LA RIFORMA COSTITUZIONALE E IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

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Transcript:

LA RIFORMA COSTITUZIONALE E IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI Macerata, 27 e 28 settembre 2016 Prof. Erik Longo

2 I precedenti e la chiave di lettura

Chiave di lettura: le trasformazioni costituzionali Le celebrazioni della Carta costituzionale (Cheli) 1958-1968-1978 (ATTUAZIONE) La Repubblica è salva se attua la Costituzione 1988-1998-20(16) (RIFORMA) La Repubblica è salva e solida solo se è capace di rimettere in discussione la Costituzione e promuovere la sua riforma

Tentativi di modifica complessiva della Costituzione dopo l Ass. Costituente 4 Comitati di studio del 1982 Commissione Bozzi (IX leg.) Progetto della I Commissione Camera (X leg.) Commissione De Mita-Iotti (XI leg.) Comitato del ministro Speroni (XII leg.) Commissione D' Alema (XIII leg.) Riforma del 2005 (XIV leg.) Bozza Violante (XVII leg.) Commissione dei saggi nominata dal governo Letta (XVII leg.)

Quante volte è stata modificata la Costituzione? 5 Leggi costituzionali 3 negli anni 60 1 negli anni 80 5 negli anni 90 6 dal 2000 ad oggi Articoli modificati o abrogati (1948-2012) 40 articoli su 139 (a questi si aggiunge la modifica della XIII disp. trans.)

LA STORIA DELL ATTUALE RIFORMA DALLA SENTENZA C. cost. 1/2014 AL REFERENDUM CONFERMATIVO

Cronologia Sentenza Corte cost. n. 1/2014 Patto del Nazareno Legge elettorale: 6 maggio 2016 Avvio della discussione sulla riforma Approvazione in aula al Senato e alla Camera Referendum ex art. 138 Cost. (attenzione al quorum)

Patto del Nazareno (18 gennaio 2014) La strategia generale (pacchetto unico): cambiare prima la legge elettorale sotto la spinta della sentenza della Corte costituzionale e poi porre la riforma costituzionale come il passo successivo e obbligatorio Assicurazioni per i parlamentari circa la fine della legislatura e competizione tra i sostenitori della riforma per ottenere la ricandidatura. Il rischio di un partito gassoso ridotto a un puro comitato elettorale.

LA LEGGE ELETTORALE Come interpretare una sentenza della Corte costituzionale

Legge elettorale (Camera) Legge 6 maggio 2015, n. 52 20 circoscrizioni e 100 collegi plurinominali 618 + 12 = 630 Norme che garantiscono equilibrio di genere I seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti Soglie di sbarramento al 3% per liste Premio di maggioranza per lista che ottiene più di 40% voti validi Voto bloccato per capolista in ciascun collegio Entrata in vigore della riforma 1 luglio 2016

Distribuzione dei seggi per circoscrizione/regione FONTE: CAMERA DEPUTATI

Numero collegi per circoscrizioni Ad eccezione di Valle d Aosta e il Trentino-Alto Adige, in cui si vota con un sistema diverso, nelle restanti regioni sono costituiti 100 collegi plurinominali che eleggono da 3 a 9 deputati ciascuno. Il numero di collegi da costituire in ogni regione è proporzionale al numero dei deputati da eleggere. FONTE: CAMERA DEPUTATI

Toscana (d.lgs. 155/2015)

Scheda elettorale 8-5-2015 COME SI VOTA Serie generale - n. 105 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Si vota per una lista tracciando un segno sul simbolo Il nome e il cognome del candidato capolista sono prestampati sulla scheda Si possono indicare fino a due preferenze: un uomo e una donna Ogni lista è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati in ordine alternato di genere. Si vota tracciando un segno sul simbolo della lista. Ciascun elettore può esprimere una o due preferenze purché per candidati di sesso diverso.

Soglie di sbarramento Ciascuna lista per ottenere seggi deve superare una soglia di sbarramento. La soglia è il 3% del totale dei voti validi. FONTE: CAMERA DEPUTATI

Scenari Lo scrutinio può dare tre diversi risultati: Risultato 1: Nessuna lista raggiunge il 40% del totale dei voti validi. In questo caso si va al ballottaggio. Risultato 2: La lista che ottiene il maggior numero di voti validi raggiunge il 40% ma ottiene meno di 340 seggi. Le viene attribuito il premio di maggioranza. Risultato 3: La lista che ottiene il maggior numero di voti validi raggiunge il 40% e ottiene almeno 340 seggi FONTE: CAMERA DEPUTATI

Ballottaggio Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per una delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi. Non sono possibili apparentamenti. FONTE: CAMERA DEPUTATI

Come vengono distribuiti i seggi tra circoscrizioni e collegi I seggi spettanti a ciascuna lista vengono distribuiti sul territorio proporzionalmente ai voti ricevuti dapprima nelle singole regioni/circoscrizioni e poi nei singoli collegi plurinominali. In ciascun collegio i seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti, nell ordine, al candidato capolista e ai candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze FONTE: CAMERA DEPUTATI

FONTE: CAMERA DEPUTATI

LA RIFORMA COSTITUZIONALE STATO ATTUALE Il disegno di legge di riforma costituzionale è stato approvato nel medesimo testo: in prima deliberazione: dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2015 e dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016; in seconda deliberazione: dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016 (entrambe a maggioranza assoluta) Dopo la pubblicazione è stato chiesto il referendum costituzionale dai deputati e senatori sono state raccolte più di 500mila firme. Il 26 settembre il governo ha fissato la data del Referendum: 4 dicembre 2016.

IL PERCORSO SENATO 1 VOTO 8/8/2014 Maggioranza semplice (50%+1 votanti) 1 VOTO 10/03/2014 Maggioranza semplice (50%+1 votanti) CAMERA 1 VOTO BIS 13/10/2015 Maggioranza semplice (50%+1 votanti) Maggioranza di 2/3 dei membri oppure maggioranza assoluta (voto effettivo: 180 su 321) Maggioranza assoluta (50%+1 dei membri) 3 mesi dopo 2 VOTO 20/01/2016 2014 2015 entro LUGLIO 2016 RICHIESTA di REFERENDUM da 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori 1 VOTO BIS 11/01/2015 Maggioranza semplice (50%+1 votanti) 3 mesi dopo 1 VOTO BIS 12/04/2016 Maggioranza di 2/3 dei membri oppure maggioranza assoluta (voto effettivo: 361 su 630) 4 DICEMBRE 2016 REFERENDUM CONFERMATIVO (50% dei voti validi senza quorum di partecipanti) L anticipazione Sul Messaggero di sabato scorso, l anticipazione con la notizia della data del referendum il 4 dicembre, così da aver tempo di far approvare la manovra almeno in una Camera ALTERNATIVA (non realizzata in questa riforma): Maggioranza 2/3 dei membri in entrambe le Camere Se non fosse stato chiesto il referendum ENTRO 1 MESE PROMULGAZIONE del Capo dello Stato e PUBBLICAZIONE in Gazzetta ufficiale Maria Elena Boschi i Argentina, rende omaggio alle vittime

Cosa vuole correggere la riforma? Difetti del bicameralismo paritario e perfetto: insostenibile lunghezza dei procedimenti Difetti nell esercizio del potere legislativo tra camere e governo: decreto-legge; maxiemendamenti e voto di fiducia; cattiva legislazione Problemi legati alla transizione della forma di governo da multipolarismo a bipolarismo: legge elettorale incapace di compiere la transizione; maggioranze diverse al Senato e alla Camera Difetti della riforma costituzionale del 2001: poteri delle regioni; senato regionale

Impianto complessivo della riforma 23 La riforma interviene su 44 articoli della Costituzione (35% della Cost. e 58% della Parte II) Viene abbandonato il bicameralismo perfetto e paritario Solo la Camera vota la fiducia Il Senato si configura come un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali Vi è una revisione complessiva delle competenze regionali Riscrittura delle materie statali e regionali Sono abolite le province

Altri aspetti su cui si interviene: la revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa"; l'introduzione dello statuto delle opposizioni; la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato; alcune modifiche alla disciplina dei referendum; tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie; la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d'urgenza; modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento; la soppressione della previsione costituzionale delle province; la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni; la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

25 Istituzioni di Diritto Pubblico

Quali aspetti della Costituzione non vengono toccati? Prima parte della Costituzione (diritti e doveri) Forma di governo ed esecutivo (eccetto fiducia monocamerale) Poteri del Presidente della Repubblica (salvo piccoli aggiustamenti di riflesso) Magistratura Poteri della Corte costituzionale (salvo piccoli aggiustamenti di riflesso e giudizio preventivo su legge elettorale)

Il bicameralismo differenziato 27 Camera 630 deputati Elezione su base nazionale Vota la fiducia al governo potere di indirizzo politico Procedimento legislativo bicamerale e monocamerale Senato 100 senatori n 95 senatori espressivi delle autonomie territoriali (74 tra consiglieri regionali e 21 tra sindaci) e 5 nominati dal PdR (organo a formazione progressiva) Non vota la fiducia - è rappresentativo delle istituzioni territoriali Ha poteri espressamente previsti dalla Costituzione (art. 55) Esercita la funzione legislativa bicamerale insieme alla Camera ed esprime un parere nel procedimento monocamerale

La Camera: Art. 55 Cost. 28 Vecchio testo Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo Identico Comma 2 (omissis) Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l Unione europea. ( )

Cosa fa la Camera? Rapporto fiduciario Procedimento legislativo Funzione di indirizzo politico Funzione di controllo del governo Raccordo europeo e procedure in nesso con altri parlamenti nell ottica del Trattato di Lisbona

Il nuovo Senato: art. 57 Cost. 30 Vecchio testo Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ( ). Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. ( ) Nuovo testo Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. ( ) La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. ( )

Distribuzione seggi nuovo Senato

Quali poteri eserciterà il Senato Rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica Concorre all esercizio della funzione legislativa Concorre all esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l Unione europea Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all attuazione degli atti normativi e delle politiche dell Unione europea Valuta le politiche pubbliche e l attività delle pubbliche amministrazioni Verifica l impatto delle politiche dell Unione europea sui territori Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo Concorre a verificare l attuazione delle leggi dello stato (in più art. 70, indagini conoscitive, artt. 120 e 126, pareri)

I nuovi procedimenti legislativi 33 Quattro tipologie di procedimenti: 1) BICAMERALE 2) MONOCAMERALE 3) MONOCAMERALI SPECIALI Legge di attivazione della clausola di supremazia Legge di bilancio 4) PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DEL DECRETO- LEGGE.

Procedimento legislativo bicamerale (artt. 70 e 72 Cost.) 34

Leggi bicamerali 1: leggi di sistema e garanzia Leggi di sistema o di garanzia: si tratta di leggi che incidono su aspetti fondamentali dell assetto costituzionale o che danno diretta attuazione a disposizioni Costituzionali Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; Il procedimento per l adozione delle leggi costituzionali rimane disciplinato dall articolo 138 della Costituzione, che richiede la doppia deliberazione da parte delle due Camere e consente il ricorso al referendum. Tale articolo non subisce modifiche ad opera del testo di riforma costituzionale; Leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche; Leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti i referendum popolari e le altre forme di consultazione (di cui all art. 71); Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all appartenenza dell Italia all Unione europea (di cui all art. 80, secondo periodo); Legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea;

Leggi bicamerali 2: leggi relative al Senato Leggi relative al Senato o allo status dei senatori Legge elettorale del Senato (di cui all art. 57, sesto comma) Legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l ufficio di senatore (di cui all art. 65, primo comma)

Leggi bicamerali 3: leggi sull ordinamento degli enti territoriali Leggi sull ordinamento degli enti territoriali: si tratta di leggi che disciplinano gli assetti ordinamentali di Comuni, Città metropolitane e Regioni, con tendenziale esclusione della regolamentazione dei profili di carattere finanziario Leggi che determinano l ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni Leggi sull ordinamento di Roma capitale (di cui all art. 114, terzo comma) Leggi di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell art. 116, terzo comma Legge che stabilisce le norme di procedura per le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, sulla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell UE e sull attuazione e sull esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell UE e che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (di cui all art 117, quinto comma); Leggi sul cosiddetto potere estero delle Regioni, ossia le leggi che disciplinano i casi e le forme in cui la Regione, nelle materie di sua competenza, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato (di cui all articolo 117, nono comma) Legge che determina i principi generali per l attribuzione del patrimonio a Comuni, Città metropolitane e Regioni (di cui all art. 119, sesto comma)

Procedimento legislativo monocamerale (artt. 70 e 72 Cost.) 38

Procedimenti legislativi monocamerali speciali (art. 70 Cost.) 39 Monocamerale con partecipazione rafforzata (monocamerale rinforzato) Solo per disegni di legge che riguardino l uso della c.d. clausola di supremazia (art. 117, comma quarto) Il Senato esamina comunque il testo entro 10 giorni La Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta soltanto pronunciandosi a sua volta, nella votazione finale, a maggioranza assoluta dei propri componenti Monocamerale per le leggi di bilancio (disegni di legge di bilancio e il rendiconto consuntivo - Art. 81, quarto comma) Sono sempre esaminati dal Senato, che può esprimere su essi proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I procedimenti di conversione dei decreti-legge (art. 77 Cost.) 40

Modifiche al sistema regionale u u u Soppressione delle province quale ente costitutivo della Repubblica (area vasta - città metropolitana) Profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto dell'articolo 117 Cost. Modifiche al regionalismo differenziato

Materie legislative (1) Scomparsa della competenza concorrente (?) Lo stato acquisisce molte delle competenze prima concorrenti Ma si introducono nuove forme di concorrenza: disposizioni generali e comuni; requisito della strategicità; dimensione dell interesse coinvolto Introduzione di una clausola di supremazia Separazione (salvo delega) della potestà regolamentare Si auspica una diminuzione del contenzioso di fronte alla Corte costituzionale

Materie legislative (2) Lo Stato diventa responsabile esclusivo di materie strategiche come: il coordinamento della finanza pubblica; le politiche attive del lavoro; le infrastrutture; le politiche energetiche; l ambiente. Per tutelare l unità giuridica o economica del Paese o l interesse nazionale, su proposta del Governo, la legge può intervenire in materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.

Fonte Camera dei Deputati

Regionalismo differenziato Modifiche all'art. 116 della Costituzione (c.d. regionalismo differenziato). È ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie Nuova condizione per l'attribuzione: necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio Per attivazione il procedimento legislativo aggravato l iniziativa della regione è solo condizione eventuale Per attribuire le forme speciali di autonomia occorre legge "approvata da entrambe le Camere (non occorre maggioranza assoluta dei componenti ma intesa tra stato e regione). Non vengono toccate (almeno esplicitamente) le regioni a statuto speciale

Scenari futuri u Esito Referendum ex art. 138 Cost.: incertezza u Voto per le elezioni politiche (2017?) u Come valutare gli effetti della riforma costituzionale e della legge elettorale sull impianto complessivo dei poteri e sul sistema dei partiti?