REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI HANDICAPS. Art. 1 Finalità



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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI HANDICAPS Art. 1 Finalità Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di una situazione di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale. Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare. L'assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio integrato con i servizi sociali, sanitari ed educativi di base o specialistici presenti sul territorio. Pertanto richiede l'attivazione di forme stabilite di coordinamento e di collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quella di erogazione. Art. 2 Beneficiari Il servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a soggetti residenti nel territorio comunale in condizioni di bisogno individuate dal servizio sociale del Comune che riconosce quali tipologie di utenza prioritarie: a) Anziani che abbiano compiuto il 60 anno di età se uomini e il 55 anno di età se donne. b) Soggetti portatori di inabilità. c) Soggetti a rischio di grave marginalità ed isolamento sociale che a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive da quelle familiari.

Art. 3 Prestazioni Il servizio di assistenza domiciliare prevede le seguenti prestazioni: a) Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene egli ambienti e dei servizi); b) Aiuto per l'igiene e cura della persona (alzare dal letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilizzazione del soggetto allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza); c) Aiuto nella preparazione dei pasti; d) Lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia; e) Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc.), commissioni varie ed attività di segretariato sociale (informazione sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e sanitari); Quest ultimo servizio potrà essere effettuato anche per l accompagnamento e l assistenza a visite mediche o la cura di pratiche amministrative e commissioni in genere, urgenti e/o indispensabili, anche presso comuni limitrofi; f) Sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione con i vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali per una migliore socializzazione dei soggetti (accompagnamento per visite mediche o altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli etc). g) Prestazioni igienico- sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali: rilevamento della temperatura e del polso, misurazione della pressione, assistenza per la corretta somministrazione dei farmaci, effettuazione o cambio di piccole medicazioni. Art. 4 Forme di erogazione del servizio Il servizio d'assistenza domiciliare anziani e portatori di inabilità si realizza: Mediante gestione diretta o mediante affidamento a terzi; L'Amministrazione Comunale, inoltre, per le attività integrative e di supporto al servizio, può avvalersi della prestazione gratuita di organizzazioni di volontariato o personale del servizio civile; L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'ufficio di Servizio Sociale del Comune; Tutte le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza e a totale carico del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5 Prestazione ed istruttoria delle istanze La richiesta di ammissione al servizio dell'interessato o del suo rappresentante legale va presentata, corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria, familiare, sociale e reddituale, presso l Ufficio di Servizio Sociale entro il 30 settembre di ogni anno ( per la 1 applicazione si rimanda all art. 14) e secondo le modalità indicate dal relativo bando, affisso in tutto il territorio comunale; Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione dell'ufficio a pena di decadenza; L'amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno. Le domande di accesso al servizio possono essere presentate oltre il termine di scadenza e inseriti in lista di attesa. Art. 6 Condizioni di ammissibilità Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, l'ufficio di Servizio Sociale provvede alla compilazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta, dalla consultazione del medico di famiglia. Le schede di rilevazione misurano: a) Il grado dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, certificate dalle competenti strutture sanitarie; b)il livello di assistenza di cui gode il soggetto; c) Le condizioni socio-economiche del nucleo familiare. Il Servizio Sociale Professionale, viste le condizioni generali del soggetto, valuta le condizioni di ammissibilità al servizio e formula, in caso di accoglimento della domanda, un piano di intervento personalizzato al singolo caso, con l'eventuale collaborazione del nucleo familiare dell'assistito. In esso viene specificato il tipo, la frequenza e la durata delle prestazioni erogate.

Art. 7 Graduatorie Il responsabile del procedimento, verificate le condizioni di ammissibilità al servizio, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, formula graduatorie differenziate per categorie di bisogni ( anziani, portatori di disabilità e soggetti a rischio di marginalità e/o isolamento sociale) valutando : a) il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni fisiche, psichiche e sensoriali; b) il livello di assistenza di cui gode il soggetto; c) le condizioni socio economiche del nucleo familiare Art. 8 Partecipazione degli utenti al costo del servizio. Quote di contribuzione L accesso alle prestazioni sociali è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva, determinata dalla certificazione I.S.E., non supera l importo annuo determinato secondo le normative vigenti, ai sensi dell attuale Decreto Assessoriale Regione Sicilia n 867/S7 dell anno 2003. Per le condizioni economiche superiori ai limiti previsti, i soggetti possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste, previa compartecipazione, con i criteri di cui alla citata normativa. Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30gg dalla data di scadenza fissata dall amministrazione Comunale, comporta la sospensione del servizio. Le graduatorie sono affisse all'albo Pretorio per 10 giorni e possono essere visionate anche presso i locali del Settore Servizi Sociali. Durante tale periodo e nei 10 giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie ed osservazioni le quali vengono esaminate dall Ufficio. Art. 9 Aggiornamento graduatorie La graduatoria è valida per un anno. Il responsabile del procedimento verifica periodicamente, in particolare in presenza di lista d attesa, il permanere della condizione d accesso e l eventuale scorrimento della lista d attesa.

Art. 10 Scorrimento graduatorie Le graduatorie periodicamente aggiornate secondo le modalità previste dall'art. 9 restano valide ai fini dello scorrimento fino al nuovo bando; esse possono essere utilizzate nei seguenti casi: a) Cessazione delle prestazioni per uno o più utenti; b) Impinguamento dei capitoli di bilancio. Art. 11 Cessazione e sospensione del servizio Il servizio domiciliare può cessare in caso di: c) Rinuncia formale dell utente o del parente prossimo; d) Decesso o accoglienza in strutture residenziali dell utente; e) Termine del piano di intervento; d) Qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio. Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente dalla propria abitazione o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione. Art. 12 Verifiche Le verifiche sull'efficacia delle prestazioni e sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, sono condotte d'ufficio dal servizio Sociale Professionale con scadenza almeno semestrale o su segnalazione degli operatori di servizio. Delle verifiche effettuate è compilata apposita relazione scritta da tenersi agli atti in forma riservata. Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del programma di intervento individualizzato (tipo, intensità e durata delle prestazioni) in relazione alle mutate condizioni di bisogno.

Art. 13 Controlli E fatto obbligo all'ufficio di Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali. L'Ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio. Resta salva la facoltà dell'ufficio di Servizio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre a quelli definiti dal campione. Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'amministrazione si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale. Art. 14 Norme finali In sede di prima applicazione il bando ed i relativi adempimenti per l istruttoria delle istanze per la richiesta del servizio in oggetto, saranno avviati entro 30 giorni dall avvenuta esecutività del presente regolamento.