non sia erogato dalla società si incorre in un irregolarità, in quanto non vi sarà corrispondenza tra quanto dichiarato dalla società e quanto percepito dall amministratore. Infatti, la redazione della busta paga comporta da parte della società il versamento dei contributi INPS e delle ritenute di acconto tramite modello F24, anche nel caso il compenso non sia stato erogato. Successivamente la società comunicherà all Amministrazione Finanziaria nella certificazione Unica e nel modello 770 le ritenute operate. Diversamente l amministratore nel suo modello UNICO PF non indicherà alcun compenso (nel caso non sia stato percepito/erogato) e dai controlli automatizzati dell Amministrazione finanziaria risulterà una anomalia tra le due dichiarazioni suddette (770 della società e modello UNICO PF dell amministratore). Pertanto è fondamentale che venga comunicato tempestivamente al consulente del lavoro se si intende erogare, in parte o totalmente, il compenso all amministratore. Restando a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti dott. Damiano ADRIANI

5/5 ALLEGATO 1 - VERIFICHE DA ESEGUIRE SUI COMPENSI AGLI AMMNINISTRATORI E consigliabile che l assemblea dei soci deliberi in merito alla senza assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future compenso contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l opera svolta. stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell anno stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria annuo erogato in unica soluzione deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro L assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all amministratore. Nulla vieta che l assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato. Anche in questa ipotesi, l unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso. L assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d anno e che si decida di remunerare il lavoro dell amministratore per l intero periodo. Per evitare l incombenza della ripetizione dell assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità. La società potrebbe assumere la seguente delibera: all amministratore unico viene assegnato un compenso di euro. annui per l anno 2015 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare. In tal caso, l erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità. Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola: in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione. Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso giuridico, vale a dire la finzione per la quale l Amministrazione Finanziaria possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società.