SCHERMATURE SOLARI detrazioni fiscali del 65%



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SCHERMATURE SOLARI detrazioni fiscali del 65% aspetti tecnici, fiscali e operativi Milano, 11 Marzo 2015 Ufficio Tecnico UNICMI - ing. Lara Bianchi 1

chi è UNICMI 300 imprese 150 imprese serramenti metallici, facciate continue, sistemi e accessori per serramenti e facciate, componenti per l isolamento e la tenuta, macchine per serramenti + = strutture, carpenterie e costruzioni metalliche, attrezzature da cantiere, scaffalature e road equipment via Chieti 8, 20154 Milano 2

oggi & Associazione Italiana Tende, Schermature solari e Chiusure Tecniche Oscuranti 3

le attività di UNICMI rappresentanza consulenza tecnica formazione editoriale normativa 4

attività di consulenza tecnica CALL CENTER TECNICO servizio riservato ai Soci UNICMI-ASSITES, ai progettisti, alle imprese edili e ai privati. 02.31920633 lunedì dalle 14.00 alle 18.00 martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 24 h tecnica@unicmi.it è sempre possibile formulare quesiti tecnici all ufficio tecnico UNICMI-ASSITES via posta elettronica con tempistica di risposta entro 5 giorni lavorativi al massimo. 5

attività formativa attività di formazione tecnica corsi collettivi c/o sede UNICMI, Milano corsi personalizzati in azienda 6

Dal progetto al cantiere: progettazione prestazionale, tecnologica ed esecutiva dei serramenti. Dal progetto al cantiere: progettazione prestazionale, tecnologica ed esecutiva delle facciate continue. Facciate continue: dimensionamento statico. Progettazione dei parapetti vetrati. La posa in opera qualificata dei serramenti. La gestione in sicurezza del piccolo cantiere. Marketing. Technical english. Business english. attività formativa La marcatura CE dei componenti strutturali in acciaio (UNI EN 1090). La marcatura CE dei serramenti e delle facciate continue. Le La marcatura CE per le tende esterne 7

documento tecnici attività editoriale 8

altri servizi per i soci UNICMI-ASSITES convenzione con laboratorio di prova consulenza legale polizza assicurativa 9

SCHERMATURE SOLARI le detrazioni fiscali del 65% 10

dal 2007 la novità per il 2015 detrazioni fiscali del 65% interventi di riqualificazione energetica serramenti involucro caldaie pannelli solari legge n 190 del 23 Dicembre 2014 serramenti involucro caldaie pannelli solari schermature solari 11

dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015 finalmente detrazioni fiscali del 65% acquisto ed installazione di schermature solari intento sotteso del legislatore prodotti con la funzione di proteggere dalla radiazione solare le vetrate dei serramenti per ridurre gli apporti solari nella stagione estiva 12

attenzione alla differenza l intento del legislatore SI NO 13

gli aspetti fondamentali tecnici fiscali operativi 14

aspetto tecnico i prodotti detraibili al 65% Possono essere detratte al 65% le spese sostenute per la fornitura e l installazione delle schermature solari indicate nell allegato M del Decreto Legislativo n 311/2006, cioè chiusure oscuranti e tende esterne che fanno rispettivamente capo a queste norme di prodotto: UNI EN 13659 Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza UNI EN 13561 Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza 15

aspetto tecnico le chiusure oscuranti detraibili al 65% [rif. UNI EN 13569 UNI EN 12216] tende esterne alla veneziana tapparelle - persiane a battente - persiane alla veneziana - persiane a soffietto a chiusura piatta - persiane a soffietto [e prodotti assimilabili] Le chiusure oscuranti possono essere provviste o meno di sistemi di proiezione in avanti e possono essere a movimentazione sia manuale sia motorizzata. 16

aspetto tecnico le tende esterne detraibili al 65% [rif. UNI EN 13561 UNI EN 12216] abraccipieghevoli abraccirotanti arulloverticali per lucernari/finestre su tetto per verande/terrazzi [e prodotti assimilabili] Le tende esterne possono essere provviste o meno di sistemi di proiezione in avanti e possono essere a movimentazione sia manuale sia motorizzata. 17

aspetto tecnico le norme di riferimento Per le chiusure oscuranti è attualmente è di riferimento l edizione 2009 della UNI EN 13659 che ha recepito in Italia la norma europea EN 13659:2004+A1:2008. Per le tende esterne è attualmente è di riferimento l edizione 2009 della UNI EN 13561 che è il recepimento da parte di UNI della norma tecnica europea EN 13561:2004+A1:2008 aspetto importante Sia la UNI EN 13659:2009 sia la UNI EN 13561:2009 sono state oggetto di revisione da parte del Comitato Europeo di Normazione. Le rispettive revisioni hanno già superato il voto formale e saranno presto pubblicate. 18

aspetto tecnico le tende a pergola sono detraibili? opinione di UNICMI Si ovviamente devono essere posizionate in corrispondenza dei serramenti in quanto la loro funzione è quella di permettere una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi delle vetrazioni 19

sono detraibili le zanzariere? NI Ad oggi, ai fini delle detrazioni fiscali del 65%, non sono previsti limiti su parametri tecnici che definiscono la capacità di protezione dalla radiazione solare offerta dalle schermature solari. Le zanzariere rientrano nell ambito di applicazione della UNI EN 13561 come tende esterne normali e pertanto, in questi termini, possono essere considerabili detraibili al 65%. Poiché è evidente essere nell intento del legislatore intendere per schermature solari quei prodotti con la funzione di protezione dalla radiazione solare è, tuttavia, cautelativo essere in grado eventualmente di dimostrare che trattasi di prodotti tecnologicamente speciali in grado, cioè, di svolgere anche la funzione di protezione dalla radiazione solare oltre a quella impedimento del passaggio degli insetti. 20

le tende interne sono detraibili? NO [non soggette oggi ad obbligo di marcatura CE ai sensi del CPR 305/2011 [non rientrano nell ambito di applicazione della UNI EN 13561 oppure della UNI EN 13659] [per le tende interne è di riferimento la UNI EN 13120:2014] 21

le vetrate isolanti con schermature solari incorporate sono detraibili? SI ma lo erano già ai sensi delle precedenti leggi finanziarie! dal 2007 è detraibile al 65% anche l intervento di sola sostituzione delle vetrazioni e non solo quello di sostituzione dei serramenti esterni. >>> condizione tecnica 22

condizione tecnica per la detraibilità delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate. Per quanto concerne la sostituzione dei serramenti esistenti, la condizione tecnica per accedere alle detrazioni fiscali del 65% è che i serramenti di fornitura nel loro complesso (telaio + vetrazione) rispettino i limiti di trasmittanza U w previsti dalla legge finanziaria in funzione della zona climatica attribuita al Comune in cui è ubicato l edificio oggetto di intervento e che i serramenti separino ambienti riscaldati da ambienti non riscaldati o dall esterno. Nel caso di sostituzione delle sole vetrazioni i serramenti con i vecchi telai e le nuove vetrazioni devono rispettare i limiti di trasmittanza di legge. 23

condizione tecnica per la detraibilità delle vetrate isolanti con schermature solari incorporate. U W vecchio telaio + nuova vetrata isolante con schermatura solare incorporata U W nuovo telaio + nuova vetrata isolante con schermatura solare incorporata 24

aspetto tecnico il tipo di intervento Le spese sostenute per la fornitura e l installazione delle schermature solari possono essere portate in detrazione al 65% sia che si tratti di un installazione ex novo di schermature solari sia che si tratti della sostituzione di schermature solari esistenti 25

aspetto tecnico il tipo di intervento edilizio Le spese sostenute per la fornitura e l installazione delle schermature solari possono essere portate in detrazione al 65% indipendentemente dal tipo di intervento edilizio in cui si configura l intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio, ristrutturazione); dal fatto che vengano sostituite contestualmente i serramenti. 26

aspetto fiscale cos è la detrazione fiscale del 65% Consiste in una detrazione dall imposta lorda sui redditi, che può essere fatta valere sull IRPEF (persone fisiche) oppure sull IRES (soggetti titolari di reddito d impresa o professionale) in misura pari al 65% delle spese sostenute: entro il 31 dicembre 2015 per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali (per i quali il periodo d imposta coincidente con l anno solare); fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2015 per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (per i quali il periodo d imposta può non coincidere con l anno solare). 27

aspetto fiscale ripartizione della detrazione sull imposta lorda dieci quote annuali di pari importo la detrazione da considerare è sul costo effettivamente sostenuto, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il contribuente. 28

aspetto fiscale verificare la capienza fiscale L agevolazione è ammessa entro la capienza dell imposta lorda annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Non si ha diritto a nessun credito d imposta e la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. 29

aspetto fiscale a chi spettano le detrazioni fiscali alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; ai contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); alle associazioni tra professionisti; agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. tra le persone fisiche possono fruire dell agevolazione fiscale: i titolari di un diritto reale sull immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l immobile in comodato; i familiari conviventi con il possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. 30

aspetto fiscale a chi spettano le detrazioni fiscali I titolari di reddito d impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell esercizio della loro attività imprenditoriale. Per esempio, non possono usufruire dell agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi su immobili merce (es. immobili messi in locazione) poiché non sono gli utilizzatori dei beni. 31

aspetto fiscale spetta ai contribuenti verificare con il proprio consulente fiscale (commercialista/caaf). la propria natura fiscale; la propria capienza fiscale. 32

aspetto fiscale condizione sugli immobili gli immobili oggetto di intervento devono essere: già dotati di impianto di riscaldamento; esistenti. [attesta l esistenza dell edificio la sua iscrizione in catasto oppure la richiesta di accatastamento oppure il pagamento della tassa ICI/IMU, se dovuta.] non possono accedere alle detrazioni fiscali del 65% gli interventi eseguiti su edifici in corso di costruzione (o assimilabili alla nuova costruzione come per esempio gli ampliamenti). 33

aspetto fiscale condizione sugli immobili casi specifici Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. In caso di ristrutturazione senza demolizione dell esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. Nelle ristrutturazioni con frazionamento dell unità immobiliare e conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. 34

aspetto fiscale Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65% è necessario che le persone fisiche (IRPEF) effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale * in cui sia ben evidenziato: pagamenti la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico. il riferimento alla legge [L.296/06, L. 244/07, D.L. 63/2013 e succ. mod. ] La maggior parte degli Istituti bancari ha moduli preposti ai fini delle detrazioni fiscali del 65%. E pertanto strettamente consigliato rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico (riqualificazione energetica) e non procedere in forma autonoma. * I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall obbligo di pagamento a mezzo di bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. 35

aspetto fiscale pagamenti casi specifici se più persone sostengono le spese ed intendono detrarle in relazione allo stesso intervento le fatture se uniche - devono essere cointestate 36

aspetto fiscale ritenuta d acconto gli istituti bancari e postali operano una ritenuta del 8% sui bonifici effettuati da coloro che intendono accedere alle detrazioni fiscali del 65%. 37

aspetto fiscale ritenuta d acconto, come funziona Il "sostituto di imposta", cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all erario, non è il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata. La ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'iva. Rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta il cosiddetto sostituto d'imposta dovrà scorporare l'iva. Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 22%. 38

aspetto fiscale ritenuta d acconto, esempio d applicazione fattura di 2.000,00 + IVA 10% totale della fattura e del bonifico 2.200,00 La banca (sostituto d'imposta) scorpora il 22% dell'iva presunta per determinare l'imponibile: 2.200/122*100 = 1.803,27 e calcola la ritenuta del 8% su tale importo La ritenuta calcolata è pari ad 144,26 Al fornitore verrà quindi accreditato l'importo di 2.055,74 (= 2.200,00 144,26). 39

aspetto operativo documentazione da conservare Ad oggi non è stata resa nota alcuna procedura da seguire ai fini di poter detrarre le spese sostenute per la fornitura e l installazione di schermature solari. In assenza di altre indicazioni da parte delle autorità competenti è quindi sufficiente che il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 65% conservi questi documenti fiscali e li esibisca al proprio consulente fiscale all atto della dichiarazione dei redditi: fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per la fornitura e l installazione di schermature solari. [eventuale] fatture o ricevute fiscali inerenti le spese sostenute per prestazioni professionali di tecnici abilitati. attestazione di esecuzione con bonifico bancario dei pagamenti delle spese fatturate. [eventuale] dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento. 40

aspetto operativo attendiamo comunque apertura del portale ENEA 2015 E plausibilmente prevedibile che, una volta aperto il portale ENEA 2015, i contribuenti che intendono detrarre le spese sostenute per la fornitura ed installazione delle schermature solari debbano compilare e trasmettere online un modulo semplice su tale piattaforma informatica. 41

Entro quando dovrà essere compilato e trasmesso online sul sito ENEA l eventuale modulo? entro 90 giorni dalla fine dei lavori la fine dei lavori può coincidere con la data di collaudo verbale di collaudo ad hoc 42

documenti di riferimento sulle detrazioni fiscali 43

Sono previste limitazioni sul tipo di materiale costituente le schermature solari ai fini dell accesso alle detrazioni fiscali del 65%? NO alla data di oggi 44

Sono previsti limiti su parametri tecnici delle schermature solari (es. il guadagno solare) ai fini dell accesso alle detrazioni fiscali del 65%? NO alla data di oggi 45

Si può detrarre la spesa sostenuta per la sostituzione di una sola schermatura solare di un immobile? SI 46

Si può finanziare la spesa sostenuta per la fornitura ed installazione delle schermature solari mediante contratti di leasing? SI La detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all utilizzatore dalla società di leasing. 47

Le schermature solari, ai fini dell applicazione dell IVA, rientrano nei cosiddetti beni significativi? NO i beni significativi sono: infissi esterni ed interni ascensori e montacarichi caldaie videocitofoni apparecchiature di condizionamento e riciclo dell aria sanitari e rubinetterie da bagno impianti di sicurezza 48

Esiste comunque un regime di IVA agevolato al 10% applicabile alle forniture con installazione di schermature solari? In edilizia residenziale, se l intervento di installazione delle schermature solari rientra nella manutenzione ordinaria oppure straordinaria è possibile applicabile il regime di IVA agevolato del 10%. In edilizia non residenziale tale regime agevolato al 10% si può applicare solo se l intervento di installazione delle schermature solari rientra in contratti di appalto o d opera relativi alla realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione. 49

I contribuenti con un età superiore a 75-80 anni possono detrarre in un numero inferiore di anni? NO 50

Cosa succede nel caso di decesso dell avente diritto alle detrazioni fiscali del 65%? La fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell edificio/unità immobiliare. 51

Si perdono le detrazioni fiscali del 65% nel caso di cessazione del contratto di locazione o comodato d uso durante il periodo di godimento dell immobile? NO nel caso invece di cessazione del contratto di locazione o comodato il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario. 52

Si perdono le detrazioni fiscali del 65% nel caso di nel caso di vendita dell immobile durante il periodo di godimento dell immobile? NO per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà dell immobile o di un diritto reale sullo stesso le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell atto di trasferimento. 53

Nel caso di incompletezza dei dati sul bonifico si perdono le detrazioni fiscali? NO la Risoluzione n 300/E del 15/07/2008 dell Agenzia delle Entrate specifica che l incompletezza dei dati esposti nel bonifico può essere colmata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso. Conta che ci sia garanzia dell avvenuto pagamento e che ci sia coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario ed il soggetto beneficiario. In tutti i casi di controllo delle dichiarazioni dei redditi da parte dell Agenzia delle Entrate, è importante poter dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il versamento effettuato, l emissione della fattura e l esecuzione dei lavori. A tale scopo può essere utile una dichiarazione del beneficiario del bonifico in cui attesta di aver percepito tale importo in relazione alla specifica fattura emessa. 54

un contribuente titolare di reddito di impresa che fa installare le schermature solari nell immobile strumentale alla sua attività d impresa può sia fruire delle detrazioni fiscali del 65% sia cespitare la spesa? SI Un titolare di reddito di impresa che ha sostenuto la spesa per la fornitura ed installazione di schermature solari può sia porre a cespite la spesa sostenuta sia detrarla al 65% dall imposta lorda in dieci anni. E opportuno che i soggetti interessati consultino il proprio consulente in materia fiscale (commercialista/caaf) al fine di valutare la convenienza economica delle detrazioni fiscali a fronte della propria natura fiscale e della modalità implementata di ammortamento dei costi aziendali sostenuti. 55

altre domande? 56

GRAZIE PER L ATTENZIONE www.unicmi.it www.assites.it tecnica@unicmi.it 57