STATUTO DELL IPAB CASA GINO E PIERINA MARANI

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STATUTO DELL IPAB CASA GINO E PIERINA MARANI Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30.06.2014 Parere favorevole del Consiglio Comunale di Villorba con Delibera n. 46 del 31.07.2014 Approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Direttore Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 18 del 28.10.2015

CAPO I ORIGINE NATURA GIURIDICA SCOPI E MEZZI DELL ENTE Preambolo L Ente ebbe origine dal lascito di Pierina Zelaschi vedova Marani che con testamento olografo del 1 agosto 1966 pubblicato dal Notaio Volpi il 31 marzo 1971 lasciò tutte le proprietà mobiliari e immobiliari a favore di un Ente "con lo scopo di creare una casa di ricovero per vecchi di ambo i sessi, abitanti nel Comune di Villorba e scelti a criterio degli amministratori della Fondazione stessa". Nello stesso testamento la benefattrice Pierina Zelaschi nominò il primo Consiglio di Amministrazione e dispose l'istituzione di una retta a carico del ricoverato. Con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 301 del 17 febbraio 1977 e su richiesta dell'esecutore testamentario venne riconosciuta la "Casa di riposo Gino e Pierina Marani" quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza. Nel dicembre 1999 il Consiglio di Amministrazione approvò il nuovo Statuto dell'ente, con il quale si stabilì che la "Casa di riposo Gino e Pierina Marani" venisse denominata "Casa di riposo e centro diurno Gino e Pierina Marani". Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica La denominazione dell Ente è la seguente: "Casa Gino e Pierina Marani" L Ente ha sede in Villorba (TV). L Ente è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), ai sensi dalla legge 17.07.1890 n. 6972 e sue successive integrazioni e modificazioni. È stata riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 301 del 17 febbraio 1977. Articolo 2 - Scopi L Ente ha per scopo: a. predisporre e gestire servizi residenziali, semi-residenziali, domiciliari o ambulatoriali di assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa a persone anziane e non, nel rispetto delle volontà costitutive; b. promuovere attività di formazione e informazione per le risorse umane dell Ente e di terzi e per i nuclei familiari de territorio che accolgono persone anziane; c. offrire servizi innovativi, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni del territorio, alla popolazione e alle rispettive famiglie;

Casa Marani, riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli degli Enti Pubblici territoriali competenti, svolge la propria attività socio-assistenziale anche sulla base di programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali Enti. Articolo 3 - Accesso ai servizi erogati Le norme che disciplinano l'accesso degli utenti e delle famiglie ai servizi erogati dal Casa Marani sono contenute in un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa regionale vigente e delle volontà fondative. Articolo 4 Mezzi e funzionamento Per la realizzazione degli scopi di cui all articolo 2, l Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e utilizza, altresì, le rendite del proprio patrimonio. Il patrimonio dell Ente è costituito da beni immobili e mobili risultanti dal libro inventari e il relativo valore è indicato annualmente nel bilancio d esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione. L Ente, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, compresa la partecipazione a imprese e consorzi di Enti, nel rispetto della normativa vigente. L Ente può stipulare con il Comune di Villorba o altri Comuni, Enti o privati particolari convenzioni per l accoglimento di anziani o per l erogazione di altri servizi coerenti con gli scopi di cui all articolo 2. CAPO II ORGANI E ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA Articolo 5 Organi Sono organi di governo dell Ente: - il Consiglio di Amministrazione - il Presidente È organo di gestione il Direttore. È organo di controllo il Collegio dei Revisori dei Conti. Gli organi dell Ente, ciascuno nell ambito della propria competenza e responsabilità, svolgono le funzioni nel rispetto del principio della massima collaborazione e al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia all azione dell Ente.

Articolo 6 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è l organo dell Ente che esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di Casa Marani, adottando tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell attività di gestione agli indirizzi impartiti. Il Consiglio è, perciò, competente a: - deliberare il bilancio d'esercizio e approvare il bilancio preventivo; - definire il programma generale, annuale e/o pluriennale, di amministrazione, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi; - indicare le direttive e le risorse economiche, di personale e di mezzi, da destinare al raggiungimento degli obiettivi; - verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi; - valutare la qualità dei servizi e indicare le iniziative da adottare per il loro miglioramento, tenendo conto delle relazioni tecniche, nonché delle informazioni acquisite; - deliberare le norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento degli organi; - disporre con appositi provvedimenti l'eventuale partecipazione dell Ente ad attività economiche di volta in volta individuate. Nell ambito dei compiti delineati nel primo comma di questo articolo, competono al Consiglio di Amministrazione, in particolare: - l approvazione dello Statuto e delle relative modifiche; - l approvazione dei Regolamenti; - la nomina del Direttore; - la dotazione organica complessiva e dei singoli servizi; - la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; - la nomina dei consulenti e dei professionisti esterni, nei limiti in cui tale competenza non sia devoluta per legge agli organi di gestione; - l istituzione di nuovi servizi e la variazione di quelli esistenti; - la decisione relativa ai ricorsi e alle azioni giudiziarie; - le decisioni relative alle alienazioni, acquisto, permuta di immobili, di beni mobili registrati e titoli, nonché l accettazione di donazioni, eredità e legati; - l adozione dei provvedimenti che, in linea con la separazione tra poteri di indirizzo e controllo, da un lato, e poteri amministrativo gestionali dall altro, siano ad esso attribuiti dalle norme regolamentari. L esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti gestionali, ai quali i singoli componenti del Consiglio avranno libero accesso nell ambito del loro mandato. Il Consiglio di Amministrazione dell Ente è composto di cinque componenti. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, può deliberare l'attribuzione di una indennità di carica al Presidente e ai componenti del Consiglio. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richieda un problema urgente, per invito del presidente e anche su domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri. Gli incontri del Consiglio di Amministrazione sono convocati con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente la data, l ora, la sede della riunione, l elenco dei temi da trattare e deve essere recapitato ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta. In caso di urgenza il termine di cinque giorni viene ridotto a 24 ore. Il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti all unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell elenco della convocazione. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno tre componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione deve essere corredata dei pareri del Direttore, dell istruttore del procedimento e del responsabile della ragioneria. Agli incontri del Consiglio partecipa il Direttore con funzioni di verbalizzante. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di sua iniziativa o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio può ammettere, durante le sedute, l intervento ai fini consultivi di terzi in relazione alla materia trattata. Articolo 7 Nomina Durata Incompatibilità Decadenza Revoca La nomina dei cinque componenti del Consiglio spetta al Sindaco di Villorba, sentito il Consiglio Comunale. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. La durata dell incarico decorre dalla data di insediamento del Consiglio. La nomina dei Presidente e dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull incapacità e incompatibilità prevista dall articolo 11 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, nonché dalla normativa vigente in materia. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde per dimissioni, decadenza derivante dall assenza ingiustificata a tre sedute consecutive (art. 32 comma 1 n. 3 Legge 6972/1890), decesso o per il verificarsi di una delle ipotesi di incompatibilità. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Allo scopo di garantire la regolare costituzione degli organi di amministrazione, il Presidente deve attivare le procedure di rinnovo delle cariche 90 giorni prima della scadenza. I Consiglieri di Amministrazione esercitano le proprie funzioni anche dopo la scadenza, finché non siano stati effettivamente sostituiti o surrogati. Al soggetto cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri è vietata la loro revoca, non sussistendo alcun rapporto di rappresentanza fatta salva la possibile proposta in tal senso. Articolo 8 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a scrutinio segreto, nella sua prima seduta. Nella stessa seduta deve essere eletto anche il Vice Presidente. Il Presidente è il legale rappresentante dell Ente ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti dell Ente. Il Presidente, in casi straordinari di necessità ed urgenza ed a condizione che sia dimostrata l impossibilità che il Consiglio di Amministrazione sia convocato in tempo per provvedere, adotta, sotto la sua responsabilità, Ordinanze provvisorie esclusivamente con i poteri e le competenze del Consiglio di Amministrazione; copia dell'ordinanza è trasmessa al domicilio di ciascuno dei Consiglieri il giorno seguente a quello di adozione. Le Ordinanze perdono efficacia sin dall inizio, se non sono ratificate con delibera del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla data di loro adozione; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia regolare con delibera i rapporti giuridici sorti sulla base delle Ordinanze non ratificate. In caso di assenza o impedimento del Presidente, svolge le funzioni vicarie il Vice Presidente. Articolo 9 Il Direttore Il Direttore è l organo di gestione dell Ente. A lui sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti, secondo criteri preventivamente stabiliti. Al Direttore compete l adozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione (determinazioni), compresi gli atti che impegnano l Ente verso l esterno che non siano espressamente devoluti alla competenza di altri organi dell Ente. Il Direttore partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere di legittimità su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali. Articolo 10 Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell Ente secondo le modalità previste per Legge. I revisori rimangono in carica per tre anni e sono rinominabili per una sola volta. Le modalità di funzionamento del Collegio, non espressamente disciplinate dalla legge, e l indennità spettante sono disciplinate da norme regolamentari dell Ente e/o dall atto di nomina. CAPO III NORME DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11 Organizzazione dei servizi L organizzazione dei servizi erogati dall Ente è improntata a criteri di economicità di gestione, efficienza ed efficacia, trasparenza e rispondenza dell azione amministrativa al pubblico interesse in applicazione delle norme regolamentari vigenti. Articolo 12 Dotazione organica Per lo svolgimento delle proprie funzioni Casa Marani si avvale degli uffici e del personale indicati nella dotazione organica dell Ente e nei regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione. I modi di nomina, la dotazione organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni, le mansioni del personale dipendente, l organizzazione ed il funzionamento dei servizi, sono fissate da norme regolamentari nel rispetto della vigente legislazione in materia. Articolo 13 - Tesoriere Il servizio di tesoreria è svolto da un istituto di credito ed è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 14 Albo dell Ente L Ente dispone ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti di un albo elettronico per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, le Ordinanze del Presidente e gli atti del Direttore (determinazioni) sono pubblicati all albo dell Ente per quindici giorni consecutivi. I medesimi atti sono esecutivi dalla data della loro adozione. La pubblicazione deve garantire l accessibilità, l integralità e la facilità di lettura. All Albo del Comune di Villorba saranno pubblicati i soli atti espressamente previsti per legge. CAPO IV NORME FINALI Articolo 15 Norma finale Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserva la legge 17.07.1890 n. 6972, i relativi regolamenti (R.D. 99/1891) e le norme che saranno emanate in materia di assistenza pubblica e di I.P.A.B. dalla Regione Veneto.