La solidarietà tributaria
Nel diritto tributario: Insussistenza di ipotesi normative di solidarietà sotto il profilo creditorio. Carenza del substrato sostanziale di base: rapporti obbligatori d imposta con struttura soggettivamente complessa sotto il profilo creditorio. Frequente utilizzazione del modulo solidale sul lato passivo.
Fenomeni estranei alla solidarietà tributaria: - ipotesi di fungibilità soggettiva nell adempimento di obblighi strumentali (presentazione della dichiarazione d imposta); - ipotesi di cd. coobbligazione dipendente limitata: soggetti esposti all azione esecutiva del creditore d imposta su beni di loro proprietà gravati da diritti reali di garanzia. Non obbligati al pagamento del tributo MA interessati a farlo per evitare l espropriazione forzata per iniziativa del creditore d imposta.
In via di principio: ogni qualvolta il legislatore individua una pluralità di soggetti obbligati all adempimento della prestazione tributaria dispone espressamente nei loro riguardi un vincolo di tipo solidale (solidarietà passiva) anche in deroga alla normativa civilistica: vd. 1475 c.c. e 57 d.p.r. 131/1986; art. 754 c.c. e art. 65 d.p.r. 600/1973.
MA In ragione del titolo per il quale i più soggetti sono coobbligati al pagamento del tributo la solidarietà tributaria si distingue in: 1) solidarietà paritetica; 2) solidarietà dipendente.
Solidarietà paritetica: più soggetti sono tenuti in solido all adempimento di un obbligazione impositiva per aver concorso alla venuta ad esistenza della situazione fattuale assunta presupposto d imposta. Tutti sono tenuti alla prestazione in forza della stessa fattispecie sostanziale e per lo stesso titolo, quali soggetti passivi d imposta.
Ma fenomeno recessivo nel nostro sistema tributario: gli indici di attitudine alla contribuzione prescelti dal legislatore mostrano profili di riferibilità soggettiva tali da mal prestarsi ad una unitaria inscindibile imputabilità ad una pluralità di soggetti.
Solidarietà dipendente: l obbligo al pagamento del tributo originatosi a seguito del verificarsi di un autonoma e distinta fattispecie impositiva, viene a gravare in solido anche a carico di soggetti diversi da quelli cui risulta direttamente imputabile il presupposto d imposta.
Il coobbligato solidale dipendente è tenuto alla prestazione in solido con il soggetto passivo d imposta ma in forza di una fattispecie sostanziale distinta e in rapporto di dipendenza rispetto a quella (principale impositiva) facente capo a quest ultimo.
Coobbligato solidale dipendente: garante ex lege della prestazione. Vincolo solidale finalizzato ad un potenziamento delle ragioni di credito del soggetto attivo d imposta sotto il profilo di una più sicura e agevole riscossione del tributo. Istituto in forte espansione nel nostro sistema tributario.
Il responsabile d imposta ex art. 64 d.p.r. 600/1973: colui il quale è tenuto per legge al pagamento dell imposta insieme con altri per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi con diritto di rivalsa.
I problemi di costituzionalità legati alla previsione della rivalsa come strumento di tutela attivabile solo successivamente all adempimento della prestazione: pericolo di definitiva incidenza dell onere economico del tributo sul responsabile.
Analisi delle fattispecie normative: I) la responsabilità d imposta viene fatta gravare su di un soggetto che per il ruolo istituzionale e/o per il tipo di collegamento negoziale con il contribuente può premunirsi in via preventiva, da quest ultimo, della provvista economica per far fronte all adempimento del tributo.
Esempi: a) il notaio nel quadro degli adempimenti impositivi di cui all art. 57 d.p.r. 131/1986 b) il cessionario d azienda nel quadro degli adempimenti impositivi di cui all art. 14 d.l.vo 472/1997
II) ipotesi in cui la responsabilità d imposta viene a gravare su di un soggetto a motivo e in ragione di un comportamento da costui adottato per propria determinazione volitiva e tale da alternativamente: 1) mettere in pericolo la riscossione del tributo; 2) consentirgli di conseguire determinati vantaggi fiscali altrimenti non ottenibili.
Esempi: a) il liquidatore di società o enti soggetti ad IRES ex art. 36 d.p.r. 602/1973 b) il coniuge codichiarante ex art. 17 L. 114/1977 (ora abrogato).
L applicabilità alle obbligazioni solidali tributarie della disciplina civilistica. La teoria della supersolidarietà tributaria. La sent. 48/1968 della Corte Costituzionale.
La giurisprudenza conseguente e la tensione verso l omogeneità di definizione dell obbligazione nei confronti dei più coobbligati solidali (aca, conc. giud., condono): la giurisprudenza in tema di invocabilità del giudicato favorevole altrui ex art. 1306 co. 2. c.c.; la tesi del litisconsorzio necessario processuale.
L efficacia riflessa dell accertamento definito in via amministrativa o giurisprudenziale circa il modo di essere del rapporto principale pregiudiziale intervenuto tra i soggetti titolari. La tutela del responsabile attraverso il riconoscimento dell esperibilità dell intervento adesivo dipendente nel processo tributario.