Fatta la legge (ri)trovato l affare



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Transcript:

inchiesta la nuova legge sugli investimenti collettivi di Alberto Pattono Fatta la legge (ri)trovato l affare P otrebbe partire già nel 2007, se come previsto terminerà nell an - no il suo iter legislativo e se ver - ranno realizzate in fretta le relative ordinanze da parte del Governo fe - derale e della Commissione federale delle banche (Cfb). Si chiama Legge federale sugli investimenti collettivi Si chiama LiCol e potrebbe essere l arma segreta che consentirà alla Svizzera di riprendere competitività a livello europeo nella gestione di ogni tipo di investimenti collettivi. Tra gli operatori più avvantaggiati ci sono i gestori patrimoniali indipendenti. 3 6 Giugno 2006

di capitale (LiCol) ed è un vero salto in avanti da parte del legislatore. Per una volta la Svizzera ha giocato d anticipo. Poteva cavarsela con una leggina, una ennesima piccola mo - difica e invece ha creato una legge q u a d ro proiettata al futuro, agile, a p e rta al cambiamento e sensibile alle esigenze degli operatori. Quest ultimo punto va sottolineato. Fino a ieri in Svizzera il Legislativo ha guardato al mondo degli investi - menti come a un pericolo da arg i n a re. La LiCol invece, pur mantenendo intatta e anzi raff o rzando la pro t e - zione del piccolo investitore, non t r a s f o rma questa esigenza in un laccio per gli operatori. Grazie alla sensibilità della Com - missione federale delle banche, al costante lavoro di lobbying della Swiss fund association, e alla dispo - nibilità del Governo, è stata invece proposta alle Camere ed è ora in di - scussione presso il Consiglio agli Stati una legge interamente riveduta, che intende non solo integrare le modi - fiche delle direttive europee, ma anche a u m e n t a re in generale l attrattiva e la competitività della piazza svizzera in materia di fondi di investimento. Parliamo di piazza svizzera, ma po - tremmo essere più specifici. Alcune delle innovazioni principali previste rappresenteranno solo una opzione in più per i grandi operatori. Una banca globale continuerà a mante - n e re le sue operations nei paesi in cui ha investito. Sono i piccoli ope - ratori quelli che traggono il maggiore vantaggio. Penso in particolare alle piccole banche e ai gestori estern i così ben rappresentati in Ticino. Ma la legge propone anche delle for - mule giuridiche tutte da sperimentare : la nuova società in accomandita per investimenti collettivi potrebbe essere il veicolo attraverso il quale re a l i z z a re il private equity non solo in Svizzera, ma anche in Italia (o nell Est euro - peo)? Tro v e remo nell applicazione c o n c reta di queste leggi la possibilità di cre a re strumenti per family office? Si dice sempre che in Ticino si sposano r i g o re germanico e fantasia italica. Ora i nostri confederati (non c erano ticinesi nella commissione che ha elaborato il testo) ci hanno donato una legge di grande rigore e sempli - cità. Noi dobbiamo dare prova di fantasia nell applicarla. Valerio De Giorgi N egli anni 70 la Svizzera ha perso l e u ro d o l l a ro. La lentezza con la quale è stata abolita la tassa sull emissione e la compravendita di obbligazioni ha spostato in Luss e m b u rgo e a Londra la emissione e il trading delle obbligazioni in dollari emesse da debitori non americani. Negli anni 80, quasi senza accorgersene, la Svizzera ha perso la possibilità di re a l i z z a re sul suo suolo fondi di investimento destinati al m e rcato europeo. Non è poco, perc h é oggi l industria dei fondi vale quasi 5 mila miliardi di euro. Escludendo le commissioni di distribuzione, da un fondo d investimento vengono p relevate ogni anno dall 1 al 5% di spese e commissioni di gestione. Facendo una media del 2% stiamo parlando di 100 miliardi di euro ogni anno. Questo mercato è stato perso in p a rte sempre a causa della tassa di bollo, in parte perché le banche svizz e re non avevano capito che il fondo non era solamente un prodotto re t a i l (e quindi per sua natura nazionale), ma anche uno strumento ideale per la gestione di capitali medio-piccoli, medi e perfino grandi. Insomma, che sarebbe diventato lo stru m e n t o e m e rgente chiave nel suo business: la gestione di capitali. Il verbo perso non va preso in senso letterale. Seppure partite con qualche ritardo, le grandi banche s v i z z e re hanno costruito alcune delle più grandi fabbriche di fondi: Ubs e Credit Suisse vantano palette tra le più ampie e sono stabilmente nella top ten per patrimoni amministrati in fondi, molte realtà medie come Lodh, Julius Baer, Pictet, Gam, Oys t e rfund Sarasin... sono leader soprattutto nei comparti a maggior v a l o re aggiunto del mercato. Dalla gestione di questi fondi le banche s v i z z e re traggono una buona part e della loro re d d i t i v i t à. Il business però avviene in part e a l t rove. In Svizzera sono autorizzati c i rca 5 mila fondi d investimento. Di questi solo mille sono svizzeri. Gli altri 4 mila hanno una targa estera, generalmente lussemburg h e s e. Il patrimonio dei fondi svizzeri è rimasto più o meno eguale dal 1999 al 2004 (430 miliardi di franchi). Tutto l aumento travolgente si è quindi riversato sui fondi made in L u x e m b o u rg o in Irlanda. Il 95% dei fondi venduti in Svizzera sono l u s s e m b u rghesi, anche se molti sono c reati in Lussemburgo da realtà elvetiche. P e rché in Lussemburgo? Per due ragioni. La prima è di natura fiscale. Ma da quando nel 2001 è stata abolita la tassa di bollo sulla emissione e compravendita di quote, la Svizzera ha perso il suo svantaggio fiscale. Anzi, dal punto di vista fiscale e regolatorio, tutto considerato, la Svizzera è una piazza ancora meno onerosa del Lussemburg o «Fino all anno scorso di fatto una società di gestione lussemburg h e s e poteva essere poco più di una casella postale», spiega Marianne Vo l o n t é R ü e g e r, «a part i re da quest anno è divenuto necessario cre a re una stru t- tura reale nel Granducato. Il prom o t o re deve quindi aprire una vera società e dotarla di personale pro p r i o stabilmente residente nel Granducato, almeno una, spesso due persone, con tutti i costi del caso», aff e rma l avvocato di origine svizzero tedesca, che si avvicinò al mondo dei fondi proprio redigendo per conto della Banca del Gottardo un analisi comparata dei requisiti societari e fiscali chiesti in Svizzera, nel Granducato e in altre piazze in materia di fondi d investimento. «In più il Granducato sta assumendo molti dei vizi formali del diritto comunitario e in generale eu- Giugno 2006 3 7

ropeo», continua Marianne Vo l o n t é R ü e g e r, «le stru t t u re lussemburg h e s i devono riempire formulari e descriv e re con precisione quali mansioni vengono eseguite dalla struttura luss e m b u rghese, quali delegate a terzi...». Il risultato è che il piccolo e medio Marianne Volonté Rüeger, avvocato, lavora presso la sede luganese dello studio che fa capo al principe dei tributaristi italiani Augusto Fantozzi ed è la più autorevole giurista ticinese in materia di fondi di investimento. Fondi autorizzati alla distribuzione in Svizzera Fondi svizzeri 995 19.8% Fondi stranieri 4'205 80.2% Totale 5'020 100% piccolo operatore non ha convenienza ad aprire una struttura propria in Lussemburgo. Di fatto si appoggia a una banca o a un operatore t e rzo, chiedendogli di cre a re un fondo private label assumendosi tutti gli oneri amministrativi «e mantiene solamente la consulenza d investimento del fondo», spiega la Vo l o n t é R ü e g e r. Gli operatori svizzeri continuano a cre a re in Lussemburgo i loro fondi soprattutto per due ragioni: la prima è la euro-compatibilità. Una dire t t i v a comunitaria entrata in vigore nel Tipologia di fondi svizzeri autorizzati (secondo la sede della banca depositaria) Fondi solo Fondi in Fondi Altri Altri fondi Totale per investitori valori immobiliari fondi a rischi istituzionali mobiliari particolari Zurigo 237 105 19 415 48 587 Ginevra 46 32 0 90 8 130 Lugano 30 27 0 50 17 94 Altre sedi 22 43 6 99 36 184 Totale 335 207 25 654 109 995 3 8 Giugno 2006

La LiCol è nata dal desiderio di modificare la legge federale del 1994 sui fondi di investimento; ma strada facendo ci si è resi conto che si poteva pensare in grande e creare una nuova legge quadro, che non solo permettesse alla Svizzera di competere con la eurocompatibilità, ma fornisse alla piazza svizzera dei vantaggi competitivi 1985 stabilisce che un fondo d investimento creato in un qualsiasi paese dell Unione europea se rispetta c e rti standard può essere autorizzato alla vendita e alla sollecitazione del pubblico risparmio in tutti gli altri Paesi, mediante una semplice autorizzazione amministrativa. «Un fondo registrato in Svizzera non gode di questo automatismo. L iter di app rovazione da parte delle autorità dei diversi paesi è meno automatico, più lungo e più costoso», spiega la Volonté Rüeger, che lavora pre s s o la sede luganese dello studio che fa capo all ex ministro e principe dei tributaristi italiani Augusto Fantozzi. Il secondo problema è che la Legge svizzera fino a ieri non conosceva la Sicav, la formula societaria che negli anni 80 è divenuta lo standard per la creazione di fondi d investimento in Lussemburgo. Per la legislazione svizzera il fondo non ha una sua personalità giuridica. Era ed è ancora semplicemente contrattuale : un prodotto che viene proposto da qualcuno e acquistato da qualcun altro. «Insomma, per la legge svizzera il fondo è un patrimonio. Nulla di più», riassume l avvocato, che fa parte del Comitato diritto e compliance della Swiss Fund Assoc i a t i o n. Anche se la formula contrattuale svizzera off re garanzie ancora maggiori all investitore, la Sicav come ragione sociale risponde perf e t t a- mente all esigenza di chi vuole cos t i t u i re un fondo d investimento senza minimamente danneggiare gli int e ressi del sottoscrittore. La Sicav ha personalità giuridica, ma è una struttura leggera ben distinta invece da quella del forn i t o re di servizi amministrativi o dalla direzione del fondo, che è svolta da un soggetto terzo se necessario a fianco di altre attività. La Svizzera con la sua legge re v i- sisonata nel 1995 aveva consentito alle Sicav straniere di collocare fondi in Svizzera, ma non aveva perm e s s o di cre a re nulla di simile nella Confederazione. E la forma giuridica della società per azioni non si prestava affatto a questo scopo. Non a caso il presidente della Commissione incaricata di studiare la nuova legge è il principale espert o di diritto societario in Svizzera, Peter F o rt m o s t e r, pro f e s s o re all università di Zurigo. «Quello svizzero era in primo luogo un handicap di diritto societario», spiega la Volonté Rüeger, che dopo la laurea a Zurigo è stata assistente universitaria proprio del p rofessor Fort m o s t e r. La Svizzera sta per voltare pagina. Trasmesso alle Camere il 23 settemb re 2005 e discusso in marzo al Consiglio Nazionale, è ora al vaglio un p rogetto di legge detta LiCol, contrazione di Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. «La LiCol è nata dal desiderio di modif i c a re la precedente Legge federale 19 marzo 1994 sui fondi di investimento (Lfi) per adeguarla alle modifiche intervenute a livello di Unione e u ropea», spiega l avvocato, «strada facendo ci si è resi conto che si poteva p e n s a re in grande e cre a re una nuova legge quadro, la quale non solo permettesse alla Svizzera di competere con la eurocompatibilità, ma fornisse alla piazza svizzera dei vantaggi competitivi». Insomma, per usare un linguaggio chiaro, invece di gioc a re di rimessa, la Svizzera si è lanciata al contrattacco aprendo nuovi spazi di gioco ai suoi operatori. La Principali direzioni di fondi svizzeri autorizzati Direzione fondo Sede No. fondi UBS Fund Management (Switzerland) Basilea 192 Credit Suisse Asset Management Funds Zurigo 99 Swisscanto Fondsleitung Berna 76 Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung Zurigo 70 FidFund Management St. Cergue 61 LODH Fund Managers Ginevra 57 AIG Fondsleitung (Schweiz) Dübendorf 56 Swiss Life Funds Lugano 50 Schweiz. Gesellschaft für Kapitalanlagen Zurigo 50 Gérifonds Losanna 45 Pictet Funds Ginevra 44 4 0 Giugno 2006

legge rappresenta davvero un balzo in avanti per tutta la piazza e tutti gli operatori, ma forse ad avvantaggiarsene maggiormente, almeno in un primo tempo, saranno le piccole banche, i gestori patrimoniali e i b roker esistenti in Ticino e magari gli operatori esteri - nel caso del Ticino gli italiani - che sapranno cog l i e re al volo le nuove opport u n i t à. Una Sicav targata Svizzera. La prima innovazione prevista dalla legge è l adozione della Sicav. Si potranno c o s t i t u i re in Svizzera società a capitale variabile, le quali potranno sudd i v i d e re la loro off e rta in più comp a rti (gli umbrella fund). Anche la legge svizzera prevede la figura del p ro m o t o re del fondo, che può essere disgiunta da quella della dire z i o n e del fondo e deve essere disgiunta dalla banca depositaria. Il pro m o t o re s v i z z e ro può quindi cre a re nella Confederazione una Sicav e gestirla o farla gestire a terzi e chiedere di poter c o l l o c a re il fondo anche in Paesi terzi. «Sinceramente non credo che le grandi e medio-grandi realtà elvetiche che già hanno stru t t u re in Lussemb u rgo le trasferiranno in Svizzera», ammette Marianne Volonté Rüeger, «questa opzione verrà vista con fav o re invece dai gestori indipendenti e dalle piccole banche che dovevano appoggiarsi a terzi perdendo una quota del valore aggiunto, e riducendo la flessibilità e la velocità». In base a una norma già in vigore, il gestore che vuole costituire nei paesi dell Unione europea una Sicav di cui è pro m o t o re e per conto della quale prende decisioni d investimento, dovrà però assoggettarsi volontariamente a degli obblighi di cont rollo e sorveglianza da parte della Commissione federale delle banche, in ossequio a una disposizione prevista nell ultima versione della normativa europea in materia, la cosiddetta Ucits III. L a u t o r i z z a z i o n e per vendere un fondo domiciliato o ff - s h o re non viene concessa. Potendo fare una Sicav in Svizzera cert i operatori rimpatrieranno le loro s t ru t t u re e porteranno in Svizzera sia la domiciliazione e l amministrazione dei loro fondi. Cinquecento franchi non sono cinq u e c e n t o m i l a. La seconda innovazione è la previsione di una nuova figura, quella dell investitore qualificato. La legge sui fondi del 1995 non faceva nessuna suddivisione tra gli investitori. Perfino la distinzione fra cliente privato e istituzionale è avvenuta sulla base di una ord i n a n z a della Commissione federale delle banche. La nuova legge riconoscerà che una certa categoria di investitori opera di fatto in maniera analoga agli investitori istituzionali, e consente quindi ai fondi creati per investitori di questo tipo o nel dialogo con questi clienti una serie di facilitazioni ed esenzioni da obblighi mirati soprattutto a garantire il piccolo cliente. «La tutela del piccolo risparm i a t o re non è affatto intaccata dalla nuova legge», tiene a sottolineare la Vo l o n t é R ü e g e r, «la legge riconosce però che

alcuni investitori qualificati hanno esigenze e competenze completamente diverse. Insomma, il cliente che risparmia 500 franchi non è quello che ne investe 500 mila, anche se sono ambedue persone fisiche». La LiCol prevede infatti la figura d e l l i n v e s t i t o re qualificato. Il param e t ro adottato dalla legge è l entità del portafoglio. Si presume che un privato con un patrimonio importante sia dotato di una grande competenza finanziaria, o possa comunque accedere a una consulenza di alto livello. La soglia oltre la quale l i n v e s t i t o re è considerato ipso facto qualificato non è ancora definita, ma si parla di 5 milioni di franchi. In futuro forse il Consiglio Federale potrà pre n d e re in considerazione anche altri criteri. Cosa cambia? Per fare un esempio semplice, oggi una banca o un gestore non può sollecitare in alcun modo il cliente privato ad acquistare un fondo non autorizzato dalla Cfb per la distribuzione in Svizzera. La banca o il gestore può acquistarlo per conto del cliente se questi lo richiede espre s- samente o se esiste un mandato di gestione, ma non può proporlo al cliente. Con la nuova legge si potrà c o n s i g l i a re espressamente al cliente qualificato il prodotto più adatto. Una Sas per investire. A p p a rt i e n e al diritto societario anche la seconda soluzione elaborata dalla legge: la società in accomandita per investimenti collettivi. Qui la nuova legge svizzera gioca all attacco istituendo una forma giuridica che non ha eguali in Europa continentale. Il mondo del private equity ha infatti trovato la sua ragione sociale ideale nella limited partnership anglosassone. Si tratta di una società che divide la responsabilità e di diritti fra i soci apportatori di capitale e i soci che possono o meno apport a re capitale, ma si riservano la gestione della società. In Europa continentale esisteva da tempo una formula simile, la società in accomandita semplice. «In Svizzera però, forse proprio per la magg i o re flessibilità della Società per azioni, la Sas è assai poco usata», spiega la Volonté Rüeger. La società in accomandita per investimenti collettivi deve avere come scopo esclusivo la gestione di investimenti collettivi in capitale di rischio. Ha una durata massima di 12 anni e - pur r i s e rvando agli accomandatari la gestione - prevede che una maggioranza qualificata degli accomandanti possa re v o c a re il management e addirittura sciogliere la società. «Anche questo tipo di società è esentata dalle tasse normalmente poste in capo alle Sas e prevede la part e c i p a z i o n e come persone fisiche solamente di investitori qualificati», spiega la Volonté Rüeger. Sicar per avere maggiore traspare n z a. Per l investimento in capitale di rischio su asset prive di un merc a t o e fficiente, la nuova legge riconosceva uno statuto simile a quello delle Sicar comunitarie. Il Consiglio Nazionale però ha bocciato l iniziativa rite-

Principali banche depositarie di fondi svizzeri autorizzati Banca depositaria Sede No. fondi UBS AG Zurigo 180 Credit Suisse Zurigo 126 Banque cantonale VD Losanna 117 Dexia Privatbank (Schweiz) Zurigo 61 LODH & Cie. Ginevra 57 AIG Privat Bank AG Zurigo 56 Banca del Gottardo Lugano 50 Pictet & Cie. Ginevra 44 Zürcher Kantonalbank Zurigo 43 Cornèr Banca SA Lugano 26 Bank Leu AG Zurigo 20 Bank Vontobel AG Zurigo 19 BSI SA Lugano 18 Clariden Bank Zurigo 17 Bank Sarasin & Cie AG Basilea 16 Deutsche Bank (Suisse) SA Ginevra 15 EFG Bank Zurigo 12 LB (Swiss) Privatbank AG Zurigo 12 Wegelin & Co. San Gallo 12 Reichmuth & Co. Lucerna 11 nendo che le Sicav devono riunirsi sotto lo statuto delle Investment C o m p a n y. Le società di investimento a capitale fisso che a guisa di holding si proponevano come fondi chiusi quotandosi in Borsa, saranno probabilmente soltanto sotto la sorv e- glianza della Borsa. Fondi ad hoc per il cliente istituzion a l e. La LiCol consente di re a l i z z a re fondi ad hoc per un solo cliente se questi è un investitore istituzionale, adeguando gli standard svizzeri a una esigenza del mercato. Il fondo p e rmette una grande visibilità e tras p a renza, è insomma uno standard utile soprattutto quando - come avviene in una Cassa pensioni, in una Compagnia di assicurazioni o in una Fondazione - i risultati della gestione devono essere analizzati da persone che non hanno una fortissima competenza finanziaria. Questa possibilità si aggiunge alle n u m e rose semplificazioni pre v i s t e dall ultima revisione delle ord i n a n z e relative alla Lfi ed è già in vigore. «Non a caso», sottolinea la più aut o revole giurista ticinese in materia di fondi di investimento, «la piazza svizzera ha ripreso competitività sotto questo profilo». Fondi uninominali. Nemmeno con 4 4 Giugno 2006 la nuova legge sarà possibile re a l i z- z a re dei fondi uninominali per persone private o per famiglie. Il che è una esigenza sentita da parte di family office e high net worth individual. A dire il vero la legge rifiuta di prev e d e re un numero minimo di sottoscrittori o degli standard di suddivisione. Probabilmente le ord i n a n z e applicative saranno più chiare o ved remo delle guideline emesse dalla Swiss fund association. «In ogni caso, visto che anche questo aspetto della gestione del fondo è sottoposto a un auditing obbligatorio, non sembra possibile rispondere nemmeno in f u t u ro a questa esigenza da parte di privati abbienti», commenta la Volonté Rüeger, «con strumenti targ a t i Svizzera». È un peccato perché il fondo personale rappresenta uno s t rumento non solo e non tanto di r i s p a rmio fiscale, quanto di chiarezza, flessibilità e trasparenza per il privato, «esattamente come per l i n v e s t i t o re istituzionale». Hedge fund. Se si escludono ovviamente i Paesi off - s h o re, la legge svizzera in materia di hedge fund sarà tra le più avanzate in Europa. «La nuova legge permetterà di inserire nello strumento giuridico delle Sicav la flessibilità e la concretezza della legislazione svizzera in materia di fondi di investimento altern a t i v i», nota l avvocato dello studio Fantozzi. P rodotti strutturati. La legge non contempla in nessun modo invece i p rodotti strutturati e sintetici, anche se questi spezzettati e venduti al dettaglio assomigliano moltissimo ai fondi d investimento. I prodotti stru t- turati sono esclusi dal campo di applicazione della legge e quindi dalla p rocedura di approvazione. «Gli s t rutturati rispondono a esigenze di m e rcato di breve termine; qualunque p rocedura di controllo avrebbe rallentato il tutto col risultato di tras f e r i re all estero la loro pro d u z i o n e», spiega con realismo Marianne Volonté Rüeger. In realtà è possibile che il cliente finale non colga la diff e renza fra un investimento in fondi, nel quale il s o t t o s c r i t t o re ha un diritto reale e d i retto sul patrimonio, da un investimento che è contabilizzato come un credito nei confronti dell emittente. Insomma, se fallisce una banca che ha emesso dei prodotti stru t t u r a t i e ha promosso dei fondi, i sottoscrittori di fondi non ne hanno nessun danno economico, mentre gli a c q u i renti di strutturati sono cre d i-

Fondi stranieri autorizzati alla distribuzione in Svizzera (per Stato di origine) Lussemburgo 2.852 70.9% Irlanda 536 13.3% Germania 125 3.1% Liechtenstein 113 2.8% Gran Bretagna 85 2.1% Francia 75 1.9% Belgio 63 1.6% Danimarca 47 1.2% Jersey 23 0.6% Austria 11 0.3% Olanda 5 0.1% Guernsey 86 2.1% Stati Uniti 4 0.1% Totale 4.025 100% tori al pari dei correntisti o dei detentori di titoli di credito della banca s t e s s a. Per garantire la protezione degli investitori, la legge obbliga l emittente a forn i re gratuitamente a qualsiasi a c q u i rente potenziale di pro d o t t i s t rutturati un prospetto semplificato che indichi in part i c o l a re i rischi di questo genere di strumenti e sottolinei che essi non costituiscono un investimento collettivo e non sono quindi sottoposti all appro v a z i o n e dell autorità di vigilanza. Tr a s p a renza, anche tro p p a. P u rt ro p- po la novità a breve termine in materia di fondi proviene da una precedente normativa che - dopo alcuni rinvii - è entrata in vigore nel sett e m b re dell anno scorso e deve essere adottata entro la fine di quest anno, e che obbliga i Fondi a re n d e re disponibili dati molto dettagliati sulle spese a carico del fondo. «È giusto che il cliente sappia quale p e rcentuale del capitale viene addebitata al fondo per far fronte alle

spese», commenta la Volonté Rüeger. Ma le esigenze svizzere vanno oltre e chiedono di dichiarare non solo le spese (per esempio per le transazioni o i controlli o quelle amministrative) e il compenso per il lavoro dei gestori, ma anche le commissioni re t rocesse al distributore. «È come se la boutique qui sotto dovesse e s p o rre un cartello che spiega come quella gonna da 500 franchi sia stata acquistata a 300 franchi», commenta la Volonté Rüeger. La norma colpisce anche i fondi esteri autorizzati in Svizzera. Una legge aperta e realista. G u a r- dando al futuro la LiCol eredita uno dei vantaggi della Lfi: è una legge flessibile e aperta all evoluzione del m e rcato. «L esperienza ha insegnato ai giuristi che è impossibile pre v e d e re quali prodotti realizzerà il merc a t o nei prossimi anni e quali pro b l e m a- tiche sorgeranno. Per questo la LiCol rimane una legge quadro che dà ampio spazio alle ordinanze del govern o e della Commissione federale delle Finalmente abbiamo un quadro societario all altezza di una piazza finanziaria che ha tutte le componenti necessarie al successo, compresa una tradizione di private banking giuridica nella quale avvocati, magistrati e legislatori, in un quadro di reciproca fiducia con gli operatori finanziari, mettono la loro competenza al servizio della semplificazione e della praticità banche», conclude la Volonté Rüeger, «finalmente abbiamo un quadro societario all altezza di una piazza finanziaria che ha dalla sua parte tutte le componenti necessarie al successo c o m p resa, se posso perm e t t e rmi, una tradizione di private banking giuridica nella quale avvocati, magistrati e legislatori, in un quadro di re c i- p roca fiducia con gli operatori finanziari, mettono la loro competenza al servizio della semplificazione e della praticità». Ancora da valutare la risposta dei promotori italiani, tradizionalmente molto pronti a trarre vantaggio dalle modifiche alle condizioni quadro esistenti in Svizzera. Anche per questo la Swiss Fund Association ha deciso di org a n i z z a re a Lugano per metà settembre una g i o rnata di informazione sulla nuova L e g g e.