Tribunale Trieste Civile Sentenza del 9 marzo 2011, n. 260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 622/08 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 15.02.2008 Da Is.Fu. e Gi.Pa., quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Gi.Pa. rappresentati e difesi dal Si.Pi. per procura a margine dell'atto di citazione attori Contro As., in persona del Presidente legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Lu.Fr. per procura a margine della comparsa di risposta convenuta Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale lesione personale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I) Con atto di citazione notificato in data 15.02.2008 i coniugi Gi.Pa. e Is.Fu., quali genitori esercenti la potestà sulla figlia Gi.Pa., hanno convenuto in giudizio la As. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla piccola Gi. nell'incidente occorsole in data 28.10.2005. Lamentavano gli attori che la loro figlia, regolarmente iscritta ad un corso di nuoto organizzato dalla predetta associazione sportiva che gestiva la piscina di Via (...) in Trieste, durante una lezione scivolava a bordo della piscina riportando la frattura della clavicola. Evidenziavano in particolare i genitori che la caduta della piccina era stata determinata dalla scivolosità della pavimentazione, peraltro non adeguatamente segnalata. Si è costituita l'associazione convenuta per contestare la sussistenza di alcuna anomalia nelle strutture dell'impianto sportivo e conseguentemente negare in foto la propria responsabilità nella causazione dell'incidente. La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interpello formale del legale rappresentante della convenuta e delle prove per testi richieste dagli attori, a seguito delle quali è stata affidata al dott.
Fr. una CTU medico legale volta alla stima dei postumi riportati dalla minore nell'incidente de quo. Depositata la consulenza tecnica, il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 11.11.2010 le parti hanno precisato le conclusioni, come riportate in epigrafe; il giudice, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ha trattenuto la causa per la decisione. II) Rileva preliminarmente il Tribunale che la dinamica del sinistro descritta dagli attori in citazione è risultata provata all'esito dell'istruttoria. In particolare, la teste Lu.Sp. ha riferito che quel giorno la lezione di nuoto era finita e che lei stessa, al pari degli genitori, stava attendendo da dietro una vetrata l'arrivo dei bambini; ha precisato che, terminata la lezione, i bambini uscivano dalla vasca e si dirigevano a recuperare i propri indumenti riposti, come da regolamento, sulle panche distanti 4 5 metri; ad un certo punto la teste notò "la piccola Gi. piangente accompagnata da un assistente" verso la mamma. Il teste sig. Ad.Ve., assistente bagnante all'epoca dei fatti, ha confermato che, terminata la lezione, i bambini "usciti dalla vasca si recavano a riprendere gli indumenti sulle panchine", distanti circa quattro metri dalla vasca; il teste ha poi dichiarato di avere soccorso la bambina caduta a terra e di avere personalmente compilato il modulo di denuncia dimesso dagli attori sub doc. n. 12. Si deve quindi ritenere pacificamente provata la circostanza che la piccola Gi., uscita dalla vasca, scivolò a terra a bordo vasca mentre era intenta a raggiungere le panchine, distanti solo pochi metri, ove erano riposti i suoi indumenti; a seguito della caduta la bambina urtava violentemente la spalla sinistra riportando le lesioni refertate dai medici dell'ospedale infantile "Bu." e accertate poi in sede di CTU. III) Quanto alla estrema scivolosità della zona posto a bordo vasca della piscina in questione va rilevato che il teste Li.Un., vice presidente della Pallanuoto Trieste e responsabile dell'impianto della piscina di San Giovanni ha dichiarato "E' vero: l'elevata scivolosità fu constatata subito dopo l'inaugurazione...". Anche la teste Da.Ca., giornalista de "Il.", ha riferito di avere ricevuto in redazione varie segnalazioni in merito alle problematiche della piscina di San Giovanni, così determinandosi a pubblicare sul quotidiano cittadino gli articoli da parte attrice dimessi sub doc. n. 10. Infine, l'interpello formale del legale rappresentante dell'associazione convenuta, sig. En.Sa., consente di ritenere definitivamente provati i seguenti fatti: l'eccessiva (e dunque anomala) scivolosità delle piastrelle a bordo vasca (cap. A); la consapevolezza in capo alla Associazione convenuta, che gestiva l'impianto di proprietà comunale, della predetta situazione di pericolo, segnalata all'ente proprietario dello stesso (cap. A); il pregresso verificarsi di almeno un analogo incidente, in prossimità del punto in cui poi cadde la piccola Gi.Pa. (a bordo vasca) (cap. B); l'assenza di segnaletica specifica atta ad avvisare gli utenti circa la scivolosità della pavimentazione (cap. D);
l'esecuzione, a novembre del 2005 (solo poche settimane dopo l'inaugurazione dell'impianto), di un trattamento antiscivolo della zona piscina (cap. C). IV) Ciò premesso in ordine agli elementi di fatto, va rilevato che il caso in esame appare riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 del codice civile. Come noto, la norma di cui all'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, cui vengono equiparate in giurisprudenza le ipotesi in cui l'evento sia imputabile a colpa esclusiva del danneggiato o a fatto del terzo. Nel caso qui in esame, l'estensione circoscritta dei luoghi ed il controllo cui i medesimi sono sottoposti, inducono a ritenere certamente sussistente il potere di controllo effettivo sulla cosa: ne consegue, quindi, l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. Quanto alla la ripartizione dell'onere della prova in tale materia, essa è stata anche di recente ben tratteggiata: si è così ribadito che "... l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito, cui va equiparata l'esclusiva colpa del danneggiato" (Cass. 13.2.2002, n. 2075; in senso analogo, Cass. 6.8.1997, n. 7276). Applicando tale principio al caso in esame, va rilevato che parte attrice ha provato il nesso causale tra la cosa in custodia (superficie della zona a bordo vasca) e l'evento dannoso (lesioni a seguito di caduta), avendo dimostrato che la caduta avvenne nelle circostanze dianzi indicate; sarebbe poi spettata alla convenuta la dimostrazione del fortuito (o della colpa del danneggiato), ma tali elementi non sono stati provati. Pertanto, ritenuta la sussistenza del fatto (caduta della piccola Gi. con conseguenti lesioni), del nesso eziologico tra il passaggio per quel tratto di pavimento e la caduta, e degli ulteriori presupposti di cui all'art. 2051 c.c., va affermata la responsabilità della società convenuta per i danni riportati dall'attrice. In sostanza, sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale nonché della valenza confessoria delle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte in sede di interpello, si possono ritenere pacificamente provati i presupposti legittimanti la responsabilità della convenuta, ovvero l'anomala ed eccessiva scivolosità della pavimentazione a bordo vasca negligentemente trascurata, oltreché la mancanza di adeguata e specifica segnalazione di tale pericolo nonostante la consapevolezza della situazione. Pertanto, la convenuta dovrà essere condannata al risarcimento dei danni subiti dalla piccola Gi.Pa. V) Appare ora necessario passare alla determinazione dell'obbligazione risarcitoria della convenuta. Con riferimento al danno alla persona si rileva, alla luce dell'esperita consulenza tecnica medico legale (condotta con metodo ed argomentazioni corrette ed esaurienti e le cui conclusioni vengono condivise e recepite dal Tribunale), che la bambina, nell'incidente in questione, ebbe a riportare le lesioni indicate nell'elaborato, lesioni giudicate dal CTU pienamente compatibili con la dinamica descritta.
Da tali lesioni all'attrice derivarono, sotto il profilo del danno biologico, un'inabilità temporanea parziale di 27 giorni al tasso medio del 50% seguita da una i.t.p. per ulteriori 30 giorni al tasso medio del 25%; ne è derivata, inoltre, una riduzione permanente dell'integrità psico fisica valutata nella misura del 2% nella sfera del danno biologico. In relazione ai criteri di liquidazione del danno, risulta applicabile la "tabella del danno biologico di lieve entità" (cfr. art. 139 del Codice delle Assicurazioni) che, seppur prevista formalmente per le lesioni derivanti da sinistri stradali, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale può certamente essere applicata per analogia per le lesioni derivanti da altre fonti di danno. Nel caso di specie il risarcimento deve pertanto essere quantificato, sotto il profilo dei postumi permanenti, in Euro 1.627,58 (2% in soggetto di anni 4) in valori monetari correnti (ultimo aggiornamento tabella di cui all'art. 139 D.Lgs. 209/2005). Per quanto concerne l'inabilità temporanea, tenuto presente il valore stabilito per legge di Euro 43,16 al giorno per l'inabilità assoluta, il risarcimento è quantificato in Euro 582,66 per la I.T.P. al 50% ed in Euro 323,70 per la inabilità temporanea parziale al 25%. Tenuto conto della espressa richiesta in tal senso formulata da parte attrice, valutate natura ed entità dei danni riportati dalla bambina, va inoltre liquidato il danno non patrimoniale nelle sue ulteriori componenti (danno morale ed alla vita di relazione) nella misura di Euro 500,00 (circa il 20% del biologico), anche in applicazione del disposto dell'art. 139, comma 3, del Codice delle Assicurazioni. Infine, il danno patrimoniale subito dagli attori viene quantificato in Euro 300,00 per spese mediche (visite, cure), per le quali vi è in atti prova documentale, e di cui è stata ritenuta la congruità da parte del CTU. Possono infine essere riconosciute, trovandosi in diretto nesso di causalità con l'evento di danno, il rimborso del costo di nuoto della figlia Gi. (Euro 225,00) ed il rimborso delle spese del CTP dott. Be. (Euro 420,00). Non può invece essere riconosciuto il rimborso del costo di nuoto per i familiari, in quanto difetta per tale voce di danno il nesso di causalità. Infine, non può essere riconosciuta, secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale, la voce "spese assistenza legale stragiudiziale". Pur non potendosi in astratto negare che le spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale possano costituire ragione di danno nei confronti dell'altra parte, si rileva che l'orientamento giurisprudenziale condivisibile (Cass. 6.9.1999, n. 9400) opera una significativa distinzione tra le attività che trovino o meno adeguato compenso nella tariffa per prestazioni giudiziali, giungendo alla conclusione per cui "la liquidazione del compenso anche per attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale è attratta in via generale dalla tariffa forense ed è soggetta al regime di cui agli arti. 90 e ss. c.p.c., salvo eccezioni". La soluzione sarà diversa, ma risulta conseguenza del tutto coerente con quanto si è sin qui sostenuto, laddove la controversia non sfoci in un giudizio: come si è di recente statuito da parte della Suprema Corte, "nell'ipotesi di bonaria composizione della vertenza, è comunque dovuto al danneggiato il rimborso delle spese da esso sostenute per la propria assistenza legale nella fase stragiudiziale" (Cass. 31.5.2005, n. 11606).
In tal caso, infatti, proprio la mancanza di una liquidazione delle spese giudiziali impedisce l'eventuale ricomprensione (totale o parziale) in esse delle spese legali stragiudiziali. VI) Tanto premesso, l'obbligazione risarcitoria in favore degli attori ammonta ad un totale di Euro 3.978,94; a tali importi vanno aggiunti gli interessi, nella misura di legge, dalla data del sinistro (sul danno non patrimoniale) e da quelle degli esborsi (sulle voci di danno patrimoniale) a quella dell'effettivo versamento. Alla luce delle considerazioni che precedono la convenuta va quindi condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo dianzi indicato. La convenuta va infine condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli attori (liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione di effettiva pertinenza della lite) ed al pagamento delle spese relative alla CTU, già poste provvisoriamente a carico delle parti in via solidale. P.Q.M. Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Is.Fu. e Gi.Pa., quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Gi.Pa., nei confronti di As., in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la responsabilità della Associazione convenuta per il sinistro occorso a Gi.Pa. in data 28.10.2005 e, per l'effetto, 2) condanna la As. al pagamento in favore di Is.Fu. e Gi.Pa., quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Gi.Pa., a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di Euro 3.978,94, oltre agli interessi, nella misura di legge, dalle date indicate in motivazione a quella dell'effettivo versamento; 3) condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.981,00, di cui Euro 1.528,00 per diritti, Euro 1.600,00 per onorari, Euro 391,00 per spese generali ed Euro 462,00 per esborsi; 4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese relative alla CTU, già liquidate come da separato decreto; 5) sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Così deciso in Trieste il 25 febbraio 2011. Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2011.