PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.)

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C O M U N E D I P O I R I N O Provincia di Torino PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.) di cui al D. Lgs. n. 507/93, D. Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 aprile 2006 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 28.11.2006, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 28/03/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 29/06/2007 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 23 novembre 2007. 1

Indice degli articoli: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Ambito di intervento 2. Modalità tecniche di presentazione delle richieste 3. Valore storico ambientale del tessuto urbano 4. Classificazione degli impianti pubblicitari 5. Criteri generali di inserimento TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 6. Insegne frontali (A) 7. Insegne a bandiera (B) 8. Insegne nei portici (C) 9. Strutture pubblicitarie al suolo (D) 10. Impianti per affissioni (E) 11. Pubblicità effettuata su impianti di proprietà pubblica 12. Impianti generici di cartellonistica pubblicitaria ( F) 13. Impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano (G) 14. Messaggi pubblicitari privi di struttura fissa, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi mobili (H) paline e cavalletti pubblicitari (I) 15. Preinsegne e segnali di indicazione ( L ) TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI 16. Norme tecniche per il collocamento degli impianti pubblicitari 17. Limitazioni e divieti 18. Distanze di rispetto 19. Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali 20. Cessazione della pubblicità 21. Manutenzione dei mezzi pubblicitari 22. Sanzioni 23. Norme transitorie 24. Procedure Amministrative interne 2

ALLEGATI: Abaco impianti affissionali comunali - (Allegato fotografico) - OMISSIS Impianti pubblicitari su portabiciclette - OMISSIS Pensiline fermata Bus - OMISSIS Portali e paline per tabelle pubblicitarie - OMISSIS Portali e paline per segnaletica di servizio - OMISSIS Transenne parapedoni - OMISSIS 3

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Ambito di intervento 1) La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni tecnico-ambientali elaborate al fine del riordino dell impiantistica pubblicitaria nel territorio comunale. 2) L autorizzazione alla collocazione degli impianti pubblicitari, salvo specifiche disposizioni, è sempre rilasciata in forma precaria e pertanto è revocabile in qualunque momento l Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, qualora derivino dal permanere dell impianto, situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali. 3) Gli impianti pubblicitari possono essere: di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio; a carattere generale, per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio. 4) Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico, elencate e classificate all art. 4, la pubblicità fissa su impianti di arredo urbano installati sul suolo pubblico e le pubbliche affissioni così come risultano elencate e classificate nell allegato al presente regolamento dedicato al riordino degli impianti affissionali per pubbliche affissioni. 5) *** abrogato*** 6) Le insegne pubblicitarie e di esercizio installate all interno di aree non visibili dallo spazio pubblico non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale. Art. 2. Modalità tecniche di presentazione delle richieste 1) Il richiedente che intenda installare un insegna o altro mezzo pubblicitario permanente o temporaneo, dovrà ottenere preventiva autorizzazione dell Ufficio Tributi del Comune, che procederà al rilascio della stessa nei termini di legge, previo nulla osta espresso dal Responsabile della Ripartizione Vigilanza e dal Responsabile della Ripartizione Tecnica, fatto salvo quanto in materia disposto dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento Edilizio, e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dall articolo 23 del 4

Codice della Strada e dell articolo 53 del relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, nonché nel rispetto del presente P.G.I.P. e del vigente Regolamento Comunale per l Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie; 2) La domanda, da presentare in bollo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) elaborato grafico in duplice copia, contenente: le caratteristiche dimensionali e formali dell insegna con le relative indicazioni di quota; estratto di P.R.G.C. su mappa catastale, con l indicazione degli eventuali impianti semaforici e relativa distanza; prospetto e sezione dell installazione proposta che dovrà riportare l esatta dicitura e carattere grafico proposto con i necessari riferimenti sull edificio interessato dall intervento, specificando pertanto le aperture ed i materiali di facciata; b) documentazione fotografica a colori; per la pubblicità da collocare sugli edifici, almeno una fotografia dovrà contenere l esatta visione di tutta la facciata dell edificio o di adeguata porzione di essa, comprese le insegne o le pubblicità già esistenti; c) per le insegne luminose o illuminate, documentazione prevista dall art. 6 della Legge 46 del 05.03.1990 Norme per la sicurezza degli impianti e relativo Regolamento di attuazione emanato con il D.P.R. 447 del 06.12.1991, oppure dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario, relativa all esenzione di produrre tale documentazione; d) autodichiarazione in originale redatta ai sensi della Legge 4/1/1967 n. 15 (Art. 23 C.d.S. Art. 53 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e dalla spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. La stessa autodichiarazione potrà essere eventualmente trascritta sulla domanda stessa ed il dichiarate dovrà obbligatoriamente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento; e) autorizzazione del proprietario o dell amministratore dell immobile, che dovrà apporre la firma sull elaborato grafico; f) eventuale concessione per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; g) bozzetto grafico oppure documentazione fotografica a colori per la pubblicità da collocare sugli elementi di arredo urbano affidati in concessione; 5

h) se l installazione avviene all interno del territorio comunale su strada di proprietà di altro Ente, la domanda stessa dovrà essere contestualmente inoltrata all Ente proprietario che dovrà rilasciare preventivamente all'installazione: il relativo nulla osta (art. 26 del Codice della Strada, e art. 53 del Regolamento di attuazione) se l iniziativa pubblicitaria o l impianto si trova all interno del Centro Abitato comunale, così come definito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 in data 21.12.2005, esecutiva. Solo in questo caso, la richiesta all Ente proprietario della strada sarà inoltrata dal Comune per conto del committente; la relativa autorizzazione, se l iniziativa pubblicitaria o l impianto si trova all esterno del Centro Abitato comunale, così come definito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 in data 21.12.2005, esecutiva. In quest ultimo caso, copia di detta domanda dovrà essere inoltrata al Comune per conoscenza. Il Comune, a fronte dell autorizzazione provinciale e riscontrata in loco la situazione di fatto dell eventuale installazione, rilascerà la propria presa d atto; In base all'iter amministrativo richiesto dalla Provincia di Torino - Area Viabilità - Settore Esercizio Viabilità - gli impianti pubblicitari multipli (plurimpianti) contenenti pre-insegne e/o comunque messaggi pubblicitari definibili come pubblicità direzionale in base alla terminologia ormai acquisita dalla vigente giurisprudenza, oppure ancora, tabelle singole autorizzate ed affidate ad un concessionario ma non utilizzate, dovranno contenere il messaggio di spazio libero affidato alla società concessionaria e solo successivamente, in base all'effettivo inserimento di messaggio pubblicitario, dovrà essere trasmesso il cambio del messaggio in esso contenuto. A tal fine, prima dell'installazione, dovrà essere trasmesso il nuovo bozzetto pubblicitario all'ente proprietario della strada o competente per territorio, nonché al Comune di Poirino. In caso di convenzione approvata tra il Comune di Poirino ed altro Ente proprietario delle strade insistenti sul proprio territorio, con la quale il Comune sia autorizzato ad agire su delega, la domanda dovrà essere inoltrata solamente al Comune di Poirino che provvederà esso stesso a trasmettere per conoscenza l autorizzazione all Ente proprietario. 3) Si riconoscono i seguenti casi particolari: medici e medici veterinari: allegare alla domanda la preventiva autorizzazione rilasciata dal proprio Ordine; 6

case di cura private, ambulatori medici: allegare autorizzazione rilasciata dall Assessorato Regionale alla Sanità (Legge 175/92); ottici: allegare copia del diploma di specializzazione, vidimato dall A.S.L.; case di cura e ambulatori veterinari: allegare autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte; farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso: in conformità al Regolamento di attuazione del Codice della Strada viene consentita, per tali esercizi, l installazione della croce luminosa (L.R. 14.5.91, n. 21, art. 19 comma 3). 4) L ufficio competente, acquisiti i pareri previsti e valutata la completezza della pratica e la soluzione proposta, concede o nega l autorizzazione. 5) Le installazioni temporanee sono comunque soggette ad apposita autorizzazione della Ripartizione Contabilità e Finanze Ufficio Tributi e seguono l iter autorizzatorio previsto per le autorizzazioni aventi carattere permanente. La prevista documentazione ed i pareri o nulla osta delle Ripartizioni Vigilanza e Tecnica verranno valutati in base alla singola esigenza e caratteristica del messaggio pubblicitario, della struttura su cui insiste e del loro relativo posizionamento. Art. 3. Valore storico ambientale del tessuto urbano 1) Per tutelare le risorse formali del Comune, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storicoartistica e ambientale del tessuto urbano preesistente. 2) Il Piano, ai fini dell individuazione dei criteri da seguire per l installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in due zone, così come rappresentate nelle tavole allegate al presente regolamento suddivise precisamente in: ZONA A (Centro storico pubblicità): il centro storico compreso nel concentrico cittadino, ai fini della regolamentazione delle iniziative pubblicitarie, e secondo quanto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 06/06/2003 (Delimitazione Tavola A1 Variante di adeguamento P.R.G.C.), è quello delimitato dal perimetro delle seguenti vie: - Via Indipendenza incrocio con Via Carmagnola; - Via Arpino fino a Via XX Settembre; - Via XX Settembre fino a Via Trieste; - Via Trieste fino a Via P. Gaidano; - Via P. Gaidano fino a Via Indipendenza; - Via Indipendenza fino a incrocio con Via Cavour/Via Ternavasso; - Via Cavour fino a incrocio con Via Amaretti; - Via Amaretti fino a Via C. Maina; - Via C. Maina fino a Via G. Alfazio; - Via G. Alfazio fino a Piazza Italia; - Via F.lli Melano fino a Via Tavolazzo; 7

- Via Tavolazzo fino a Piazza Morioni; - Piazza Morioni fino a Via Risorgimento; - tratto di Via Risorgimento da Piazza Morioni fino a Via Indipendenza; ZONA B (Zona residuale): sono comprese tutte le vie del concentrico ad eccezione di quelle già evidenziate come centro storico e sono altresì comprese tutte le vie e le località facenti parte della seguenti frazioni: - Frazione Favari ed Avatanei; - Frazione Marocchi; - Frazione Masio; - Frazione Stuerda; - Frazione Rubina; - Frazione Becchio; - Frazione Appendini; - Frazione Tetti Elia e Tetti Cellaro; - Frazione Palazzo Valgorrera; - Frazione Torre Valgorrera; - Frazione Tetti Brossa; - Frazione Cereaglio; - Frazione Ternavasso. - Frazione Cacceri - Frazione Cantarana - Frazione Riasso - Frazione La Longa - Frazione Appendini Art. 4. Classificazione degli impianti pubblicitari 1) Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo: INSEGNE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE (Legenda analitica A-B-C): definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si fa riferimento o nelle pertinenze accessorie alla stessa, può essere luminosa sia per luce diretta che indiretta; nei casi di insegna con fari/faretti la stessa deve essere esclusivamente illuminata dall alto verso il basso in modo da garantire l orientazione del fascio di luce verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale ai fini dell applicazione di questo regolamento; PREINSEGNE (Legenda analitica L): definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km, non può essere luminosa né per luce diretta che indiretta (Art. 23 C.d.S. - Art. 47 D.P.R. 495/1992); 8

SEGNALI DI INDICAZIONE (Legenda analitica L): definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli, finalizzata a creare un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività. Essi dovranno essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e salvo i casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo. Ove non esista una zona di attività concentrate, l uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare (Art. 39 C.d.S. - Art. 134 D.P.R. 495/1992); CARTELLO (Legenda analitica E F): definendo tale, un manufatto bidimensionale supportato da un idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta o a messaggio variabile ai fini dell applicazione di questo regolamento; IMPIANTI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO (Legenda analitica G): definendo tale qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale (paline fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, porta-biciclette, cestini portarifiuti, panchine, orologi, portali pubblicitari, etc ) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta; STRUTTURE PUBBLICITARIE AL SUOLO (Legenda analitica D): definendo tale qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività e non rientrante nelle categorie precedenti, può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta; MEZZI PUBBLICITARI PRIVI DI STRUTTURA FISSA, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI (Legenda analitica H) PALINE, CAVALLETTI PUBBLICITARI (Legenda analitica I): rientrano in questa categoria gli impianti pubblicitari che hanno durata di esposizione inferiore all anno solare. Tale mezzo pubblicitario ha la caratteristica di essere temporaneo e deve essere rimosso al termine del suo utilizzo. A loro volta le tipologie di impianti pubblicitari sopra evidenziate sono specificatamente individuabili nella seguente forma e natura individuata con legende analitiche per categoria: 9

A INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell edificio (Art. 6 P.G.I.P.): 1) Vetrofanie e vetrografie; 2) Tende/pantalere; 3) Iscrizioni dipinte, murales, trompe l oeil; 4) Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti; 5) Plance, targhe, pannelli (luminosi e non); 6) Filamento neon; 7) Lettere singole (luminose e non); 8) Cassonetti; 9) Scritte adesive su struttura fissa; B INSEGNE A BANDIERA, perpendicolari al piano della facciata dell edificio: - Stendardi fissi, sculture; - Plance, targhe, pannelli; - Filamento neon; - Lettere singole; - Cassonetti; C INSEGNE NEI PORTICI: - Trasversali al senso di marcia; - Nelle arcate esterne; D STRUTTURE PUBBLICITARIE AL SUOLO 1) Strutture pubblicitarie di fruizione pedonale; 2) Strutture pubblicitarie di fruizione automobilistica; E IMPIANTI PER AFFISSIONI: 1) Permanenti su preesistenza edilizia; 2) Permanenti isolati; 3) Temporanei; 4) Addensamenti pubblicitari; F IMPIANTI GENERICI DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA: 1) A carattere temporaneo; 2) Su cantiere o recinzione provvisoria; 3) Permanenti su preesistenza edilizia; 4) Permanenti isolati G IMPIANTI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO: - Pensiline di attesa bus; - Paline di segnalazione fermata bus; - Transenne parapedonali; - Orologi; - Impianti porta biciclette; - Portali e paline comunali; - Cestini porta-rifiuti; 10

- Fioriere; - Bacheche, cartine toponomastiche e stradali, impianti di natura informativa e istituzionale; H MESSAGGI PUBBLICITARI PRIVI DI STRUTTURA FISSA, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI I PALINE, CAVALLETTI PUBBLICITARI L PREINSEGNE E SEGNALI DI INDICAZIONE: - Segnaletica industriale; - Segnaletica artigianale; - Segnaletica commerciale; - Segnaletica turistica; - Segnaletica alberghiera 2) Con riferimento alla luminosità esistono le seguenti situazioni, che saranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell inserimento formale: Pubblicità non luminosa Pubblicità luminosa La pubblicità luminosa a sua volta può risultare illuminata con le seguenti modalità: diretto (sorgente luminosa esterna); riflesso (sorgente luminosa interna schermata); indiretto (effetto luminoso in negativo); a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente) 3) Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell impianto alle tipologie sopra indicate, trattate negli articoli che seguono. Art. 5. Criteri generali di inserimento 1) Tutti gli impianti pubblicitari collocati alla pubblica percezione devono risultare, sia in complesso che nelle singole parti, robusti con strutture di sostegno calcolate anche per resistere alla spinta del vento, eseguiti con tecniche accurate e materiali non facilmente deperibili, adatti all esterno; essi devono risultare rifiniti anche sul retro, quando esposti totalmente o in parte alla pubblica vista, ed essere oggetto di sistematici interventi di manutenzione affinché, nel tempo, non si determini un peggioramento qualitativo dell immagine. 2) Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. 11

3) Gli impianti d esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate; gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale. 4) Il titolare dell autorizzazione e la ditta pubblicizzata sono solidalmente responsabili sia del mezzo pubblicitario che del messaggio diffuso, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello stato precedente. 5) In caso di installazioni previste in aree inserite nei parchi, queste dovranno adeguarsi agli specifici Piani d area e loro regolamenti. 6) In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il P.R.G.C. riconosca di particolare vocazione commerciale, quali ad esempio il centro commerciale naturale od il centro storico, sono possibili «progetti di via» o «progetti di area» anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati dagli Uffici competenti ed approvati dall Amministrazione Comunale. TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 6. Insegne frontali (A) Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente; la possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all art. 4, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento. 1) VETROFANIE, VETROGRAFIE - Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto; devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive esterne, o che presentino soluzioni precarie o disordinate. Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche...) devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza con la tipologia di serramento. 2) TENDE/PANTALERE - Le tende dei negozi, possono collocarsi nelle aperture delle facciate con larghezze ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad una altezza non inferiore a m. 2,00 e con una sporgenza massima di m. 1,50 e comunque contenuta entro la larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio che, di massima, dovranno essere collocate sui volant. 12

Sulle tende a telo piano (pantalere o alla romana) può essere ammesso l inserimento di un segno pubblicitario (scritta o logo). 3) ISCRIZIONI DIPINTE, MURALES, TROMPE L OEIL - Negli edifici situati nel centro storico sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti; la realizzazione di iscrizioni dipinte e/o di murales e/o trompe l oeil con la tecnica dell affresco, può risultare adatta in casi particolari (frontespizi, muri di fondo...), purché tutta la parte di prospetto visibile sia risolta in maniera coerente secondo un progetto attento alla situazione ambientale. Negli edifici situati nelle altre zone possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia e ambientale. 4) BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI - Negli edifici situati nel centro storico sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti. Negli edifici situati nelle altre zone possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia. 5) PLANCE, TARGHE, PANNELLI a) Plance, Targhe, Pannelli non illuminati In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas, di spessore massimo pari a cm. 5, risultano compatibili con gli edifici situati nel centro storico purché collocati solo al piano terreno: - nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti; - nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche targhe paravista sui davanzali, o a mantovana di altezza max. pari a cm. 50, a condizione che non siano occultati infissi decorati o inferriate di pregio; - nei pieni murari in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, etc... immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che alla presenza di cornici, la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno. E inoltre possibile l inserimento nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, etc, tra le forature, mantenendo una distanza di rispetto non inferiore a cm. 20 dalle forature stesse ed evitando di creare una situazione di continuità con le eventuali installazioni poste sopra le forature, in questo caso la superficie occupata non potrà superare il 50% della superficie totale. Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali (metallo, smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno, etc...) di superficie inferiore a mq. 0,50 in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica qualificati, nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo. 13

Oltre a quanto previsto precedentemente relativamente agli edifici situati nel centro storico, negli edifici situati nel concentrico, ma al di fuori del centro storico e nelle case sparse e frazioni, sono inoltre ammesse le seguenti soluzioni: ai piani superiori, targhe paravista sui davanzali delle finestre di altezza max. pari a cm. 50; sulle coperture a tetto piano installazioni con altezza massima di m. 2,00, nel caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo coordinato; sui frontespizi ciechi sono ammissibili particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale purché, tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un operazione del manufatto che preveda la manutenzione di tutto il fronte interessato. b) Plance, Targhe, Pannelli illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi Le insegne di cui al precedente punto possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse. Per tutti i tipi di edificio, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Sono possibili le seguenti soluzioni: collocazione di lampade tipo applique sul paramento murario, al lato delle forature, ad un altezza compresa tra m. 2,80 e m. 3,50 e sporgenza max di cm. 25; collocazione di lampade a braccio (faretti lanterne, globi, etc...) sul paramento murario, sopra le forature, ad un altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,50 con sporgenza max di cm. 50 e fronte < cm. 25; essi devono risultare in numero, di massima, non superiore a quello delle aperture, trovare posizioni atte all inserimento ed avere il braccio perpendicolare alla parete; in presenza di marciapiedi rialzati o in aree pedonali l altezza minima può essere portata a m. 2,80; collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento. c) Plance, Targhe, Pannelli con sovrapposizioni di filo neon o di lettere singole Le insegne di esercizio e collocate al piano terreno, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a cm. 6 ed una sporgenza massima, comprese lettere o filo neon, di cm. 15. Negli edifici situati nel centro storico tali soluzioni non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata. 6) FILAMENTO NEON - Gli impianti pubblicitari in filamento neon, fatto salvo quanto previsto nel punto 5) lettera c), sono ammissibili solamente per insegne di esercizio 14

al piano terreno, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti. Per attività di interesse pubblico possono essere previsti impianti sulle coperture dei bassi fabbricati e sulle pensiline la cui sagoma limite abbia altezza massima di m. 1,50. La collocazione di impianti filamento neon su sottolettere risulta assimilabile alle lettere singole (vedi successivo punto 7). 7) LETTERE SINGOLE a) Lettere singole non luminose Negli edifici situati nel centro storico, al piano terreno, lettere singole, in bronzo, rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, etc.. di spessore non superiore a cm. 6 risultano compatibili, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni: nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti; nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, etc Per attività di interesse pubblico possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori. Negli edifici situati nel concentrico fuori dal centro storico sono inoltre ammesse con altezza massima di m. 1,50 nel caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo coordinato: ai piani superiori secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private; sui frontespizi ciechi purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto in un operazione di riqualificazione. Negli edifici situati nelle case sparse e frazioni, anche al di sopra delle coperture, nel rispetto delle seguenti condizioni: collocazione simmetrica in caso di testata e accuratamente studiata in caso di fronte longitudinale; distanza da altre proprietà non inferiore all altezza del mezzo pubblicitario; altezza massima di m. 3,50; struttura di supporto accuratamente studiata sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che dovrà risultare il più possibile semplice e lineare. Negli edifici situati nelle case sparse e nelle frazioni, tenendo validi i precedenti criteri, sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale. In tutti i casi, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un operazione di progettazione che oltre a determinare le dimensioni e le tipologie dei manufatti, preveda garanzie di manutenzione complessiva. 15

b) Lettere singole illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata Se realizzate con materiali di pregio e tecniche accurate sono coerenti anche con gli edifici situati nel centro storico. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 15. c) Lettere singole a luce interna La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non coerenti con gli edifici situati nel centro storico ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 15. 8) CASSONETTI - Negli edifici situati nel centro storico sono ammessi nelle aperture al piano terreno senza sporgenza rispetto il piano della facciata per pubblicità riferita ad attività in loco limitatamente alle insegne d esercizio. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile, previa opportuna documentazione, può essere ammessa una sporgenza massima di cm. 15. Negli edifici situati nel concentrico fuori dal centro storico e nelle case sparse e frazioni, tenendo conto degli spazi appositi eventualmente presenti, sono ammissibili anche con carattere pubblicitario generale. Nel rispetto della composizione dell edificio, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere ammesse in casi particolari, anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore a cm. 15. Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi. 9) SCRITTE ADESIVE SU STRUTTURA FISSA - Le scritte adesive sono ammesse sulle strutture fisse degli edifici purché situati al di fuori del centro storico e purché siano studiate e realizzate in modo coerente secondo un progetto attento alla situazione edilizia e ambientale del luogo. Art. 7. Insegne a bandiera (B) Sui fabbricati è possibile inserire insegne di esercizio e pubblicitarie a bandiera, solamente quando per esse siano individuabili tipologie e caratteristiche formali e fisiche integrabili alla situazione ambientale esistente. Particolare attenzione progettuale deve essere rivolta alla struttura di supporto, che deve unire all efficienza di natura fisica, forma e disegno corretti, mai prevalenti rispetto all insegna stessa. 1) PARAMETRI FISICI - Le insegne a bandiera devono sempre scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo. Tutte le insegne a bandiera ad andamento orizzontale devono: 16

essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o uguale all altezza H, dove B max è di cm. 200; essere collocate sugli edifici ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede; avere sporgenza massima contenuta all interno della larghezza del marciapiede. Tutte le insegne a bandiera ad andamento verticale devono: essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma, esterna con altezza H di misura maggiore della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari a m. 12,00; essere collocate sugli edifici solamente ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del piano di calpestio del marciapiede e lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda; avere sporgenza massima contenuta all interno della larghezza del marciapiede. Le insegne a bandiera ad andamento misto devono rispettare dimensioni e criteri di installazione risultanti dalla combinazione delle regole relative ai punti precedenti. Nelle tipologie - stendardi fissi e sculture - e - plance, targhe e pannelli - possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all insegna e non casualmente aggiunti. In corrispondenza di accessi carrai eventuali insegne a bandiera devono essere collocate ad altezza superiore a m. 4,50. 2) INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO - Deve avvenire con l osservanza delle norme fisiche di cui al precedente punto 1), e con attenzione alle specifiche caratteristiche architettoniche e formali presenti negli edifici situati nel centro storico. Nel caso in cui le insegne a bandiera siano contenute in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 50x70 o 70x50, possono essere adottate solamente le seguenti tipologie: Stendardi fissi, sculture; Plance, targhe e pannelli non luminosi; Filamento neon. In presenza di marciapiedi rialzati o in aree pedonali, tali insegne possono essere collocate ad un altezza di m. 2,80. Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, ecc.), pur se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, devono essere ricondotte a tipologie e dimensioni sopra indicate, fatta eccezione per le insegne relative a farmacie che possono essere contenute in una sagoma massima mq. 2. Nei portici di tipologia storica possono essere ammesse, solamente piccole insegne a stendardo o a targa, a scultura o similari, di pregevole qualità grafica e tecnica, 17

contenute in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100x120 o 120x100 da collocare sulla parete di fondo, ad una altezza tra m. 2,80 e m. 4,00. Non sono ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacie, ecc.). Art. 8. Insegne nei portici (C) Le insegne frontali possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti art. 6 e 7; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità. Le insegne pubblicitarie, collocate trasversalmente al senso di percorrenza e nelle arcate esterne, se ammesse, devono essere contenute nella sagoma dell arcata stessa e sorrette da una struttura semplice ed ordinata. 1) TRASVERSALI AL SENSO DI PERCORRENZA, nei portici degli edifici situati in tutto il concentrico, per attività di interesse pubblico e/o per pubblici esercizi, sono ammesse nella sola tipologia filamento neon. Negli edifici situati nelle case sparse e nelle frazioni sono ammesse, anche per attività private, insegne di esercizio filamento neon ed a lettere singole ed assimilate ad una distanza reciproca non inferiore a m. 2 dalle lampade dell illuminazione pubblica, se presenti in centro volta o sul soffitto. 2) NELLE ARCATE ESTERNE negli edifici situati in tutto il concentrico sono ammesse, sul piano di fondo virtuale dell arcata, insegne in filamento neon semplice per attività di interesse pubblico e/o per pubblici esercizi, purché nell arcata stessa non esistano lampade dell illuminazione pubblica. E altresì ammesso il ripristino o la collocazione di insegne a plancia passante, a livello dei capitelli quando ne risulti documentata, nella specifica tipologia di portici, una valida realizzazione precedente storicizzata. Negli edifici situati nelle case sparse e nelle frazioni sono ammesse insegne di esercizio anche per attività private, in filamento neon ed assimilate. Art. 9. Strutture pubblicitarie al suolo (D) Le strutture pubblicitarie al suolo sono riconducibili a strutture pubblicitarie fuori standard (Totem, Vele etc.) o messaggi pubblicitari isolati su palo, accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali; devono risultare rifiniti in modo accurato su tutti i fronti. Nel centro storico ed in prospicienza di edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/1999, possono essere collocati solo manufatti di modesto impatto ed accurata realizzazione. Non sussistono limitazioni legate alla zonizzazione del territorio se non per le caratteristiche fisiche del mezzo e per il messaggio contenuto. Le strutture pubblicitarie al suolo si suddividono nelle seguenti tipologie: 18

1) STRUTTURE PUBBLICITARIE DI FRUIZIONE PEDONALE: rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, che per la loro esposizione, vengono semplicemente appoggiati al suolo sulla loro superficie, senza opere murarie di fissaggio, aventi struttura bidimensionale o tridimensionale, essi possono essere sia temporanei che permanenti e dovranno avere le seguenti caratteristiche: le strutture di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 intorno all intero perimetro della proiezione sul pavimento. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente avente titolo; dette strutture potranno essere utilizzate temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse comune ovvero in maniera permanente solamente se di segnalazione d esercizio in eventuali aree pedonali, centri commerciali naturali o finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali; le loro dimensioni massime ed il loro posizionamento vanno preventivamente valutati dal Responsabile della Ripartizione Vigilanza in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, nonché con il Responsabile della Ripartizione Tecnica in conformità a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Comunale per quanto attiene alla struttura portante, e collocarsi in modo armonico e decoroso rispetto al contesto urbanistico di riferimento. 2) STRUTTURE PUBBLICITARIE DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA: Sono impianti pubblicitari fuori standard, aventi caratteristiche dimensionali e strutturali non definibili a priori, destinati alla fruizione automobilistica, quali i cosiddetti pastorali, consistenti in insegne a bandiera su pali o strutture di ogni tipo e forma debitamente accorate al suolo, i totem, entrambi realizzabili con pannelli o plance, filamenti neon, lettere singole, cassoni ecc., le bandiere su palo, etc che devono sottostare ai seguenti vincoli e caratteristiche: possono essere collocati sul suolo pubblico solamente nella zonizzazione esterna al centro storico (Zona A); la sagoma limite del totem deve in ogni caso risultare interna di almeno cm.50 al filo del marciapiede o della carreggiata; solo ed esclusivamente per strutture posizionate all interno del centro abitato, si devono osservare le seguenti dimensioni massime: - per i cosiddetti pastorali: altezza massima mt. 9; - per i totem: dimensioni massime pari a metri 8,00 X 3,00. Il posizionamento di tutti gli impianti di fruizione automobilistica va preventivamente sottoposto al parere del Responsabile della Ripartizione Vigilanza per la conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, nonché al parere del Responsabile 19

della Ripartizione Tecnica per la conformità a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Comunale. Art. 10. Impianti per affissioni (E) Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei bidimensionali sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni, affidati con le procedure di legge. Il loro posizionamento può, a discrezione dell Amministrazione, essere effettuato in deroga alle prescrizioni contenute nel seguente piano, ciò in considerazione del servizio di pubblica utilità svolto da tali manufatti. La durata minima di esposizione dei singoli manifesti è di 15 giorni. I formati utilizzabili sono esclusivamente: 70x100, 100x140, 140x200, 200x280, 300x200 400x300 e 600x300, (piccoli); (medi); (grandi). Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici e plance) sono da ricondursi in una linea unificata come pure per gli impianti murali di grande formato; sono ammesse le cornici metalliche componibili ad angoli arrotondati. Altre eventuali proposte tipologiche, se ritenute utili dall Amministrazione, saranno verificati dal Settore Arredo e Immagine Urbana. Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso. Ogni impianto deve chiaramente e stabilmente riportare le indicazioni atte ad individuare il soggetto titolare dell autorizzazione rilasciata dal Comune, con i relativi dati di riferimento. Gli impianti possono avere le seguenti caratteristiche e natura: - PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA - PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro) - IMPIANTI TEMPORANEI - ADDENSAMENTI PUBBLICITARI 1) PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA Per inserire impianti di affissioni su qualunque tipo di preesistenza edilizia è necessario che tutte le superfici visibili siano in buono stato di conservazione in modo da non richiamare l attenzione su costruzioni, o porzioni di esse, degradate. Nel caso in cui le facciate siano prive di finestrature e di decori o segni particolari progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di mq. 70, (pari a quattro impianti 6x3) sino ad occultare una posizione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a cm. 50. Per gli impianti sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 15; 20

Per gli impianti accostati alla muratura di pertinenza dell edificio, quali a titolo esemplificativo le bacheche o strutture ad esse riconducibili per analogia, la massima sporgenza, tutto compreso, è di cm 20. Per tali impianti, se aperti, è richiesta la delimitazione della superficie utile all'affissione con una cornice. Gli impianti dovranno avere caratteristiche tecniche ed estetiche coordinate ed uniformi sul territorio. 2) PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro) Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati; sono ammessi sui marciapiedi e sulle banchine spartitraffico se posizionati parallelamente al senso di marcia, sulle aiuole con tappeti erbosi, se verificate con l Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. La collocazione di ogni impianto, deve determinare la proiezione a terra distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata. Nella Zona A del territorio comunale sono ammessi di massima solo impianti «colonnina» e, parallelamente al senso di marcia, a pannello, con misura massima 140x200 (stendardo verticale) o rovesciata. Ogni inserimento, singolo o in serie, deve essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche distanze e tale da coordinare formalmente nella scena urbana aspetti funzionali e ambientali; nei viali alberati deve essere garantita la salvaguardia dell apparato radicale distanza minima della buca di scavo dal filo tronco superiore a m. 3,00 - e la scansione ricorrente; nei parchi e giardini eventuali singoli impianti possono trovare posto esclusivamente in viali e camminamenti. Nell eventuale realizzazione di grandi spazi a parcheggio, il progetto integrato delle varie funzioni può prevedere anche singoli impianti di maggiori dimensioni. Nella Zona B sono inseribili anche quelli di formato 200x280 e 300x200. Per i grandi impianti isolati (poster 400x300 e 600x300) o altri se verificati dall Ufficio Tecnico Comunale, per ogni postazione sul terreno pubblico o privato, deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada. Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra m. 2,50 e m. 3,00, e l altezza massima di manufatto, supporti compresi, non essere superiore a m. 6,50. Se la collocazione risulta parallela all asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra m. 0,50 e m. 1,00. La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via analoghi) rispetto all asse: in tale caso e possibile inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali). Non è ammesso: realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali; collocare impianti isolati sovrapposti. 3) IMPIANTI TEMPORANEI Gli impianti temporanei per affissioni su struttura fissa non sono ammessi. Per particolari esigenze pubblicitarie e/o informative possono essere collocati totem temporanei nel rispetto dei vincoli normativi esistenti e nel rispetto del C.d.S. 21

4) ADDENSAMENTI PUBBLICITARI Si definiscono addensamenti pubblicitari, le situazioni che nel territorio consentono localizzazioni intensive, maggiori di quanto indicato nei punti precedenti, di impianti per affissioni. Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti integrati, possono essere localizzati: in tutto il territorio cittadino, a schermatura di visuali non coerenti (vuoti urbani e/o situazioni di disordine); nella Zona B del territorio cittadino in aree a parcheggio di centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero. Si determinano così situazioni a particolare vocazione pubblicitaria ove possono essere pensate soluzioni originali ravvicinate, in modi o posizioni indipendenti dai parametri di distanza reciproca indicati ai punti precedenti. Art. 11. Pubblicità effettuata su impianti di proprietà pubblica 1) Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Poirino - Il Comune ha l obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, al loro adeguamento nel rispetto del presente piano, nonché all ulteriore potenziamento degli impianti affissionali, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano Generale degli Impianti. Rimangono consentite, in deroga a quanto stabilito dal presente Piano, ulteriori installazioni di impianti affissionali, solo per sopraggiunte esigenze di pubblico servizio. Tutti i manufatti innanzi specificati saranno sormontati dallo stemma del Comune e dalla scritta COMUNE DI POIRINO e le altre diciture di cui agli articoli che definiscono le tipologie degli impianti e le prescrizioni tecniche. Gli impianti di proprietà pubblica che potenzialmente possono contenere messaggi pubblicitari, sono anch essi sottoposti al regime autorizzatorio di cui al presente regolamento e risultano essere i seguenti: Impianti destinati all affissione di manifesti di natura commerciale. Ai sensi del D.Lgs. 507/93, le affissioni, sugli impianti di proprietà comunale, dei manifesti destinanti alla pubblicità di natura commerciale, devono essere effettuate, a cura del Comune, con i criteri e le tariffe stabilite dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche o integrazioni. Risultano previsti dal presente Piano Generale degli Impianti circa mq. 140,00 destinati a tale tipo di affissione suddivisi in 28 impianti dimensione cm.200 x cm.140 di cui 8 bifacciali, 21 impianti dimensione cm.100 x cm.140 di cui 10 bifacciali e 3 impianti dimensione cm.140 x cm.100. Impianti destinati all affissione di manifesti di natura istituzionale. L affissione di manifesti di natura istituzionale deve attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs. 507/93 e dal presente Piano. Sono soggetti abilitati alla richiesta di utilizzazione di tali impianti: gli uffici comunali, con particolare riferimento a quelli preposti all indizione di gare, il Sindaco e gli Assessori tramite i Responsabili di Ripartizione. 22