Condizioni Generali di Assicurazione



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Protezione Condizioni Generali di Assicurazione Imprenditore & Successo La polizza Responsabilità Civile per l azienda artigiana Mod. R 28/E - Azienda Artigiana

Indice Definizioni...3 Condizioni Generali di Assicurazione Garanzie assicurative...4 Art. 1 - Oggetto dell assicurazione...4 Art. 2 - Soggetti non considerati terzi...4 Art. 3 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà...5 Art. 4 - Esclusioni...5 Art. 5 - Estensione territoriale...5 Adempimenti...6 Art. 6 - Validità temporale della garanzia...6 Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione...6 Art. 8 - Aggravamento del rischio...6 Art. 9 - Diminuzione del rischio...6 Art.10 - Tolleranza nella variazione degli addetti...6 Art.11 - Assicurazioni complementari...6 Art.12 - Obblighi in caso di sinistro...6 Disposizioni varie...7 Art.13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza...7 Art.14 - Recesso in caso di sinistro...7 Art.15 - Indicizzazione...7 Art.16 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione...7 Art.17 - Foro competente...7 Art.18 - Forma delle comunicazioni...7 Art.19 - Imposte...8 Art.20 - Rinvio alle norme di legge...8 Condizioni particolari...9 Clausole speciali...11 Cod. 01 - R.C. Postuma estesa...11 Cod. 02 - Aumento dei limiti d indennizzo per danni a cose nell ambito dei lavori e per danni da incendio...11 Cod. 03 - Estensione per utilizzo di personale non dipendente...11 Cod. 04 - Assicurazione dell esercizio commerciale annesso all azienda artigiana Senza somministrazione di cibi e/o bevande...11 Cod. 05 - Assicurazione dell esercizio commerciale annesso all azienda artigiana Con somministrazione di cibi e/o bevande...11 Cod. 06 - Franchigia per danni materiali...12 Cod. 07 - Esclusione garanzia R.C.O...12

Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo.

Definizioni Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Contraente Danni corporali Danni materiali Franchigia Scoperto Sinistro Società il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto il soggetto che stipula il contratto morte o lesioni personali distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato il verificarsi del danno per il quale è prestata l assicurazione UNIQA Protezione SpA UNIQA Protezione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 11/2007 pag. 3 di 12

Condizioni Generali di Assicurazione Garanzie assicurative Art. 1 - Oggetto dell assicurazione A)GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza, compresi i servizi strettamente connessi ed accessori, svolta anche in sedi diverse da quella indicata in polizza, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. B) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un Invalidità Permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all articolo 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. I lavoratori parasubordinati soggetti all I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell Assicurato a tutti gli effetti. I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L. In ogni caso è per questi dovuto il relativo premio. La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S., ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222. Art. 2 - Soggetti non considerati terzi Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo; c) i dipendenti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione; d) le società che - rispetto all Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata delle medesime. UNIQA Protezione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 11/2007 pag. 4 di 12

Art. 3 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Fermo quanto disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di assicurazione di Responsabilità Civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze. Art. 4 - Esclusioni Dall assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i danni: a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato (ad eccezione dei familiari coadiuvanti) e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; b) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di beni dell Assicurato o che lo stesso detenga; d) alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguano i lavori; e) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti all esecuzione od omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera; f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, nonché i danni alle persone trasportate; g) derivanti dall uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16 anno d età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; h) da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento. Dall assicurazione R.C.T. e R.C.O. sono inoltre esclusi i danni: i) connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); l) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; m) derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati; n) verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici; o) derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto. Art. 5 - Estensione territoriale L assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all ex U.R.S.S. L assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo. UNIQA Protezione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 11/2007 pag. 5 di 12

Adempimenti Art. 6 - Validità temporale dalla garanzia L assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto. Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, I Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art.1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 8 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società ovvero all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. Art. 9 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 10 - Tolleranza nella variazione degli addetti Premesso che all atto della stipulazione della polizza il numero delle persone addette all azienda artigiana è quello indicato in atti, si conviene fra le parti che, ove nel corso del contratto l Assicurato dovesse non intenzionalmente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la Società rinuncerà all applicazione del disposto dell ultimo comma dell art. 1898 Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato. Art. 11 - Assicurazioni complementari L Assicurato deve comunicare alla Società l esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni. Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 Codice Civile). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 Codice Civile). UNIQA Protezione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 11/2007 pag. 6 di 12

Disposizioni varie Art. 13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 Codice Civile). La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. Art. 14 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall Assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, salvo che il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 15 - Indicizzazione Le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita ) elaborato dall Istituto Centrale di Statistica. Non sono soggetti a tale adeguamento le franchigie ed i limiti d indennizzo contenuti in condizioni particolari ed aggiuntive o in clausole speciali. L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di agosto dell anno precedente a quello della stipulazione del contratto, con quello del mese di agosto dell anno solare successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicate a decorrere dalla prima scadenza annuale del premio successiva al 31 dicembre dell anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell indice, le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà dell Assicurato rinunciare all adeguamento della polizza e le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall ultimo adeguamento effettuato. Art. 16 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione quest ultima è prorogata per 1 anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall art. 14 Recesso in caso di sinistro. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo s intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 17 - Foro competente Il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società. Art. 18 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata. UNIQA Protezione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 11/2007 pag. 7 di 12

Art. 19 - Imposte Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 20 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza si applicano le disposizioni di legge. UNIQA Protezione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 11/2007 pag. 8 di 12

Condizioni particolari L assicurazione comprende: a) Qualifica di terzi ai titolari ed ai dipendenti di altre ditte Le lesioni corporali subite dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori o clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all attività formante oggetto dell assicurazione. La garanzia è operante sempre che dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall art. 583 Codice Penale. b) Danni a cose nell ambito dei lavori Il risarcimento dei danni alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, ferma l esclusione dei danni a cose che l Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 150,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di Euro 55.000,00. c) Danni a mezzi sotto carico e scarico Il risarcimento dei danni ai veicoli da trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni. Sono altresì compresi, eccetto che per le carrozzerie, autofficine ed elettrauto, i danni agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell ambito dei luoghi ove si svolge l attività dell Assicurato. Sono comunque esclusi i natanti. Tale estensione viene prestata con una franchigia fissa di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui veicoli stessi. d) Danni da incendio I danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l esclusione dei danni a cose che l Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Tale estensione di garanzia opera limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi ed è prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di Euro 55.000,00. e) Garanzie addizionali I rischi derivanti: dalle operazioni di consegna e ritiro dei prodotti; dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall allestimento e lo smontaggio di stands; dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, ovunque installati nel territorio nazionale. f) Proprietà e/o conduzione di fabbricati Dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato adibito a sede dell attività artigianale. L assicurazione vale anche per gli impianti fissi (compresi i cancelli azionati elettricamente) ed insegne installate sul fabbricato e per i lavori di ordinaria manutenzione, mentre sono esclusi i danni conseguenti a stillicidio ed insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro. g) Responsabilità Civile personale di tutti gli addetti dell Azienda L assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale e diretta degli addetti dell Azienda per danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati a terzi (escluso l Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni. A tali effetti, sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di R.C.O., anche gli addetti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 Codice Penale. h) Detenzione di cani La responsabilità derivante all Assicurato per danni cagionati da cani detenuti nell Azienda artigiana. Limitatamente ai danni a cose, questa garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 70,00 per sinistro. UNIQA Protezione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 11/2007 pag. 9 di 12

i) Scavi e condutture sotterranee La presente estensione di garanzia opera solo per artigiani che effettuano: lavori d installazione e manutenzione di impianti elettrici in civili abitazioni ed in stabilimenti; riparazione di impianti idraulici; lavori d installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento. I lavori di scavo complementari alle attività descritte in polizza, purché non eseguiti con mezzi meccanici (ad eccezione di utensili elettrici) e necessari per il collegamento alle rete (elettrica, idrica, fognaria) principale, compreso il risarcimento dei danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 e fino a concorrenza del limite massimo di Euro 8.000,00. l) Veicoli di Terzi in consegna La presente estensione di garanzia opera solo per artigiani che effettuano lavori di riparazione e manutenzione di autoveicoli. I danni subiti dai veicoli in consegna o custodia dell Assicurato, purché detti danni si verifichino nell ambito del luogo dove si esercita l attività cui si riferisce l assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione o di manutenzione. La garanzia viene prestata con uno scoperto obbligatorio del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 150,00 e fino a concorrenza del limite massimo di Euro 8.000,00, ferma restando l esclusione dei danni da furto ed incendio, nonché alle cose trovantisi sui veicoli stessi. m) R.C. Postuma La presente estensione di garanzia opera solo per artigiani che effettuano lavori d installazione, manutenzione e riparazione di impianti, macchinari ed attrezzature varie nonché di autoveicoli e loro parti. A parziale deroga dell art. 4 lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferma l esclusione per i danni cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, l assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori d installazione e/o manutenzione e/o riparazione, dopo l ultimazione dei lavori, compiuti dall Assicurato e/o dai suoi dipendenti, per morte, lesioni personali o danneggiamenti materiali a beni tangibili. L assicurazione non comprende i danni: a) agli impianti installati e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione, subiti dagli autoveicoli oggetto degli interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; b) subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo; c) da vizio o difetto originario dei prodotti, da chiunque fabbricati; d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo; e) da inidoneità all uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati. Validità temporale della garanzia: la presente garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo, purché tali danni si verifichino non oltre 1 anno dopo l ultimazione dei lavori stessi. Le somme assicurate indicate in polizza rappresentano i limiti di risarcimento a carico della Società anche per i sinistri risarcibili a norma della presente condizione particolare. Tale garanzia viene prestata con lo scoperto a carico dell Assicurato del 10% dell importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 150,00 e con il massimo di Euro 5.000,00. UNIQA Protezione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 11/2007 pag. 10 di 12

Clausole speciali Operanti solo se il relativo codice è riportato in polizza alla voce Codici di Clausole speciali Cod. 01 - R.C. Postuma estesa Nel caso l Assicurato: - sia un artigiano che effettua lavori d installazione, riparazione e manutenzione di impianti, anche non installati dall Assicurato medesimo; - sia in possesso di regolare abilitazione ai sensi della Legge n. 46 del 5.3.1990; l assicurazione, fermo quant altro precedentemente disciplinato per la garanzia R.C. Postuma opera, in relazione alla Validità temporale della garanzia per i danni derivanti da lavori effettuati durante il periodo di validità del contratto, purché denunciati entro 6 mesi dall uscita di vigore del contratto stesso. L assicurazione comprende anche la responsabilità personale facente capo ai responsabili tecnici dell Impresa assicurata. Cod. 02 - Aumento dei limiti d indennizzo per danni a cose nell ambito dei lavori e per danni da incendio A parziale deroga di quanto indicato alle Condizioni Particolari b) Danni a cose nell ambito dei lavori e d) Danni da incendio, il limite massimo di risarcimento contenuto in tali garanzie, fermo il limite della somma assicurata in polizza per danni a cose, viene elevato a Euro 160.000,00. Cod. 03 - Estensione per utilizzo di personale non dipendente Premesso che l Assicurato si avvale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di disciplina del lavoro, dell opera di personale non dipendente per l esecuzione di parte dei lavori, resta convenuto che sono compresi in garanzia, a deroga di quanto previsto alla lettera a) dell art. 4 Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni imputabili all Assicurato e cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto dell Assicurato stesso. L Assicurato dichiara che in ogni singolo lavoro non partecipano più di due persone non alle sue dipendenze e che la misura dei lavori eseguiti da tali persone non può superare il 50% del valore del singolo lavoro medesimo. L Assicurato dichiara di tenere regolare documentazione amministrativo-contabile in merito all utilizzo di tale personale. Cod. 04 - Assicurazione dell esercizio commerciale annesso all azienda artigiana Senza somministrazione di cibi e/o bevande La garanzia s intende prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato nella sua qualità di esercente un punto vendita annesso all azienda artigiana assicurata. L assicurazione vale fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza. L assicurazione comprende il deterioramento delle cose portate o indossate dai clienti dell esercizio, escluse comunque le cose in consegna o custodia a qualunque titolo all Assicurato, con il limite di Euro 260,00 per ogni cliente danneggiato. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 50,00 per ogni sinistro. Cod. 05 - Assicurazione dell esercizio commerciale annesso all azienda artigiana Con somministrazione di cibi e/o bevande Nel caso di somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande, purché non destinati alla rivendita, la garanzia comprende oltre a quanto disciplinato nella precedente Condizione Aggiuntiva 04 anche, a parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) dell art. 4 Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni corporali a persone derivanti da specialità e prodotti somministrati e smerciati, purché la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell assicurazione. Per tali danni il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. UNIQA Protezione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 11/2007 pag. 11 di 12

Cod. 06 - Franchigia per danni materiali Resta fra le parti convenuto che l assicurazione deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta dell importo indicato in polizza, nel senso che l Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino a detto importo per ciascun sinistro e che la Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, s intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Aggiuntive e Particolari, mentre restano confermate le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste. Cod. 07 - Esclusione garanzia R.C.O. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia di cui all art. 1 lettera B) - Garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - s intende abrogata. UNIQA Protezione La polizza responsabilità civile per l azienda artigiana R 28/E ed. 11/2007 pag. 12 di 12

Mod. R28/E - Azienda Artigiana - ed. 11/07 - rist. 11/07-3.000 - la Neograf UNIQA Protezione SpA Direzione Generale e Sede legale: Viale Venezia, 99-33100 Udine - ITALIA - Tel. 0432 536 311 Fax 0432 530 548 - e-mail: postaprotezione@uniqagroup.it - Cap. soc. Euro 5.200.000,00 interamente versato Codice Fiscale, partita IVA e Registro Imprese Udine n. 00226710309 - Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 R.D.L. 29.4.1923, n. 966 - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni S.p.A.