D.Lgs. 81/08 TITOLO IV CAPO I. Misure di sicurezza nei cantieri. Modifiche introdotte dalla L. 88/09 e dal D.Lgs 106/09

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D.Lgs. 81/08 TITOLO IV CAPO I Misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Modifiche introdotte dalla L. 88/09 e dal D.Lgs 106/09 A cura di Giovanni Spedo Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Art. 88 Campo di applicazione e definizioni Disposizioni specifiche relative a misure di salute e sicurezza nei cantieri edili o di ingegneria civile di cui all all. X. Non si applica:* attività minerarie Impianti fissi interni o esterni di pertinenza della miniera Cave Lavori in mare Lavori su imp. Elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condiz / riscald. che non comportino lavori edili (all. X) Attività di cui al D.Lgs 272/99 che non comportino lavori edili "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"

Allegato X: elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all art. 89 c. 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 1. Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta i lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

art. 89 - Definizioni Responsabile dei Lavori Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, in caso di lavori pubblici il RL è il Responsabile del procedimento. Si chiarisce che la nomina è facoltativa e scompare il riferimento al Progettista e al Dir. Lavori

Art. 93 Responsabilità del Committente/R. Lavori Il committente è esonerato dalle responsabilità limitatamente all incarico conferito al RL La designazione di CSP e CSE non esonera Comm. o RL da verifica: Redazione di psc e fascicolo Coordinamento controllo delle imprese lav. autonomi Idoneità dei pos e adeguamento psc ove previsto Organizzazione tra dl e autonomi di cooperazione e coordinamento Segnalazione inadempienze, sospensione lavori, allontanamento dal cantiere Eliminato il 2 periodo del Comma 1: il Committente può trasferire tutte le responsabilità al Resp. del Lavori

Sentenza Cassazione Penale Sez. IV n 23090 (10/06/2008) ha precisato che l esonero del committente dalle responsabilità si verifica SOLO a seguito di nomina del RL e NEI LIMITI dell incarico conferito a quest ultimo. Alla nomina si deve necessariamente accompagnare un atto di delega che deve contenere i poteri conferiti, eventuali oneri di spesa e la determinazione della sfera di competenza attribuitagli. La nomina deve essere tempestiva

art. 89 - Definizioni Coordinatore per l esecuzione dei lavori Soggetto incaricato dal Committente o dal R.L., che non può essere il Datore di Lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici, o un suo dipendente o il RSPP da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente comma non operano in caso di coincidenza fra Committente e impresa esecutrice.

Art. 92: Obblighi del CSE c.1. let. a) verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione da parte delle imprese e degli autonomi, delle disposizioni loro pertimenti contenute nel PSC OVE PREVISTO e la corretta applicazione delle procedure di lavoro. c.1. let. b) c.1. let. c) c.1. let. e) c.1. let. f) Verifica l idoneità del POS, adegua il PSC OVE PREVISTO e il fascicolo, valuta le proposte delle imprese esecutrici, verifica che le stesse adeguino, se necessario i rispettivi POS. Organizza la cooperazione e il coordinamento tra DL e autonomi Segnala al committente o RL le inadempienze, propone la sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, la risoluzione del contratto per inadempienze agli artt. 94, 95, 96 e 97 co. 1 Sospende i lavori in caso di pericolo grave ed imminente c. 2 Redige il PSC e fascicolo, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della lett. B dell art. 91 (ovvero.no fascicolo nella manutenzione ordinaria)

Art. 89 Definizioni Comma I Impresa affidataria Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui il titolare del contratto sia un consorzio tra imprese, anche privo di personale che esegue i lavori, l imp. affidataria è la consorziata assegnataria dei lavori, individuata dal consorzio nell atto di assegnazione comunicato al committente, o in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie, quella indicata nell atto come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

art. 89 - Definizioni Inserimento della lett. i-bis Impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impiegando proprie risorse umane e materiali.

art. 89 - Definizioni Idoneità tecnico professionale: Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare

Art. 89 Definizioni Comma B Committente Comma I Impresa affidataria Comma I bis Impresa Esecutrice Comma L Idoneità tecnico professionale Comma D Lavoratore autonomo Soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Impresa che esegue un opera o parte di essa impiegando proprie risorse umane e materiali. Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare Persona fisica che contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione

Art. 90 Obblighi Committente/Responsabile lavori c.1: il committente o il RL, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene alle misure generali (art. 15) in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare la fasi dei lavori b) all atto della previsione della durata di realizzazione degli stessi c.1-bis: lavori pubblici: quanto sopra avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

Obblighi del CSP c.1. let. a) c.1. let. b) Redige il PSC di cui all art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell all. XV. N.B. L allegato XV riprende il DPR 222/03. Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera i cui contenuti sono definiti all allegato XVI. (non previsto nei casi di manutenzione ordinaria) c.1. let. b-bis) c.2 Coordina l attività del committente nella pianificazione delle fasi di lavoro (Art. 90 co. 1) Il fascicolo viene considerato nei lavori successivi sull opera

Art. 90 Obblighi Committente/Responsabile lavori c.2: nella fase di progettazione dell opera prende in considerazione il PSC e il fascicolo dell opera c.3 : in presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione, designa il CSP. c.4 : in presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, prima dell affidamento dei lavori, designa il CSE.

Art. 90 Obblighi Committente/Responsabile lavori c.5: dopo l affidamento dei lavori ad unica impresa, se l esecuzione viene effettuata da più imprese viene designato il CSE c.6: se in possesso dei requisiti (art. 98) può svolgere i compiti del CSP e CSE. c.7: comunica alle imprese (affid. ed esec. ) i nominativi dei Coord. (scritti sul cartello di cantiere) c.8: può sostituire anche personalmente i Coord.

Art. 90 Obblighi Committente/Responsabile lavori c.9 lett. a): Verifica l idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all all. XVII. Nei cantieri < 200 u.g. e senza rischi dell all. XI, la verifica si considera soddisfatta con la presentazione del certificato di iscrizione alla camera di Commercio e del DURC (sia per imprese che per autonomi).

Allegato XVII (sintesi) 1) Imprese esecutrici e affidatarie che usano personale e mezzi propri: Camera commercio DVR DURC Dichiarazione di non essere oggetto di sospensioni.. 2) Lavoratori Autonomi: Camera Commercio DURC Attestazione riguardante la conformità di macchine e attrezzature Elenco DPI in dotazione Facoltativi per gli Autonomi Attestati formazione Idoneità sanitaria CRITICITA

Allegato XVII Punto 3 In caso di sub appalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al punto 2.

Art. 90 Obblighi Committente R.Lavori c. 9 lett. b): chiede alle imprese una dichiarazione dell organico medio annuo (qualifica-inps-inail). Nei cantieri < 200 u.g. e senza rischi dell all. XI, la verifica si considera soddisfatta con la presentazione del DURC,.. fatto salvo quanto richiesto dall art. 16-bis, c. 10 DL 185/08 convertito dalla L. 2/2009.. (le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d ufficio il DURC presso gli istituti ed enti abilitati al rilascio (cassa edile, INPS, INAIL) anche in via informatica )

Art. 90 Obblighi Committente R.Lavori c. 9 lett. c): Trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori (permesso di costruire o Dia) la notifica preliminare, il DURC (anche per autonomi) fatto salvo quanto richiesto dall art. 16-bis, c. 10 DL 185/08 convertito dalla L. 2/2009.. e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica di quanto sopra esposto lett. a) e b) (All. XVII) Non deve più essere trasmessa tutta la documentazione, ma solo una dichiarazione

Art. 90 Obblighi Committente/R. Lavori c. 10: in assenza di: PSC FASCICOLO TECNICO NOTIFICA PRELIMINARE DURC è sospesa l efficacia del titolo abilitativo sia in caso di permesso di costruire che in DIA. l organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente

Art. 90 Obblighi Committente/R. Lavori c. 11: La nomina del CSP (comma 3), non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo < a 100.000. In tal caso le funzioni del CSP sono svolte dal CSE

Art. 94 Obblighi dei Lavoratori autonomi I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l esecuzione dei lavori

Impresa esecutrice impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. I compiti del DL sono definiti all art. 95 (misure generali di tutela): cantiere ordinato e salubre definizione di zone di spostamento e circolazione condizioni di movimentazione materiali manutenzione e controllo degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dispositivi allestimento zone di stoccaggio e deposito definizione della durata effettiva delle fasi di lavoro cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e autonomi interazione tra le attività interne e in prossimità del cantiere.

Art. 96 Obblighi dei DL, dirigenti, preposti adottano misure di cui all all. XIII (prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri) predispongono recinzione di cantiere curano l accatastamento materiali onde evitarne crolli e ribaltamenti curano la protezione a agenti atmosferici rimuovono materiali pericolosi, previo accordo con committente curano l evacuazione dei detriti e macerie redigono pos il pos non si redige per le mere forniture di materiali e attrezzature, in questi casi si applica l art. 26 l accettazione del psc e la redazione del pos, costituiscono adempimento dell art. art. 17, art. 26 e art. 29 (VDR, contratti d appalto)

Art. 97 Obblighi del DL dell imp. affidataria Comma 1: verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento Comma 2: Gli obblighi derivanti dall art. 26 (Verifica idoneità tecn. Prof., Cooperazione e coordinamento negli Appalti), fatte salve le disposizioni di cui all art. 96, comma 2 (Accettazione PSC e redazione POS), sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all allegato XVII

L Impresa affidataria rafforza il proprio ruolo La verifica dell idoneità tecnico professionale delle Imprese e la trasmissione del PSC è un obbligo del committente, il Coordinamento tra le imprese è affidato al CSE. Con il D.Lgs. 81/08, per le imprese subappaltatrici, questi compiti sono affidati al datore di Lavoro dell Impresa affidataria. In questo modo si ottiene un controllo più vincolante da parte dell Impresa affidataria sull Impresa subappaltatrice., spostando su un secondo livello il controllo esercitato dal Committente e dal CSE

Art. 101 Obblighi di trasmissione (prima inizio lavori) CSE INIZIO LAVORI COMMITTENTE POS affidataria POS 1 POS 2 IMP. AFFIDATARIA LAV. AUTONOMO PSC 1 POS 1 IMPRESA ESECUTRICE 1 PSC 2 POS 2 IMPRESA ESECUTRICE 2

Comma 3: Art. 97 Obblighi del DL dell imp. affidataria Coordina gli interventi di cui agli artt. 95 e 96, ovvero: misure generali di tutela, Allestimento e organizzazione cantiere accettazione del PSC, redazione del POS. verifica la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima della trasmissione al CSE.

Art. 97 Obblighi del DL dell imp. affidataria Comma 3-bis: in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell all. XV siano effettuati da imp. Esecutrici, l imp. affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Comma 3-ter: il DL dell Impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere adeguatamente formati.

Art. 100 PSC (parte integrante del contratto d appalto) 1. Relazione tecnica, prescrizioni, fasi critiche, rischi dell all. XI, stima dei costi 2. I DL e gli autonomi attuano quanto previsto nel psc e nel pos 3. I DL delle imp. Esecutrici, mettono a disposizione dei RLS copia dei piani 10 gg prima dell inizio lavori 4. L impresa aggiudicataria presenta proposte di integrazione al CSE 5. Il psc non si redige per lavori eseguiti per prevenire incidenti imminenti o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell erogazione di servizio essenziali per la popolazione (acqua, gas, reti di comunicazione). 6-bis Il committente (o il RL) assicura l attuazione degli obblighi a carico del DL dell imp. affidataria. Nel caso di lavori pubblici, si applica l art. 118 c. 4 dello stesso D.Lgs.

Art. 27 Sistema di qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi Patente a punti. Comma 1 bis: Con riferimento all edilizia il sistema di qualificazione delle Imprese e dei L.A. si realizza con uno strumento che consente la costante verifica della idoneità, in assenza di violazioni di legge, e con riferimento alla formazione e ai provvedimenti impartiti dagli Organi di Vigilanza. Tale strumento opera con l attribuzione di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni. L azzeramento del punteggio a seguito di ripetute violazioni in materia di sicurezza determina l impossibilità, per l impresa o il L.A. di svolgere l attività nel settore edile.