LEZIONI DI DIRITTO Le libertà di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero 1
Nozioni riunione È il darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato; può anche essere itinerante, come nel caso di un corteo. associazione Implica la stabilità, o almeno la durevolezza, di una organizzazione rivolta ad uno scopo. assembramento Si caratterizza per l occasionalità e comunque per l assenza di vincolo tra consociati o di accordi preventivi 2
Riunione limiti luoghi tutele natura pacifica e, per le riunioni in luogo pubblico, divieti per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica (es. tensioni politiche, epidemie) privati aperti al pubblico pubblici occorre un preavviso art. 17 Cost. art. 11 Convenzione europea dei diritti dell uomo art. 12 Carta dei diritti fondamentali dell U. E. art. 20 Dichiarazione Universale dei diritti dell uomo 3
Associazione divieti associazioni segrete, nei membri, nella natura e nelle finalità delle attività svolte associazioni di carattere politico militare associazioni criminali associazioni che si propongono l incitamento alla discriminazione o alla violenza per motiva etnici, razziali, nazionali, religiosi (l. 205/1993) riorganizzazione del disciolto partito fascista fattispecie costituzionali formazioni sociali enti religiosi sindacati partiti politici 4
Manifestazione del pensiero mezzi parola stampa quotidiana e periodica affissioni radio, televisione, web, telefonia arti e spettacolo estensione del concetto libertà di informare, di cui è espressione il diritto di cronaca libertà di essere informati, di cui è espressione il diritto di accesso 5
norme costituzionali sulla stampa Il divieto di autorizzazioni o censure non contrasta con gli obblighi di registrazione della stampa periodica, dalla quale devono risultare le generalità dell editore e del direttore allo scopo di identificare i responsabili nel caso siano commessi reati a mezzo stampa. La sola misura repressiva, praticabile dopo la pubblicazione dello stampato e al fine di impedirne la diffusione, è il sequestro, le cui modalità sono regolate dal 3 e 4 c. dell art. 21 C. 6
alcuni limiti tutela del diritto alla riservatezza (art. 2 C.) tutela del diritto alla reputazione (artt. 594, 595 c.p.) segreti di Stato, d ufficio, istruttorio (artt. 261, 622, 684 c.p.) vilipendio delle Istituzioni, alla Nazione, alla bandiera (artt. 290, 291, 292 c.p.) propaganda sovversiva o antinazionale (art. 272 c.p.) contrarietà al buon costume (art. 21, u.c., C.) pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l ordine pubblico (art. 656 c.p.) 7
buon costume è il solo limite esplicito alla libertà di manifestazione del pensiero, coincide con la violazione del pudore sessuale e rinvia, in definitiva, all art. 529 c.p., che regola il reato di atti osceni, con esclusione dell opera d arte e scientifica, in linea con l art. 33 Cost., secondo cui l arte e le scienze sono libere 8
Questioni controverse cronaca e privacy informazione e pluralismo 9
Cronaca e privacy tutela della persona umana diritto di cronaca poniamoci alcune domande È sufficiente la verità di una notizia per divulgare fatti privati? Un fatto privato cessa di essere tale solo perché conosciuto? Quando un fatto, pur privato, diviene di rilevanza sociale? 10
dottrina e giurisprudenza concordano nel reputare che il diritto di cronaca sia legittimo se concorrono le seguenti condizioni: 1. l utilità sociale dell informazione: deve cioè ravvisarsi un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza della notizia né basta che questa non sia offensiva del decoro e della reputazione; 2. la verità dei fatti esposti, pur se in forma putativa: fondamentale si rivela, in proposito, il dovere di controllo delle fonti da parte del giornalista; 3. il tono civile e l essenzialità del racconto degli eventi e della loro valutazione: così violano i principi professionali di lealtà e chiarezza l uso di accostamenti denigratori, di sottintesi insinuanti, di toni inutilmente suggestivi, ridondanti ed enfatici. 11
date tali premesse Non basta che una notizia sia vera o sia sfuggita alla sfera strettamente privata perché possa essere diffusa. Una notizia può essere vera, circolare da privato a privato, ma rimane privata e non divulgabile senza un apprezzabile interesse collettivo alla sua conoscenza. inoltre, riflettendo La tutela dell identità della persona assume un ruolo autonomo dalla tutela della privacy: anche quando una persona autorizzasse la diffusione di notizie intime o private, resterebbe fermo l obbligo giornalistico di non rappresentare falsamente o in modo deformante idee e condotte della persona. Tali scorrettezze sono alla base del diritto di rettifica di chi abbia subìto un danno. 12
infine approfondisci Restano paletti invalicabili: il diritto alla riservatezza sui dati sensibili, cioè il pensiero religioso, politico e sindacale, le abitudini sessuali, le condizioni di salute; la presunzione di innocenza degli indagati e degli imputati, la tutela della dignità delle vittime di reati; la protezione dei minori. Se vuoi saperne di più, ricava dal web una sintesi del codice di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), studia il ruolo dell Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa italiana, ricerca compiti e poteri del Garante per la privacy. 13
Informazione e pluralismo le parole di Ciampi Non c è democrazia senza pluralismo e imparzialità dell informazione. Così l ex Presidente della Repubblica nel messaggio inviato alle Camere nel luglio del 2002. Il Capo dello Stato esortò il Parlamento ad un deciso intervento legislativo antitrust nel settore televisivo, ingessato nel sostanziale duopolio RAI-Mediaset. la legge Gasparri La vigente regolamentazione del settore, la l. n. 112/2004, detta Gasparri dal nome del ministro proponente, non ha soddisfatto le attese di una riforma organica dell assetto televisivo. La legge prevede che uno stesso fornitore non possa essere titolare di autorizzazioni a diffondere programmi in misura superiore al 20% del totale. 14
il SIC La legge prevede un SIC, Sistema Integrato delle Comunicazioni, che non distingue i canali analogici dai canali digitali. Visto l imponente numero di canali digitali, non essendo preclusa, a chi oggi già detiene una posizione dominante nelle trasmissioni analogiche, l acquisizione di altri canali digitali, la Gasparri non sembra affrontare realmente la questione delle concentrazioni televisive. dunque Il pluralismo non è stato garantito dalla annunciata rivoluzione digitale. La RAI e Mediaset rappresentano circa il 90% dell audience. Gli altri gruppi imprenditoriali, nazionali e locali, sono destinati a dividersi le briciole della raccolta pubblicitaria, fondamentale per nuovi investimenti. Il monito di Ciampi è stato così eluso. 15
ricerca Ripercorri, in una breve scheda, le tappe dell evoluzione delle norme antitrust in Italia. Prima della Gasparri furono emanate le leggi Mammì (n. 223/1990) e Maccanico (n. 249/1997). studio autonomo Svolgi un indagine sul ruolo e le competenze dell AGCOM, Autorità per le garanzia nelle comunicazioni, e della Commissione Vigilanza RAI. curiosando Naviga il portale dell associazione Art. 21. 16