Rifiuti radioattivi derivanti da situazioni incidentali relative alla fusione di sorgenti orfane. Ing. Pietro Bitonti APAT Ing. Sandro Rizzo NUCLECO Produzione, gestione e confinamento dei rifiuti radioattivi Piacenza 6 dicembre 2005
Sorgente orfana Direttiva Euratom 2003/122 Una sorgente sigillata con attività, al momento della sua scoperta, superiore a particolari valori (Direttiva 96/29/Euratom Euratom) ) e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, rubata o trasferita ad un nuovo detentore senza che sia stata inviata una notifica all'autorità competente o senza che il destinatario sia stato informato.
Un contenitore di trasporto per sorgenti radioattive recuperato durante una missione di assistenza dell IAEA
L EVENTO Il giorno 13 gennaio 2004, i portali del sistema di controllo radiometrico sui rottami metallici in ingresso e sui materiali in uscita hanno rilevato presenza di radioattività su un camion in uscita dallo stabilimento, che trasportava polveri aggregate, residuo della produzione.
La direzione dello stabilimento avvertiva l ARPA Veneto di Vicenza riferendo che, a seguito dell allarme, il camion non era stato fatto uscire dallo stabilimento e che era stata messa in sicurezza la linea di fusione inibendo l accesso l ai dipendenti
Alcuni elementi descrittivi dell impianto Il forno fusorio di rottami metallici, ad arco elettrico, ha una capacità di circa 125 ton. I I fumi vengono privati delle polveri mediante un processo di raffreddamento ed un successivo passaggio attraverso due linee di filtri a maniche. Le polveri, una volta aggregate, vengono accumulate in un silos della capacità di circa 80 tonnellate e successivamente scaricate in un deposito. La quantità di polvere che si produce in una colata è pari a circa 2,5 ton. Il sistema di abbattimento fumi nel suo complesso può contenere al massimo 250 ton di polvere. Una piccola parte delle polveri viene rilasciata in atmosfera da 5 a 10 Kg per fusione
AZIONI Sono intervenuti il Comando VV.F di Vicenza e l ARPA l Veneto, i quali hanno prontamente effettuato controlli radiometrici di spettrometria gamma, intensità di dose gamma e contaminazione superficiale qualificando il contaminante come Cs137. I rilievi di concentrazione di Cs137 nelle polveri hanno dato risultati da circa 300 fino a 25000 Bq/kg
Non sono state invece riscontrate contaminazioni da cesio nei provini d acciaio,, come del resto prevedibile, e nell acqua dello stabilimento usata per la pellettizzazione La valutazione complessiva dei rilevamenti effettuati ha permesso la delimitazione ed il confinamento provvisorio, da parte dei VV.F, delle polveri aggregate e dell'impianto di abbattimento fumi.
Stime ARPAV dell attivit attività della sorgente Stima basate sulla concentrazione di Cs137 riscontrata nelle polveri: da circa 25 10 7 Bq a circa 6,25 10 9 Bq (da 1,7 mci a 170 mci) Altra stima è stata ricavata dall ARPAV sulla base dell'eccesso di piombo riscontrato nella colata e varia da circa 1,33 10 9 a circa 2,67 10 9 Bq (da 36 mci a 72 mci). Valutazione dell attività della sorgente a conclusione della bonifica, sulla base delle attività riscontrate nelle varie matrici: circa 1,2 10 9 Bq (33,3 mci)
UN PRECEDENTE Va evidenziato che nei giorni precedenti l incidente era stata rivelata la presenza, nel rottame metallico in ingresso allo stabilimento, di una sorgente di Cs137 di attività pari a circa 1,3 10 9 Bq (circa 35 mci) Sulla provenienza di tale sorgente sono state effettuate indagini da parte del CCTA.
UN PRECEDENTE cont
DIMENSIONI
Principi normativi ed applicazione al caso in esame
D.L.vo n. 230/1995 (come modificato dai D.L.vi n. 241/2000 e n. 257/2001) Capo I: Campo di applicazione e principi generali Capo II: Definizioni Capo III: Organi Capo III bis: Esposizioni sorgenti naturali di radiazioni Capo IV: Lavorazioni minerarie Capo V: Regime giuridico per le sorgenti Capo VI: Regime autorizzativo Capo VII: Impianti nucleari Capo VIII: Radioprotezione dei lavoratori Capo IX: Radioprotezione della popolazione Capo X: Interventi Capo XI: Norme penali Capo XII: Disposizioni transitorie e finali
D.L.vo n. 230/1995 (modificato) Caratteristiche principali Distinzione fondamentale: pratiche e interventi Disciplina delle pratiche Esposizioni lavorative a sorgenti naturali di radiazioni (Capo III-bis) Disciplina degli interventi (Capo X) Attuazione mediante 13 allegati
Definizione di pratica Attività umana suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da: sorgenti artificiali; sorgenti naturali di radiazioni se sono, o sono state, trattate per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili; Esclusione delle esposizioni dovute ad interventi di emergenza.
Definizione di intervento Attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui dalle sorgenti che: non fanno parte di una pratica o sono fuori controllo per effetto di un incidente mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi.
Definizione di incidente Evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti.
Definizione di emergenza Una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione o parte essa.
Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone (art.100.100)
All interno delle installazioni non soggette al decreto legislativo 230/95 nelle quali l esercente venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive con significativo incremento del rischio di esposizione delle persone l esercente stesso deve prendere le misure idonee ad evitare l aggravamento del rischio e richiedere,, ove necessario, tramite il prefetto, l ausilio delle strutture di protezione civile.
Se l evento in questione comporti il rischio di diffusione della contaminazione,, o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione, l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all APAT.
Esposizioni prolungate (Art. 126-bis) Esposizione prolungata: dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di una attività lavorativa, di cui al capo III-bis, non più in atto. Le autorità ex Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del servizio nazionale della protezione civile - adottano i provvedimenti opportuni tenendo conto: dei principi generali di cui all articolo 115-bis; delle necessità e del rischio di esposizione.
Provvedimenti particolari fra i quali: a)la delimitazione dell area interessata; b)l istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni; c)l attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione; d)la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi a tali esposizioni prolungate si applicano le disposizioni di cui al capo VIII (radioprotezione dei lavoratori).
Il Prefetto che si è riconosciuto come autorità ex L. n. 225/1992 istituisce in data 21-1- 2004 una: Commissione Tecnica supervisione e controllo delle attività finalizzate alla bonifica delle aree e alla messa in sicurezza delle polveri contaminate, nonché espressione dei pareri necessari per le determinazioni da adottare in osservanza della normativa vigente. In tale Commissione sono rappresentati i seguenti Enti : Comando provinciale VVFF APAT - Servizio Radioprotezione APAT - Settore Pronto Intervento del Servizio Emergenze Ambientali U.L.S.S. n. 6 di Vicenza - Dipartimento di prevenzione
Disposizioni particolari (Art. 126-quater) In casi di necessità e di urgenza nel corso di: attività di protezione civile (svolte sotto la direzione dell'autorità responsabile dell'attuazione dei piani di intervento); nonché nel corso di attività di polizia giudiziaria; non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta.
Il dopo emergenza L emergenza è stata dichiarata terminata al momento della messa in sicurezza dei materiali contaminati. Si rientra allora nella definizione ed applicazione del concetto di pratica per la mera detenzione di polveri contaminate da Cs-137, con l applicazione di quanto disposto dall articolo 29 del D.Lvo 230/95 (Nulla Osta Prefettizio).
Contenitori tipo CASAGRANDE