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Del. n. 175/2013/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: - Pres. Vittorio GIUSEPPONE Presidente - Cons. Paolo PELUFFO Componente - Cons. Nicola BONTEMPO Relatore - 1 Ref. Laura d AMBROSIO Componente - 1 Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il Regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di ulteriori forme di collaborazione tra Corte ed autonomie, ai sensi dell art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003; UDITO nella Camera di consiglio del 11 giugno 2013 il relatore Cons. Nicola Bontempo. PREMESSO Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 8748/1.13.9 del 17 maggio 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Arezzo concernente tre diversi quesiti in tema di limiti alla spesa degli enti locali: 1

1. se l acquisto di autovetture da destinarsi a car sharing, finanziati con contributi pubblici regionali rientrano nel limite di cui all art. 1, comma 143 della L. n. 228/2012; se l acquisto di infrastrutture per la ricarica elettrica di autovetture, finanziate con contributi pubblici regionali rientrano nei limiti di cui all art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012; nel caso in cui sia possibile effettuare tali acquisti si chiede se i futuri costi di manutenzione e funzionamento debbano rientrare nel limite di cui all art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012; 2. se l acquisto di mobili ed arredi finanziati con fondi a carico di terzi (pubblici o privati) è da considerarsi soggetto al limite di cui al comma 141, art. 1, L. 228/2012; 3. se l acquisto di immobili tramite permuta di terreni con altri enti del settore pubblico (Agenzia del Demanio) rientra nei vincoli di cui all art. 1, comma 138, punto 1 quater della L. 228/2012 e se il limite debba ritenersi operativo anche in caso di conguaglio positivo per il comune. CONSIDERATO Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge. Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie. In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa. Nel caso in esame, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile da un punto di vista oggettivo. Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire 2

la Sezione delle autonomie ai sensi dell articolo 6, comma 4, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni in legge n.213/2012. Nel merito del primo gruppo di quesiti, l art. 1,comma 143, della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) stabilisce che: Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 [trattasi delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica ISTAT - tra le quali rientrano le regioni e gli enti locali] non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. In precedenza la norma di cui all art. 5, comma 2, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, ha prescritto: A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni. Appare chiaro, in virtù del principio di contenimento della spesa pubblica di cui alla norma di cui al comma 143 sopra riportato, che il divieto di acquisto di autovetture si applichi anche alla fattispecie oggetto del quesito; difatti la norma, sancendo anche la revoca delle procedure di acquisto già avviate, immette una disposizione assolutamente cogente che non pare ammettere deroghe in materia. La circostanza che l acquisto sarebbe finanziato da un altra Amministrazione non vale a superare il divieto alla luce del fatto che l altra 3

amministrazione, nella fattispecie la Regione, è anch essa sottoposta al medesimo divieto di legge che, in caso contrario, sarebbe facilmente eludibile. In risposta alla parte del primo quesito relativa all acquisto delle infrastrutture per la ricarica delle vetture elettriche e alla manutenzione futura delle vetture, la norma di cui all art. 5 comma 2, sottopone alla limitazione di spesa sia l ente locale che la Regione, ragion per cui valgono le precisazioni sopra espresse alla luce delle quali la circostanza che l acquisto sarebbe finanziato da un altra Amministrazione (nella specie la Regione) non vale a superare il divieto in virtù della sottoposizione della stessa al medesimo limite di legge, che altrimenti sarebbe facilmente eludibile. Pertanto le spese in questione rientrano nel limite stabilito dall art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012. In merito al secondo quesito l art. 1, comma 141, della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) prescrive: Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Il quesito trova risposta nei principi enunciati in riscontro al quesito di cui al punto 1, per i quali la circostanza che l acquisto sarebbe finanziato da un altra Amministrazione non vale a superare il divieto nell ipotesi in cui l amministrazione in questione sia essa stessa sottoposta al medesimo limite di legge, che altrimenti sarebbe facilmente eludibile. A diversa conclusione bisogna giungere nell ipotesi in cui il pagamento della fornitura di mobili ed arredi sia effettuato da un soggetto privato (che sia tale non solo formalmente) con l utilizzo di provvista finanziaria neanche parzialmente o indirettamente correlabile a risorse pubbliche, poiché la ratio della norma di cui al comma 141 citato è chiaramente indirizzata al contenimento della spesa pubblica. Nel merito del terzo quesito, l art. 12, comma 1-quater del d.l. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, come modificato dall art. 1, comma 138, della l. 228/2012, stabilisce: Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si 4

tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Su quesito di analogo contenuto questa Sezione si è già espressa, con deliberazione n. 125 del 30 aprile 2013 alla quale si fa rinvio, con cui in riferimento alla permuta ha statuito: Si può concludere che sono da considerarsi vietate le operazioni di permuta che avvengano o meno tra enti pubblici - ad eccezione del caso in cui abbiano ad oggetto beni immobili di valore equivalente (o l operazione avvenga con conguaglio a carico del soggetto privato e a beneficio dell ente pubblico), fermo restando la necessità che sussista l interesse pubblico e che vi sia un opportuna valutazione della congruità del valore del bene oggetto di permuta. Tale circostanza è confermata dall art. 10-bis del d.l. 35/2013, modificato in sede di conversione in l. 6 giugno 2013 n. 64,che espressamente prescrive: Art. 10-bis (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 8748/1.13.9 del 17 maggio 2013. DISPONE Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Arezzo e al Presidente del relativo Consiglio. 5

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 11 giugno 2013 L Estensore f.to Cons. Nicola BONTEMPO Il Presidente f.to Vittorio GIUSEPPONE Depositata in Segreteria il 11 giugno 2013 Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.to Claudio FELLI 6