REGOLAMENTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ASICOOP. Disciplina dell iscrizione e della contribuzione

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REGOLAMENTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ASICOOP Disciplina dell iscrizione e della contribuzione ART.1- Diritto ed Obbligatorietà dell iscrizione 1. Hanno l obbligo di iscriversi e versare al Fondo i contributi previsti, dal 1 gennaio 2016, le imprese cooperative che applicano il CCNL del settore Turistico- Alberghiero firmato da UNICOOP e UGL Nazionale Terziario in virtù dell applicazione del Protocollo Integrativo d Intesa del 20/10/2016, indipendentemente dall iscrizione ad una delle parti firmatarie del contratto stesso. 2. Le aziende di cui al comma precedente hanno l obbligo di iscrivere al Fondo tutti i dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti il cui rapporto sia regolato dal medesimo CCNL. 3. Hanno l obbligo di iscriversi e versare al Fondo i relativi contributi anche le imprese appartenenti ad altro settore specifico, qualunque sia la forma giuridica adottata, e sempre che dette imprese applichino un CCNL che preveda espressamente la contribuzione al Fondo ASICOOP come un diritto contrattuale del lavoratore di natura retributiva, alla stregua di una retribuzione aggiuntiva. 4. Hanno inoltre diritto all'iscrizione al Fondo alle seguenti condizioni: a) le aziende e i lavoratori, appartenenti a categorie che applicano contratti collettivi di lavoro sottoscritti dall Organizzazione Sindacale dei lavoratori che stipula il contratto collettivo di lavoro di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che venga stipulato un apposito accordo per disciplinare l adesione da parte dei lavoratori interessati; b) è altresì consentita l iscrizione al Fondo dei dipendenti delle Organizzazioni socie di cui all articolo 5 dello Statuto EBILCOOP, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali, compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purché vi sia un espressa dichiarazione degli enti che assumono l obbligo di contribuzione; c) altre categorie e tipologie di aziende e lavoratori ai quali il Consiglio di

Presidenza di EBILCOOP, a seguito di richiesta scritta, abbia deciso di estendere la qualifica di iscritti. ART.2- Erogazione delle prestazioni 1. L erogazione delle prestazioni sanitarie e la relativa gestione dei rischi sarà attuata dal Fondo mediante la stipula di apposita convenzione con una o più compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione, selezionata dal Consiglio di Presidenza di EBILCOOP. 2. Per l erogazione delle prestazioni sanitarie, il Fondo può utilizzare il network delle compagnie di cui al comma precedente o, in alternativa stipulare una convenzione con un provider dotato di un network diffuso su tutto il territorio nazionale. ART. 3- Familiari I lavoratori iscritti ai sensi del precedente art. 1 o ai sensi del seguente art.4, successivamente alla fase di iscrizione obbligatoria, potranno iscrivere al Fondo i seguenti familiari risultanti dallo stato di famiglia a far data dal secondo anno di iscrizione e contribuzione al Fondo: A) coniuge/convivente more uxorio, B) figli minorenni, C) figli fiscalmente a carico fino a 26 anni, D) i figli con un grado di invalidità superiore al 66% nei limiti previsti dalla convenzione con gli istituti assicurativi o mutualistici. La contribuzione aggiuntiva è completamente a carico dei lavoratori iscritti. La copertura assicurativa decorrerà dal 1 giorno del mese successivo al terzo versamento mensile. L iscrizione deve comprendere l intero nucleo familiare. Sono nulle le iscrizioni parziali. Art. 4- Modalità di iscrizione 1. L iscrizione al Fondo presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto, del Regolamento del Fondo e delle loro eventuali successive modifiche, nonché delle disposizioni contenute nel Piano Sanitario e nell accordo quadro, che EBILCOOP provvederà a comunicare dandone evidenza sul proprio sito www.ebilcoop.it.

2. L'iscrizione si intende perfezionata mediante la procedura informatizzata presente nell area di iscrizione del sito Internet www.ebilcoop.it/fondoasicoop o mediante altre modalità deliberate dal Consiglio di Presidenza. 3. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, è obbligatoria l iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato; è obbligatoria l iscrizione per tutti gli apprendisti. E altresì obbligatoria l iscrizione in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, assumendo a proprio carico l intero onere relativo ai periodi dell anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. 4. Le aziende ed enti comunicano al Fondo, entro la fine del primo trimestre a partire dal mese di decorrenza della contribuzione, mediante la procedura informatizzata e i modelli informatici presenti nel sito Internet del Fondo o mediante altre modalità deliberate dal Consiglio di Presidenza, i dati anagrafici necessari per l iscrizione dei propri dipendenti. La decorrenza dell iscrizione comporta l obbligo di versamento dei contributi corrispondenti per ciascun lavoratore, obbligo quest ultimo che dovrà essere assolto a partire dal 1 gennaio 2016 per il CCNL Turistico- Alberghiero. 5. Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate, attraverso la procedura informatica presente sul sito www.ebilcoop.it/fondoasicoop, ad EBILCOOP in occasione del versamento periodico dei contributi. Nel caso di passaggio alla qualifica di dirigente l Azienda è tenuta a darne comunicazione al Fondo entro trenta giorni dal passaggio. 6. All'atto dell'iscrizione e comunque non oltre i 30 giorni successivi all iscrizione del primo lavoratore ciascuna azienda deve designare in forma scritta il nome e la funzione della persona responsabile di svolgere il ruolo di referente con il Fondo, specificandone i riferimenti postali, telefonici e elettronici. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente. 7. L iscrizione ha durata indeterminata, permanendo le condizioni di adesione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo. 8. L autorizzazione al trattamento dei dati personali di natura sensibile di ciascun lavoratore sarà rilasciata, al Fondo, alle Compagnie di Assicurazione e al

Service Amministrativo, dall assistito in occasione della prima richiesta di prestazione (sia essa in regime rimborsuale o di assistenza diretta) mediante sottoscrizione di apposita modulistica da parte dell iscritto previa lettura dell informativa di cui all art. 10 del D.Lgs. 196/2003. 9. L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di: a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del fondo ASICOOP; b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi; c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi. 10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la copertura assicurativa è comunque garantita sino al termine del periodo per il quale sono stati versati i contributi. Art. 5- Registrazione on line 1. Le aziende che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User Id e la Password per la verifica della propria situazione anagrafica e contributiva. Parimenti i lavoratori iscritti riceveranno ai recapiti indicati dall azienda di appartenenza la User Id e la Password per la verifica della propria situazione anagrafica e contributiva, per la consultazione dello stato di elaborazione delle proprie pratiche e poter utilizzare i servizi gestionali e liquidativi tramite il sito web. Art.6 Modalità di versamento dei contributi 1. A partire dal mese di decorrenza della contribuzione, è necessario determinare l importo complessivo mensile della contribuzione da versare al Fondo con riferimento a tutti i lavoratori iscritti. La periodicità è mensile, fatte salve le delibere del Consiglio di Presidenza EBILCOOP che prevedano periodicità diverse pubblicate sul sito almeno con 60 gg di anticipo.

2. Il contributo una tantum previsto dal CCNL di riferimento dovrà essere corrisposto entro e non oltre il primo trimestre a partire dalla applicazione del CCNL ovvero nel caso del CCNL Turistico-Alberghiero dal 1 primo gennaio 2016. 3. Gli elenchi nominativi dei lavoratori iscritti, di cui al precedente art. 4, completi dell indicazione dei contributi a carico dell azienda e a carico dei lavoratori medesimi, saranno comunicati, nei termini di cui all art. 4 co. 4, al Service Amministrativo e alla segreteria del Fondo. Nella medesima comunicazione dovranno essere indicati i lavoratori iscritti che abbiano cessato, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro nel mese di competenza. 4. I contributi a carico dell azienda e dei lavoratori iscritti saranno versati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. Il versamento dei contributi avviene con cadenza mensile, salvo diversa delibera del Consiglio di Presidenza pubblicata sul sito almeno con 60gg di anticipo, e consiste in un unico bonifico bancario il cui importo deve coincidere esattamente con il totale presente nella corrispondente distinta di contribuzione. Il bonifico deve essere ordinato con data certa di valuta e disponibilità dell importo versato entro il suddetto termine del giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. 5. Tutti gli importi bonificati saranno accreditati sul conto corrente di raccolta del Fondo tramite RID o bonifico bancario. 6. Tale modalità di versamento sarà osservata fintanto che EBILCOOP non sia in grado di provvedere alla riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo tramite la convenzione nazionale con l INPS. In tal caso i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento F24 (con indicazione del codice ASI1), distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale ASICOOP esposta nella sezione INPS. A tale riguardo, sarà necessario riportare la causale ASICOOP nella sezione INPS, nel campo causale contributo, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna importi a debito versati, indicando: nel campo codice sede, il codice della sede Inps competente; nel campo matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, la matricola Inps dell azienda;

nel campo periodo di riferimento, nella colonna da mm/aaaa, il mese e l anno di competenza del contributo. 7. Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi procrastinata al primo giorno lavorativo successivo. Art. 7- Omissioni contributive e ritardati pagamenti 1. In caso di ritardato versamento oltre il termine previsto dall art. 6, co. 3 ovvero in caso di versamento inesatto o incompleto, EBILCOOP, direttamente o tramite il Service Amministrativo, informerà l azienda affinché provveda tempestivamente alla relativa regolarizzazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla prima scadenza di versamento successiva alla comunicazione ricevuta. Trascorso tale termine senza che la azienda abbia provveduto alla regolarizzazione del versamento, il Fondo informerà la azienda stessa ed i lavoratori interessati, sospendendo l'erogazione delle prestazioni. L'erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione, ovvero dal mese concordato nel caso che sia stata accordata dal Consiglio di Presidenza di EBILCOOP una pianificazione del pagamento dei contributi dovuti. 2. In caso di morosità della azienda che si protragga per 6 mesi, ove non sia stata chiesta e concordata la pianificazione del pagamento, EBILCOOP intraprende l'iter di esclusione degli Iscritti. Prima di procedere con l'effettiva esclusione, EBILCOOP invierà un'ultima comunicazione di sollecito alla azienda per la regolarizzazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla prima scadenza di versamento successiva alla comunicazione ricevuta. Detta comunicazione sarà anche inviata per conoscenza alle Parti istitutive di EBILCOOP. Trascorso tale termine senza riscontro positivo, EBILCOOP informerà la azienda e i lavoratori interessati dell'avvenuta esclusione. 3. Il Consiglio di Presidenza valuterà i termini e le modalità dell'eventuale rientro della azienda esclusa per morosità che ne avesse fatto espressa richiesta. 4. Il Fondo non è responsabile di eventuali danni derivanti dall omissione e/o morosità contributiva imputabile alla azienda di appartenenza.

Art. 8- Termini di decorrenza dell assistenza sanitaria e Prestazioni rimborsabili 1. La copertura assicurativa decorrerà dal 1 giorno del mese successivo al sesto versamento mensile. In tal caso, il periodo di carenza semestrale varrà esclusivamente per le aziende che si iscrivono al Fondo successivamente all attivazione della suddetta convenzione. 2. L'elenco delle prestazioni rimborsabili è riportato nel Nomenclatore/Tariffario e nel Piano Sanitario proposto da EBILCOOP. Art. 9- Privacy e Tutela dei dati personali e sensibili 1. Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi del Fondo e dagli operatori, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.