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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Mauro Orlandi Membro designato dalla Banca d'italia - Avv. Marina Santarelli Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 19 marzo 2013, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. FATTO La società ricorrente, titolare di linea di credito regolata in conto corrente ed utilizzabile per sconto e incasso salvo buon fine di effetti e documenti, contesta gli addebiti per interessi debitori e Oneri affidamenti operati dalla banca convenuta a decorrere dal novembre 2011. Più precisamente, con reclamo del 10.04.2012 la ricorrente chiedeva all odierna banca convenuta: - la motivazione, per iscritto, dell aumento indiscriminato dei tassi debitori sul [proprio] c/c e relativo conto di appoggio per SBF, a partire dal Novembre 2011, in assenza di comunicazioni; - lo storno immediato del maggior tasso applicato, che veniva ivi quantificato in un 4% forfettario a decorrere dal mese di novembre 2011. Pag. 2/6

Con successivo reclamo del 13.08.2012, presentato con l assistenza del legale successivamente nominato procuratore ai fini del presente procedimento, la società istante chiedeva, tra l altro, chiarimenti in merito ai seguenti addebiti risultanti dall estratto conto al 30.06.2012: i) 1.749,07 per interessi a debito ; ii) 1.000,00 per oneri ed affidamenti e Util, senza ulteriore specificazione ; iii) 120,00 per spese, per un importo complessivo di 2.689,35 (rectius 2.869,07). Al riguardo, lamentava che detti importi pa[revano] quanto mai esorbitanti, sol se si considera[va] che l esposizione negativa della ditta è sempre stata limitata ad un breve periodo e dettata da insoluti che venivano coperti in un ridotto lasso di tempo. La società lamentava altresì il fatto che da oltre quattro mesi l istituto bancario non [aveva] ulteriormente accettato le lavorazioni, pur avendo la srl [odierna ricorrente] il castelletto salvo buon fine e che, a decorrere dal novembre 2011, sono stati aumentati indiscriminatamente i tassi debitori, senza nessuna giustificazione. Concludeva pertanto chiedendo nuovamente lo storno del maggior tasso applicato, oltre al rimborso di 1.000, che allo stato non è giustificato da alcunché. Con il ricorso protocollato il 05.10.2012, la parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - la banca convenuta ha applicato tassi a debito maggiori di circa 4 punti percentuali rispetto a quelli concordati all atto della apertura della posizione bancaria, con conseguenti maggiori oneri per circa 2.600,00; - l intermediario ha altresì addebitato 2.000,00 di cui 1.000,00 in data 31/12/2011 ed 1.000,00 in data 30/06/2012, con causale «oneri affidamenti e util.» che non hanno alcuna giustificazione. La ricorrente ha, dunque, chiesto all ABF il rimborso della somma di 4.600,00. Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse con PEC del Conciliatore Bancario Finanziario del 21.11.2012, parte resistente ha contestato innanzitutto che non corrisponde al vero quanto affermato in merito alla mancata risposta ai reclami presentati, allegando: - la propria missiva del 10.05.2012, di risposta al primo reclamo, nella quale veniva riferito alla cliente che, in sede di rinnovo della linea di credito, era stata disposta l applicazione di nuove condizioni contrattuali quali risultanti dal documento di sintesi del 23.12.2011, sottoscritto dalla stessa cliente; - l evidenza estratta dal sito di Poste Italiane sul recapito della missiva suddetta; - la propria missiva del 26.09.2012, di risposta al secondo reclamo, ove, tra l altro, si rinviava alla nota del 10.05.2012 quanto alle condizioni economiche applicate e ribadite nel documento di sintesi periodico inviato il 31 dicembre 2011, nel quale si rappresentava risultare il costo della «Spesa trimestrale gestione sconfini», applicata su sconfinamenti in assenza di fido, la quale, per numeri debitori trimestrali oltre 1.000.000,00 e fino a 3.000.000,00, prevede un addebito di 1.000,00 euro ; - l avviso di ricevimento della indicata lettera del 26.09.2012. Nel merito, l intermediario ha osservato: - sulla richiesta di rimborso di 2.600,00, che trattasi di oneri applicati conformemente alle condizioni stabilite nel documento di sintesi, quale parte integrante del contratto, e regolarmente comunicate alla ricorrente, nel rispetto della normativa in vigore ; - quanto all importo di 1.000,00, che è stato addebitato, a titolo di Oneri su affidamenti in c/c ed utilizzi non affidati / Spesa trimestrale di gestione sconfini, nel conto scalare al 30.06.2012, mentre tale addebito non risulta dal conto scalare al 31.12.2011, a dispetto di quanto asserito dalla ricorrente. Pag. 3/6

La convenuta ha chiesto all ABF di voler respingere il ricorso in oggetto, per le motivazioni esposte. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Dalla documentazione in atti risulta che la società istante è titolare di due rapporti bancari presso l intermediario convenuto: - un rapporto di conto corrente; - una linea di credito regolata sull indicato conto corrente, utilizzabile per sconto/incasso s.b.f. di effetti e documenti, come pattuita in data 23.12.2011 in sede di rinnovo, secondo quanto riferito dalla convenuta, di precedente linea di credito. La ricorrente formula due contestazioni in merito agli addebiti risultanti in conto corrente a far data dal novembre 2011. La prima contestazione attiene all aumento, asseritamente senza previa comunicazione, dei tassi debitori di circa 4 punti percentuali rispetto a quelli concordati all atto della apertura della posizione bancaria, con conseguenti maggiori oneri quantificati nel ricorso in 2.600,00 circa. Al riguardo, la cliente allega i conti scalari alle date del 31.12.2011, 31.03.2012 e 30.06.2012. Sul punto l intermediario ribatte che i maggiori oneri sono stati applicati conformemente alle condizioni contrattuali sottoscritte in data 23.12.2011 in sede di rinnovo della linea di credito, quali risultanti dal contratto e dal documento di sintesi allegati alle controdeduzioni. Trattasi, precisamente, di linea di credito a revoca per 250.000,00, utilizzabile in due forme tecniche: i) mediante sconto di effetti cambiari; ii) mediante presentazione e negoziazione salvo buon fine di effetti cambiari e documenti, secondo tre modalità: 1. con immediata disponibilità, mediante apertura di credito in conto corrente; 2. con conto anticipi e immediata disponibilità, mediante accreditamento in conto corrente e corrispondente addebito nel conto anticipi (regolato dalle stesse norme relative al conto corrente); 3. con disponibilità a valuta maturata. La seconda questione formulata dalla ricorrente riguarda gli addebiti per Oneri affidamenti e util., asseritamente effettuati senza alcuna giustificazione in data 31.12.2011 e in data 30.06.2012 per importo pari ad 1.000,00 ciascuno. L indicata contestazione non risulta dal primo reclamo ma è stata rappresentata nel secondo reclamo, relativamente, peraltro, ad un solo addebito di 1.000,00 a tale titolo, quale evidenziato nell estratto conto al 30.06.2012. Sul punto la banca convenuta: - eccepisce di non aver operato alcun addebito di 1.000,00 a tale titolo nel conto scalare al 31.12.2011; - non contesta l applicazione degli Oneri su affidamenti in c/c ed utilizzi non affidati / Spesa trimestrale di gestione sconfini, per 1.000,00, nel conto scalare al 30.06.2012; - giustifica i suddetti oneri sulla base delle previsioni recate dal Documento di Sintesi Periodico al 31/12/2011. Quanto all addebito di 1.000,00 asseritamente operato in data 31.12.2011, non risulta evidenza nel conto scalare al 31.12.2011 (allegato da entrambe le parti). Pag. 4/6

Il fondamento negoziale dell addebito di Euro 1.000,00 nel conto scalare al 30.06.2012 è indicato, dalla convenuta, nel documento di sintesi relativo al conto corrente aggiornato al 31.12.2011, che regola tassi ed oneri su affidamenti in conto corrente e sconfinamenti in assenza di fido. Del conto corrente non risulta agli atti copia della disciplina contrattuale, onde verificare le pattuizioni in merito ad eventuali affidamenti ed utilizzi extra fido. Dalle evidenze documentali prodotte si evince che: - per la linea di credito è prevista l applicazione di: a) una commissione per la messa a disposizione fondi (denominata Commissioni su disponibilità fidi ), con un importo massimo fissato in Euro 27,75 per l anticipo s.b.f.; b) di interessi debitori specificamente determinati per il caso di utilizzi oltre il limite di fido, con riguardo all anticipo s.b.f.; - sul conto corrente è prevista l applicazione: i) di tassi debitori e commissione denominata Spesa trimestrale gestione sconfini, con un importo massimo di Euro 27,75 per il caso di sconfinamenti in assenza di fido; ii) in presenza di fido (come nel caso di specie), dei seguenti oneri: 1. commissione di disponibilità fondi; 2. tassi debitori maggiorati per il caso di utilizzo oltre il limite di fido; 3. commissione trimestrale di massimo scoperto; 4. Spesa trimestrale gestione sconfini. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, deve anzitutto sottolinearsi che la prima doglianza formulata dalla ricorrente ovvero che la banca convenuta avrebbe applicato tassi a debito maggiori di circa 4 punti percentuali rispetto a quelli concordati all atto della apertura della posizione bancaria, con conseguenti maggiori oneri per circa 2.600,00 appare smentita dalla documentazione in atti, risultando le condizioni economiche applicate ai rapporti in essere conformi alle condizioni contrattuali vigenti tra le parti. Quanto alla seconda contestazione formulata dalla ricorrente relativa agli addebiti di 2.000,00 di cui 1.000,00 in data 31/12/2011 ed 1.000,00 in data 30/06/2012, con causale «oneri affidamenti e util.» che non [avrebbero] alcuna giustificazione, deve preliminarmente osservarsi che il primo dei due addebiti contestati non risulta sulla base della produzione documentale agli atti del presente procedimento effettivamente posto a carico della ricorrente; ne consegue che, relativamente all addebito in questione, la domanda avanzata in proposito dalla ricorrente non pare degna di accoglimento. Diversa conclusione deve, invece, trarsi relativamente al secondo addebito contestato. A questo proposito pare utile ricordare quanto contemplato dalla normativa in materia che rileva ai fini della decisione della presente vertenza. Com è noto, l art. 2-bis del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, in vigore all epoca dei fatti, sanciva (comma 1 ) che Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima Pag. 5/6

annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento ; il medesimo articolo (al comma 3 ) prevedeva, inoltre, che I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Giova notare che, allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge sopra citato era stato annesso il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo». A ciò si aggiunga che, con nota n. 431151 del 4.12.2009, la Banca d Italia ha chiarito che il contratto di apertura di credito non può prevedere l applicazione cumulativa della commissione per la messa a disposizione fondi e della CMS perché, ai sensi di legge, la prima delle due commissioni deve essere omnicomprensiva : essa, pertanto, non può convivere con altre commissioni che, come nel caso della CMS, siano volte a remunerare, direttamente o indirettamente, la disponibilità delle somme. Sulla scorta di quanto appena considerato consegue de plano l illegittimità dell addebito a titolo di Spesa trimestrale gestione sconfini ; le doglianze della ricorrente sono, dunque, nei limiti appena indicati, pienamente fondate e degne di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di 1.000,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6