COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA Art. 1 Istituzione e finalità La Commissione per le Pari Opportunità (d'ora in poi C.P.O.) è istituita presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano in attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3, 20 e 51 della Costituzione Italiana e in armonia con gli indirizzi della regione Campania e dello Statuto Comunale e ha sede presso uno degli edifici comunali. La C.P.O. opera per individuare le strategie volte a : - rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne ; - valorizzare le differenze di genere; - favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale ; -promuovere, inoltre, le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione. Sulla base della raccomandazione 92/131/CEE, novembre 1991, e della Legge n 125 del 10 aprile 1991, la C.P.O. promuove e favorisce azioni positive per raggiungere le suddette finalità. La C.P.O. è un organismo permanente consultivo di progettazione, di controllo e di proposta del Consiglio Comunale e della Giunta. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, delle istituzioni culturali, della Scuola, dell Università e del Terzo Settore, delle associazioni di immigrati riconosciute e delle organizzazioni nazionali ed internazionali di solidarietà e cultura. Art. 2 Competenze La C.P.O., per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di pari opportunità : a) promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio comunale e ne fa oggetto di riflessione e dibattito;
b) avanza proposte per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie, con particolare riferimento a quelle attività in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile; c) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza in genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale; d) attraverso gli Uffici del Comune promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne e dei diversamente abili sia nel campo del sapere, sia nel campo del "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, giornalismo, arte, artigianato, etc.) coordinate con la Giunta Comunale ; e) attraverso gli Uffici del Comune attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di poter conciliare i tempi del lavoro, della cura della famiglia, del proprio impegno culturale e sociale; f) favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile e di pari opportunità, a livello nazionale ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte sotto il coordinamento della Giunta Comunale ; g) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne; h) promuove azioni che rendano realizzabile un maggiore impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento nella rosa dei candidati politici sia a livello locale, nazionale e comunitario. Art. 3 Sportello Pari Opportunità L Amministrazione Comunale istituisce lo Sportello Pari Opportunità e provvede a dotarlo del personale necessario, degli arredi d ufficio e dei materiali di consumo occorrenti, individuandone la sede presso edifici comunali. La C.P.O. può avvalersi dello Sportello Pari Opportunità per il perseguimento dei suoi fini. Lo Sportello Pari Opportunità agisce su impulso dell Amministrazione Comunale e si rivolge a tutte le persone, di ogni condizione sociale e lavorativa offrendo servizi di: Informazione ; Prima accoglienza individuale ; Inserimento dati nella banca dati dello Sportello ;
Informazione su offerte di impiego e sull offerta formativa ; Strategia di ricerca di lavoro, in special modo attraverso il rafforzamento delle motivazioni del lavoro autonomo ; Sensibilizzazione e animazione del territorio nell ambito delle Pari Opportunità, coinvolgendo gli Enti locali e le Autonomie Scolastiche. Lo Sportello Pari Opportunità può dare impulso e realizzare le attività di cui al punto a) e seguenti dell articolo 2 del presente Regolamento. Inoltre accoglie, in modo attivo, le segnalazioni e le domande di aiuto relative a donne oggetto di violenze di vario tipo. Lo Sportello Pari Opportunità cura infine le problematiche di integrazione sociolavorativa delle donne extracomunitarie le quali ormai costituiscono un gruppo sociale significativamente presente nella nostra città. Art. 4 Composizione formazione e durata La C.P.O. è costituita con deliberazione della Giunta Comunale entro 3 mesi dall'esecutività del presente regolamento; La Commissione resta in carica per l'intero mandato, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale; La C.P.O. è composta di 12 membri designati dal Consiglio Comunale. I membri saranno scelti da una rosa di candidature proposte al Consiglio Comunale dalla 1 Commissione Consiliare (Cultura, Legalità, Pubblica Istruzione, Servizi socio-scolastici, Servizi alla persona, Politiche Sociali, Associazioni, Fondi europei e regionali, Organismi di partecipazione, Statuto, Regolamenti Istituzioni, Aziende speciali e loro statuti, Organizzazione dei pubblici servizi, Convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, Costituzione e modificazione di forme associative, Organizzazione dei pubblici servizi, Costituzione di istituzioni e aziende speciali) sulla base delle domande presentate dalle donne interessate, residenti nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, che abbiano riconosciute esperienze di carattere associativo, sociale, culturale, professionale, economico, politico, civile, in riferimento ai compiti della C.P.O. e/o che, comunque, abbiano un interesse personale alle tematiche di sua competenza. La C.P.O. deve essere costituita da almeno: una donna impegnata in associazioni, enti e movimenti con sede legale o operativa nel Comune di San Giuseppe Vesuviano che operino in merito alle tematiche di competenza della C.P.O. o donne residenti nel territorio comunale che siano impegnate nel mondo dell'associazionismo del territorio del Comune; due donne in rappresentanza delle giovani generazioni(18-32 anni); due donne in rappresentanza delle donne delle comunità straniere maggiormente rappresentative o più numerose che vivono nel territorio di San Giuseppe Vesuviano. Il Sindaco, o Assessore delegato, entro due mesi dall'insediamento del
Consiglio Comunale, ovvero dall'esecutività del presente regolamento, provvede a mezzo di pubblici avvisi a comunicare le modalità di presentazione delle proposte di candidatura. La proposta di candidatura deve essere presentata all'amministrazione Comunale entro un mese dalla pubblicazione del relativo bando, corredata da un curriculum personale da cui si evincano le esperienze nei campi suindicati e/o la chiara motivazione personale. I curricula sono oggetto di una valutazione preliminare della Prima Commissione Consiliare la quale, sulla base dei criteri stabiliti in sede di Commissione, definisce a maggioranza le dodici candidature che verranno sottoposte alla successiva approvazione del Consiglio Comunale. Oltre i dodici membri designati dal Consiglio Comunale, fanno parte di diritto della C.P.O. tre consigliere comunali ( due di maggioranza e una di opposizione) o, in assenza di disponibilità di queste, da due donne espresse dai gruppi consiliari di maggioranza e una donna espressa dai gruppi consiliari di minoranza e nominate in sede di Consiglio Comunale. Fanno parte di diritto della C.P.O. le Assessore della Giunta Comunale. Alla seduta della C.P.O. possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che, per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa. Le componenti della C.P.O. decadono per dimissioni o per assenza non giustificata per tre sedute consecutive. In caso di decadenza di una componente designata dal Consiglio Comunale, il Consiglio stesso provvederà alla sua sostituzione sulla base delle candidature presentate. Art. 5 Organi della C.P.O. e loro elezione, disposizioni e compiti. Sono organi della C.P.O. : -1) La Presidente che rappresenta la C.P.O., la convoca, la presiede, ne coordina l'attività; -2) L'Ufficio di Presidenza. Nella prima seduta vengono elette, a maggioranza dei componenti, la Presidente e la Vice Presidente con votazione separata ed a scrutinio segreto. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dallo stesso e/o da un Assessore dallo stesso delegato. Nella prima seduta viene, altresì, costituito l'ufficio di Presidenza, formato dalla Presidente, dalla Vice-Presidente e dall'assessora nominata di diritto o, in caso di presenza di più Assessore, da quella con la delega al ramo. La Presidente ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, contiene l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta e deve pervenire alle componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di urgenza, il suddetto termine è ridotto a ventiquattro ore ed il relativo avviso può essere effettuato anche a mezzo telefono.
La C.P.O. deve essere convocata entro 10 giorni laddove ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. Art. 6 Validità delle decisioni Le decisioni della C.P.O. sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni che riguardano persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la C.P.O. decida di procedere a voto segreto. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti, in prima convocazione, di 1/3 in seconda convocazione. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto della Presidente. Art. 7 Regolamento interno La C.P.O. se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento da approvare con la maggioranza dei 2/3 delle componenti. Art. 8 Gruppi di lavoro La C.P.O. può svolgere le proprie attività anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro a cui possono partecipare, su invito della Presidente o della Coordinatrice del gruppo, esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito agli argomenti affrontati.