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REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) n. 127 del 2 Dicembre 2011 OGGETTO: Procedure di mobilità derivante dai processi di riconversione in attuazione al DPGR n. 18/2010. Obiettivo G.07 S.18. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _

REGIONECALABRIA Il Presidente della Giunta regionale (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) PREMESSO che: la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173; l'articolo 22, comma 4, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo di cui all'art. 1, co. 180, della L. 311/2004 e s.m.i.; il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009; VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010; PRESO ATTO che l'art. 7, comma 5, dell'accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria"; che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i prowedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro"; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione Rientro, è prevista: del Piano di la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266; la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei prowedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i prowedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 159/2007, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. n. 222//2007; DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli o- biettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze; che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di prowedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti; che in particolare il punto 7) della citata deliberazione prevede "la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, e dei tetti di spesa delle relative prestazioni con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"; DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati Sub Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei prowedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011; VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dotto Luigi D'Elia Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei prowedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m. i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono: a. all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e prowedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo); b. alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo); c. alla trasmissione al Consiglio regionale dei prowedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011); VISTO il DPGR n. 18 del 20 Ottobre 2010 di riordino delle reti ospedaliera, territoriale e di emergenza che prevede la riconversione di attività ospedaliere in altre attività con consequenziale dismissione di alcuni presidi ospedalieri individuati dallo stesso DPGR;

VISTI i DPGR dal n. 72 al n. 76/2011 recanti la disattivazione, rispettivamente, dei presidi ospedalieri di Soriano (ASP Vibo Valentia), Chiaravalle (ASP Catanzaro), San Marco Argentano (ASP Cosenza), Palmi,Taurianova e Siderno (ASP Reggio Calabria) nonché i DPGR 78,79 e 80/2011 recanti la presa d'atto della disattivazione, rispettivamente, dei punti nascita dei presidi ospedalieri di San Giovanni in Fiore (ASP Cosenza), Melito Porto Salvo (ASP Reggio Calabria) e Acri (ASP Cosenza); CONSIDERATO che la data di ultimazione dei restanti processi di riconversione è posta, dal DPGR 18/2011, al30 Marzo 2012; RITENUTO di dover regolamentare la riallocazione dei dirigenti dell'area medica, veterinaria, professionale, sanitaria, tecnica e amministrativa derivante dai suddetti processi di riconversione con l'emanazione di uno specifico regolamento finalizzato a detta mobilità; CONSIDERATO trattarsi di tematica che richiede il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali interessate; VISTO il "Regolamento per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale medica e veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa a seguito dei processi di riconversione dei presidi ospedalieri delle ASP e delle AD ex OPGR n. 18/2010' sottoscritto in data 12 Maggio 2011 da tutte le Organizzazioni Sindacali interessate e dal Responsabile del Piano di rientro, Dr. Gianluigi Scaffidi, nonché dal sub Commissario ad acta Gen. Dott. Luciano Pezzi; RITENUTO esaustivo, al fine di regolamentare il consequenziale processo di mobilità di personale della Dirigenza del Servizio Sanitario Regionale che sarà comportato dall'attuazione del citato DPGR n. 18/2010, l'accordo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale denominato "Regolamento per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale medica e veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa a seguito dei processi di riconversione dei presidi ospedali eri delle ASP e delle AD ex DPGR n. 18/2010"; CONSIDERATO opportuno ribadire le disposizioni vigenti in ordine al reclutamento di personale nell'attuale contesto di commissariamento per l'attuazione del Piano di rientro; RITENUTO di dovere mettere a norma la procedura di reclutamento per inderogabili ed insurrogabili esigenze assistenziali per come previsto dalle procedure di cui all'art. 23 bis del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: DI RECEPIRE l'accordo allegato al presente atto denominato "Regolamento per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale medica e veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa a seguito dei processi di riconversione dei presidi ospedalieri delle ASP e delle AD ex OPGR n. 18/2010' quale procedura da applicare nei processi di mobilità ex DPGR 18/2010; DI FARE OBBLIGO ai Direttori generali delle Aziende, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito ufficiale della Regione, dell'utilizzo delle procedure riportate nel suddetto regolamento nei processi di mobilità ex DPG R 18/2010;

DI RICHIAMARE l'attenzione dei Direttori generali delle Aziende sulla normativa nazionale fissante le regole per awiare eventuali procedure di assunzione, a qualsiasi titolo, ferme restando le responsabilità derivanti in caso di inosservanza della stessa; DI FARE OBBLIGO ai Direttori generali di rappresentare alla struttura commissariale carenze assistenziali dovute a necessità di personale al fine di ottenere apposita deroga previa valutazione dell'attività e della sua appropriatezza dell'unità Operativa interessata anche in rapporto ai piani di attività programmati; DI FARE OBBLIGO ai Direttori generali richiedenti unità di personale della formale attestazione che nessuna figura utile alla copertura delle carenze oggettivate è derivata dalla mobilità da riconversioni ex DPGR 18/2011 né da processi di razionalizzazione interna all'azienda; DI DEMANDARE al Direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute la verifica costante, con periodica comunicazione alla struttura commissariale, del rispetto delle disposizioni del presente decreto; DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'accordo del piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, e per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

REGIONE CALABRIA Il Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro (delibera Consiglio dei Ministri 04.08.2010) Regolamento per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale medica e veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa a seguito dei processi di riconversione dei presidi ospedalieri delle ASP e delle AO ex DPGR (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario) n. 18/2010. PREMESSO che il DPGR n. 18/2010 di riordino delle reti ospedaliera, territoriale e di emergenza prevede la riconversione di attività ospedaliere in altre attività con consequenziale dismissione di alcuni presidi ospedalieri da una parte e riorganizzazione di attività dall'altra; al fine di regolamentare il consequenziale processo di mobilità di personale della Dirigenza del Servizio Sanitario Regionale che sarà comportato dall'attuazione del citato DPGR n. 18/2010 le sottoscritte Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica, Veterinaria e S.T.P.A.: ANAAO-ASSOMED AAROI-EMAC ANPO-ASCOTI-FIALS AUPI CGIL medici CIMO CISL medici FASSID FESMED FVM SINAFO SNABI CISL FP CGIL FP UlL FP medici Il Sub commissario Gen. Dott. Luciano Pezzi ed il Dirigente del Settore Piano di Rientro Dr. Gianluigi Scaffidi in data 12 Marzo 2011 sottoscrivono il seguente ACCORDO Le operazioni di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti Medici, Sanitari, Professionali, Tecnici e Amministrativi, scaturenti dai processi di riconversione, devono essere effettuate nell'ordine di priorità qui di seguito indicato: a) Ricollocazione interna all'azienda di appartenenza. b) Ricollocazione in altra Azienda della Regione Calabria. 1

1.1Direttori e i Dirigenti risultati in esubero a seguito dei processi di riconversione, attuati in applicazione al DPGR n. 18/2010, sono ricollocati a domanda secondo l'ordine delle opzioni formalmente espresse. 2. Le opzioni possono essere espresse per le seguenti fattispecie: a) per la copertura di posti/attività nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione; b) per la copertura di posti/attività in altra sede dell' ASP; c) per la copertura di posti/attività in sedi fuori ASP. 3. I Dirigenti che non trovino immediata ricollocazione per la mancata contestuale attivazione della unità operativa per la quale abbiano espresso utile opzione, vengono comunque temporaneamente utilizzati fino all'attivazione della suddetta unità operativa, nella Azienda Sanitaria di appartenenza. 4. La ricollocazione interna dei Dirigenti, anche Direttori di struttura complessa, deve avvenire prioritariamente nella disciplina di appartenenza o in subordine, in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e, secondariamente, in discipline affini, ai sensi del D.M. 31/1/1998, per le quali l'interessato possieda i requisiti di accesso di cui al DPR 483/97 e DPR 484/97; ovvero, in assenza dei requisiti già detti la ricollocazione interna può essere disposta anche in disciplina diversa da quella di appartenenza in carenza di specializzazione purché il dirigente sia in possesso di comprovata esperienza formalmente documentata. 5. L'Azienda provvederà ad invitare formalmente ciascun Dirigente di ogni singola unità operativa interessata dal processo di riconversione a produrre, obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito la domanda con la specificazione delle preferenze di ricollocazione in ordine di priorità di opzione. 6. I Direttori devono presentare domanda di ricollocazione su posti disponibili di Direttore oppure optare per la ricollocazione su posti/attività di Dirigente. 7. In caso di presentazione di domande inerenti la ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti/attività disponibili per ciascuna disciplina, il Direttore Generale nominerà apposita commissione di tecnici, al fine di provvedere: a) per i Direttori di struttura complessa nominati ex DPR n.484/97 (dirigenza sanitaria) ed ex art. 29 - comma 4 CCNL 08.06.2000 (dirigenza professionale, tecnica e amministrativa), alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti, tenuto conto, per i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi, dei titoli culturali e professionali posseduti e, per i dirigenti del ruolo sanitario, altresì dei criteri di cui al D.P.R. 10/12/1997, n. 484. AII'individuazione motivata del candidato al posto da assegnare provvederà il Direttore Generale con apposito provvedimento. Dalla selezione di cui alla presente lettera sono escluse eventuali istanze di Direttori di struttura complessa nominati ex art. 15 septies D.Lvo n. 502/92 atteso che, sulla base delle vigenti direttive regionali in materia, il ricorso a tale istituto, da limitarsi ad ipotesi eccezionali, trova fondamento esclusivamente nella inesistenza, all'interno della organizzazione aziendale, di figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico; a tali figure, reclutate in virtù dell'art. 15 septies, in caso di soppressione dell'unità operativa verrà applicata la rescissione del contratto. b) per gli altri Dirigenti, fatte salve le precedenze di cui alla legge n.l04/1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base dei criteri di cui D.P.R. 10/12/1997, n. 483; 8. L'Azienda esperite le procedure di collocazione volontaria convoca d'ufficio i Direttori non collocati ai quali propone la ricollocazione nei posti residui per i quali gli stessi possiedono i prescritti requisiti. 9. Il conferimento del posto/attività a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento formale del Direttore Generale, da notificare al Direttore o al Dirigente interessato senza rinnovo del contratto che manterrà la propria durata. IO. Ai Direttori e Dirigenti che, avendone l'obbligo, non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accettano la ricollocazione d'ufficio sarà applicata la disposizione dell'art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 2

11. I Dirigenti che nonostante l'applicazione delle norme del presente accordo non trovano collocazione sono inclusi nell'elenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza che dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni e, contestualmente, trasmesso alle strutture provinciali e regionale previste dal Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 469 e s.m.i., alle quali compete la gestione dei Dirigenti in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. vo n. 165/2001. 12. I contratti già sottoscritti hanno effetto fino alla loro scadenza nei contenuti normativi ed economici. La valutazione di attività del periodo prestato nella struttura riconvertita sarà effettuata secondo le disposizioni contrattuali da parte dell' Azienda di provenienza. E' facoltà dell'azienda di destinazione rimodulare gli obiettivi purchè gli stessi siano correlati alla posizione contrattualmente ricoperta. 11. In attuazione del disposto di cui al comma 7 del medesimo art. 34 del D. Lgs. vo n. 165/2001, le Aziende Sanitarie, in presenza di pareggio o di attivo di bilancio, possono istituire apposito fondo per la riqualificazione professionale e la formazione dei Dirigenti ricollocati, destinandovi le eventuali economie, accertate ai sensi di legge, derivanti anche dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità, che restano a disposizione del proprio bilancio. 13. Ai sensi dell'art. 22 del CCNL. 8/6/2000, su iniziativa del Dirigente non ricollocato o posto in disponibilità, ovvero dell'azienda di appartenenza, in presenza di disponibilità di bilancio, si può addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali Aziendali della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettera B), del citato CCNL 8/6/2000. 14. Un Dirigente residente in una provincia diversa da quella dell'azienda di appartenenza può, in via prioritaria, presentare domanda di mobilità d'urgenza nell' ASP o nell' AO in cui ha la residenza e nel caso di accoglimento può essere collocato, nel medesimo ruolo, posizione e stato giuridico in godimento in detta ASPoAO. 15. Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano anche ai Dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato o flessibile. Catanzaro, 12 Maggio 2011 f.to ANAAO-ASSOMED f.to AAROI-EMAC f.to ANPO-ASCOTI-FIALS medici f.to AUPI f.to CGIL medici f.to CIMO f.to CISL medici f.to FASSID f.to FESMED 3

f.to FVM f.to SINAFO f.to SNABI f.to CISL FP f.to CGIL FP f.to UIL FP f.to Il Dirigente del Settore Piano di rientro Dott. Gianluigi Scaffidi f.to Il Sub Commissario Gen. Dott. Luciano Pezzi 4