DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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DISPONIBILITÀ LIQUIDE Documento N. 14 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili Edizione aggiornata del documento n. 5 del 1980 SOMMARIO: SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO. LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE. LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE: DEFINIZIONE DELLE STESSE, ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO. - Contenuto dei conti. - Disponibilità liquide. - Depositi bancari e postali. - Assegni. - Denaro e valori in cassa. - Disponibilità in valuta estera. - Sospesi di cassa e casse funzionanti a fondo fisso. - Fondi liquidi vincolati. - Rilevazione. - Caratteristiche generali. - Sfasamenti temporali tra movimenti e rilevazione delle disponibilità liquide. - Richiamo dei principi contabili generali. - Classificazione. - Valutazione. - Rappresentazione in bilancio e informazioni da fornire in nota integrativa. - Confronto con la legislazione civilistica e con i principi enunciati dallo I.A.S.C. SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO Il presente documento ha lo scopo di definire i principi contabili, formulati nel contesto di un sistema contabile tradizionale a valori storici, relativi alla rilevazione, valutazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi delle disponibilità liquide, rappresentate da depositi bancari e postali, da assegni e da denaro o valori esistenti nella casse aziendali. Il presente documento sostituisce il documento n. 5 FONDI LIQUIDI E SCOPERTI BANCARI ; gli scoperti bancari vengono trattati in altro documento riguardante i debiti. LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE Il Codice Civile prevede, all'art. 2424, che nell'attivo del bilancio siano espressamente indicate le All'art. 2426 punto 8 lo stesso Codice Civile stabilisce che i crediti, quindi anche quelli verso consistenze delle disponibilità banche o amministrazione liquide rappresentate da: depositi bancari e postali; assegni; denaro e valori in cassa. postale, devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Per la corretta esposizione delle voci in questione valgono altresí i

principi generalidi chiarezza, verità e correttezza previsti dall'art. 2423 del C.C. Le norme tributarie non prevedono alcuna specifica regolamentazione per le voci di bilancio in argomento. LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE: DEFINIZIONE DELLE STESSE. ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO Dopo aver considerato la IV Direttiva CEE, la legislazione civilistica, la dottrina ragioneristica e la prassi internazionale (ivi compreso il documento n. 13 elaborato dallo IASC: Presentation of current assets and current liabilities ) e tenuto conto del documento n. 11 (Bilancio d'esercizio - Finalità e Postulati), si enunciano nei paragrafi successivi i corretti principi contabili atti ad identificare, valutare e rappresentare nel bilancio le disponibilità liquide. A. Contenuto dei conti A.I. DISPONIBILITÀ LIQUIDE. I fondi liquidi sono tipicamente formati da: depositi bancari e postali; assegni; denaro e valori in cassa. A.I.a) Depositi bancari e postali. Sono rappresentati da disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine. A.I.b) Assegni. Sono rappresentati da titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e similari) esigibili a vista, nazionali ed esteri. A.I.c) Denaro e valori in cassa. Sono rappresentati da moneta a corso legale nazionale e valori bollati (in questi ultimi comprendendosi francobolli, marche da bollo, foglietti bollati, ecc.), per importi compatibili con le esigenze correnti delle imprese. In questa voce non sono da ricomprendere nè le cambiali attive in portafoglio nè i titoli di Stato a breve, i quali sono da iscrivere in altre voci. A.I.d) Disponibilità in valuta estera. Le disponibilità iquide possono altresí essere formate da moneta a corso legale in altri paesi ovvero da assegni o depositi bancari e postali espressi in moneta non di conto. A.I.e) Sospesi di cassa e casse funzionanti a fondo fisso.

Può talvolta verificarsi l'esistenza dei cosiddetti sospesi di cassa cioè di uscite di numerario già avvenute ma non ancora registrate. I sospesi di cassa devono essere eliminati entro il più breve tempo possibile dal loro insorgere, effettuando le relative registrazioni contabili con contropartita gli appropriati conti patrimoniali o economici. La stessa regola vale per le casse funzionanti a fondo fisso, le quali, dotate di fondi a giacenza prefissata, non presentano contabilmente variazioni nella dotazione iniziale, in quanto la contabilizzazione delle uscite intervenute è temporaneamente sospesa; periodicamente i giustificativi di spesa vengono consegnati alla contabilità generale che registra, nei termini previsti dalle disposizioni di legge, le uscite e relative contropartite, nonché l'immediato reintegro della cassa stessa, che avviene a mezzo di giro fondi da altra cassa o banca. Alla data di bilancio può quindi verificarsi che contabilmente appaiano dei fondi liquidi in realtà già utilizzati, e dovranno di conseguenza essere fatte le opportune rettifiche di bilancio. A.I.f) Fondi liquidi vincolati. I fondi liquidi vincolati sono rappresentati da quei fondi non disponibili per un certo tempo o utilizzabili solo per specifici scopi. Ne sono esempi i depositi bancari vincolati, i fondi tenuti a garanzia, i prestiti da utilizzare per scopi specifici. B. Rilevazione B.I. CARATTERISTICHE GENERALI. Le disponibilità liquide devono essere costituite da fondi realmente esistenti. Il sistema contabileamministrativo dell'impresa deve avvalersi di un controllo interno affidabile e tale da consentire la possibilità di verificare, mediante rilevazioni elementari o prospetti di riconciliazione, che i saldi siano reali e rispondenti ai valori riscontrati.b.ii. Sfasamenti temporali tra movimenti e rilevazione delle disponibilità liquide. I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. Non è corretto considerare come disponibilità liquide, con corrispondente riduzione dei crediti, le rimesse di numerario ricevute in cassa od in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, anche se il loro giorno di valuta è anteriore a quella data. Analogamente, non è corretto diminuire i fondi liquidi, con corrispondente riduzione dei debiti, per rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio. Le prassi anzidette non sono accettabili in quanto comportano la contabilizzazione di operazioni riferibili all'esercizio successivo.

In conclusione, i saldi dei conti bancari devono tener conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e degli incassi effettuati dalle banche od altri istituzioni creditizie ed accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se le contabili bancarie sono pervenute nell'esercizio successivo.c. Richiamo dei principi contabili generali I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel documento relativo a: Bilancio d'esercizio - Finalità e Postulati, costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e, pertanto, vanno tenuti presenti nella classificazione e valutazione delle disponibilità liquide. In particolare, si richiamano i principi di comprensibilità, d'imparzialità, di prudenza, di continuità, di applicazione dei principi contabili (ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione), di competenza, di significatività e rilevanza dei dati, di adeguata informativa nella nota integrativa, di verificabilità dell'informazione e di prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.d. Classificazione D.I. La classificazione dei valori delle disponibilità liquide deve rispondere all'esigenza di comprensibilità, che è uno dei postulati del bilancio in precedenza richiamati. Se necessario può essere effettuata una classificazione più dettagliata di quella prevista dall'art. 2424 C.C., normalmente nella nota integrativa. D.II. Nello stato patrimoniale i conti accesi alle disponibilità liquide si iscrivono, ai sensi dell'articolo 2424 C.C., alla classe IV dell'attivo circolante, elencandoli separatamente con le denominazioni: depositi bancari e postali; assegni; denaro e valori in cassa. D.III. I fondi disponibili all'estero sono soggetti, oltre che alla normativa valutaria dei paesi delle imprese che li costituiscono, anche alla normativa valutaria dei paesi in cui tali fondi si trovano. I fondi esistenti all'estero che non possono essere rimpatriati a causa di restrizioni valutarie, ma che si prevede verranno utilizzati ai fini della gestione locale, vanno normalmente indicati in nota integrativa e, se di ammontare particolarmente rilevante, in apposita sottovoce dello stato patrimoniale. In caso di difficoltà di utilizzo e di rimpatrio di tali fondi, essi vanno valutati al presumibile valore di realizzo alla fine dell'esercizio. D.IV. In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo. Di conseguenza, in presenza di disponibilità liquide vincolate, o perché non immediatamente utilizzabili o perché utilizzabili solo per specifici scopi, queste devono avere nella nota integrativa una evidenziazione separata.

Inoltre, le disponibilità liquide vincolate dovranno essere classificate tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante a seconda della natura e durata del vincolo ed in base al criterio generale di classificazione delle voci di bilancio. Se la natura del vincolo è tale che il deposito non possa essere prelevato prima della scadenza e trattasi di un vincolo che alla data di chiusura d'esercizio supera il successivo periodo amministrativo annuale, il deposito va esposto tra le immobilizzazioni finanziarie. Se invece il deposito può essere negoziato o comunque prelevato nonostante il vincolo, esso va esposto nell'attivo circolante. D.V. Non è accettabile effettuare in bilancio una compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca, in quanto tale prassi comporterebbe la compensazione di una attività con una passività derivanti, fra l'altro, da posizioni di debito e di credito a tassi di solito non equivalente.e. Valutazione Le disponibilità liquide costituite da: depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, vanno valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente coincide col valore nominale, mentre nelle rare situazioni di difficoltà di esigibiità, deve essere esposto il valore netto di realizzo stimato; il denaro ed i valori bollati in cassa vanno valutati al valore nominale; le disponibilità in valuta estera vanno valutate come precisato nel documento Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in monete estere.f. Rappresentazione in bilancio e informazioni da fornire in nota integrativa F.I. Le disponibilità liquide vanno esposte nello stato patrimoniale con la terminologia indicata nella precedente sezione D di questo documento. F.II. Le principali informazioni da fornire nella nota integrativa sono le seguenti: a) natura dei fondi liquidi vincolati e durata del vincolo; b) conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti in Italia a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause; c) ogni altra informazione la cui conoscenza sia necessaria per la corretta comprensione delle voci riguardanti le disponibilità liquide. CONFRONTO CON LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO I.A.S.C. Il presente documento è stato normativa civilistica, interpretata redatto in conformità alla vigente

ed integrata secondo corretti principi contabili. Si ritiene che il contenuto di questo documento sia in linea con quanto enunciato dall'international Accounting Standards Committee (I.A.S.C.). Questo Documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 26 ottobre 1994 e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri l'8 novembre 1994. COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUIZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO * Matteo CARATOZZOLO - Presidente ** Fabrizio IANNONI SEBASTIANINI - Vicepresidente * Giuseppe VERNA - Vicepresidente * Gaetano AITA ** Sebastiano BAUDO * Angelo CASÒ ** Camillo DELL'OGLIO * Piero DI SALVO * Raffaele D'ORIANO ** Franco FRANCHI * Margherita GARDI * Alberto GIUSSANI ** Elio KUNZ ** Renato MINAFRA ** Amos MORANDI ** Giambattista NEGRETTI ** Giorgio ORRÙ * Angelomaria PALMA * Roberto ROBOTTI * Flavio ZAPPETTINI ** Amedeo ZAPPULLA DELEGATO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI : Mario PERRONE DELEGATO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI: CONSULENTE LEGALE Prof. Giovanni E. COLOMBO 1 Alfredo MENTASTI 1 * Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti ** Iscritti agli Albi dei Ragionieri