CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO



Documenti analoghi
Comune di Villa di Tirano

Capitolato per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell Università degli Studi di Camerino. Codice CIG: F8

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN CAMPO ASSICURATIVO. All. 1 CAPITOLATO TECNICO

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

BOZZA DI CONTRATTO. tra

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Art. 1 - OGGETTO DELL INCARICO

COMUNE DI BARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Pag. 1 di 9

GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Art. 1: Oggetto dell appalto

CAPITOLATO D APPALTO

Ufficio Gare, Contratti e Acquisti CAPITOLATO PER IL BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTRMEDIAZIONE ASSICURATIVA

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2018

ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

Capitolato Speciale di Appalto relativo all affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di San Giustino

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA SOCIETA ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.u.r.l.

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (brokeraggio)

SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI RIMINI Direzione Risorse Finanziarie Settore Tributi ed Economato

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO

COMUNE DI ALTOPASCIO

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

Comune di Bassano del Grappa

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA DI CATANIA

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

DISCIPLINARE D INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO

CSA SERVIZI DI BROKERAGGIO

Consiglio Regionale del Piemonte

ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Allegato 1 ART. 1 1/6

I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZAASSICURATIVA (BROKERAGGIOASSICURATIVO) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMUNE DI MASSA E COZZILE (PROVINCIA di PISTOIA) SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

A l l e g a t o C. C O M U N E D I C I S T E R N A D I L A T I N A P r o v i n c i a d i L a t i n a SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI TRECATE PER PERIODO

Comune di Ponte San Pietro Cümü de Pùt San Piero Provincia di Bergamo Bèrghem CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

COMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE CASERTA Viale E. Mattei, n Caserta

SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/RCO

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

SCHEMA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO D APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI VILLADOSE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

C o m u n e d i B a r i DISCIPLINARE DI GARA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

Regione Toscana - Giunta Regionale. Direzione Generale Organizzazione. Settore Patrimonio e Logistica

ART. 1. In particolare l'incarico riguarda:

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DISCIPLINARE D INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PESCARA GAS S.P.A. CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI MONTIGNOSO

LOTTO N. 1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale , rappresentato

Monterosa 2000 S.p.A. Sede Legale: Frazione Bonda, Alagna Valsesia (VC) Sede Secondaria: Loc. Punta Indren Gressoney L.T.

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo

C O M U N E D I P I A N O R O

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IL AREA AMMINISTR.CONTABILE

D E T E R M I N A Z I O N E

ALLEGATO B CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Art. 10 L.R. n. 23/2006) tra

Direzione Generale Ufficio Organizzazione e metodi CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO COMUNE DI GUASILA.

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

COMUNE DI TRESANA DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE di SAN COLOMBANO AL LAMBRO BORGO INSIGNE (Titolo Araldico) Provincia di MILANO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI - ANNO 2009

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

La normativa in corso dal per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)

Disciplinare di conferimento dell incarico per pratica S.C.I.A. Vigili del Fuoco del nuovo asilo nido di Via Alfieri (edificio

CAPITOLATO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

Comune di Casatenovo Provincia di Lecco

OGGETTO: servizio di brokeraggio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste per il periodo

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

Settore Amministrativo. U.O. Provveditorato Economato. Capitolato speciale di appalto per:

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo

AUTORITA PORTUALE DI MESSINA C. so Vittorio Emanuele II n. 27, Messina (ME)

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): B52. Via V. Locchi, Trieste CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Transcript:

Comune di Mantova CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Durata quadriennale dalle ore 24,00 del 30/06/2013 alle ore 24,00 del 30/06/2017 CIG 496277537C PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI 1

ART. 1 FINALITA ART. 2 - DURATA DELL APPALTO ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ART. 4 - CORRISPETTIVI ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA ART. 6 - REFERENTE DEL BROKER ART. 7- RESPONSABILITA DEL BROKER ART. 8 - POLIZZA ASSICURATIVA ART. 9 - PAGAMENTO DEI PREMI ART. 10 - FALLIMENTO DELL APPALTATORE- MORTE DEL TITOLARE ART. 11- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL APPALTATORE ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. ART. 13 PENALI ART. 14 TRACCIABILITA ART. 15 CESSIONE E SUBAPPALTO ART. 16- OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE / SUBCONTRAENTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 17- PERSONALE ART. 18- SPESE CONTRATTUALE ART. 19 SICUREZZA ART. 20 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 21 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 22 FORO COMPETENTE ART. 23 DISPOSIZIONI PARTICOLARI ART. 24 NORME DI RINVIO ART. 25 CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA ART. 26 NORMATIVA ANTIMAFIA ART. 27 CLAUSOLA CONSIP PARTE SECONDA CONDIZIONI SPECIALI ART.28 PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO ART.29 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MANTOVA ART.30 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI ART.31 - SVOLGIMENTO DEL INCARICO. 2

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità Il presente Capitolato regola il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Mantova, così come definito dal D: Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005.(c.d. Codice delle Assicurazioni ), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull intermediazione assicurativa, e nel Regolamento dell Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ( di seguito denominata ISVAP) del 16 ottobre 2006, n. 5 e seguenti., come meglio specificato nella seconda parte del presente documento. Art. 2 Durata dell appalto L incarico avrà durata di anni quattro, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/06/2013 alle ore 24 del 30/06/2017 o dalla data di stipula del contratto, se successiva. Durante tale periodo, l ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell incarico. Il contratto di brokeraggio si intende automaticamente disdettato alla scadenza, senza obbligo di comunicazione inviata alle parti. L amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori anni 3 facoltà da esercitarsi disgiuntamente alla fine di ogni anno contrattuale. Alla scadenza dell incarico, il Broker, su richiesta dell Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell attività per non oltre 90 giorni, al fine di consentire il passaggio delle competenze al nuovo broker. Il Comune di Mantova si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l individuazione del nuovo contraente. In ogni caso, l incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione B del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ( di seguito RUI) di cui all art. 109 del D: Lgs. 209/2005 a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all art. 113 del citato decreto. Art.3 Criterio di aggiudicazione Il servizio sarà affidato con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e smi. Art.4 Corrispettivi L incarico di cui al presente capitolato non comporta alcun onere diretto per il Comune di Mantova, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. L importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. 3

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d assicurazione. L importo contrattuale presunto del servizio per l intera durata è quantificato in Euro 100.888,00. Il suddetto valore è stato stimato moltiplicando per la durata contrattuale le provvigioni riscosse nell anno 2012 dal broker. Art. 5 Cauzione definitiva L esecutore del contratto si obbliga a costituire una cauzione definitiva ai sensi dell art. 113 del D: Lgs. 163/2006 e s.mm.. Per effetto dello stesso art. 113, comma 1 che rinvia al precedente art. 75, comma7, del D: Lgs. 163/20056, l importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Tale requisito deve risultare documentato, nei modi prescritti dalla normativa vigente In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest ultima; b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art. 1944 del c.c. c) che l eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all Amministrazione garantita; d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all art. 1957 del c.c. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria; il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall affidatario per l eventuale applicazione di penali, come previsto al successivo art. 13. Qualora l ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall Amministrazione. Art. 6 Referente del broker Fin dalla presentazione dell offerta, la società dovrà indicare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ( iscrizione al RUI) ed esperienza lavorativa nell organizzazione del servizio, nonché la composizione dello staff di interfaccia con l Ente e loro competenze. Lo staff di interfaccia dovrà essere composto, compreso il referente, da minimo due persone con specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell Ente, in ogni fase della loro attività. Il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del 4

servizio. L offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell Amministrazione in caso di urgenza. Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest ultimo, il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Art 7. Responsabilità del Broker Il Broker è l unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell incarico di cui al presente disciplinare. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 8. Art 8.- Polizza assicurativa All aggiudicazione il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D.lgs. 209/05, e successive modifiche ed integrazioni, per un importo non inferiore ad Euro 2.500.000,00 depositata presso ISVAP. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell incarico. Art. 9 Pagamento dei premi assicurativi Il pagamento dei premi verrà effettuato dall ente tramite il Broker, che agisce come semplice depositario dei premi ed effettua i pagamenti per conto del Comune di Mantova, previo accredito dei corrispondenti importi. A tale scopo questo ultimo deve trasmettere al Comune di Mantova i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Non sono imputabili all Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell articolo 1901 del codice civile. Il broker si impegna a rilasciare al Comune di Mantova le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell eventuale sospensione della garanzia assicurativa. 5

Art. 10 -Fallimento dell appaltatore o morte del titolare Il fallimento dell appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune di Mantova proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l Appaltatore sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune di Mantova ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero recedere dal contratto. In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. In base al combinato disposto degli art. 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D: Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Comune di Mantova si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell appalto. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. Art. 11 Risoluzione per inadempimento dell appaltatore Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell appaltatore, l appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l affidamento ad altro soggetto. Art. 12 Risoluzione del contratto -Clausola risolutiva espressa L ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell offerta. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l iscrizione all Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05, da parte dell aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito. E altresì causa di risoluzione del contratto qualora venga accertato che l effettuazione il Comune di Mantova accerti l effettuazione di pagamenti senza l utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall art. 3 dall art. 3 della Legge 136/2010, così come modificata dal D.L: 187/2010. È fatto salvo ogni diritto dell ente di procedere per i danni subiti. Ai sensi dell art. 140 del D. Lgs. 163/2006 l Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell appalto. 6

Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima miglior offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all art. 1 c. 3 legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del decreto legge n. 95 del 2012 (Spending review) Art. 13 Penali Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, diversi da quelli di cui al precedente art. 7, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Mantova provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Art. 14 Tracciabilità Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136. Il fatto che le transazioni, previste dall art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane SPA, comporterà la risoluzione di diritto del Contratto. Art. 15 Cessione e subappalto Per la particolare tipologia della prestazione, l aggiudicatario è l unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte. L inosservanza di tale divieto comporterà l incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. E ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e smi. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronto del Comune di Mantova di quanto subappaltato. Art. 16 Obblighi del Subappaltatore/Subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Nel caso in cui il Broker aggiudicatario si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 17, ovvero di subappaltare talune attività nel limite del 30% dell importo delle prestazioni offerte, il contratto di subappalto dovrà riportare le seguenti clausole: L impresa ( ) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell impresa (.) nell ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Mantova, identificato con il CIG. Assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L impresa (..), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell impresa (.) si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Mantova della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L impresa (.) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell impresa (.) si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Mantova). 7

Art. 17- Personale Il Broker aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori. Il Broker aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. Il broker aggiudicatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamentari sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti. Art. 18 Spese contrattuali Il Comune di Mantova, stipulerà in modalità elettronica, con il broker aggiudicatario contratto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell art. 11 comma 13 del Codice dei Contratti ed in conformità a quanto prescritto dal Regolamento comunale dei Contratti. Tutte le spese relative e conseguenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi comprese quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di rogito sono a completo carico del broker afffidatario. Art. 19 Sicurezza Il seguente appalto non comporta costi per i rischi da interferenze di cui all art. 26 comma 3 del D: Lgs. 81/2008, è pertanto esclusa la predisposizione del DUVRI. In ogni caso il broker è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008. Art. 20 Autorizzazione al trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all esecuzione dell incarico regolamentato dal presente capitolato. Art. 21 Responsabile del trattamento dei dati personali Con riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2006 n. 196, constatata la necessità di trasmettere dati sensibili a soggetti esterni per la gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri, il Comune di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa la società aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati strettamente inerenti allo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato Speciale, la quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune di Mantova in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. Art. 22 Foro competente Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Mantova 8

Art. 23- Disposizioni particolari La ditta aggiudicataria ha l obbligo di comunicare al Comune di Mantova ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà del Comune di Mantova di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso. Art. 24. Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. 163/2006, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell ambito del territorio dello stato italiano. Art. 25. Cessione e/o fusione di azienda In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all art. 116 del D: Lgs. 163/2006. Art. 26 Normativa antimafia L affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 ed alla Legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell esito positivo dei controlli sull aggiudicatario. Art. 27 Clausola CONSIP Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l aggiudicazione definitiva assunta. L Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura. Come disposto dall art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. 9

PARTE SECONDA CONDIZIONI SPECIALI Art. 28 Prestazioni oggetto dell incarico L aggiudicatario del servizio, di seguito denominato anche Broker, si impegna a fornire al Comune di Mantova, con i propri mezzi e la propria organizzazione, assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione di contratti di assicurazione, nonché a collaborare alla gestione e all esecuzione dei contratti stipulati. In particolare, il Broker si impegna a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva: a) Individuazioni, analisi e valutazione dei rischi a cui l Ente e esposto; b) Ricognizione dei contratti assicurativi in essere, con valutazione della loro congruità economica e della loro rispondenza alle esigenze dell Amministrazione e individuazione delle integrazioni eventualmente occorrenti; c) Elaborazione del programma assicurativo dell Ente per il periodo di durata del servizio, personalizzato in base alle esigenze dell Amministrazione, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e alla limitazione dei costi a carico del Comune; d) Gestione completa, tecnica e amministrativa, delle polizze in atto e di quelle che verranno stipulate nel corso del servizio, compresa la segnalazione preventiva delle scadenze dei premi, la verifica della correttezza degli importi dei premi richiesti dalle Compagnie, e il versamento delle somme a tale titolo dovute, controllo della scadenza dei termini di prescrizione ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa; e) Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all andamento del rischio; f) Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione, (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione annuale dell andamento dei sinistri in cui è coinvolto l Ente, e con produzione di report almeno annuale indicante dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, sinistri riservati e sinistri senza seguito ecc..) e dei dati descrittivi ( es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti). g) Formulazione di proposte di aggiornamento e revisione dei contratti assicurativi a seguito dell evolversi del mercato assicurativo, del mutamento dei rischi o delle esigenze dell Amministrazione, o di modifiche legislative o regolamentari; h) Assistenza in tutte le fasi di preparazione e svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi del D. Lgs. 163/2006 finalizzate all affidamento dei servizi assicurativi, compresi la predisposizione dei bandi, dei capitolati, l individuazione dei criteri di aggiudicazione, la valutazione delle offerte pervenute; i) Limitatamente alle polizze assicurative, per le quali è necessario indire procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizione del D. Lgs. 163/2006 e smi, dovrà essere consegnata una relazione contenente il cronoprogramma per l affidamento delle polizze, la descrizione analitica delle procedure, le bozze degli atti di gara, almeno 11 mesi prima della scadenza; 10

j) Assistenza agli uffici Comunali nell individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché assistenza per la verifica delle polizze da questi presentate a seguito di aggiudicazione definitiva; k) Assistenza nell individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune; l) Supporto formativo del personale dell Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in occasione dell introduzione di novità legislative in materia assicurativa; m) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti. Individuazione ed analisi dei rischi assicurativi connessi all attività dell Amministrazione Comunale, con particolare riguardo alla rivalutazione del patrimonio immobiliare e stima d opere d arte; n) Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell intero pacchetto assicurativo dell Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine; o) Ulteriori servizi, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente offerti in sede di gara da parte del broker aggiudicatario. L elenco delle sopra menzionate prestazioni non hanno carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune di Mantova, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi. L aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione. Art.29 Situazione assicurativa del Comune di Mantova Le polizze assicurative del Comune di Mantova, attualmente in corso, sono le seguenti: Polizze assicurative * Scadenza Premio imponibile Anno 2013 (regolamento escluso) % Provvigiona le Polizza infortuni cumulativa 31/12/2015 4.558,93 12% Polizza RCT/O 31/12/2015 62.633,95 12% Polizza Responsabilità Civile 21.770,98 31/12/2015 Auto 5% Polizza Kasko 31/12/2015 1.560,00 5% Polizza All Risks 31/12/2015 82.070,00 12% Polizza All Risks Opere 31/12/2015 d Arte 32.600,00 12% Polizza RC Patrimoniale maggiori costi per varianti 31/12/2013 3.311,10 progettista e verificatore 12% * tutte le polizze sono soggetto a regolamento del premio Art. 30 - Obblighi delle parti contraenti Il Broker, nell espletamento del servizio si impegna a: impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all utilizzo della documentazione necessaria; 11

svolgere l incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara e all offerta presentata in sede di gara, nell interesse dell ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell attività dell ente; non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali; non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall ente; mettere a disposizione dell amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell amministrazione comunale; garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all Ente; ad avvisare tempestivamente l Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all Ente di interromperle. Dalla data di decorrenza dell incarico, inoltre, il broker è tenuto a: assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato dall amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell inizio dell incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data. A tenere il segreto d ufficio ed osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di cui all articolo 1176 del codice civile. Sono a carico del broker: tutti gli oneri e le spese necessarie per l espletamento dell incarico; i rischi connessi all esecuzione dell incarico; tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto. L ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. L Amministrazione s impegna a: non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del Broker; rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del comune di Mantova con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; 12

fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l incarico; Art. 31 Svolgimento dell incarico L Amministrazione Comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. E esplicitamente convenuto che restano in capo all Ente l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d impegnare in alcun modo l Ente se non previa esplicita autorizzazione. -----------------------//------------------------------------ 13