Cendon / Book DIRITTO CIVILE PROFESSIONAL PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATUALE Pietro Capello
Edizione FEBBRAIO 2015 Copyright MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601 ISBN 978-88-6959-089-4 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Cendon / Book DIRITTO CIVILE Professional PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATUALE Pietro Capello
L'autore Pietro Capello svolge le funzioni di magistrato, nella sua qualità di Presidente della Prima Corte d Assise e della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale ordinario di Torino. Ha pubblicato le monografie Dolo e colpa nei reati societari, tributari e fallimentari (2002) e Il concorso di reati e di norme (2005), nonché il trattato La prescrizione civile, penale e tributaria (2007 e 2011). E stato, inoltre, coautore del trattato La colpa nella responsabilità civile (2006). L Opera Si vuole analizzare, tramite il ricorso ai contributi della dottrina e della più recente giurisprudenza, la materia della responsabilità contrattuale con specifico riferimento al profilo della prescrizione dell azione di risarcimento proposta a seguito di inadempimento realizzato in ambito contrattuale. L analisi, dopo la trattazione degli aspetti introduttivi e generali della materia, si snoda attraverso l esame dell istituto della prescrizione in relazione ai diversi tipi contrattuali e viene completata da alcune considerazioni in tema di danno esistenziale.
INDICE Capitolo Primo CENNI GENERALI ED INTRODUTTIVI 1. Introduzione. - 1.1. Nullità, simulazione e prescrizione 1.2. Annullamento, rescissione e prescrizione 1.3. Risoluzione del contratto e prescrizione 1.4. Contratto preliminare e prescrizione Capitolo Secondo PRESCRIZIONE E TIPI CONTRATTUALI 2. Brevi cenni introduttivi. - 2.1. Prescrizione e vendita 2.2. Prescrizione e appalto 2.3. Prescrizione, contratto d agenzia, mediazione e mandato 2.4. Prescrizione, contratto di locazione e leasing 2.5 Prescrizione e condominio. Capitolo Terzo PRESCRIZIONE IN MATERIA DI SOCIETA 3. Prescrizione e società. - 3.1. Decorrenza della prescrizione in materia di società Capitolo Quarto PRESCRIZIONE E ASSICURAZIONE 4. Prescrizione e assicurazione. Cenni introduttivi ed ambito oggettivo di operatività - 4.1. Prescrizione e assicurazione. Ambito soggettivo di applicazione. 4.2. Prescrizione e assicurazione. Note in tema di decorrenza.
Capitolo Quinto INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE 5. Cenni introduttivi e generali - 5.1. I principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze gemelle del 2008-5.2. Aspetti positivi e negativi della giurisprudenza della Corte Suprema.
Capitolo primo CENNI GENERALI ED INTRODUTTIVI SOMMARIO 1. Introduzione. - 1.1. Nullità, simulazione e prescrizione 1.2. Annullamento, rescissione e prescrizione 1.3. Risoluzione del contratto e prescrizione 1.4. Contratto preliminare e prescrizione 1. Introduzione Come è noto la responsabilità contrattuale presuppone l esistenza di un preesistente vincolo giuridico tra il danneggiante ed il danneggiato a differenza di quanto avviene per la responsabilità aquiliana, che si caratterizza per la sussistenza di un evento dannoso ingiusto, tale da ledere un interesse tutelato nelle forme del diritto soggettivo - assoluto o relativo -, ovvero nelle forme dell'interesse legittimo (quando, cioè, questo risulti funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, poiché è la lesione dell'interesse al bene che rileva ai fini in esame), o altro interesse non elevato ad oggetto di immediata tutela, ma giuridicamente rilevante, in quanto preso in considerazione dall'ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori, e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto. Un evento dannoso, inoltre, riferibile ad un azione od omissione del soggetto agente. A fronte di un inadempimento posto in essere in ambito contrattuale, il danneggiato può usufruire sia degli strumenti di carattere ablatorio previsti dalla normativa civilistica, sia dell azione volta a conseguire il risarcimento del danno subito. Sotto questo profilo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la domanda di risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione del contratto, poiché l art. 1453 c.c., facendo salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento, esclude che la relativa azione presupponga il necessario esperimento dell azione di risoluzione, che costituisce un rimedio a tutela dell equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa dell inadempimento, il quale sussiste o meno indipendentemente dall eventuale pronuncia di risoluzione (Cass., 19.7.2008 n. 20067, CED). 9
Per quanto attiene in modo più diretto alla materia della prescrizione, il discorso si snoda in modo sostanzialmente analogo, poiché anche in questo caso, come osservato dalla dottrina più autorevole (Monateri e Costantini, 2009, 230 e 231), occorre differenziare la valutazione a seconda che si abbia riguardo alle azioni previste in generale dal codice civile a tutela delle posizioni soggettive facenti capo ai contraenti, ovvero ai singoli contratti tipici disciplinati dal codice o dalla legislazione speciale. Tra le prime rientrano le azioni che riguardano la validità o l efficacia del contratto (azione di nullità, di annullamento, di rescissione, di simulazione) e le azioni che fanno riferimento al vincolo sinallagmatico, alla interdipendenza tra le azioni reciproche (azione di risoluzione). Nel secondo ambito l attenzione si volge alla considerazione dei rimedi specifici previsti in relazione ai singoli tipi contrattuali per garantire la corretta realizzazione dell interesse creditorio Nei prossimi paragrafi il tema della prescrizione verrà, pertanto, sviluppato seguendo lo schema appena illustrato. 1.1. Nullità, simulazione e prescrizione Ai sensi dell art. 1418 c.c., il contratto è nullo ove sia contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente, nonché nei casi di mancanza di uno dei requisiti indicati nell art. 1325 c.c., di illiceità della causa comune ad entrambi i contraenti e di mancanza dei requisiti stabiliti nell art. 1346 c.c. Il legislatore ha precisato che il contratto è, inoltre, nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. L art. 1422 c.c. dispone che l azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione In particolare, si ritiene comunemente che si prescriva in dieci anni il diritto alla ripetizione dell'indebito, anche se esso derivi da fatto illecito (Iannaccone 1999, 120), come è stato precisato in una nota pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui l azione con la quale l'i.n.p.s. chiede la restituzione di somme, versate a titolo di rimborso di assegni familiari e non dovute in considerazione dell'insussistenza del rapporto di lavoro, configura un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ed è pertanto soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; ne' può invocarsi la prescrizione breve di cui all'art. 2947 cod. civ. per il fatto che il credito dell'istituto trovi fonte genetica anche in un illecito (nella specie, truffa), in quanto 10