Direzione Territoriale del Lavoro di Varese

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Direzione Territoriale del Lavoro di Varese Il regolamento dei soci lavoratori quale strumento di flessibilità: contenuti e funzioni Marco Bellumore Resp. Area Vigilanza 2 Direzione Territoriale del Lavoro Varese, 23 giugno 2016

Art. 45 Costituzione La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fine di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Art. 2511 c.c. Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l albo delle società cooperative di cui all art. 2512, 2 co., e all art. 223- sexiesdecies delle disposizioni per l attuazione del presente codice. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 2

Una cooperativa è un associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un impresa a proprietà comune controllata democraticamente. [Dichiarazione d Identità Cooperativa XXXI Congresso del Centenario Manchester, 20-22 settembre 1995 International Co-operative Allience/Alleanza Cooperativa Internazionale] Principi cooperativi Adesione libera e volontaria Controllo democratico da parte dei soci Partecipazione economica dei soci Autonomia e indipendenza Educazione, formazione e informazione Cooperazione tra cooperative Interesse verso la comunità Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 3

Lo scopo mutualistico Lo scopo mutualistico consiste nel fornire ai soci beni e servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. [Relazione ministeriale di accompagnamento del codice civile del 1942 ] Lo scopo mutualistico può essere offerto in via prevalente ai soci, ma è possibile che l attività sia rivolta anche verso altri soggetti; perché la cooperativa si veda riconosciuti alcuni benefici soprattutto di carattere fiscale è necessario però che il valore degli scambi con i soci rappresentino almeno il 50,01% del totale, rispetto a quelli intrattenuti con soggetti non soci. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 4

TIPOLOGIA di SCOPO MUTUALISTICO PRINCIPALI SCOPI MUTUALISTICI Fornire ai soci occupazione e migliori condizioni economiche sociali o professionali LAVORO Offrire beni o servizi ai propri soci a condizioni vantaggiose CONSUMO O UTENZA Usare i beni o i servizi conferiti dai soci per svolgere una propria attività e ottenere condizioni vantaggiose CONFERIMENTO Favorire l integrazione sociale mediante la gestione di servizi educativi o dando lavoro a persone svantaggiate SOCIALE Il lavoratore socio di cooperativa 5

Di fatto la cooperativa è una società che esercita un attività economica avente quale scopo non il conseguimento di dividendi come nelle altre società, bensì lo scopo mutualistico: i soci che partecipano alla cooperativa vogliono realizzare un rapporto di scambio con la società, vogliono cioè che la società garantisca loro lavoro, beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato. Le società di capitali hanno quale scopo di impresa il lucro e dividendi. Le società cooperative hanno come scopo la produzione di utilità sociale a beneficio dei soci e della collettività. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 6

La mutualità prevalente nelle coop. di lavoro Criterio formale o soggettivo Inserimento nello statuto dei principi mutualistici (art. 2514 c.c.) Criterio oggettivo Costo del lavoro = B9 vs soci + B7 vs soci Totale B9 + Totale B7 Per quanto riguarda in particolare le cooperative di lavoro lo scambio mutualistico è costituito dalle prestazioni lavorative effettuate dai soci ed in tali casi perché la cooperativa sia considerata a mutualità prevalente, il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro indicato nel conto economico. Il lavoratore socio di cooperativa 7

LA SPECIFICIA della SOC. COOPERATIVA UNA TESTA UN VOTO LA PARTECIPAZIONE La coop è l unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio in assemblea è sempre uguale ad uno. La maggioranza degli amministratori devono essere soci e solo tra essi può essere nominato il presidente. LA NATURA MUTUALISTICA PARITA di TRATTAMENTO dei SOCI Il fine di una coop non è il profitto ma, per le coop di lavoro, la tutela del posto di lavoro e della sua qualità. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Nelle coop di lavoro tale principio deve essere applicato nel determinare le retribuzioni dei soci. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 8

LA NATURA NON SPECULATIVA Nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa, né possono vendere la società nel suo complesso. La legge consente che una parte degli utili non siano tassati, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa. LA PORTA APERTA LA MUTUALITA VERSO L ESTERNO La cooperativa è una struttura aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte ed essa può accettare tale richiesta purché sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio. Tra le missioni delle coop vi è quella di favorire con contributi diretti ed indiretti, la nascita di nuove cooperative. A questo fine tutte le coop destinano il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 9

IL REGOLAMENTO INTERNO Art. 6 L. 3/04/2001, n. 142 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 10

Ambito di applicazione Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio (comma 1) Art. 1 Soci lavoratori di cooperativa Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l organizzazione del lavoro dei soci. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 11

L obbligo di sottoscrivere il regolamento sussiste solo per quelle cooperative che abbiano come oggetto della prestazione un attività lavorativa resa dal socio (Interpello MLPS prot. 6122 del 16/11/2006). Trattasi di quelle cooperative il cui scopo mutualistico, previsto dallo statuto, consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci e il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio (Circ. MLPS n. 34 del 17/06/2002). (cooperative di produzione e lavoro, le cooperative sociali e quelle miste, cioè quelle in cui accanto alla finalità del lavoro ve ne sono altre) Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 12

Finalità del regolamento Attraverso il regolamento dovranno essere indicate le tipologie dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Art. 1, co. 3: Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali... Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 13

Approvazione e deposito Il regolamento deve essere approvato dall assemblea ordinaria dei soci, dal 1/01/2004, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie (art. 2521, ultimo co. c.c.). Per le cooperative già costituite il termine inizialmente previsto era quello del 31/12/2003, successivamente prorogato al 31/12/2004. Per le cooperative di nuova costituzione il regolamento deve essere adottato prima dell inizio dell attività lavorativa dei soci. L entrata in vigore del regolamento deve essere contestuale o successiva all approvazione da parte dell assemblea. Il regolamento approvato dall assemblea deve essere consegnato a tutti i soci o almeno messo a disposizione. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 14

La mancata adozione del regolamento interno impedisce alla cooperativa di: a) inquadrare i propri soci con un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato (circ. MLPS 10/2004; Circ. Inps 33/2002); b) deliberare in materia di adozione del piano di crisi aziendale; c) approvare piani di avviamento dell attività per nuove cooperative; d) accedere alle agevolazioni contributive per i rapporti di lavoro subordinato; La mancata adozione del regolamento interno, inoltre, potrebbe esporre la società cooperativa anche alle pesanti conseguenze di cui all art. 2545-sexiesdecies c.c. che prevede la revoca degli amministratori e dei sindaci da parte dell autorità governativa e l affidamento della gestione della società ad un commissario (art. 23-sexies D.L. 355/2003, conv. nella L. 47/2004). Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 15

Il regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall approvazione presso la DTL competente per territorio. Il termine di 30 giorni è meramente ordinatorio, non essendo prevista, nel caso di mancato rispetto, alcuna sanzione (circ. MLPS 34/2002). Il deposito alla DTL è un adempimento meramente formale che non incide sulla validità del regolamento che decorrerà comunque dalla data di approvazione o dalla diversa data di decorrenza che potrà essere stabilita eventualmente in sede di approvazione. In sede di deposito non è prevista alcuna operazione di verifica dei contenuti da parte della DTL, né da un punto di vista formale, né sostanziale e quindi senza possibilità di rifiutarne il deposito; eventuali verifiche sono riservate esclusivamente in una eventuale successiva revisione o ispezione straordinaria ex D.Lgs 220/2002 (Circ. MLPS 34/2002). Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 16

Contenuti obbligatori Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 17

Contratto collettivo applicabile Art. 6, co. 1, lett.a): il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Le società cooperativa sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (art. 3, co. 1). In presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le cooperative devono applicare i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (art. 7, co. 4 D.L. 248/2007, conv. nella L. 31/2008). Nel settore cooperativo l unico contratto da prendere come riferimento ai fini della base imponibile contributiva ai sensi dell art. 1 L. 389/89 è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e AGCI; LegaCoop, ConfCooperative (lett. circ. MLPS 1/06/2012). Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 18

Corte Cost. Sent. N. 51/2015 Giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all art. 39 della Cost., dell art. 7, co. 4 D.L. 248/2007 (conv. da L. 31/2008) La Corte ha concluso per l infondatezza della questione di legittimità, argomentando che la norma impugnata lungi dall assegnare ai [.] contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall art. 39 della Costituzione, mediante recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell art. 36 della Costituzione. Lettera circolare MLPS n. 7068 del 28/04/2015 In caso di applicazione da parte della coop. di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative più rappresentative a livello nazionale della categoria, si ribadisce l invito al personale ispettivo a procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l adozione della diffida accertativa. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 19

E la stessa legge che per l individuazione del CCNL applicabile individua il criterio della categoria corrispondente o affine all attività svolta dai soci lavoratori, diversamente da quanto è previsto per i setttori diversi da quello cooperativa, per i quali vige il principio della libertà sindacale (nota MLPS prot. 5623 del 24/03/2015). Nota 5369 del 2/04/15 Richiamando le previsioni di cui all art. 3 L. 142/2001 e all art. 7, comma 4 del D.L. 248/2007, si afferma che: la cooperativa non ha l obbligo di dare integrale applicazione ai CCNL di categoria; la cooperativa ha solo l obbligo di corrispondere ai soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori ai minimi stabiliti dai CCNL stipulati dalle OO.SS comparativamente più rappresentative della categoria corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori. Il regolamento può prevedere specifiche modalità di applicazione in materia di recupero di straordinari, articolazione dell orario di lavoro, modalità di godimento di ferie e permessi, periodo di prova ecc.. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 20

Modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci Art. 6, co. 1, lett. b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato. L astratta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa diviene parametro di riferimento vincolante nella scelta della tipologia di contratto di lavoro. Cosa diversa è la verifica in concreto del tipo negoziale riferito al singolo socio, per la quale varranno le regole generali sul controllo del tipo negoziale così come si è conformato nel concreto suo esplicarsi. Se infatti la volontà negoziale contrasta con la dinamica del rapporto è a quest ultima che deve farsi riferimento per le imputazioni del tipo contrattuale. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 21

Normativa applicabile ai soci non subordinati Art. 6, co. 1 lett. c): il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 22

Piano di crisi aziendale Art. 6, co. 1: lett. d) l attribuzione all assemblea della facoltà di deliberare, all occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lett. b), dell art. 3; il divieto per l intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili ; lett. e) l attribuzione all assemblea della facoltà di deliberare, nell ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lett. d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 23

Il piano di crisi aziendale rappresenta uno strumento di natura prettamente endosocietaria sulla base del quale i soci, riuniti in assemblea, decidono le soluzioni da adottare per far fronte alle difficoltà emergenti e preservare la situazione economica della società. Nel piano di crisi aziendale devono essere salvaguardati i livelli occupazionali. Nel piano devono essere previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi erogati a titolo di ristorno; il divieto per l intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; eventuali forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità finanziarie. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 24

apposita previsione nel Regolamento delibera assembleare Nel momento in cui la situazione di crisi si dovesse concretizzare, la delibera assembleare, che ha natura e carattere di eccezionalità e si collega all oggettiva e riconoscibile situazione di crisi, deve contenere elementi adeguati e sufficienti a far emergere: l effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge; la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi; uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l applicabilità ai soci lavoratori degli interventi previsti. (interpello n. 7 del 6/02/2009) Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 25

Non è necessario alcun avallo sindacale, nonostante si possa incidere sul trattamento economico dei soci; ciò in quanto questo è uno strumento di natura endo-societaria con il quale i soci decidono soluzioni da adottare per far fronte alle difficoltà emergenti (Interpello 7/2009). Durante il piano di crisi, ed esclusivamente per il periodo di durata dello stesso, non si applica il principio dell adeguamento delle retribuzioni ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, e l obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo di cui all art. 1, co. 2 D.L. 338/89. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 26

Piano di avviamento Art. 6, co. 1 lett. f): al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l assemblea della cooperativa di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di accordi collettivi che individuino le relative modalità applicative, non è possibile per le cooperative deliberare i piani di avviamento. Gli accordi collettivi regolamentanti i piani di avviamento devono essere sottoscritti dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (Interpello n. 71/2009 del 12/10/2009). Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 27

Contenuti eventuali Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 28

Sospensione del rapporto di lavoro Interpello n. 1/2013 Sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori in caso di riduzione dell attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti. Art. 1, co. 2 lett. d) L. n. 142/2001 I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 29

Condizioni: le cause legittimanti la sospensione temporanea dell attività, per le quali non è presentata richiesta di ammortizzatori sociali, devono essere specificamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal c.d.a. o da chi abbia titolo secondo statuto; nel regolamento interno devono essere declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale. Nota MLPS prot. 2598 del 14/02/2012.. si ritiene che le società cooperative di produzione e lavoro, come ogni altra impresa, debbano garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l effettivo svolgimento dell orario di lavoro pattuito all atto dell assunzione, salvo accordi collettivi che introducano un orario di lavoro multiperiodale o oggettive situazioni di crisi aziendale deliberate dall assemblea e risultanti da una riduzione del fatturato. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 30

Nota MLPS n. 14886 del 22/08/2013 Con la nota in commento il Ministero ha fornito importanti indicazioni in risposta ad un quesito proposto dalla DTL del Verbanio Cusio Ossola in materia di credito retributivo e conseguente obbligo contributivo in presenza di riduzione o mancanza di effettiva prestazione lavorativa dei dipendenti. In tale contesto il Ministero ribadisce preliminarmente che nell ambito sostanziale del rapporto sinallagmatico di lavoro è previsto un automatismo in virtù del quale il datore di lavoro che sospenda unilateralmente l attività lavorativa e riduca conseguentemente la retribuzione, è posto immediatamente in mora, incorrendo in un inadempimento contrattuale, senza la necessità che il lavoratore debba preventivamente fare offerta della propria prestazione lavorativa. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 31

Continuando il Ministero afferma che non appare sostenibile una contestazione di mancata erogazione della retribuzione in assenza di indicativi elementi, sul semplice presupposto dell adeguamento della retribuzione al salario mensile contrattualmente spettante. In merito, alla sola verifica sul LUL di assenze dei lavoratori o di un orario giornaliero inferiore a quello contrattuale, non seguiti da provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, non consentono di considerare provata una riduzione unilaterale di orario parte del datore di lavoro e la conseguente permanenza dell obbligazione retributiva (e contributiva) a carico di quest ultimo, costituendone solo indici presuntivi, ove si consideri che l esercizio del potere disciplinare è una mera facoltà, e non un obbligo, del datore di lavoro. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 32

Secondo il Ministero, oltre alla rilevazione delle assenze sul LUL, ed alla verifica di sanzioni disciplinari ad esse collegate, devono essere acquisite le dichiarazioni dei lavoratori e riscontri testimoniali e/o documentali, dai quali possano evincersi ulteriori elementi utili a rafforzare l impianto probatorio nel senso di una riduzione unilaterale di orario, specialmente laddove essa sia ripetuta nel tempo e nei confronti di tutto il personale o parte di esso (ad es., la disponibilità da parte dei lavoratori interessati, ovvero l offerta della loro prestazione lavorativa, ed il relativo rifiuto non giustificato da parte del datore di lavoro). Solo su queste basi, pertanto, sarà possibile procedere con diffida accertativa e recupero contributivo. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 33

I ristorni Nel regolamento interno è possibile disciplinare l istituto del ristorno, compatibilmente con le previsioni statutarie. Individuazione di appositi criteri per la determinazione degli importi da erogare. I criteri possono essere i più vari e devono far riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto nella cooperativa ed ognuno di essi dovrà essere riferito a parametri oggettivi: Esempi Criterio di quantità: ore effettivamente lavoratore nell anno di riferimento, con esclusione di quelle retribuite e non lavorate(es. infortunio, malattia, maternità, congedi, permessi sindacali ecc.) Criteri di qualità: anzianità maturata nella condizione di socio lavoratore; qualifica; partecipazione alle assemblee dei soci; tipologia di rapporto; produttività Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 34

I vincoli al regolamento interno Il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo del contratto collettivo nazionale di lavoro; in tal caso la clausola è nulla (art. 6, co. 2). Il regolamento non può prevedere norme contrarie alla legge e allo statuto. Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 35

Certificazione del regolamento interno Il regolamento può essere soggetto a certificazione da parte delle Commissioni di Certificazione (art. 83 D.Lgs 276/2003). La certificazione attiene però al contenuto del regolamento. Pertanto, a differenza di quanto avviene per la certificazione dei contratti di lavoro, la certificazione costituisce un atto unilaterale che precede l instaurazione del contratto di lavoro ulteriore. Conseguentemente, non potendo certificare il rapporto che si instaura tra socio e cooperativa, la certificazione non assolverebbe alla finalità di riduzione del contenzioso. Tuttavia la cooperativa può decidere di far certificare contratti successivamente siglati con i soci lavoratori. Certificare un regolamento significa essenzialmente sancire la legittimità delle clausole contrattuali con i soci lavoratori, soprattutto, con riferimento alle nuove tipologie di lavoro ed alle forme di prestazioni autonome o parasubordinate. A differenza di quanto avviene per le qualificazioni dei singoli contratti di lavoro, in caso di certificazione del regolamento non c è una istanza comune e volontaria delle parti. L attivazione della procedura prende le mosse da una delibera degli organi della cooperativa (C.d.A.; assemblea). Direzione Territoriale del Lavoro di Varese 36

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