Napoli, SEEN SOLUTION SRL VIA CAMPANIA N 6 84043 AGROPOLI (SA) Prot.



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Transcript:

Direzione Regionale della Campania Settore Servizi e Consulenza Napoli, Ufficio Consulenza SEEN SOLUTION SRL VIA CAMPANIA N 6 84043 AGROPOLI (SA) Prot. OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. SEEN SOLUTION SRL Codice Fiscale 05141260652 Partita IVA 05141260652 Istanza presentata il 03/03/2015 Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 35 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO L'istante fa presente di ricoprire la figura di responsabile della conservazione digitalesostitutiva per conto dei proprio clienti, per lo più aziende private, secondo quanto definito dal DPCM del 3 Dicembre 2013 riportante le Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 200; e dalle disposizioni del Codice dell'amministrazione Digitale. Al riguardo, l'ultima circolare 18/E del 24 Giugno 2014, con OGGETTO: IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione e nello Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - Via Diaz n. 11 - CAP 80134 Napoli Tel. 0814281581 - Fax 0814281217 - e-mail: dr.campania.cons@agenziaentrate.it

Pagina 2 di 7 specifico al paragrafo 1.5 e lettera a), indica : "a) ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti, anche se essi risiedono all' estero;...". L'istante, pertanto, dovrebbe comunicare il luogo di giacenza fisica dei documenti informatici conservati oppure dovrebbe comunicare ai propri committenti di inviare, anche tramite il proprio commercialista, la comunicazione oggetto di cui sopra. Tuttavia, con riferimento all'obbligo imposto e confermato dalla Circolare 18/E sopra richiamata, espone le seguenti problematiche. "Primo: il documento informatico è per sua natura completamente diverso da quello analogico. Mentre il documento analogico ha bisogno di uno spazio fisico ben preciso per essere conservato, per il documento informatico, questa considerazione non vale, in quanto il documento informatico può essere esibito, verificato e controllato ovunque ci sia accesso al server fisico che conserva materialmente il file. Mentre dunque si ritiene assolutamente necessaria, la comunicazione esposta nel modelli AA7 e AA9 per un archivio analogico, per un archivio digitale la comunicazione è alquanto inutile il considerazione del fatto che: - I server oggi sono in Cloud e questi, anche se risiedono su territorio italiano, è difficile, se non impossibile, riuscire ad indicare l'esatto luogo fisico nel dove si trovano; - I server sono presso Cloud di Paesi dell'unione Europea, ma per i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza, così come ricordato dalla circolare 5/E del 2012 recante nella parte delle FAQ la seguente dicitura: A norma dell'articolo 39, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, 'Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a

Pagina 3 di 7 condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.' Si ritiene, quindi, che la conservazione in solo formato digitale dei documenti fiscali ed amministrativi fuori dal territorio italiano sia consentita per le fatture elettroniche emesse previo accordo con il destinatario, nonché per le fatture elettroniche emesse senza accordo e spedite in formato cartaceo (conservazione sostitutiva di documento informatico lato emittente), mentre sia esclusa per i restanti documenti. I file inerenti la conservazione sostitutiva delle scritture contabili, delle fatture di acquisto scansionate e conservate in sostitutiva, dei libri sociali obbligatori, dei documenti di trasporto, eccetera dovranno essere conservati su supporti magnetici (server) oppure ottici (DVD, CD, etc) localizzati nel territorio italiano. I server di conservazione sono conservati presso data center che possiedono tutti i requisiti di sicurezza e tutte le certificazioni, come ad esempio la ISO 27001: 2013, per garantire la conservazione permanente dei dati e che quindi questi non si perdano ma siano sempre disponibili 24h su 24. Secondo: c'è una contraddizione in termini, in quanto il DMEF del 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005, all'art. 5 recita: 'In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633'. Al riguardo, l'istante ritiene che sia inutile comunicare una variazione di giacenza dei

Pagina 4 di 7 documenti fiscali, visto che presso la sede legale o la sede operativa dell'azienda titolare dei documenti, il funzionario dell'amministrazione adibita al controllo, potrà non solo consultare i documenti informatici conservati, ma anche la relativa esibizione, secondo quanto dettato dal DPCM del 3 Dicembre 2013, recante le Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5- bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante richiede all'agenzie delle Entrate, un ulteriore chiarimento in merito alla comunicazione oggetto della presente istanza, ritenendo altresì che per i soggetti che conservano i documenti informatici e per i quali sia possibile consultare i documenti suddetti presso le sedi già comunicate o già conosciute all'agenzia delle Entrate, non sia necessario fare o inviare all'agenzia Competente alcuna comunicazione, la quale dovrà essere invece giustamente inviata, qualora la consultazione e l'esibizione di tali documenti informatici conservati, siano disponibili presso una sede diversa. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Al riguardo si osserva che l'istanza in esame si discosta da quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 212/2000, relativamente al fine ultimo dell'istituto dell'interpello che, in buona sostanza, è quello di far conoscere al contribuente l'indirizzo interpretativo

Pagina 5 di 7 dell'amministrazione Finanziaria su una particolare problematica, allo scopo evidente di porre il contribuente al riparo o, comunque, di conoscere preventivamente gli esiti dell'attività di controllo degli uffici finanziari. Orbene, nel caso prospettato, l'istante non chiede chiarimenti sull'interpretazione di una norma tributaria che presenta i caratteri dell'incertezza, ma lamenta l'inutilità e l'apparente incongruenza degli obblighi di comunicazione indicati nella circolare n. 18 del 26/06/2014, chiedendo alla scrivente di intervenire sulla stessa con una lettura in chiave derogatoria. Al riguardo, è da precisare che tale possibilità esula dalle competenze della scrivente e dalle finalità proprie dell'istituto dell'interpello. Pertanto si evidenzia che la problematica esposta in realtà non sussiste, in quanto la disciplina in materia e le problematiche connesse sono state dipanate sia dalla normativa che dalla prassi successiva. In proposito si osserva che, a seguito del recepimento della direttiva 2010/45/UE, l'articolo 39, terzo comma, del DPR 633/72 - in tema di conservazione di fatture - dispone che "Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documento ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e integrità delle fatture di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro documento informatico.". Su tale disposizione normativa, è intervenuta con finalità ermeneutiche l'amministrazione Finanziaria con circolare n. 18 del 24/06/2014, la quale ha espressamente chiarito che qualora il soggetto passivo scelga di conservare la propria documentazione presso altro Stato, dovrà, in ogni caso: - applicare le regole di tenuta e conservazione previste dalle disposizioni italiane;

Pagina 6 di 7 - consentire alle autorità competenti (Amministrazione finanziaria italiana) di accedere ai documenti e acquisirli anche per via elettronica. A tale fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale: a. ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti, anche se essi risiedono all'estero; b. ai fini dell'esibizione, deve assicurare l'accesso automatizzato all'archivio, con ogni mezzo, in qualsiasi momento e dalla sede dove è effettuato il controllo ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972. I citati punti a) e b) prevedono obblighi diversi - cumulativi - posti a carico del soggetto passivo che per le fatture elettroniche ha scelto la conservazione elettronica delle stesse presso altro Stato con il quale esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza. La lettera a) assolve ad esigenze di tipo informativo e dispone un obbligo di comunicazione da espletarsi con le modalità indicate (modelli di comunicazione AA7 e AA9) e nei tempi contemplati nell'art. 35 del DPR 633/72. Tale comunicazione consente, tra l'altro, di verificare se con lo Stato in cui si trova il server sussista in concreto uno strumento giuridico volto a disciplinare la reciproca assistenza. Il disposto di cui alla successiva lett. b) è, invece, diretto a garantire l'accesso e l'esibizione dei documenti richiesti in qualsiasi momento e nel luogo in cui è effettuato un controllo. Sul punto la circolare non lascia alcun dubbio, il fatto che in sede di controllo il soggetto passivo ha l'obbligo di assicurare l'accesso e l'esibizione dei documenti anche presso i luoghi indicati dall'art. 52 del DPR 633/72, non esonera in alcun modo il soggetto passivo dai citati obblighi di comunicazione. Dovrà pertanto essere predisposta una comunicazione attraverso il modulo AA7 o AA9 dell'agenzia delle

Pagina 7 di 7 Entrate, indicando l'indirizzo fisico del fornitore del servizio nell'apposito campo "luogo di conservazione delle scritture contabili". IL DIRETTORE REGIONALE Carlo Palumbo (firmato digitalmente)